La descrizione ed i disegni allegati alla domanda di concessione di un brevetto industriale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|1 febbraio 2023| n. 3013.

La descrizione ed i disegni allegati alla domanda di concessione di un brevetto industriale

La descrizione ed i disegni allegati alla domanda di concessione di un brevetto industriale, pur non potendo in alcun modo determinare l’ambito della tutela concessa dal brevetto laddove questo sia del tutto generico con riferimento all’indicazione dei limiti della protezione, possono essere utilizzati al fine di chiarire e interpretare la rivendicazione, in particolare nei casi in cui tali strumenti, nel circostanziare la struttura di una certa caratteristica del trovato, consentono di puntualizzare, in funzione limitativa, l’oggetto della rivendicazione stessa.

Ordinanza|1 febbraio 2023| n. 3013. La descrizione ed i disegni allegati alla domanda di concessione di un brevetto industriale

Data udienza 9 gennaio 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Brevetto – Trasferimento della frazione italiana – Descrizione ed i disegni allegati alla domanda di concessione di un brevetto industriale – Utilizzabilità al fine di chiarire e interpretare la rivendicazione – Diritti derivanti dall’invenzione del dipendente spettano al datore di lavoro ex art. 64 cod. prop. ind. – Realizzazione invenzione industriale nell’adempimento di un contratto di lavoro – Attività inventiva dovuta e retribuita nell’invenzione di servizio Elementi desuntivi dell’invenzione d’azienda – Dovere di fedeltà sancito dall’art. 2105 cod. civ. – Diritto del lavoratore all’equo premio – Presupposti – Controprestazione straordinaria a carattere indennitario – Azione di rivendica del titolo di proprietà industriale ex art.118 cod. prop. ind.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30144/2019 R.G. proposto da:
(OMISSIS) s.p.a., e (OMISSIS) s.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avv. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), e (OMISSIS), con domicilio eletto presso lo studio di questi ultimi due, sito in (OMISSIS)
(OMISSIS)
(OMISSIS)
(OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. (OMISSIS), (OMISSIS), e (OMISSIS), con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, sito in (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 1990/2019, depositata il 20 giugno 2019.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 9 gennaio 2023 dal Consigliere Dott. Paolo Catallozzi.

 

La descrizione ed i disegni allegati alla domanda di concessione di un brevetto industriale

RILEVATO

che:
– la (OMISSIS) s.p.a. e la (OMISSIS) s.a. propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, depositata il 20 giugno 2019, che, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, aveva dichiarato il diritto della (OMISSIS) s.p.a. al trasferimento della frazione italiana del brevetto Europeo (OMISSIS) (dal titolo “(OMISSIS)”), confermando, nel resto, la decisione gravata;
– il giudice del gravame ha riferito che il Tribunale, in accoglimento della domanda delle odierne parti ricorrenti, aveva dichiarato la nullita’ di quattro brevetti nazionali concessi alla (OMISSIS) s.p.a., contraddistinti dai nn. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS): il primo, per assenza dei requisiti di cui all’articolo 45 cod. prop. ind., il secondo, per difetto di novita’ e altezza inventiva, il terzo, per difetto di altezza inventiva e sufficiente descrizione e, l’ultimo, per difetto di altezza inventiva;
– ha, inoltre, rappresentato che il giudice di prime cure aveva dichiarato improcedibile la domanda di nullita’ di un quinto brevetto, non concesso in sede amministrativa, e, accogliendo la domanda riconvenzionale di rivendica avanzata dalla (OMISSIS) s.p.a, aveva dichiarato il trasferimento in capo a quest’ultima stessa del brevetto, registrato dalla (OMISSIS) s.p.a., contraddistinto al n. (OMISSIS), sull’assunto che l’invenzione, opera dei tecnici allora della societa’ convenuta, era stata a questa sottratta con condotte fraudolente poste in essere dagli ex dipendenti della stessa;
– ha, altresi’, rilevato che il Tribunale aveva disatteso la domanda riconvenzionale avente ad oggetto la rivendicazione di altro brevetto ((OMISSIS)) e, pur ritenendo che la condotta della (OMISSIS) s.p.a. costituisse concorrenza sleale, non aveva riconosciuto alla (OMISSIS) s.p.a. alcun importo a titolo di risarcimento dei danni;
– ha, quindi, respinto l’appello delle odierne ricorrenti, condividendo la valutazione del Tribunale in ordine alla riferibilita’ del nucleo essenziale del trovato oggetto della domanda di rivendica al contributo dell’ing. (OMISSIS), all’epoca dipendente della (OMISSIS) s.p.a., e alla sussistenza degli estremi della concorrenza sleale per scorrettezza professionale atipica, e accolto quello incidentale della (OMISSIS) s.p.a. di trasferimento della frazione nazionale del brevetto Europeo (OMISSIS), in quanto estensione del brevetto nazionale n. (OMISSIS) trasferito con la pronuncia di primo grado;
– il ricorso e’ affidato a tredici motivi;
– resiste con controricorso la (OMISSIS) s.p.a.;
– le parti depositano memoria ai sensi dell’articolo 380-bis.1 c.p.c..

