La dichiarazione di nullità di un contratto di vendita

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Sentenza 26 maggio 2020, n. 9719.

La massima estrapolata:

La dichiarazione di nullità di un contratto di vendita non travolge di per sé sola gli effetti confessori della dichiarazione, in esso contenuta, con cui il venditore riconosce di aver incassato il prezzo. Ne consegue che tale dichiarazione, anche se inserita nel contratto dichiarato nullo, può costituire prova dell’avvenuto pagamento nel giudizio di restituzione dell’indebito conseguente alla dichiarazione di nullità.

Sentenza 26 maggio 2020, n. 9719

Data udienza 26 febbraio 2020

Tag – parola chiave: Vendita immobili – Contratto definitivo – Contrarietà a norme imperative – Dichiarazione di nullità del contratto – Non travolge di per sé gli effetti confessori della dichiarazione con cui il venditore riconosce di aver incassato il prezzo – Tale dichiarazione costituisce prova dell’avvenuto pagamento nel giudizio di restituzione dell’indebito – Prescrizione – Decorrenza – Giudizio avente ad oggetto la validità del contratto – Diritto alla restituzione del prezzo – Non è interrotto dall’istanza con cui il compratore abbia proposto istanza di verificazione dell’autenticità della sottoscrizione del venditore

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 466-2017 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 1463/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 23/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/2020 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI ANNA MARIA, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso relativamente ai motivi n. 2-3-4;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega orale;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega orale.

FATTI DI CAUSA

1. Nel 1989 (OMISSIS) promise in vendita ai coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) alcuni immobili.
Nel 1993 i promissari acquirenti convennero (OMISSIS) dinanzi al Tribunale di Belluno, lamentandone l’inadempimento dell’obbligo di stipulare il contratto definitivo e chiedendo che il Tribunale pronunciasse una sentenza costitutiva ex articolo 2932 c.c..
Nel corso del processo venne disposta una c.t.u. grafologica, le cui spese – secondo quanto riferito nel ricorso – vennero accollate alle parti in egual misura.
Pendente la lite, (OMISSIS) mori’ e il giudizio venne coltivato dai suoi eredi, (OMISSIS) ed (OMISSIS).
2. Con sentenza n. 193/05 il Tribunale di Belluno qualifico’ il negozio oggetto del contendere non gia’ come contratto preliminare, ma come contratto definitivo; e lo dichiaro’ nullo ai sensi della L. 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 17 e articolo 40, comma 2, (deve ritenersi un mero lapsus calami il riferimento, nella sentenza impugnata, alla “L. 28 febbraio 1989, n. 47”), e dunque per la mancanza sia dell’indicazione degli estremi della concessione edilizia dell’immobile oggetto del contratto, sia della dichiarazione che l’immobile era stato ultimato prima del 1 settembre 1967.
Rigetto’ di conseguenza la domanda.
Con sentenza n. 698/09 la Corte d’appello di Venezia rigetto’ il gravame proposto da (OMISSIS) e (OMISSIS), e li condanno’ alle spese di lite.
Tale sentenza sara’ impugnata da tutte le parti, ma questa Corte di cassazione con sentenza 13 ottobre 2015 n. 20492 dichiarera’ inammissibile sia il ricorso principale che quello incidentale.
3. Invocando dunque quale titolo esecutivo la sentenza d’appello sopra ricordata (App. Venezia 698/09), (OMISSIS) e (OMISSIS) nel 2009 notificarono un precetto a (OMISSIS) e (OMISSIS), intimando loro il pagamento delle spese di lite liquidate dalla Corte d’appello di Venezia all’esito del giudizio che aveva avuto ad oggetto la domanda di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare.
4. I due intimati proposero opposizione all’esecuzione, deducendo:
a) la nullita’ del precetto;
b) di vantare nei confronti dei creditori precettati due controcrediti:
b1) un credito di Euro 1.942,70, pari all’importo da essi pagato per remunerare il consulente tecnico d’ufficio, perito grafologo, nominato nel primo grado del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Belluno ed avente ad oggetto l’esecuzione del contratto preliminare;
b2) un credito di 19.883,59 Euro, pari al prezzo pagato in esecuzione del preliminare poi dichiarato nullo.
