La domanda di revocazione concerna una parte autonoma della sentenza d’appello

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Sentenza 12 maggio 2020, n. 8773.

La massima estrapolata:

Qualora la domanda di revocazione concerna una parte autonoma della sentenza d’appello, il relativo accoglimento determina, in aderenza alle regole dell’impugnazione parziale e dell’effetto espansivo interno, la rescissione di quella parte soltanto, nonché delle parti che dipendano dalla parte rescissa, mentre conservano la loro efficacia le parti autonome ed indipendenti; sicché, nel giudizio di cassazione pendente su queste ultime, la pronuncia di revocazione non fa cessare la materia del contendere.

Sentenza 12 maggio 2020, n. 8773

Data udienza 8 ottobre 2019

Tag – parola chiave: Vendita – Appalto – Potere di consumazione dell’impugnazione – Proposizione di impugnazione principale e di quello incidentale avverso una medesima sentenza – Riferimento alle notifiche degli atti – Revocazione di parte autonoma di sentenza – Accoglimento – Effetti rescissori sulla parte della sentenza e su quelle ad essa collegata

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sui ricorsi riuniti iscritti ai nn. 5580/2015 e 6038/2015 R.G. proposti da:
(OMISSIS) s.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS) per procure in calce al ricorso (5580/15) e al controricorso (6038/15), elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso il suo studio alla (OMISSIS);
– ricorrente (5580/15) –
– controricorrente (6038/15) –
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS) per procure a margine del controricorso (5580/15) e del ricorso (6038/15), elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso il suo studio al (OMISSIS);
– controricorrente e ricorrente incidentale (5580/15) –
– ricorrente (6038/15) –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, n. 4957, depositata il 23 luglio 2014.
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Enrico Carbone nell’udienza pubblica dell’8 ottobre 2019;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE Alessandro, che ha concluso per l’inammissibilita’ dei ricorsi;
udito l’Avv. (OMISSIS) per (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

La controversia riguarda la compravendita di una villetta da ultimare in (OMISSIS), compravendita e coevo appalto intercorsi il (OMISSIS) tra la costruttrice (OMISSIS) s.r.l. e l’acquirente (OMISSIS), avendo quest’ultimo lamentato una cattiva esecuzione statica dell’unita’ immobiliare e la societa’ l’omesso saldo del corrispettivo dei lavori.
Adito dal (OMISSIS), il Tribunale di Roma ha condannato la (OMISSIS) a rifondere all’attore la somma di Euro 13.528,77, oltre spese processuali, equivalente dei lavori di sistemazione dell’immobile; il Tribunale ha respinto la riconvenzionale della societa’ per il saldo.
In accoglimento del gravame della (OMISSIS), la Corte d’appello di Roma, confermato il resto, ha riformato la sentenza di primo grado sul capo della riconvenzionale e, per l’effetto, ha condannato il (OMISSIS) a pagare alla (OMISSIS) la somma di Euro 67.139,40, compensato un quarto delle spese del doppio grado e posto i quarti residui a carico della (OMISSIS).
Con ricorso notificato il 27 febbraio 2015, iscritto al n. 5580/2015 R.G., la (OMISSIS) ha impugnato per cassazione la sentenza d’appello sulla base di due motivi; con atto notificato il 6 marzo 2015, il (OMISSIS) ha resistito mediante controricorso e ha proposto ricorso incidentale sulla base di cinque motivi, ai quali la (OMISSIS) ha opposto ulteriore controricorso.
Con ricorso notificato il 5 marzo 2015, iscritto al n. 6038/2015 R.G., il (OMISSIS) ha impugnato per cassazione la sentenza d’appello sulla base di cinque motivi, ai quali la (OMISSIS) ha opposto controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Proposti avverso la medesima sentenza, i ricorsi iscritti ai nn. 5580/2015 e 6038/2015 R.G. debbono essere riuniti, per gli effetti dell’articolo 335 c.p.c..
1.1. (OMISSIS) ha proposto due ricorsi avverso la medesima sentenza: il ricorso autonomo, notificato il 5 marzo 2015, iscritto al n. 6038/15; il ricorso incidentale, notificato il 6 marzo 2015, nel procedimento n. 5580/15.