 

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CONSIDERATO

che:
– con il primo motivo le ricorrenti denunciano la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 51, 52 e 118 cod. prop. ind., per aver la sentenza impugnata attribuito alla (OMISSIS) s.p.a. la titolarita’ del brevetto italiano (OMISSIS) e della corrispondente frazione nazionale del brevetto Europeo (OMISSIS) sull’assunto, ritenuto erroneo, che il trovato, nel suo nucleo essenziale, fosse ascritto al contributo dell’ing. (OMISSIS);
– evidenziano, sul punto, che il contributo determinante dell’ing. (OMISSIS) era individuato nella scelta di un elemento caratterizzante, rappresentato dall’utilizzo di un innesto ad accoppiamento di forma tra l’unita’ portautensili e l’unita’ motrice della testa portautensili che, pur riportato a titolo esemplificativo nella descrizione e nei disegni, non era rivendicato dai brevetti in oggetto, i quali prevedevano quale elemento caratterizzante una piu’ generica presenza di mezzi di collegamento a innesto rapido;
– rammentano che la descrizione non puo’ assolvere il compito di interpretare le rivendicazioni, ma solo quello di circoscriverle, al fine di evitare eventuali profili di genericita’ e insufficienza;
– il motivo e’ infondato;
– la sentenza impugnata ha dato che il brevetto in oggetto riguardava “una testa operatrice, denominata testa portautensili T4 (o anche X4), provvista di un’unita’ portautensili (12) per supportare a rotazione un utensile (31) ed un’unita’ motrice (11) per azionare in rotazione l’utensile (31) attorno a un proprio asse (W). Al fine di rendere tale testa portautensili (10) piu’ flessibile rispetto alle teste porta utensili note, sono previsti collegamenti ad innesto rapido (19, 39, 42) per collegare in modo rilasciabile l’unita’ portautensili (12) all’unita’ motrice (11)”;
– ha evidenziato, aderendo alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, che il nucleo caratterizzante dell’invenzione risiedeva nel fatto che fossero previsti mezzi di collegamento a innesto rapido per collegare in modo amovibile l’unita’ portautensili all’unita’ motrice;
– e’ pervenuta all’individuazione di tale nucleo caratterizzante dall’esame della formulazione della rivendicazione indipendente 1 e dal relativo disegno, nel quale era raffigurato il collegamento tra le due unita’ mediante un innesto ad accoppiamento di forma, una vite che serviva sia a rendere stabile assialmente l’innesto tra l’attacco e la sede, sia ad espellere l’unita’ portautensili dalla unita’ motrice, e una sede filettata sull’attacco per la vite;
– la Corte ha rilevato che la documentazione redatta dall’ing. (OMISSIS) faceva esplicito riferimento alla trasmissione del moto tra le due unita’ mediante un innesto rapido per accoppiamento di forma, nella forma corrispondente a quella riprodotta nel disegno allegato alla rivendicazione brevettuale;
– ha sottolineato che, invece, il progetto inventivo condotto dall’ing. (OMISSIS) per conto della (OMISSIS) s.p.a. non prevedeva mezzi di collegamento ad innesto rapido ad accoppiamento di forma tra unita’ portautensili e unita’ motrice, atteso che “la modalita’ di vincolo tra il pignone orizzontale… e la puleggia sinistra… non avviene mediante mezzi di collegamento con un innesto d’accoppiamento di forma, bensi’ esclusivamente mediante mezzi di fissaggio filettati (vite o bulloni) disposti lungo il perimetro dell’estremita’ dell’albero del pignone orizzontale e la sede della relativa puleggia”, e, dunque, era privo dell’elemento caratterizzante dell’ideazione rivendicata da domanda di brevetto;
– ha aggiunto che una siffatta valutazione si imponeva anche in considerazione delle risultanze della perizia svolta in sede penale da cui emergeva che mentre nella soluzione brevettata l’unita’ motrice e quella portautensili tiltante potevano essere disinnestate in modo rapido l’una dall’altra, analoga caratteristica era priva nella soluzione dell’ing. (OMISSIS), la quale non prevedeva la possibilita’ di un riassemblaggio delle due unita’ in tempi rapidi;
– ha riferito, inoltre, che lo stesso ing. (OMISSIS), escusso in sede penale, aveva dichiarato che la previsione della scorporabilita’ delle due componenti non era stata da lui dettagliata nello specifico, ma era stata perfezionata solamente in epoca successiva da parte dell’ing. (OMISSIS);
– cio’ posto, si osserva che, come osservato anche nello stesso precedente giurisprudenziale di questa Corte richiamato dalle ricorrenti, la descrizione ed i disegni allegati alla domanda di concessione di un brevetto industriale, pur non potendo in alcun modo determinarne l’ambito della tutela concessa dal brevetto laddove questo sia del tutto generico con riferimento all’indicazione dei limiti della protezione, possono essere utilizzati al fine di chiarire e interpretare la rivendicazione (cfr. Cass. 9 aprile 2019, n. 22079);
– infatti, l’individuazione dell’ambito di protezione brevettuale e dei relativi limiti e’ enucleabile anche attraverso la descrizione e i disegni del brevetto stesso, che assolvono a una funzione esplicativa delle rivendicazioni (cfr. Cass. 16 dicembre 2019, n. 33232; Cass. 5 marzo 2019, n. 6373; Cass. 28 luglio 2016, n. 15705);
– pertanto, pur riconoscendo la validita’ della regola che pone la sufficiente descrizione dell’invenzione quale requisito per il rilascio del brevetto e la centralita’ del ruolo delle rivendicazioni nell’individuazione dell’ambito della tutela, deve ritenersi che l’interpretazione di queste ultime non si limita al testo letterale delle stesse, pur non potendosi estendere a tutto cio’ che puo’ essere dedotto da un esperto del ramo dalla considerazione della descrizione e dei disegni;
– in particolare, non puo’ disconoscersi la valenza interpretativa della descrizione e dei disegni nei casi, quale quello in esame, in cui tali strumenti, nel circostanziare la struttura di una certa caratteristica del trovato, consentono di puntualizzare, in funzione limitativa, l’oggetto della rivendicazione, formulata in termini ampi e caratterizzati da inevitabile genericita’, partecipando alla dichiarazione di volonta’ del titolare circa il perimetro della tutela richiesta;

 

La descrizione ed i disegni allegati alla domanda di concessione di un brevetto industriale