Gli opponenti, oltre ad opporre i suddetti crediti in compensazione rispetto alla pretesa esecutiva, chiesero anche in via riconvenzionale la condanna dei creditori esecutanti al pagamento dell’eccedenza.
5. Nel giudizio di opposizione a precetto si costituirono i germani (OMISSIS) ed (OMISSIS), ed eccepirono la prescrizione dei controcrediti vantati dagli opponenti.
6. Con sentenza 278/13 il Tribunale di Belluno:
a) accolse l’eccezione di compensazione limitatamente all’importo di Euro 1.942,70 (come s’e’ detto, corrispondente alla quota-parte delle spese di c.t.u.);
b) reputo’ dovute le spese liquidate nell’atto di precetto;
c) rigetto’ la domanda riconvenzionale di restituzione del prezzo pagato in esecuzione del preliminare nullo;
d) compenso’ le spese di lite.
7. La sentenza venne impugnata in via principale da (OMISSIS) e (OMISSIS) (come s’e’ detto, i debitori esecutati).
Gli appellanti chiesero che fosse dichiarato nullo l’atto di precetto; che i creditori precettanti fossero condannati alla restituzione della somma da essi pagata in esecuzione del preliminare dichiarato nullo; che fossero dichiarate non dovute le spese liquidate nell’atto di precetto.
La stessa sentenza venne impugnata in via incidentale condizionata anche da (OMISSIS) ed (OMISSIS) (come s’e’ detto, i creditori esecutanti), i quali tornarono a sollevare le eccezioni di inammissibilita’ dell’opposizione e di prescrizione dei crediti opposti in compensazione o domandati in via riconvenzionale.
8. Con sentenza 23 giugno 2016 n. 1463 la Corte d’appello di Venezia accolse il gravame principale e riformo’ la sentenza di primo grado.
La Corte d’appello ritenne che:
-) nel contratto qualificato del Tribunale come compravendita immobiliare e dichiarato nullo, la parte promittente venditrice aveva dichiarato di avere gia’ ricevuto a titolo di prezzo la somma di 38.500.000 Lire;
-) tale dichiarazione costituiva la prova del pagamento, e di conseguenza dell’esistenza del credito restitutorio vantato dai promissari acquirenti; essa conservava efficacia nonostante la dichiarazione di nullita’ del contratto, in quanto tale nullita’ era stata dichiarata non per un vizio del consenso, ma per la mancanza nell’atto dei requisiti richiesti dalla legge urbanistica;
-) il documento comprovante il suddetto pagamento del prezzo era stato ritualmente depositato in atti;
-) l’eccezione di prescrizione della domanda riconvenzionale avente ad oggetto la restituzione dell’indebito era infondata, perche’ il relativo credito era sorto solo al momento del passaggio in giudicato della sentenza con cui era stata dichiarata la nullita’ del contratto; ad abundantiam la Corte d’appello aggiunse che la prescrizione era stata comunque interrotta dalla istanza di verificazione della autenticita’ della sottoscrizione del contratto da parte della promittente venditrice, istanza formulata dai promissari acquirenti (odierni controricorrenti), ritenuta dalla Corte d’appello “necessariamente prodromica alla richiesta di restituzione”;
-) per effetto della fondatezza dell’eccezione di compensazione, le spese di precetto dovevano essere rideterminate assumendo quale valore della causa la minor somma di Euro 1.901,80;
-) l’eccezione di inammissibilita’ dell’opposizione era a sua volta inammissibile perche’ tardiva, in quanto sollevata non nella comparsa di costituzione e risposta ex articolo 167 c.p.c. dinanzi al giudice di pace, ma solo dopo la riassunzione della causa dinanzi al Tribunale; in ogni caso, nel giudizio di opposizione all’esecuzione non era impedito all’opponente formulare ulteriori domande riconvenzionali.
