La formale revoca della rinuncia sopraggiunta in pendenza del termine per l’accettazione dell’eredità

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|6 ottobre 2022| n. 29146.

La formale revoca della rinuncia sopraggiunta in pendenza del termine per l’accettazione dell’eredità

La formale revoca della rinuncia sopraggiunta in pendenza del termine per l’accettazione dell’eredità fissato, ai sensi dell’art. 481 c.c., all’erede in rappresentazione, senza che questi abbia accettato, impedisce che possa aver luogo l’accrescimento a favore dei chiamati congiuntamente con il rinunziante; una volta concesso il termine, infatti, l’accrescimento può realizzarsi solo dopo lo spirare di esso e sempre che, nel frattempo, non sia intervenuta la revoca della rinunzia da parte del rinunziante o l’accettazione da parte del chiamato per rappresentazione.

Sentenza|6 ottobre 2022| n. 29146. La formale revoca della rinuncia sopraggiunta in pendenza del termine per l’accettazione dell’eredità

Data udienza 10 novembre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Successioni – Compravendite simulate – Tempestività della contestazione – Produzione di documenti ed articolazione di prove testimoniali – Revoca della rinuncia all’eredità – Possibilità se almeno uno dei chiamati in concorso con il rinunziante ha accettato l’eredità – Annullamento con rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente
Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 4023/2018 proposto da:
(OMISSIS), rappresentato difeso dall’Avv. (OMISSIS) ed elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso il suo studio, (OMISSIS);
– ricorrente –
nonche’ da
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS) ed elettivamente domiciliata, nello studio dell’Avv. (OMISSIS), in (OMISSIS) Ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
ricorrente incidentale
contro
(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’Avv. (OMISSIS) ed elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1486/2017 della CORTE d’APPELLO di GENOVA depositata il 22/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/11/2021 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUISA DE RENZIS, che ha concluso per iscritto con la richiesta di rigetto del ricorso.

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FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione, notificato in data 28.12.2007, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (per rappresentazione del padre (OMISSIS)) convenivano dinanzi al Tribunale di Imperia (OMISSIS) per far accertare, tra l’altro, la natura asseritamente simulata delle compravendite del 18.2.2005 e dell’1.4.2005, concluse tra (OMISSIS) e il nonno (OMISSIS); gli attori chiedevano la condanna dello stesso (OMISSIS) alla reintegrazione del patrimonio del defunto con il valore dei beni immobili di cui alle compravendite suddette e, in ogni caso, accertare e disporre a carico degli eventuali obbligati la reintegrazione delle quote riservate agli attori legittimari ex articolo 555 e ss. c.c..
Si costituivano in giudizio (OMISSIS) e la moglie in seconde nozze del de cuius, (OMISSIS). L’azione nei confronti di quest’ultima veniva dichiarata inammissibile e non era oggetto della sentenza di appello qui impugnata, che si riferisce al gravame avverso la sentenza non definitiva n. 128/13 del tribunale di Imperia, resa il 27 maggio 2013. (OMISSIS) resisteva e (cfr suo ricorso per cassazione) chiedeva che fosse dichiarato il suo difetto di legittimazione passiva e il rigetto delle domande attrici; e, in via riconvenzionale subordinata, di dichiarare che fosse portato a credito del convenuto il valore delle migliorie apportate agli immobili.
Il Giudice disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti di (OMISSIS), padre di (OMISSIS), il quale si costituiva in giudizio formulando eccezione di carenza di legittimazione passiva per aver in precedenza rinunciato formalmente all’eredita’ del de cuius e chiedendo comunque il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti.
Con provvedimento del 24.2.2010 il Giudice assegnava a (OMISSIS), ai sensi dell’articolo 481 c.c., termine fino al 30 aprile 2010 per l’accettazione o meno dell’eredita’, evidenziando la vacazione della quota di (OMISSIS), eventualmente spettante al medesimo (OMISSIS).