– in tali casi, l’utilizzo delle descrizioni e dei disegni, lungi dall’estendere l’ambito della protezione oltre quella espressa dalle rivendicazioni, permette che la concessione della privativa sia maggiormente aderente alla volonta’ del titolare e, coerentemente con quanto disposto dall’articolo 52, comma 3, cod. prop. ind., realizza un’equa protezione del titolare e una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi, potenzialmente avvantaggiati dalla limitazione dell’ambito di protezione;
– in applicazione di tali principi, deve ritenersi immune dalla censura prospettata la valutazione della Corte di appello, la quale ha ritenuto che il nucleo essenziale del brevetto andasse individuato nell’utilizzo di un innesto rapido ad accoppiamento di forma tra l’unita’ portautensili e quelle motrice della testa portautensili;
– con il secondo motivo le ricorrenti deducono la violazione dell’articolo 64 cod. prop. ind., per aver la sentenza impugnata ritenuto che la realizzazione dell’invenzione da parte dell’ing. (OMISSIS) mentre era dipendente dalla (OMISSIS) s.p.a. attribuisse a quest’ultima la titolarita’ dei relativi brevetti (nazionale e Europeo), allegando che l’attivita’ inventiva non era prevista quale oggetto del rapporto di lavoro e, comunque, non era stata posta in essere nell’esecuzione o nell’adempimento di un siffatto rapporto, per cui doveva essere qualificata quale invenzione occasionale;
– con il terzo motivo si dolgono della nullita’ della sentenza per violazione degli articoli 2727 e 2729 c.c. e articolo 116 c.p.c., nella parte in cui ha accertato presuntivamente che l’invenzione fosse stata effettuata dall’ing. (OMISSIS) nell’esecuzione o nell’adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, pur in assenza di indizi dotati dei caratteri della gravita’, precisione e concordanza;
– allega, sul punto, che il procedimento inferenziale sarebbe viziato dalla mancata considerazione del fatto che l’attivita’ inventiva sarebbe stata realizzata all’insaputa della societa’ datrice di lavoro;
– i due motivi, esaminabili congiuntamente, sono infondati;
– l’articolo 64 cod. prop. ind., dispone che i diritti derivanti dall’invenzione del dipendente spettano al datore di lavoro, sia in caso di invenzioni di servizio, in cui attivita’ inventiva e’ prevista come oggetto del contratto e per tale attivita’ e’ stabilita, attraverso un’esplicita previsione contrattuale, una speciale retribuzione costituente il suo corrispettivo (comma 1), sia, a seguito di brevettazione o utilizzazione in regime di segretezza, in caso di invenzioni di azienda, in cui la prestazione del lavoratore non ha ad oggetto il conseguimento di un risultato inventivo, il quale non rientra nell’attivita’ dovuta, ma e’ a quest’ultima collegata come frutto non dovuto, ne’ previsto, della prestazione lavorativa (comma 2);
– in caso, invece, di invenzioni che rientrino nel campo di attivita’ del datore di lavoro, quest’ultimo ha il diritto di opzione per l’uso, esclusivo o non esclusivo dell’invenzione o per l’acquisto del brevetto, nonche’ per la facolta’ di chiedere od acquisire, per la medesima invenzione, brevetti all’estero verso corresponsione del canone o del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l’inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all’invenzione (comma 3);
– l’invenzione di servizio e l’invenzione di azienda, dunque, presuppongono entrambe la realizzazione di un’invenzione industriale nell’adempimento di un contratto di lavoro, ma solo nel primo caso l’attivita’ inventiva e’ dovuta e a tal fine retribuita (cfr. Cass. 21 marzo 2011, n. 6367; Cass. 24 gennaio 2006, n. 1285; Cass. 19 luglio 2003, n. 11305; Cass. 21 luglio 1998, n. 7161);

 

La descrizione ed i disegni allegati alla domanda di concessione di un brevetto industriale