9. La sentenza d’appello e’ stata impugnata per cassazione da (OMISSIS) ed (OMISSIS) con ricorso fondato su cinque motivi ed illustrato da memoria.
Ha resistito con controricorso il solo (OMISSIS).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente rilevato come la notifica del ricorso per cassazione a (OMISSIS), rimasta intimata, sia ritualmente avvenuta (anche) presso la cancelleria della Corte d’appello di Venezia, dove la suddetta parte aveva eletto domicilio per il giudizio d’appello, secondo quanto si rileva dall’epigrafe della sentenza di secondo grado.
2. Col primo motivo i ricorrenti lamentano congiuntamente tre diversi vizi: quello di violazione di legge ex articolo 360 c.p.c., n. 3; quello di nullita’ processuale ex articolo 360 c.p.c., n. 4; e quello di omesso esame d’un fatto decisivo articolo 360 c.p.c., n. 5.
Il motivo investe la sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto dimostrato l’avvenuto pagamento, da parte di (OMISSIS) e (OMISSIS), della somma di 38.500.000 di Lire al momento della stipula del contratto preliminare poi dichiarato nullo.
Nella illustrazione del motivo si espongono tre diverse censure.
1.2. Con una prima censura i ricorrenti deducono che la Corte d’appello avrebbe violato, giudicando come sopra, gli articoli 1418 e 1419 c.c., dal momento che la nullita’ del contratto per contrarieta’ a norme imperative (come nel caso di specie) travolge tutte le clausole di esso, ivi compresa la dichiarazione della promittente venditrice di avere ricevuto il suddetto importo dai promissari acquirenti.
1.3. Con una seconda censura i ricorrenti lamentano che, in ogni caso, il contratto dal quale risultava la dichiarazione di avvenuta ricezione del suddetto importo era stato prodotto per la prima volta solo in grado di appello.
Sostengono che non vi era prova che quel documento fosse stato prodotto in primo grado: ne’ dinanzi al Giudice di pace (dove venne in un primo momento introdotta l’opposizione), ne’ dinanzi al Tribunale di Belluno, ove era stata riassunta la causa ratione valoris.
Aggiungono essere erronea la valutazione con cui la Corte d’appello ha ritenuto che il contenuto di quel documento fosse pacifico tra le parti, dal momento che esso era stato invece sempre contestato dagli odierni ricorrenti.
1.4. Con una terza censura, infine, i ricorrenti impugnano la motivazione nella parte in cui la Corte d’appello – dopo aver ritenuto ritualmente depositato negli atti il contratto preliminare contenente la dichiarazione di avvenuto pagamento del prezzo – ha affermato che, se davvero quel documento fosse mancato, il Tribunale avrebbe certamente disposto d’ufficio la ricostruzione del fascicolo, il che invece non era avvenuto.
Deducono i ricorrenti che questa argomentazione sarebbe giuridicamente erronea, perche’, se davvero il Tribunale al momento della decisione si fosse trovato dinanzi un fascicolo incompleto, avrebbe potuto ordinarne la ricostruzione soltanto su istanza di parte (nella specie, non formulata da alcuno), ma non d’ufficio.
1.5. La prima delle censure sopra riassunte e’ infondata.
La nullita’ del contratto per contrarieta’ a norme imperative ne travolge le clausole, ma non le eventuali dichiarazioni di scienza o di volonta’ in esso contenute, per varie ragioni.
La prima ragione e’ che, nel sistema del codice civile, il principio della conservazione degli effetti del negozio giuridico affetto da nullita’ parziale (articolo 1419 c.c., comma 1: utile per inutile non vitiatur) costituisce la regola, mentre l’estensione all’intero negozio degli effetti di tale nullita’ costituisce l’eccezione (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 11673 del 21/05/2007, Rv. 596716 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 10536 del 19/07/2002, Rv. 555949 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 6036 del 29/05/1995 (Rv. 492557 – 01).