In realta’, atteso che la sentenza e’ stata impugnata dapprima col ricorso notificato da (OMISSIS) s.r.l. il 27 febbraio 2015, anche il ricorso autonomo notificato dal (OMISSIS) il 5 marzo 2015 deve intendersi come incidentale (peraltro rispettoso dei termini ex articoli 370 e 371 c.p.c.), operando la conversione imposta dal principio di unicita’ del processo impugnatorio (Cass. 9 aprile 2003, n. 5578; Cass. 28 maggio 2004, n. 10309; Cass. 13 dicembre 2011, n. 26723; Cass. 16 luglio 2014, n. 16221).
Il ricorso autonomo convertito in incidentale e’ stato notificato il 5 marzo 2015, prima del ricorso incidentale notificato il 6 marzo 2015, sicche’ quest’ultimo deve essere dichiarato inammissibile, in quanto il potere di impugnazione e’ stato consumato dall’anteriore.
Ai fini della consumazione del potere di impugnazione, nell’ipotesi che la medesima parte abbia proposto contro la stessa sentenza tanto un ricorso principale, quanto un ricorso incidentale, deve farsi riferimento, per stabilire la priorita’ cronologica tra i mezzi e dichiarare inammissibile quello posteriore, alle rispettive notifiche, se non coeve (Cass. 12 giugno 2006, n. 13585; Cass. 20 dicembre 2011, n. 27555).
1.2. Nell’ordine, si esamineranno il ricorso principale della (OMISSIS), quindi il ricorso autonomo del (OMISSIS), convertito in incidentale; l’atto notificato dal (OMISSIS) il 6 marzo 2015 resta mero controricorso.
2. Occorre premettere che, insieme alla memoria ex articolo 378 c.p.c., il (OMISSIS) ha prodotto sentenza 3 giugno 2015, n. 3451, con la quale la Corte d’appello di Roma, accogliendo la sua domanda ex articolo 395 c.p.c., n. 4, ha revocato la sentenza di secondo grado per un errore percettivo inerente l’entita’ della riconvenzionale della (OMISSIS), pari ad Euro 51.645,69, anziche’ Euro 67.139,40.
2.1. Poiche’ concerne l’ammissibilita’ del ricorso per cassazione sotto il profilo della persistenza dell’interesse all’impugnazione, la produzione della sentenza che ha revocato la decisione impugnata anche per cassazione e’ legittima ai sensi dell’articolo 372 c.p.c., ove sia stata – come nella specie – ritualmente notificata a controparte.
2.2. La produzione del documento solleva qui il problema della configurabilita’ e degli effetti della revocazione c.d. parziale, in quanto la sentenza di revocazione e’ stata resa dalla Corte d’appello di Roma “nei soli limiti della doglianza esaminata in questa sede” (pag. 6).
2.3. In linea di massima, la revocazione della sentenza d’appello impugnata con ricorso per cassazione determina la cessazione della materia del contendere, che da’ luogo all’inammissibilita’ del ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse, in quanto l’interesse ad impugnare deve sussistere non solo nel momento in cui e’ proposta l’impugnazione, ma anche al momento della decisione, a nulla rilevando che la sentenza di revocazione possa essere a sua volta impugnata per cassazione, cio’ che costituisce una mera possibilita’, mentre la carenza d’interesse del ricorrente a coltivare il ricorso e’ attuale, per essere venuta meno la pronuncia che ne costituiva l’oggetto (Cass., sez. un., 29 novembre 2006, n. 25278; Cass. 25 settembre 2013, n. 21951; Cass., sez. un., 28 aprile 2017, n. 10553).
2.4. Tale principio non determina questioni applicative laddove la revocazione sia generale, per travolgere la sentenza nella sua interezza, o perche’ quest’ultima si esaurisce in un solo capo o perche’ la rescissione attinge tutti i capi nei quali essa si articola.