– dell’articolo 64 cod. prop. ind., commi 1 e comma 2, nel sancire l’automatica appartenenza al datore di lavoro dei diritti derivanti dall’invenzione e nel porre cosi’ un’eccezione al principio che titolare dei diritti stessi e’ lo stesso inventore, danno rilievo alla circostanza che l’invenzione e’ conseguita dal dipendente nell’ambito di strutture organizzate dal datore di lavoro con oneri economici anche di rilevante entita’ (cosi’, Cass. 5 novembre 1997, n. 10851);
– da quanto riferito consegue che la affermazione della Corte di appello secondo la quale il fatto che l’attivita’ inventiva non fosse prevista quale oggetto del contratto che legava l’ing. (OMISSIS) alla (OMISSIS) s.p.a. non ostava alla qualificazione dell’invenzione realizzata quale invenzione di azienda si sottrae alla censura prospettata, atteso che tale categoria di invenzioni – a differenza di quelle di servizio – non richiede che l’attivita’ inventiva sia oggetto della prestazione lavorativa, essendo, invece, caratterizzata dal fatto che essa sia conseguita nell’esecuzione o nell’adempimento del contratto o del rapporto di lavoro;
– in ordine al diverso profilo sollevato – sotteso alla sollecitata qualificazione dell’invenzione quale invenzione occasionale, i cui diritti non spetterebbero al datore di lavoro – si rileva che la sentenza di appello e’ giunta alla qualificazione dell’invenzione realizzata dall’ing. (OMISSIS) quale invenzione di azienda in ragione del fatto che lo stesso fosse “responsabile dell’ufficio tecnico e svolgeva pacificamente in concreto attivita’ di disegno e progettazione…”, nonche’, quanto al nesso di occasionalita’, dallo svolgimento dell’attivita’ progettuale all’interno della (OMISSIS) s.p.a., con utilizzazione dei materiali da questa ordinati e degli strumenti informatici posti a loro disposizione, e in costanza del rapporto lavorativo;
– diversamente da quanto sostenuto dalle ricorrenti gli evidenziati elementi sono idonei a dimostrare il necessario collegamento tra l’attivita’ inventiva e le mansioni espletate dal lavoratore nell’interesse dell’impresa, non essendo determinante, al fine di escludere la ricorrenza di un siffatto collegamento, il dedotto svolgimento dell’attivita’ inventiva all’insaputa del datore di lavoro, in quanto cio’ che assume rilevanza non e’ la conoscenza o conoscibilita’ del datore di lavoro del processo inventivo in itinere quanto il fatto che lo stesso si svolga nell’adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d’impiego;
– in merito, poi, alla violazione delle regole che presiedono alla valutazione della prova per presunzione, oggetto del terzo motivo di ricorso, si osserva che l’apprezzamento del giudice di merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravita’ e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, la scelta dei fatti noti che costituiscono la base della presunzione e il giudizio logico con cui si deduce l’esistenza del fatto ignoto sono riservati al giudice di merito (cfr. Cass. 19 aprile 2021, n. 10253; Cass. 17 gennaio 2019, n. 1234);
– la concretizzazione dei parametri di gravita’, precisione e concordanza, ossia la loro traduzione instrumenti operativi per la soluzione delle concrete controversi e costituisce, dunque, oggetto di un giudizio di fatto, il cui sindacato da parte del giudice di legittimita’ e’ circoscritto alla verifica della tenuta della relativa motivazione, nei limiti segnati dall’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5;