Da cio’ discende che spetta a colui il quale pretenda che la dichiarazione di nullita’ abbia fatto tabula rasa del contratto dimostrare che la clausola, della cui sopravvivenza si controverte, non aveva una giustificazione autonoma e non perseguiva alcun risultato distinto ed ulteriore, ma era inscindibilmente connessa con le restanti clausole, rispetto alle quali fungeva da condicio causam dans, o da condicio sine qua non (ex multis, Sez. 2, Sentenza n. 2499 del 08/04/1983, Rv. 427362 – 01).
Tale dimostrazione ovviamente non potra’ che essere fornita con gli strumenti della logica deduttiva, o con presunzioni semplici, oppure offrendo una interpretazione del contratto che, in applicazione dei criteri di cui agli articoli 1362-1371 c.c., sveli la suddetta intima connessione tra la parte ed il tutto del testo contrattuale.
Connessione che, nella specie, non e’ stata ne’ dimostrata, ne’ postulata dagli odierni ricorrenti, i quali si limitano ad invocare una regola giuridica in realta’ inesistente: quella secondo cui la nullita’ del contratto travolgerebbe sempre e comunque l’efficacia della dichiarazione di quietanza in esso inserita.
Aggiungasi che, in ogni caso, la regola utile per inutile non vitiatur deve trovare applicazione con riferimento a tutte le clausole, dichiarazioni di volonta’ o dichiarazioni di scienza contenute nel contratto, le quali “perseguano un risultato configurabile come distinto ed abbiano un’esistenza autonoma” (cosi’ gia’ Sez. 2, Sentenza n. 4921 del 11/08/1980, Rv. 408772 – 01); e non v’e’ dubbio che la quietanza incorporata in un contratto di vendita (o di promessa di vendita) abbia scopo e natura distinti ed autonomi rispetto a quest’ultimo.
Il contratto, infatti, ha per effetto di far sorgere un obbligo, la quietanza ha invece per effetto dimostrare l’avvenuta estinzione di un debito; il primo e’ un negozio bilaterale, la seconda unilaterale; il primo e’ un negozio, la seconda un mero atto giuridico (Sez. L, Sentenza n. 786 del 17/02/1978, Rv. 390120 – 01); il primo puo’ essere liberamente stipulato, la seconda forma oggetto di un obbligo imposto dalla legge (articolo 1199 c.c.).
1.6. Il primo motivo del ricorso va di conseguenza rigettato in applicazione del seguente principio di diritto:
“la dichiarazione di nullita’ d’un contratto di vendita non travolge di per se’ sola gli effetti confessori della dichiarazione, in esso inserita, con cui il venditore riconosce di avere incassato il prezzo. Ne consegue che la suddetta dichiarazione, ancorche’ inserita in un contratto dichiarato nullo, puo’ costituire prova dell’avvenuto pagamento nel giudizio di restituzione dell’indebito conseguente alla dichiarazione di nullita’”.
1.7. La seconda delle censure contente nel primo motivo del ricorso e’ inammissibile.
La Corte d’appello ha ritenuto esistente la prova dell’avvenuto pagamento del prezzo, in esecuzione del contratto poi dichiarato nullo, per due ragioni: sia perche’ ha ritenuto ritualmente depositato in atti sin dal primo grado il contratto preliminare; sia perche’ ha ritenuto che a quel contratto le parti avevano fatto “costante e pacifico riferimento”: e dunque sul presupposto che l’esistenza di quel contratto e del suo contenuto fosse incontestata.
Tale seconda ratio decidendi, di per se’ idonea a sorreggere la motivazione, non e’ stata validamente censurata.
I ricorrenti, infatti sostengono (vedi pagina 11, terzo capoverso, del ricorso) di avere contestato nei gradi di merito la legittimita’ e la tempestivita’ del deposito del documento in questione e dichiarano di avere formulato tale contestazione “a pagina 4 della seconda comparsa conclusionale” in grado di appello. Ma va da se’ che la contestazione si sarebbe dovuta svolgere ex articolo 183 c.p.c. nella prima udienza di trattazione, in replica alla domanda riconvenzionale di restituzione dell’indebito.