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Con comparsa in data 26.5.2010, (OMISSIS) si costituiva in giudizio con nuovo difensore (cfr suo ricorso per cassazione quinta pagina) dando atto di aver revocato in forza di atto pubblico del 27.3.2010 la rinuncia all’eredita’ di (OMISSIS) e di aver quindi assunto la qualita’ di erede di quest’ultimo, preannunciando l’esperimento di un separato giudizio per richiedere, tra l’altro, la ricostruzione dell’asse ereditario di (OMISSIS), tenendo conto altresi’ delle ulteriori donazioni effettuate in vita dal de cuius anche ad (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (moglie in seconde nozze del de cuius).
Espletata prova orale e C.T.U., con sentenza n. 128/2013, depositata in data 27.5.2013, il Tribunale di Imperia dichiarava aperta la successione di (OMISSIS); accoglieva la domanda di simulazione relativa agli atti di vendita del 18.2.2005 e dell’1.4.2005, dichiarando la nullita’ delle donazioni dissimulate relative agli atti di vendita; respingeva la domanda riconvenzionale proposta da (OMISSIS); disponeva la rimessione della causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Avverso la sentenza parziale proponeva appello (OMISSIS) nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto tardive e quindi inammissibili le istanze istruttorie e la documentazione prodotta dall’esponente con la seconda memoria ex articolo 183, comma 6 c.p.c.
(OMISSIS) proponeva appello incidentale sull’avvenuto acquisto dell’eredita’ da parte dei coeredi prima che il medesimo revocasse la precedente rinuncia e sulla qualificazione delle domande effettuate da parte degli eredi attori in primo grado.
Si costituivano gli appellati chiedendo il rigetto degli appelli.
Con sentenza n. 1486/2017, depositata in data 22.11.2017, la Corte d’appello di Genova dichiarava inammissibili le domande proposte ai nn. 2 e 3 delle conclusioni della comparsa di costituzione contenente appello incidentale di (OMISSIS); e rigettava l’appello principale di (OMISSIS). In particolare, la Corte di merito riteneva che nella comparsa di costituzione di primo grado l’appellante avesse sostenuto di aver provveduto al pagamento del corrispettivo della compravendita mediante l’estinzione di debiti del de cuius, utilizzando del denaro ricevuto a titolo di mutuo, mentre nella memoria aveva dedotto circostanze tese a provare il pagamento in denaro del prezzo dei beni oggetto di vendita, per cui si trattava di due fattispecie diverse. Le altre domande dovevano essere dichiarate inammissibili in quanto non relative a specifici motivi di gravame.
Sull’appello incidentale, la Corte d’appello rilevava che la parte spettante a (OMISSIS) avrebbe potuto essere devoluta al figlio (OMISSIS), che avrebbe potuto accettare per rappresentazione, senza pero’ avere esercitato tempestivamente tale diritto; e che la rappresentazione limita il diritto di accrescimento dei coeredi solo se in concreto esercitata. Inoltre, in base all’articolo 525 c.c., la revoca della rinuncia e’ soggetta alla duplice condizione che il diritto di accettare l’eredita’ non sia prescritto e che la stessa non sia stata ancora acquistata da altri chiamati, mentre nella fattispecie gli altri chiamati avevano gia’ accettato l’eredita’ quando era stato assegnato il termine ex articolo 481 c.c. nei confronti di (OMISSIS), per cui l’azione interrogatoria non era piu’ idonea a provocare l’accettazione dell’eredita’ per rappresentazione; cio’ in conformita’ del principio di diritto secondo il quale, in tema di rinunzia all’eredita’, sussiste la perdita del diritto all’eredita’ ove ne sopraggiunga l’acquisto da parte degli altri chiamati, senza che sia necessaria una specifica accettazione da parte di questi ultimi (Cass. n. 21014 del 2011; Cass. n. 8021 del 2012).
Avverso detta sentenza (R.G. 1486/17) il 2 febbraio 2018 ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) sulla base di cinque motivi.