– orbene, il fatto storico asseritamente non esaminato, individuato nello svolgimento del processo inventivo all’insaputa del datore di lavoro, e’ privo del necessario carattere della decisivita’, in quanto, come evidenziato in precedenza, inidoneo a dimostrare l’insussistenza del necessario collegamento tra l’attivita’ inventiva e le mansioni espletate; – con il quarto motivo le ricorrenti lamentano la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2105 c.c., per aver la Corte di appello escluso che l’ing. (OMISSIS) avesse agito, per conto della (OMISSIS) s.r.l., al di fuori del suo rapporto di lavoro con tale societa’, in ragione dell’obbligo di fedelta’ sullo stesso gravante e del conseguente divieto di svolgere attivita’ in concorrenza con quella del datore di lavoro, senza alcuna verifica dell’incompatibilita’ in concreto dell’attivita’ esercitata, consentita in ragione della natura part-time del contratto di lavoro in essere con la (OMISSIS) s.p.a.;
– con il quinto motivo criticano la sentenza impugnata per violazione dell’articolo 115 c.p.c., per essere incorsa nell’errore di percezione sul contenuto del contratto di lavoro nella parte in cui ha riportato, tra virgolette, l’esistenza di un divieto di svolgere “altre progettazioni per conto di terzi” non presente nel relativo documento;
– i due motivi, esaminabili congiuntamente, sono infondati;
– la Corte di appello ha escluso che l’invenzione dell’ing. (OMISSIS) fosse stata realizzata fuori dall’orario di lavoro e, conseguentemente, potesse qualificarsi quale invenzione occasionale in considerazione sia delle “emergenze documentali acquisite nel procedimento penale”, sia del fatto che le previsioni legali (articolo 2015 c.c.) e quelle contenute nel contratto di assunzione fossero espressive del divieto del predetto ing. (OMISSIS) di svolgere attivita’ in concorrenza con quella del datore di lavoro;
– cio’ posto, le doglianze contestano tale ultima argomentazione, sul fondamento che le richiamate previsioni di legge e contrattuali, non vietavano lo svolgimento di attivita’ per se’ o per terzi;
– quanto alla disposizione di legge, si osserva che il dovere di fedelta’ sancito dall’articolo 2105 c.c., si sostanzia nell’obbligo del lavoratore di astenersi da attivita’ contrarie agli interessi del datore di lavoro e in esso e’ incluso anche il divieto di trattare affari per conto proprio o di terzi in concorrenza con l’imprenditore nel medesimo settore produttivo o commerciale (cfr. Cass. 20 gennaio 2017, n. 2239; Cass. 19 aprile 2006, n. 9056);
– se e’ vero che, con riferimento al lavoratore in regime di part-time, non puo’ negarsi il suo diritto di reperire un’occupazione diversa in orario compatibile con la prestazione di lavoro parziale (cfr. Cass. 25 maggio 2017, n. 13196, richiamata dalle ricorrenti), l’esercizio di tale diritto deve, comunque, essere esercitato nel rispetto del dovere di fedelta’ di cui al richiamato articolo 2105 c.c., e, dunque, non puo’ dare luogo all’esercizio di attivita’ in concorrenza con quelle del datore di lavoro, salvo diversa e specifica regolamentazione pattizia;