1.8. La terza censura del primo motivo del ricorso e’ inammissibile, perche’ e’ rivolta non contro una vera e propria statuizione, ma contro un mero argomento di supporto speso dalla Corte d’appello ad abundantiam (“se davvero il contratto preliminare fosse mancato, il Tribunale ne avrebbe disposta la ricostruzione d’ufficio”).
Essa in ogni caso resta assorbita dal rigetto della seconda censura.
2. Col secondo motivo i ricorrenti lamentano, prospettando sia il vizio di violazione di legge ex articolo 360 c.p.c., n. 3, sia quello di nullita’ processuale ex articolo 360 c.p.c., n. 4, che erroneamente la Corte d’appello avrebbe rigettato l’eccezione di prescrizione da essi sollevata.
Sostengono che il pagamento del prezzo, in esecuzione del contratto poi dichiarato nullo, avvenne il 7 aprile 1989 e che la restituzione dell’indebito venne richiesta per la prima volta soltanto nel 2009, con l’atto di opposizione all’esecuzione. Il relativo credito, pertanto, si era estinto per prescrizione.
Lamentano che la Corte d’appello, reputando che la prescrizione del diritto alla restituzione dell’indebito decorresse dal passaggio in giudicato della sentenza che aveva dichiarato nullo il contratto, ha violato il principio stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 24418 del 2010.
2.1. Il motivo e’ fondato.
Secondo il prevalente orientamento di questa Corte, infatti, “l’accertata nullita’ del negozio giuridico, in esecuzione del quale sia stato eseguito un pagamento, da’ luogo ad un’azione di ripetizione di indebito oggettivo, volta ad ottenere la condanna alla restituzione della prestazione eseguita in adempimento del negozio nullo, il cui termine di prescrizione inizia a decorrere non gia’ dalla data del passaggio in giudicato della decisione che abbia accertato la nullita’ del titolo giustificativo del pagamento, ma da quella del pagamento stesso”(Sez. 3, Sentenza n. 15669 del 15/07/2011, Rv. 619498 – 01; nello stesso senso, Sez. 3, Ordinanza n. 14758 del 2019; Sez. 3, Sentenza n. 10250 del 12/05/2014, Rv. 630693 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 22146 del 2.11.2016; Sez. 1, Sentenza n. 10713 del 24.5.2016, tra le piu’ recenti).
I diversi e minoritari orientamenti, secondo cui l’exordium praescriptionis del diritto alla restituzione dell’indebito decorrerebbe dalla data del passaggio in giudicato della sentenza che dichiara nullo il titolo del pagamento (Sez. 2, Sentenza n. 12038 del 12/09/2000, Rv. 540121 – 01; nonche’, ma dubitativamente, Sez. L, Sentenza n. 3378 del 18/03/1992, Rv. 476341 – 01), quanto meno nell’ipotesi di nullita’ sopravvenuta (Sez. 3, Sentenza n. 24628 del 03/12/2015, Rv. 638043 – 01), infatti, non sono coerenti col dettato dell’articolo 1422 c.c., il quale recita: “l’azione per far dichiarare la nullita’ non e’ soggetta a prescrizione, salvi gli effetti (…) della prescrizione delle azioni di ripetizione”.
Una norma di questo tipo non avrebbe alcun senso se la prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito non potesse decorrere se non una volta dichiarata la nullita’ del contratto.
Ed infatti, se davvero la prescrizione del credito restitutorio dell’indebito non potesse correre fino alla sentenza definitiva che dichiara nullo il negozio in esecuzione del quale fu pagato l’indebito, sarebbe stata impossibile la maturazione della prescrizione dell’azione di ripetizione prima della pronuncia sulla nullita’, e di conseguenza sarebbe stata inutile la previsione sopra trascritta.