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Nella stessa data la sentenza genovese e’ stata impugnata per cassazione anche da (OMISSIS).
(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno resistito a entrambi i ricorsi con controricorso.
All’udienza del 10 dicembre 2020 la causa e’ stata rimessa alla pubblica udienza. Il procuratore generale in vista dell’odierna udienza ha depositato requisitoria scritta.
Sono state depositate memorie e documentazione relativa all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Va posto in rilievo che il principio dell’unicita’ del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e percio’, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso; quest’ultima modalita’, tuttavia, non puo’ considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte in ricorso incidentale, indipendentemente dalla forma assunta e ancorche’ proposto con atto a se’ stante (Cass. n. 448 del 2020; conf. Cass. n. 5695 del 2015); nel caso di specie i ricorsi sono peraltro contemporanei.
1.1. – Con il primo motivo, il ricorrente principale (OMISSIS) lamenta la “Violazione o falsa applicazione delle norme di cui agli articoli 167, comma 1, 183, comma 6 n. 2 e 115 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per quanto attiene alla mancata ammissione dei capitoli di prova nn. 1, 2 e 3 dedotti con la seconda memoria ex articolo 183 c.p.c.”. Osserva il ricorrente principale che le circostanze indicate nei capitoli di prova suddetti sono state dedotte proprio per fornire la prova del pagamento del prezzo mediante l’estinzione di debiti del de cuius utilizzando il denaro ricevuto a titolo di mutuo, come affermato nella comparsa di costituzione (con la stessa memoria si produceva l’estratto dal 1 aprile 2005 al 6 febbraio 2006 del suo c/c da cui si evinceva l’erogazione (di parte) dell’importo finanziato di Euro 350.000,00 e l’emissione in data 1.4.2005 di assegni circolari all’ordine della Banca Carige per Euro 175.022,41 e l’estratto dal 31.3.2005 al 18.4.2005 del c/c presso Banca Carige, intestato a (OMISSIS), da cui risultava in data 1.4.2005 il versamento di Euro 175.022,41 (con causale: “versamento assegni circolari”) e l’anticipata estinzione dei mutui, avvenuta sempre in data 1.4.2005).
1.2. – Con il secondo motivo, il ricorrente principale lamenta la “Violazione o falsa applicazione delle norme di cui agli articoli 167, comma 1, 183, comma 6 n. 2 e 115 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 per quanto attiene alla mancata ammissione dei capitoli di prova nn. 4, 5 e 6 dedotti con la seconda memoria ex articolo 183 c.p.c.”. Il ricorrente deduceva che, con scritture preliminari di vendita del 25.7.2000, (OMISSIS) aveva venduto a (OMISSIS), (OMISSIS) e per il prezzo complessivo di Euro 30.000,00 gli stessi immobili oggetto del rogito di vendita dell’1.4.2005 da (OMISSIS) a (OMISSIS). Con atto di citazione (OMISSIS), (OMISSIS) convenivano in giudizio il padre (OMISSIS) chiedendo la pronuncia di sentenza costitutiva, ex articolo 2932 c.c., del passaggio di proprieta’ in loro capo dei beni suddetti. La causa era stata conciliata con scrittura privata autenticata di transazione del 29.3.2005, con cui (OMISSIS), a tacitazione di ogni ragione degli attori, si impegnava a versare Euro 45.000,00 ad ognuno dei due figli (Euro 50.000,00 con assegni circolari ed Euro 40.000,00 con cambiali). I capitoli di prova erano percio’ diretti a provare che in data 4.4.2005 (OMISSIS) aveva fatto emettere, con denaro prelevato dal suo c/c, n. 2 assegni circolari di Euro 25.000,00 ciascuno all’ordine di (OMISSIS), (OMISSIS) e che le 4 cambiali di Euro 10.000,00 ciascuna erano state pagate dal ricorrente con denaro prelevato dal suo c/c.