 

La descrizione ed i disegni allegati alla domanda di concessione di un brevetto industriale

– in ordine al tenore delle previsioni contrattuali, si rileva che la clausola riprodotta nel (quinto) motivo di ricorso evidenzia l’assunzione da parte dell’ing. (OMISSIS) del “divieto di trattare affari per conto proprio o di terzi, in concorrenza con la Societa’ (OMISSIS) ai sensi dell’articolo 2105 c.c.”, oltre che dell’impegno ad osservare la massima riservatezza;
– ne consegue che, indipendentemente da ogni considerazione in ordine alla correttezza del riferimento contenuto nella sentenza al divieto di svolgere “altre progettazione per conto terzi”, l’affermazione della Corte di appello in ordine all’esistenza di un divieto (anche) convenzionale di concorrenza gravante sull’ing. (OMISSIS) non e’ inficiata dal prospettato errore di percezione sul contenuto del contratto;
– con il sesto motivo le ricorrenti allegano la nullita’ della sentenza di appello per motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, nella parte in cui ha escluso che l’accordo di riservatezza concluso tra le parti ostasse all’applicazione dell’articolo 64 cod. prop. ind.;
– con il settimo motivo censurano la sentenza impugnata, in relazione alla medesima statuizione, per violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 4;
– con tali doglianze si lamentano del fatto che la sentenza di appello, da un lato, ha escluso che la (OMISSIS) s.p.a. fosse inadempiente rispetto all’accordo di riservatezza concluso tra le societa’ e avente a oggetto il divieto di utilizzare i documenti tecnici relativi al progetto (OMISSIS), in quanto l’ing. (OMISSIS) avrebbe posto in essere l’attivita’ inventiva, muovendo da tali documenti, all’insaputa della predetta (OMISSIS) s.p.a. e, dall’altro, ha ritenuto che tale attivita’ ridondasse a beneficio di tale ultima societa’;
– i due motivi, esaminabili congiuntamente, sono infondati;
– infatti, la motivazione resa sul punto dalla Corte di appello, la quale ha escluso la responsabilita’ della (OMISSIS) s.p.a. per inadempimento delle clausole dell’accordo di riservatezza in ragione della mancata consapevolezza dell’attivita’ che l’ing. (OMISSIS) stava ponendo in essere e, al contempo, ha ritenuto che, per effetto dell’operativita’ dell’articolo 64, comma 2, cod. prop. ind., i diritti derivanti dall’invenzione spettassero a tale societa’ consente di individuare in modo chiaro e inequivoco l’iter argomentativo seguito dal giudice e per tale motivo si sottrae alle censure prospettate di omessa o perplessa e incomprensibile motivazione;
– con l’ottavo motivo le ricorrenti denunciano la nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 112 c.p.c., nella parte in cui ha ritenuto privo di effetti l’accordo di riservatezza che impegnava la (OMISSIS) s.p.a. a non sviluppare in proprio il cd. progetto (OMISSIS), pur in assenza di una specifica domanda diretta a porre nel nulla tale accordo;
– il motivo e’ inammissibile, in quanto muove da una non corretta interpretazione della sentenza impugnata;
– quest’ultima, infatti, non ha ritenuto privo di effetti l’accordo di riservatezza, ma, anzi, come rilevato in precedenza, ne ha presupposto la validita’ e l’efficacia tra le parti, escludendo, tuttavia, una responsabilita’ per inadempimento della (OMISSIS) s.p.a. in ragione della non imputabilita’ della condotta, asseritamente in contrasto con le relative clausole, posta in essere dall’ing. (OMISSIS);