E noto tuttavia che l’interprete, dinanzi a due possibili letture della medesima norma, ha l’obbligo di preferire quella che le garantisca un effetto utile, rispetto a quella che la privi di qualsiasi efficacia. E far decorrere la prescrizione dell’azione di ripetizione dal passaggio in giudicato della sentenza di nullita’ del contratto significherebbe, per l’appunto, rendere inutile la previsione dell’articolo 1422 c.c.: ed e’ di conseguenza un’interpretazione che non puo’ condividersi.
Valgano, ad ogni buon conto e a definitivo sostegno della conclusione di fondatezza della censura qui esaminata, le articolate argomentazioni del maggioritario orientamento della giurisprudenza di questa Corte, gia’ piu’ su richiamato, avverso le quali la gravata sentenza non muove idonee contestazioni, diverse dalla mera ed acritica riproposizione delle tesi invece in quella sede disattese.
3. Col terzo motivo i ricorrenti lamentano, prospettando sia il vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 3, sia il vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 4, che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto che la proposizione di una istanza di verificazione di scrittura privata potesse interrompere la prescrizione del diritto alla restituzione dell’indebito, in tesi pagato in esecuzione di quella scrittura privata di cui era contestata l’autenticita’.
Deducono che tale evento interruttivo sarebbe stato inammissibilmente rilevato d’ufficio dalla Corte d’appello, in quanto (OMISSIS) e (OMISSIS) lo avevano dedotto soltanto con la seconda comparsa conclusionale d’appello, e che comunque quell’atto (l’istanza di verificazione di scrittura privata) non aveva effetto interruttivo della prescrizione.
3.1. Il motivo e’ infondato nella parte in cui si duole del rilievo officioso della eccezione di interruzione della prescrizione.
L’eccezione di interruzione della prescrizione, infatti, e’ una eccezione in senso lato, che in quanto tale puo’ essere rilevata anche d’ufficio dal giudice in qualsiasi stato e grado del processo (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 14755 del 07/06/2018, Rv. 649249 – 01; Sez. L, Ordinanza n. 9226 del 13/04/2018, Rv. 648637 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 18602 del 05/08/2013, Rv. 627483 – 01).
3.2. Il motivo e’ invece fondato nella parte in cui deduce che la proposizione di un’istanza di verificazione di scrittura privata non interrompe la prescrizione del credito scaturente da quella scrittura, ovvero del quale quest’ultima costituisse la prova.
L’articolo 2943 c.c., comma 1, stabilisce che la prescrizione e’ interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione, conservativo o esecutivo. Ma il “giudizio” di cui si fa menzione nella norma appena ricordata deve essere un giudizio che abbia ad oggetto il diritto della cui prescrizione si controverte (Sez. 3, Sentenza n. 917 del 17/04/1964, Rv. 301297 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1597 del 22/06/1962, Rv. 252557 – 01); oppure un giudizio dal cui esito dipende l’esistenza di quel diritto “con stretto nesso di causalita’” (Sez. 1, Sentenza n. 14427 del 07/06/2013, Rv. 626602 – 01).
Non importa dunque se “l’atto” di cui all’articolo 2943 c.c., comma 1, sia una citazione, un ricorso od una istanza: occorre soltanto che esso abbia un contenuto tale da far comprendere bene al destinatario, attraverso la notifica, la chiara volonta’ del creditore di ottenere la soddisfazione del suo diritto (Sez. 1, Sentenza n. 3140 del 17/11/1962, Rv. 254629 – 01).