2.5. Sul piano concettuale, tuttavia, non puo’ escludersi la figura della revocazione c.d. parziale, che anzi trova elementi di sostegno nella disciplina dell’impugnazione parziale (articolo 329 c.p.c., comma 2) e in quella dell’effetto espansivo interno (articolo 336 c.p.c., comma 1).
2.6. Nel caso di impugnazione parziale, l’acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate richiede, a norma dell’articolo 329 c.p.c., comma 2, un elemento soggettivo ed uno oggettivo, per un verso, quindi, che l’impugnazione evidenzi in modo univoco la volonta’ dell’impugnante di contestare solo una parte della decisione, per altro verso, che le diverse parti della decisione siano autonome l’una dall’altra (Cass. 7 gennaio 2008, n. 33); l’acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate si verifica solo quando le diverse parti siano autonome l’una dall’altra, non anche quando la parte non impugnata si ponga in nesso consequenziale con l’altra, trovando in essa il suo presupposto (Cass. 13 febbraio 2001, n. 2062; Cass. 17 aprile 2007, n. 9141).
2.7. Ai sensi dell’articolo 336 c.p.c., comma 1, per l’effetto espansivo interno, la riforma della sentenza nella parte impugnata si estende alla parte non specificamente impugnata che sia dalla prima dipendente, vincolo di dipendenza da intendere con estremo rigore, dovendo la decisione sulla parte principale risultare in contrasto con quella sulla parte dipendente, si’ da porre una necessita’ di coerenza (Cass. 6 ottobre 2004, n. 19937; Cass. 26 settembre 2019, n. 23985).
2.8. Sul tema della revocazione parziale non ha avuto occasione di formarsi un’esplicita giurisprudenza di legittimita’, sicche’ la configurabilita’ dell’istituto viene talora negata a priori (Cass. 19 febbraio 2019, n. 4862).
Tuttavia, una corrente interpretativa appare diversamente orientata, laddove afferma che, qualora il giudizio rescindente abbia individuato le parti della sentenza viziate dall’errore revocatorio, il successivo giudizio rescissorio deve avere per oggetto soltanto le parti rescisse e quelle che ne dipendono (Cass. 27 novembre 1972, n. 3465; Cass. 20 giugno 2016, n. 12721).
2.9. Reputa il Collegio che l’indirizzo menzionato da ultimo debba essere valorizzato, per la sua aderenza alle regole dell’impugnazione parziale e dell’effetto espansivo interno, le quali, a loro volta, coniugano un’esigenza di coerenza ed una di conservazione, la prima che impone l’estensione dell’impugnazione e della riforma alle parti inscindibili della medesima sentenza, l’altra che impone di tener indenni le parti autonome.
2.10. Si enuncia il principio di diritto, la cui specifica rilevanza meglio emergera’ in prosieguo (infra, § 8.1): “qualora la domanda di revocazione concerna una parte autonoma della sentenza d’appello, il relativo accoglimento determina la rescissione di quella parte soltanto, e delle parti che dipendano dalla parte rescissa, mentre conservano la loro efficacia le parti autonome ed indipendenti, sicche’ nel giudizio di cassazione pendente su queste ultime la pronuncia di revocazione non fa cessare la materia del contendere”.
3. Il primo motivo del ricorso della (OMISSIS) denuncia “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione” a norma dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonche’ omessa pronuncia, per non aver il giudice d’appello pronunciato sulla domanda di restituzione di quanto dalla societa’ pagato in esecuzione della sentenza del Tribunale.
3.1. Il motivo e’ in parte inammissibile, in parte infondato.
E’ inammissibile la denuncia riferita all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo anteriore alla riscrittura operata dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, conv. L. n. 134 del 2012, atteso che l’impugnata sentenza, essendo stata pubblicata dopo l’11 settembre 2012, non e’ piu’ soggetta al pregresso sindacato motivazionale di legittimita’.