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1.3. – Con il terzo motivo, il ricorrente (OMISSIS) deduce la “Violazione o falsa applicazione delle norme di cui agli articoli 167, comma 1, 183, comma 6 n. 2 e 115 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per quanto attiene alle circostanze relative al valore e allo stato dei beni immobili di cui alla compravendita 18.2.2005, indicate in comparsa di costituzione e alle circostanze e documenti dedotti nella seconda memoria ex articolo 183, comma 6 c.p.c.”. Secondo il ricorrente gia’ in sede di comparsa di costituzione erano stati indicati per ciascun immobile compravenduto con l’atto del 18.2.2005 i vincoli e limitazioni, anche di fatto, esistenti sugli stessi, proprio per contrastare l’assunto degli attori secondo cui il prezzo pattuito nelle vendite sarebbe stato inferiore al valore di mercato. Il Tribunale avrebbe errato nell’affermare che tali circostanze (vincoli e limitazioni) non erano mai state asserite dal convenuto nella fase destinata alla fissazione del thema decidendum e che il deposito della scrittura privata in occasione del deposito della seconda memoria ex articolo 183, comma 6 c.p.c., costituisse allegazione tardiva. Osserva il ricorrente che la produzione della suddetta scrittura non potesse ritenersi inammissibile per asserita tardivita’, in quanto il documento confermava le allegazioni esposte in comparsa di costituzione. Tale documento risultava, del resto, gia’ prodotto dagli attori.
1.4. – Con il quarto motivo, il ricorrente principale deduce la “Violazione o falsa applicazione delle norme di cui agli articoli 167, comma 1, 183, comma 6 n. 2 e 115 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per quanto attiene alla mancata ammissione dei documenti nn. da 6 a 24 prodotti con la seconda memoria ex articolo 183, comma 6 c.p.c.”. Secondo il ricorrente il Tribunale avrebbe errato nel dichiarare inammissibili i documenti prodotti con la seconda memoria ex articolo 183, comma 6 c.p.c. poiche’ tale documentazione riguarda circostanze gia’ esposte o comunque evincibili dalla comparsa di costituzione e dai documenti con la medesima prodotti, per cui non puo’ aver introdotto circostanze nuove.
1.5. – Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione o falsa applicazione delle norme di cui agli articoli 167, comma 1, 183 e 115 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per quanto attiene all’individuazione della fase destinata alla fissazione del thema probandum e del thema decidendum”. Si sottolinea che l’atto introduttivo del giudizio (citazione e comparsa di risposta) non debba contenere l’indicazione di tutti i fatti specifici che si intendono provare, essendo sufficiente che sia indicato il thema decidendum (nella fattispecie, la circostanza allegata dal convenuto che e’ stato versato il prezzo dei beni acquistati), mentre l’indicazione delle modalita’ di pagamento attiene alla prova e ben puo’ essere introdotta con la seconda memoria ex articolo 183, comma 6 c.p.c.
2. – I motivi del ricorso principale di (OMISSIS), che riportano fedelmente gli atti difensivi cui fanno riferimento, mirano tutti a denunciare il vizio processuale costituito dall’aver respinto, in quanto ritenute tardive, le richieste istruttorie volte a smentire la simulazione delle compravendite; essi possono essere esaminati e decisi congiuntamente.
Essi sono fondati.

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Il cuore della sentenza del tribunale, rapidamente confermata in appello, risiede nell’assunto di cui a pag. 28 della motivazione, ove il collegio afferma che le circostanze dedotte a prova testimoniale “sono del tutto nuove”, perche’ sarebbe cosa del tutto diversa dedurre di aver corrisposto il prezzo della cosa venduta corrispondendone una parte direttamente al venditore oppure dedurre di aver provveduto al pagamento del prezzo mediante l’estinzione di debiti del de cuius con danaro ricevuto a titolo di mutuo.