In applicazione di tali principi questa Corte ha gia’ affermato, ad esempio, che:
-) la prescrizione del diritto del locatore al pagamento dell’indennita’ di occupazione non e’ interrotta dalla domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore (Sez. 3, Sentenza n. 34154 del 20/12/2019, Rv. 656334 – 01);
-) l’azione promossa dal curatore fallimentare, diretta a far dichiarare l’inefficacia nei confronti della massa delle rimesse accreditate, dopo il fallimento, sul conto corrente del fallito in dipendenza dei pagamenti ricevuti dalla banca per cambiali ricevute in pegno dal debitore, non interrompe la prescrizione del diritto del fallito, una volta tornato in bonis, al rendimento del conto da parte della banca per il mandato conferito per l’incasso dei suddetti titoli (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 14737 del 19/07/2016, Rv. 640751 – 01);
-) la domanda di adempimento di un’obbligazione legale o convenzionale non interrompe la prescrizione del diritto all’indennizzo per ingiustificato arricchimento (Sez. 3, Sentenza n. 6570 del 29/03/2005, Rv. 581856 – 01);
-) il diritto del traente di un assegno circolare non trasferibile ad essere risarcito dalla banca, per avere pagato l’assegno ad un terzo estraneo al rapporto cartolare, non e’ interrotto dalla domanda con cui il medesimo traente, surrogandosi ex articolo 2900 c.c. al prenditore del titolo, convenga in giudizio la banca per ottenere il rimborso dell’importo dell’assegno (Sez. 3, Sentenza n. 2504 del 17/10/1967, Rv. 329822 – 01).
3.3. Si applichino ora i suddetti principi al caso di specie.
La Corte d’appello ha ritenuto che il diritto alla restituzione dell’indebito oggettivo sia stato interrotto dalla istanza di verificazione della scrittura privata, in esecuzione della quale venne pagato l’indebito.
Ma e’ una conclusione che collide coi principi suddetti.
Gli odierni controricorrenti, promissari acquirenti di un immobile, a fronte della contestazione con cui il promittente venditore aveva negato di avere sottoscritto il contratto, chiesero di verificare l’autenticita’ della sottoscrizione.
Tale istanza, dunque, era volta ad ottenere una dichiarazione di validita’ del contratto, non certo di falsita’, ne’ la restituzione di quanto pagato in forza di quello.
Infatti, se il contratto fosse stato dichiarato vero e valido, i promissari acquirenti non avrebbero ovviamente avuto diritto ad alcuna restituzione del prezzo pagato in esecuzione di esso.
L’istanza di verificazione ella scrittura privata, pertanto, era logicamente incompatibile con la domanda di restituzione del prezzo e non puo’ ammettersi che l’atto processuale compiuto al fine di propugnare la validita’ d’un negozio giuridico, possa valere ad interrompere la prescrizione d’un diritto che abbia per presupposto l’invalidita’ di quel medesimo negozio.
Il quarto motivo va di conseguenza accolto in base al seguente principio di diritto:
“la prescrizione del diritto alla restituzione del prezzo, pagato in esecuzione di un contratto di vendita dichiarato nullo, non e’ interrotti dall’istanza con cui, nel giudizio avente ad oggetto la validita’ del contratto, il compratore, a fronte delle contestazioni del venditore, abbia proposto ex articolo 216 c.p.c. istanza di verificazione dell’autenticita’ della sottoscrizione del venditore”.
4. Il quarto motivo di ricorso investe la sentenza d’appello nella parte in cui ha accolto il motivo di gravame con cui i debitori esecutati avevano contestato il quantum delle spese di precetto.
Il motivo contiene due censure.
Con una prima censura deducono i ricorrenti che la relativa domanda era stata formulata dagli opponenti solo in grado di appello, ed era percio’ inammissibile.
Con una seconda censura, subordinata alla prima, i ricorrenti deducono che in ogni caso l’importo dovuto dai debitori esecutati, anche al netto del credito da essi opposto in compensazione per le spese di c.t.u., ammontava ad Euro 2.692,99, e che di conseguenza correttamente il Tribunale aveva liquidato le spese di precetto applicando gli importi previsti per lo scaglione di valore compreso fra 2.600 e 5.200 Euro.
4.1. La prima censura e’ fondata.
Sono, infatti, gli stessi controricorrenti ad ammettere (p. 9, secondo rigo, del controricorso) che la questione concernente la misura delle spese di precetto e’ stata da essi sollevata solo nel giudizio di appello.