E’ infondata la denuncia di omissione di pronuncia: il giudice distrettuale ha ritenuto non specificamente impugnato, e quindi coperto dal giudicato, il capo sull’inadempimento della (OMISSIS) e la relativa condanna (pag. 5-6 della sentenza d’appello); nella declaratoria di irrevocabilita’ della condanna e’ implicito il rigetto della domanda di restituzione, e allora vale il principio per cui non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione esplicita su una specifica domanda o eccezione, quando la decisione adottata ne comporti una statuizione implicita di rigetto (Cass. 8 marzo 2007, n. 5351; Cass. 6 dicembre 2017, n. 29191; Cass. 13 agosto 2018, n. 20718; Cass. 4 giugno 2019, n. 15255).
4. Il secondo motivo del ricorso della (OMISSIS) denuncia “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione” a norma dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonche’ violazione dell’articolo 91 c.p.c., per aver il giudice d’appello condannato la societa’ a pagare nuovamente le spese di prime cure, gia’ poste a suo carico dal Tribunale, e per averla condannata anche alla rifusione delle spese di secondo grado, nonostante l’accoglimento del gravame.
4.1. Il motivo e’ in parte inammissibile, in parte infondato.
E’ inammissibile la denuncia riferita all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per quanto gia’ osservato ratione temporis (supra, § 3.1).
E’ infondata la denuncia di violazione del principio di soccombenza.
Il giudice d’appello, accogliendo la riconvenzionale della (OMISSIS) e quindi parzialmente riformando la sentenza di primo grado, ha proceduto ad un nuovo regolamento complessivo delle spese processuali, aderente all’esito globale della lite, come gli imponeva un costante indirizzo di legittimita’ (Cass. 12 maggio 2000, n. 6155; Cass. 4 aprile 2006, n. 7846; Cass. 30 agosto 2010, n. 18837; Cass. 18 marzo 2014, n. 6259; Cass. 1 giugno 2016, n. 11423; Cass. 12 aprile 2018, n. 9064).
Nel far cio’, il giudice d’appello non ha aggiunto, quanto al primo grado, spese a spese (come viceversa paventa la (OMISSIS)), poiche’ la sua liquidazione non e’ aggiuntiva, bensi’ sostitutiva, rispetto a quella di primo grado, e sconta, a beneficio della (OMISSIS), la compensazione di un quarto, che in primo grado alla societa’ non era stata concessa.
Se poi la ricorrente intende dolersi della misura della compensazione, come sembra emergere dal passaggio del ricorso circa la “sproporzione tra quanto dovuto dal sig. (OMISSIS) e quanto dovuto dalla (OMISSIS)” (pag. 11), si rammenta che la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, sottratto al sindacato di legittimita’, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalita’ fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (Cass. 31 gennaio 2014, n. 2149; Cass. 20 dicembre 2017, n. 30592).
5. I primi due motivi del ricorso autonomo del (OMISSIS) denunciano analoghi errores in procedendo per violazione dell’articolo 342 c.p.c., che il giudice d’appello avrebbe commesso nell’omettere di rilevare l’inammissibilita’ del gravame della (OMISSIS) a proposito del rigetto della riconvenzionale, segnatamente per il pagamento dei lavori di realizzazione di una piscina.
5.1. I due motivi, da esaminare unitariamente per connessione logica, sono infondati.
Si premette che la (OMISSIS) ha eccepito in controricorso la novita’ della questione, per non aver l’appellato mai obiettato alcunche’ sulla specificita’ del gravame durante il relativo giudizio; e tuttavia il difetto di specificita’ dei motivi d’appello puo’ essere proposto come motivo di cassazione anche dall’appellato il quale non abbia sollevato la relativa questione nel giudizio d’appello, trattandosi di questione afferente l’ammissibilita’ dell’impugnazione, e quindi la formazione del giudicato, pertanto rilevabile dalla Corte di cassazione anche d’ufficio (Cass. 20 agosto 2013, n. 19222; Cass. 10 marzo 2016, n. 4706).
Peraltro, la specificita’ dei motivi d’appello, richiesta dall’articolo 342 c.p.c., nel testo anteriore al Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, conv. L. n. 134 del 2012 (qui applicabile in base al tempo della citazione d’appello), e’ soddisfatta non appena l’appellante opponga a quelle della sentenza impugnata argomentazioni proprie dirette ad incrinarne il fondamento logico-giuridico, secondo un criterio di simmetria che misura il dettaglio dell’argomento censurante sull’estensione dell’argomento censurato (Cass. 23 febbraio 2017, n. 4695).