La inesattezza di questo rilievo della sentenza del tribunale, gia’ denunciata dall’atto di appello – atti che la Corte Suprema deve esaminare attesa la natura processuale delle censure – e’ stata dettagliatamente criticata nei motivi di ricorso. Essa emerge, oltre quanto ivi osservato, gia’ dalla lettura di pag. 29 della sentenza dei giudici di Imperia, nel punto in cui si legge che “in comparsa di risposta il convenuto si e’ limitato ad affermare di aver corrisposto il prezzo delle vendite mediante il pagamento di debiti di (OMISSIS) ”
Emerge gia’ da questo passaggio della stessa sentenza di tribunale che l’insussistenza della novita’ della asserita nuova deduzione difensiva (il pagamento mediante estinzione di debiti), circostanza che era evidentemente stata oggetto di affermazione in sede di comparsa di risposta, ditalche’ il profilo di inconciliabile novita’ ravvisato a pag. 28 era gia’ per questo venuto meno.
Piu’ avanti la motivazione prosegue additando profili di genericita’ della deduzione di questa forma di pagamento, non essendo stati specificati – sempre in comparsa di risposta – l’entita’ dei debiti, “le generalita’ dei soggetti creditori, le modalita’ e i tempi dei pagamenti”. Il tribunale aveva cosi’ evidenziato profili specificativi, che attengono a fatti secondari che si possono dedurre, come avvenuto, nelle successive fasi ed entro il limite delle preclusioni istruttorie, in quanto volti a dimostrare in via di inferenza presuntiva la veridicita’ di quanto affermato in comparsa di risposta e nelle difese successive.
L’errore dei giudici di merito e’ stato quindi plurimo.
In primo luogo non hanno colto la rilevanza del vero fatto estintivo dedotto dal convenuto qui ricorrente, cioe’ di aver corrisposto il prezzo della cosa venduta, circostanza sufficiente a legittimare la successiva introduzione in corso di causa dei fatti secondari attestanti questa affermazione e dei mezzi istruttori tesi a comprovarli. In secondo luogo hanno trascurato che gia’ in comparsa di risposta era stata dedotta la forma di pagamento del prezzo specificata nella memoria istruttoria conclusiva. In terzo luogo hanno negato la portata di fatti secondari perfino a quei dettagli (p. es. tempi e modalita’ dei pagamenti) che sono pienamente deducibili nell’ultima memoria istruttoria ex articolo 183 comma 6 e talora possono restare oggetto di mere domande a chiarimento, da porre ai testimoni per verificare la credibilita’ della deposizione.
2.1. Parte ricorrente ha opportunamente citato Cass. 26859/20013 in quanto contenente una precisa individuazione dei limiti (ampli) di deducibilita’ delle contestazioni relative alla titolarita’ passiva del rapporto controverso, che attiene al merito della lite, ove ha affermato che il luogo processuale in cui s’incrociano il principio di preclusione e quello di non contestazione si colloca all’esito della trattazione, “allorche’, depositate le memorie assertive e quelle istruttorie, si definiscono irretrattabilmente i rispettivi ambiti del thema decidendum e del thema probandum. E’ in tale momento che, stabilizzatisi i limiti della contestazione, si determina la preclusione corrispondente, che non consente alla parte contro cui si e’ formata di proporre una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile rispetto a quella su cui aveva impostato la propria difesa”.
Se poi si pone mente ai principi affermati in materia, piu’ di recente, dalle Sezioni Unite (SU 12310/2015) secondo le quali “La modificazione della domanda ammessa ex articolo 183 c.p.c. puo’ riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (“petitum” e “causa petendi”), sempre che la domanda cosi’ modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, percio’ solo, si determini la compromissione delle potenzialita’ difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali” emerge nitidamente come sia errata la nozione di preclusioni temporali relative al tema decidendum e al tema probandum adottata dalla sentenza impugnata. Consta infatti che la contestazione del fatto principale (la simulazione dell’acquisto per fittizieta’ del dichiarato pagamento del prezzo) era avvenuta tempestivamente sia tramite deduzioni in comparsa di risposta che tramite produzione documentale. Quest’ultima poteva essere oggetto, come avvenne (si vedano particolarmente i primi due motivi di ricorso), di riferimenti probatori orali. Inoltre con la memoria istruttoria erano stati prodotti documenti e articolate prove testimoniali che miravano comunque a dimostrare forme di pagamento del prezzo, questione oggetto del contendere.