Ne’ ha prego la giustificazione da essi addotta al riguardo e cioe’ che il Tribunale, decidendo in primo grado il giudizio di opposizione all’esecuzione, aveva “confermato” le spese del precetto, sicche’ l’errore della sentenza di primo grado – questo parrebbe il senso della difesa svolta alle pp. 8-9 del controricorso – non poteva da essi essere fatto valere che nel secondo grado di giudizio.
Ed infatti il debitore esecutato che intendesse dolersi della misura delle spese di precetto pretese dal creditore esecutante, anche per effetto di una eccezione di compensazione, ha l’onere di sollevare la relativa questione tempestivamente, con l’atto di opposizione a precetto.
Ne’ e’ consentito, nell’opposizione esecutiva, dedurre motivi ulteriori rispetto a quelli azionati con il suo atto introduttivo: in quel giudizio vige rigorosamente il principio della domanda (per tutte: Cass. 28/07/2011, n. 16541; Cass. 03/09/2019, n. 21996; con la sola eccezione della sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo), con conseguente inammissibilita’ di motivi nuovi (per tutte: Cass. ord. 09/06/2014, n. 12981; Cass. 07/08/2013, n. 18761), non solamente nell’opposizione agli atti esecutivi (la cui proposizione e’ soggetta al rigoroso termine decadenziale di venti giorni dalla conoscenza dell’atto).
La riconosciuta fondatezza della prima delle due censure del quarto motivo assorbe la seconda, proposta in via subordinata.
5. Il quinto motivo di ricorso investe la statuizione con cui la Corte d’appello ha ritenuto tardiva l’eccezione di inammissibilita’ dell’opposizione all’esecuzione, sollevata da (OMISSIS) e (OMISSIS).
Deducono i ricorrenti di avere sollevato la suddetta eccezione sin dalla comparsa di costituzione e risposta dinanzi al Giudice di pace di Belluno e sostengono che la Corte d’appello avrebbe malamente interpretato il contenuto di tale comparsa.
5.1. Il motivo e’ inammissibile ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., n. 6, in quanto non indica, ne’ trascrive, ne’ riassume, quale fosse il contenuto dell’atto di opposizione all’esecuzione in tesi da dichiarare inammissibile.
In ogni caso, il motivo e’ altresi’ inammissibile perche’ la Corte d’appello ha ritenuto che sia sempre ammissibile l’opposizione all’esecuzione proposta al fine di far valere un controcredito nei confronti del creditore esecutato e tale ratio decidendi non solo e’ stata impugnata in modo puramente assertivo ed immotivato a pagina 28, terz’ultimo capoverso, del ricorso, ma e’ altresi’ conforme a diritto, avendo questa Corte gia’ stabilito che nel giudizio di opposizione all’esecuzione e’ consentito al debitore dedurre in compensazione un suo controcredito, persino se illiquido, ma di importo certamente superiore al credito opposto, la cui sussistenza ed entita’ potra’ essere accertata dal giudice dell’esecuzione (da ultimo: Sez. 3, Ordinanza n. 30323 del 21/11/2019, Rv. 656147 – 01). Ne’, del resto, si configura l’eccezione di cui a Cass. Sez. U. 15/11/2016, n. 23225 (confermata gia’ da Cass. ord. 04/12/2018, n. 31359), per la quale, in tema di compensazione dei crediti, se e’ controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro gia’ pendente, l’esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non puo’ pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perche’ quest’ultima, ex articolo 1243 c.c., comma 2, presuppone l’accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale e’ fatta valere, mentre non puo’ fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall’esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo.
6. Infondato il primo motivo ed inammissibile il quinto, vanno invece accolti gli altri motivi, con rinvio alla stessa corte territoriale, in diversa composizione, che provvedera’ pure sulle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

la Corte di cassazione:
(-) rigetta il primo e dichiara inammissibile il quinto motivo di ricorso;
(-) accoglie il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
Si da’ atto che il presente provvedimento e’ sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera a).

 

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