– si osserva, in proposito, che nella parte in cui la sentenza di appello utilizza l’espressione – censurata dalle ricorrenti – di “non credibilita’” non esprime una propria valutazione, ma si limita a riferire il giudizio espresso sul punto dal Tribunale, senza, tuttavia, mostrare alcuna condivisione dello stesso;
– con il nono motivo le ricorrenti deducono la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 64, comma 2, cod. prop. ind., per aver la sentenza impugnata escluso che il mancato versamento dell’equo premio determinasse l’estinzione dei diritti datoriali derivanti dall’invenzione;
– il motivo e’ infondato;
– il diritto del lavoratore all’equo premio ed il correlativo obbligo del datore di lavoro di corrisponderlo sorgono con il conseguimento del brevetto e, dunque, con l’insorgenza in favore di quest’ultimo dei diritti derivanti dall’invenzione ovvero con l’utilizzazione dell’invenzione in regime di segretezza (cfr. Cass. 6 dicembre 2019, n. 31937; Cass. 20 novembre 2017, n. 27500);
– si tratta di una controprestazione straordinaria a carattere indennitario corrisposta una tantum per una prestazione altrettanto straordinaria, costituita dal risultato inventivo non rientrante nell’attivita’ dovuta dal lavoratore (cfr., altresi’, Cass. n. 11305/93);
– pertanto, la brevettazione dell’invenzione ovvero l’utilizzazione della stessa in regime di segretezza rappresentano elementi costitutivi del diritto del dipendente al premio, il cui soddisfacimento, dunque, non condiziona l’insorgenza dei diritti di utilizzazione dell’invenzione da parte del datore di lavoro;
– con il decimo motivo le ricorrenti si dolgono della nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 100 c.p.c., nella parte in cui ha ritenuto che non avessero interesse ad eccepire il mancato pagamento dell’equo premio di cui all’articolo 64 cod. prop. ind.;
– analoga censura e’ formulata con l’undicesimo motivo di ricorso, seppur con riferimento al diverso paradigma dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3;
– i due motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili, in quanto la resistenza della diversa e autonoma ratio dedicendi rappresentata dall’ininfluenza del versamento dell’equo premio ai fini della nascita dei diritti del datore di lavoro sull’invenzione – inutilmente aggredito con il nono motivo di ricorso – rende prive di interesse le doglianze in esame, in quanto la loro eventuale fondatezza non potrebbe produrre l’annullamento della sentenza, stante l’intervenuta definitivita’ dell’altra ratio decidendi (cfr., sul punto, Cass., sez. un., 29 marzo 2013, n. 7931; vedi anche, Cass. 11 maggio 2018, n. 11493; Cass. 10 febbraio 2017, n. 3633);
– con il dodicesimo motivo le ricorrenti lamentano la nullita’ della sentenza o del procedimento per violazione dell’articolo 102, comma 1, e articolo 354 cod. prop. ind. e articolo 64, comma 2, e articolo 122, comma 4, cod. prop. ind., per aver escluso che l’ing. (OMISSIS) fosse litisconsorte necessario, pur vertendosi in un caso in cui era in contestazione se i diritti derivanti dall’invenzione spettassero al datore di lavoro ovvero, in applicazione dell’articolo 64, comma 3, cod. prop. ind., al lavoratore inventore;
– il motivo e’ infondato;