Il giudice di rinvio dovra’ rivedere la decisione riconsiderando i mezzi istruttori dedotti da parte qui ricorrente alla luce dei principi sopra ricordati.
3. – Avverso la suddetta sentenza n. 1486/2017 della Corte d’appello di Genova propone altresi’ ricorso incidentale, (v. sub 1.) (OMISSIS) in base a tre motivi, illustrati da memorie.
3.1. – Anche detti motivi di ricorso incidentale vanno esaminati e decisi congiuntamente.
3.2. – Con il primo motivo, il ricorrente incidentale deduce la “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 relativamente agli articoli 523 e 674 c.c., nella particolare situazione in cui il Giudice abbia assegnato termine ex articolo 481 c.c. per l’accettazione e quindi in diretto collegamento e congiunta lettura degli articoli 481, 523 e 674 c.c., trattandosi di successione testamentaria”. Secondo l’articolo 523 c.c., se il testatore non ha disposto una sostituzione e se non ha luogo il diritto di rappresentazione, la parte del rinunziante si accresce ai coeredi a norma dell’articolo 674 c.c. oppure si devolve agli eredi legittimi a norma dell’articolo 677 c.c. A sua volta, l’articolo 674 c.c. prevede che, quando piu’ eredi sono stati istituiti con uno stesso testamento nell’universalita’ dei beni, senza determinazione di parti o in parti uguali, anche se determinate, qualora uno di essi non possa o non voglia accettare, la sua parte si accresce agli altri, salvo il diritto di rappresentazione.

La formale revoca della rinuncia sopraggiunta in pendenza del termine per l’accettazione dell’eredità

Rileva il ricorrente incidentale che, quando egli aveva revocato la propria rinuncia, era ancora pendente il termine che (OMISSIS) aveva per accettare, “ergo non vi era stata alcuna vacanza” della quota. Le richiamate decisioni della giurisprudenza di legittimita’ riguarderebbero situazioni non assimilabili alla presente fattispecie, in quanto in nessuna di esse si prevedeva la circostanza della concessione al chiamato per rappresentazione di un termine per accettare ex articolo 481 c.c., ne’ che il rinunziante avesse revocato la propria rinuncia prima della scadenza del termine assegnato al chiamato in rappresentazione. Sicche’ il ricorrente che, nel caso di specie di successione testamentaria, in pendenza del termine ex articolo 481 c.c., non vi fosse “alcuna vacazione della quota”, per cui avendo il rinunziante revocato la rinuncia in pendenza del detto termine e prima della scadenza, avente natura decadenziale per il chiamato in rappresentazione, egli era divento ex tunc erede del defunto padre a tutti gli effetti.
3.3. – Con il secondo motivo, il ricorrente incidentale lamenta la “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 relativamente agli articoli 523 e 525 c.c. per avere interpretato la locuzione “diritto di rappresentazione” equiparandola di fatto al ben diverso concetto di “esercizio del diritto di rappresentazione” in relazione all’articolo 674 c.c. normante l’accrescimento”. Per il ricorrente il diritto di rappresentazione avrebbe avuto luogo poiche’ il medesimo aveva un figlio titolare del diritto stesso. L’aver avuto luogo la rappresentazione e l’avere il giudice assegnato al chiamato in rappresentazione un termine, non spirato al momento della revoca della rinuncia, non ha permesso la vacazione della quota e, quindi, non puo’ aver permesso l’accrescimento.