Nella specie, le stesse trascrizioni contenute nel ricorso in scrutinio accreditano ai motivi d’appello un’adeguata correlazione dialettica rispetto alle rationes impugnate: dove il giudice di prime cure concisamente dichiarava insussistente qualunque debito residuo del (OMISSIS), la (OMISSIS) concisamente richiamava le evidenze peritali su lavori eseguiti a regola d’arte, ed evidentemente insoluti; dove il giudice di prime cure si limitava ad individuare in una fattura di terzi ( (OMISSIS) s.r.l.) la prova che lo scavo per la piscina non fosse stato eseguito dalla (OMISSIS), questa si limitava a riferire il documento fiscale ai lavori di alloggiamento della vasca, differenti e successivi ai propri lavori di scavo.
6. Il terzo motivo del ricorso autonomo del (OMISSIS) denuncia extrapetizione, che il giudice d’appello avrebbe commesso nell’accogliere, circa il rigetto della riconvenzionale della (OMISSIS), una censura per difetto di motivazione non sollevata nell’atto di gravame.
6.1. Il motivo e’ infondato.
L’effetto devolutivo dell’appello, correlato ai motivi di gravame, preclude al giudice di estendere la cognizione a punti non ricompresi neanche implicitamente nell’ambito di quei motivi, mentre non viola il principio tantum devolutum quantum appellatum il giudice che fondi la decisione su ragioni, pur non specificamente dedotte dall’appellante, tuttavia direttamente connesse con quelle espressamente dedotte (Cass. 16 gennaio 2002, n. 397; Cass. 23 luglio 2002, n. 10734; Cass. 10 febbraio 2006, n. 2973; Cass. 13 aprile 2018, n. 9202).
Poiche’ lo stesso ricorso in scrutinio attesta che l’appello della (OMISSIS) aveva investito il rigetto della riconvenzionale per il saldo dei lavori, e che di questa domanda la societa’ appellante chiedeva l’accoglimento in rapporto alle risultanze peritali, e’ di ogni evidenza che la questione si sia devoluta al giudice d’appello, a prescindere dall’angolatura motivazionale della relativa prospettazione.
7. Il quarto motivo del ricorso autonomo del (OMISSIS) denuncia apparenza motivazionale e violazione dei principi sull’onere della prova, per essersi il giudice d’appello sostituito alla (OMISSIS) nel reperire gli elementi di calcolo del suo residuo credito.
7.1. Il motivo e’ infondato.
Apparente e’ la motivazione che, pur graficamente esistente, non rende tuttavia percepibile il fondamento della decisione (Cass., sez. un., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. 23 maggio 2019, n. 13977).
La violazione dell’articolo 2697 c.c., puo’ essere denunciata per censurare un’errata distribuzione dell’onere della prova, non per dolersi dell’esito concreto della valutazione probatoria (Cass. 2 dicembre 1993, n. 11949; Cass. 14 febbraio 2001, n. 2155; Cass. 5 settembre 2006, n. 19064).
Nella specie, il giudice d’appello ha espresso una chiara ratio decidendi, affermando, in linea con i principi sull’onere della prova, che la (OMISSIS) ha provato l’integrale esecuzione dei lavori e che il (OMISSIS) non ha provato l’integrale pagamento del corrispettivo.
La motivazione della sentenza d’appello non e’ affatto apparente, ne’ altera in alcun modo il corretto riparto dell’onere probatorio, sicche’ la censura si risolve in una doglianza soggettiva sulla valutazione intrinseca del materiale istruttorio (indizi rivenienti dagli atti processuali di parte, scrittura privata del (OMISSIS), fattura n. (OMISSIS) di (OMISSIS) s.r.l.), il che eccede, tuttavia, il perimetro funzionale della giurisdizione di legittimita’.