 

La descrizione ed i disegni allegati alla domanda di concessione di un brevetto industriale

– l’articolo 118 cod. prop. ind., disciplina l’azione di rivendica del titolo di proprieta’ industriale, prevedendo, al comma 3, che se il brevetto e’ stato rilasciato a nome di persona diversa dall’avente diritto, questi puo’ ottenere con sentenza il trasferimento a suo nome del brevetto oppure, in alternativa, far valere la nullita’ del brevetto concesso a nome di chi non ne aveva diritto;
– in quest’ultimo caso, e’ principio di questa Corte quello per cui l’azione va esercitata, ai sensi dell’articolo 122, comma 4, cod. prop. ind., nel contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nel registro quali “aventi diritto”, ivi inclusi quelli che abbiano ceduto i diritti sul titolo acquisiti a titolo originario o derivativo, pena una irragionevole disparita’ di trattamento tra titolari attuali ed originari del brevetto, portatori anch’essi di interessi patrimoniali qualificati e dipendenti dalla validita’ di quest’ultimo, i quali, diversamente, resterebbero vulnerati da una declaratoria di nullita’ resa a conclusione di un giudizio di cui non abbiano avuto conoscenza (cfr. Cass. 6 dicembre 2019, n. 31932; Cass. 28 febbraio 2019, n. 5963; Cass. 18 giugno 2014, n. 13915);
– tale principio, conseguente alla distinzione tra diritto al brevetto e diritto sul brevetto (su cui cfr. Cass. 17 maggio 2000, n. 6392), trova applicazione anche alla domanda per il trasferimento del brevetto, prevista in via alternativa alla domanda di nullita’ del titolo per l’ipotesi di erronea indicazione dell’avente diritto;
– cio’ conduce a escludere che nel caso in esame la domanda di trasferimento del brevetto debba estendersi anche al dipendente inventore, poiche’ non vi e’ allegazione del fatto che questi abbia mai acquisito diritti brevettuali sull’invenzione realizzata debitamente annotati nel registro;
– con l’ultimo motivo le ricorrenti criticano la decisione di appello per violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2105 e 2598 c.c., per aver ritenuto che la (OMISSIS) s.r.l. fosse responsabile per il compimento di atti di concorrenza sleale tramite lo sfruttamento di dipendenti e amministratori infedeli, senza considerare che l’ing. (OMISSIS), quale dipendente part-time della (OMISSIS) s.p.a., non era sottoposto al divieto di trattare affari in concorrenza con il datore di lavoro;
– il motivo e’ inammissibile;
– la Corte di appello, confermando la decisione di primo grado, ha ritenuto sussistente la responsabilita’ per concorrenza sleale delle attrici sul fondamento dell’accertato sfruttamento dell’attivita’ di dipendenti e amministratori infedeli della (OMISSIS) s.p.a., i quali hanno progettato e sviluppato l’invenzione utilizzando e sottraendole risorse di quest’ultima;
– orbene, si osserva, in primo luogo, che la doglianza muove da un assunto, consistente nel fatto che l’ing. (OMISSIS) non sarebbe stato avvinto da un obbligo di non concorrenza, che e’ espressamente smentito dalla Corte di appello con statuizione che ha resistito alle contestazioni alla stessa mosse in questa sede;
– in secondo luogo, quanto affermato dal giudice di appello in ordine alle condotte poste in essere ai danni della (OMISSIS) s.p.a. non risulta essere oggetto di specifica contestazione, per cui sotto tale profilo, la doglianza si presenta priva della necessaria specificita’;
– pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso non puo’ essere accolto;
– le spese processuali secondo il criterio della soccombenza che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimita’, che si liquidano in complessivi Euro 8.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

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