3.4. – Con il terzo motivo, il ricorrente incidentale deduce la “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 nella parte in cui la sentenza di secondo grado erroneamente segnalava che (OMISSIS) non avrebbe esercitato tempestivamente il diritto e che l’azione interrogatoria non era piu’ idonea a provocare l’accettazione per rappresentazione”. Secondo la Corte d’Appello, avendo gia’ gli altri chiamati accettato l’eredita’ quando era stato assegnato a (OMISSIS) il termine ex articolo 481 c.c., l’azione interrogatoria non era piu’ idonea a provocare l’accettazione dell’eredita’ per rappresentazione in capo allo stesso. Tale affermazione sarebbe illogica la’ dove la Corte locale riteneva che la sentenza di primo grado fosse da confermare, essendo infondate le doglianze dell’appellante incidentale: cio’ in quanto era stato il Giudice di primo grado ad assegnare il termine per l’accettazione al ricorrente.
3.5 I motivi soprariassunti sono fondati.
E’ pacifico in causa che i fatti si sono svolti come narrati in ricorso incidentale. Nel corso del termine fissato a Mikaael (OMISSIS) per l’accettazione dell’eredita’ in rappresentazione, l’erede, padre del destinatario dell’azione interrogatoria, aveva revocato la rinuncia all’eredita’.
Si insegna comunemente che il chiamato all’eredita’, che vi abbia inizialmente rinunciato, puo’, ex articolo 525 c.c.,
successivamente accettarla (in tal modo revocando implicitamente la precedente rinuncia) in forza dell’originaria delazione e sempre che questa non sia venuta meno in conseguenza dell’acquisto compiuto da altro chiamato (Cass. 8912/98; 4745/2003). Il venir meno della – -) delazione si verifica certamente quando, in presenza di una chiamata congiuntiva, almeno uno dei chiamati in concorso con il rinunziante abbia accettato l’eredita’. In questo caso, infatti, la quota che sarebbe stata devoluta al rinunziante si accresce automaticamente alle quote dei chiamati congiuntamente con lui e la rinunzia del primo diventa irrevocabile (articolo 525 c.c.). Questo effetto di spiega perche’, in ipotesi di chiamata congiuntiva, la quota di chi abbia accettato e’ potenzialmente estesa a tutta l’eredita’ (Cass. n. 8021/2012, n. 2549/1966, dove la precisazione che non occorre che i coeredi abbiano specificatamente accettato la quota rinunziata). Tuttavia, non sempre alla vacanza della quota si determinano i presupposti perche’ possa operare l’istituto dell’accrescimento, perche’ un ulteriore limite all’efficacia di quest’ultimo e’ dato dall’eventuale ricorrenza dei presupposti per l’applicabilita’ dell’istituto della rappresentazione, che prevale sull’accrescimento (articolo 674, ultimo comma, c.c., articolo 522 c.c. che fanno salvo il diritto di rappresentazione). Quando ricorrono i presupposti della rappresentazione, il diritto di accrescimento rimane subordinato al fatto che il rappresentante non voglia o non possa accettare, e sempre che non vi siano ulteriori discendenti: la rappresentazione opera in infinito (articolo 469 c.c.). Solo in questo caso verra’ meno l’ordine di prevalenza stabilito dalla legge e l’accrescimento conseguira’ la sua integrale realizzazione. Fino a quel momento, secondo il comune modo di vedere, si determina un periodo di coesistenza del diritto di accettazione a favore tanto del chiamato rinunziante quanto dei successivi chiamati, con relativa persistenza quindi della delazione del rinunziante accanto a quella del chiamato ulteriore (Cass. n. 1403/2007).
A sua volta l’acquisto dell’eredita’ da parte dei chiamati per rappresentazione non opera automaticamente, per effetto della sola delazione determinata dalla rinunzia dell’ascendente, ma richiede che il rappresentante acquisti l’eredita’ per accettazione espressa o tacita o per il verificarsi delle fattispecie di cui rispettivamente agli articolo 485, ultimo comma, e 527 c.c. (cfr. Cass. n. 5247/2018). Come di regola, l’accettazione, salvo abbreviazione del termine ai sensi dell’articolo 481 c.c., puo’ avvenire nell’ordinario termine di prescrizione decennale.