8. Il quinto motivo del ricorso autonomo del (OMISSIS) denuncia ultrapetizione, che il giudice d’appello avrebbe commesso nell’accogliere la domanda riconvenzionale della (OMISSIS) per un importo superiore al richiesto, cioe’ per Euro 67.139,40, anziche’ Euro 51.645,69.
8.1. Il motivo e’ inammissibile.
Come gia’ veduto (supra, § 2), il capo della sentenza d’appello viziato dall’errata percezione sull’entita’ della domanda riconvenzionale e’ stato rescisso da sopravvenuta pronuncia di revocazione.
Pertanto, su questo capo della sentenza d’appello, il ricorso per cassazione e’ divenuto inammissibile per difetto d’interesse, essendo venuta meno, in parte qua, la decisione che ne costituiva l’oggetto (supra, § 2.3).
Viceversa, in base al principio di diritto enunciato (supra, § 2.10), sono rimaste intatte, quale oggetto del giudizio di cassazione, le parti della sentenza d’appello diverse dalla parte impugnata per revocazione, e non dipendenti dalla parte rescissa, quindi tutte le parti che prescindono dalla rilevata eccedenza quantitativa del petitum.
In ragione di cio’, e’ stato necessario esaminare i motivi di ricorso tramite i quali l’una ricorrente e l’altro hanno denunciato parti della sentenza d’appello autonome rispetto a quella inficiata dall’errore revocatorio.
Occorre infatti rimarcare che, nella sentenza 3 giugno 2015, n. 3451, la Corte d’appello di Roma, seppur in dispositivo sembra emettere una rescindente di portata generale (“revoca la sentenza impugnata”), in motivazione chiarisce di pronunciare “nei soli limiti della doglianza esaminata in questa sede”, subito evidenziando, come a farle salve su tutto il resto, le “reciproche impugnazioni per cassazione” pendenti avverso la decisione revocata.
Giacche’ l’esatta portata di una sentenza va individuata mediante la lettura integrata della motivazione e del dispositivo (tra tante, Cass. 11 luglio 2007, n. 15585; Cass. 10 settembre 2015, n. 17910; Cass. 25 settembre 2015, n. 19074; Cass. 18 ottobre 2017, n. 24600), deve concludersi che la sentenza n. 3451 si e’ limitata a revocare e sostituire la decisione d’appello nella sola parte, logicamente autonoma, inficiata dall’errore percettivo sul quantum di riconvenzionale della (OMISSIS).
9. Il rigetto dei ricorsi di entrambe le parti impone di compensare le spese di giudizio per soccombenza reciproca.
Tanto nel controricorso avverso l’incidentale, quanto nel controricorso avverso il principale, la (OMISSIS) ha formulato istanza di condanna del (OMISSIS) a norma dell’articolo 96 c.p.c., a motivo dell’ingiustificata duplicazione dei suoi ricorsi: l’istanza non puo’ essere accolta, poiche’ manca una qualche evidenza dell’ipotesi che la duplicazione dei ricorsi, lungi dal riflettere un mero errore processuale, abbia avuto finalita’ temerarie.
10. Sussistono i presupposti di legge per il raddoppio del contributo unificato quanto al ricorso della (OMISSIS) iscritto al n. 5580/2015 R.G. e all’incidentale del (OMISSIS) nel medesimo procedimento, in quanto l’uno integralmente respinto e l’altro dichiarato inammissibile ab origine (per consumazione del potere di impugnazione).
I presupposti del raddoppio non sussistono per il ricorso autonomo del (OMISSIS) iscritto al n. 6038/2015 R.G., giacche’ questo e’ divenuto carente d’interesse, in parte, per la sopravvenuta revocazione parziale della sentenza d’appello.
Invero, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, opera quando l’inammissibilita’ del ricorso e’ originaria, e non anche quando essa sia sopravvenuta per cessazione della materia del contendere (Cass. 10 febbraio 2017, n. 3542).

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi di entrambe le parti e compensa le spese di giudizio.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte di (OMISSIS) s.r.l., quanto al ricorso principale iscritto al n. 5580/2015 R.G., e da parte di (OMISSIS), quanto al ricorso incidentale iscritto nel medesimo procedimento, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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