In applicazione di tali principi al caso in esame, e’ agevole comprendere che la circostanza che ha reso possibile la revoca della rinunzia e’ da ravvisare nel fatto che il rappresentante non aveva ancora accettato, al di la’ nella concessione del termine ex articolo 481 c.c. al chiamato per rappresentazione.
In linea di principio, l’eventuale concessione di un termine per l’accettazione al chiamato in ordine successivo non e’ destinata a giocare alcun ruolo sulla revocabilita’ della rinunzia: la concessione del termine, secondo la sua funzione tipica, determinera’ anche in questo caso l’abbreviazione del termine per l’accettazione, ma non comportera’ – essa stessa – il sorgere del presupposto della revoca, che rimarra’ pur sempre costituito dalla mancata accettazione del chiamato in ordine successivo. In sostanza, quando la rinunzia proviene da chi sia chiamato all’eredita’ congiuntamente con altri, i quali abbiano gia’ accettato, l’inutile decorso del termine ex articolo 481 c.c. al chiamato in ordine successivo anticipera’ l’effetto automatico dell’accrescimento, altrimenti destinato a realizzarsi solo con il compimento della prescrizione o con la rinunzia del chiamato per rappresentazione, e sempre che quest’ultimo non abbia a sua volta discendenti. E’ ovvio che l’accrescimento rimane definitivamente impedito se, prima della scadenza del termine, il rinunziante revochi la rinunzia. Identicamente, quell’effetto non si realizza se il chiamato per rappresentazione esercita il proprio diritto di accettare l’eredita’ nel termine accordato.
Ha errato quindi la Corte di appello a ritenere che si fosse in presenza di “ipotesi in cui sussiste la perdita del diritto all’eredita’ ove ne sopraggiunga l’acquisto da parte degli altri chiamati”.
Non e’ condivisibile la requisitoria del procuratore Generale laddove deduce che il termine ex articolo 481 c.c. non poteva essere utilizzato dal ricorrente quale “ulteriore spazio utile per rientrare in ambito ereditario”. Trattasi di una petizione di principio: quando ci sono i presupposti per l’operativita’ della rappresentazione, l’effetto automatico dell’accrescimento a favore dei chiamati in concorso con il rinunziante non si verifica fino a quando non si sia consumato, per rinunzia o altra causa, il diritto del rappresentante di accettare l’eredita’.
I giudici di merito hanno deciso la controversia in contrasto con tali principi di diritto se e’ vero, come sara’ verificato in sede di rinvio, quanto nella specie parte ricorrente ha evidenziato nel proprio ricorso (pagina quinta): di aver depositato all’udienza del 26 maggio 2010 la revoca dichiarata con atto notarile del 27 marzo 2010, nelle more del termine assegnato fino al 30 aprile 2010 dal giudice istruttore al figlio (OMISSIS).
La formale revoca della rinuncia sopraggiunta in pendenza del termine per l’accettazione dell’eredita’ fissato all’erede in rappresentazione, senza che questi abbia accettato, impedisce infatti che possa aver luogo l’accrescimento a favore dei chiamati congiuntamente con il rinunziante. Una volta concesso il termine, tale effetto si sarebbe realizzato solo dopo lo spirare del termine, e sempre che, nel frattempo, non fosse intervenuta la revoca della rinunzia da parte del rinunziante o l’accettazione da parte del chiamato per rappresentazione.
4. – In conclusione, vanno accolti entrambi i ricorsi (quello di (OMISSIS) e quello di (OMISSIS)). La sentenza impugnata deve essere dunque cassata in relazione ai motivi accolti, e la causa rinviata alla Corte di appello Genova, che provvedera’ anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il secondo ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, e rinvia alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione, che provvedera’ anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

 

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