La legittimazione al ricorso per cassazione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|18 febbraio 2022| n. 5427.

La legittimazione al ricorso per cassazione, o all’impugnazione in genere, spetta, fatta eccezione per l’opposizione di terzo, solo a chi abbia formalmente assunto la qualità di parte (non rileva se presente o contumace, originaria o intervenuta) nel precedente grado di giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, indipendentemente dall’effettiva titolarità del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, poiché con l’impugnazione non si esercita un’azione ma un potere processuale che può essere riconosciuto solo a chi abbia partecipato al precedente grado di giudizio (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza resa dalla corte distrettuale in quanto la società ricorrente aveva dichiarato di essere succeduta per incorporazione non già a quella che ha proposto l’appello, ma a quella che aveva agito in primo grado, la quale non aveva assunto la qualità di parte del giudizio di appello, promosso da un soggetto apparentemente privo di qualsiasi rapporto con essa, sicché, anche nel caso in cui fosse dimostrata la sua qualità di avente causa dalla società attrice, si sarebbe comunque dovuta escludere la sua legittimazione ad impugnare la sentenza di secondo grado). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 23 marzo 2017, n. 7467; Cassazione, sezione civile I, sentenza 11 settembre 2015, n. 17974; Cassazione, sezione civile III, sentenza 23 maggio 2014, n. 11525).

Ordinanza|18 febbraio 2022| n. 5427. La legittimazione al ricorso per cassazione

Data udienza 3 febbraio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Impugnazioni – Legittimazione – Integrazione di un potere processuale e non di un’azione – Riconoscimento solo in capo a chi abbia partecipato al precedente grado di appello

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI MARZIO Mauro – Presidente

Dott. MARULLI Marco – Consigliere

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 247777/2020 R.G. proposto da:
(OMISSIS) S.R.L., in qualita’ di avente causa dalla (OMISSIS) S.r.l., in persona del presidente del consiglio di amministrazione p.t. (OMISSIS), rappresentata e difesa dallo Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., in persona del presidente del consiglio di amministrazione (OMISSIS), in qualita’ di avente causa dalla (OMISSIS) S.p.a., a sua volta avente causa dalla (OMISSIS) S.p.a., rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 2075/20, depositata il 10 giugno 2020.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 3 febbraio 2022 dal Consigliere Guido Mercolino.

La legittimazione al ricorso per cassazione

RILEVATO

che:
la (OMISSIS) S.r.l., in qualita’ di avente causa dalla (OMISSIS) S.r.l., ha proposto ricorso per cassazione, per un solo motivo, avverso la sentenza del 10 giugno 2020, con cui la Corte d’appello di Napoli ha dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, il gravame interposto dalla (OMISSIS) S.r.l. avverso l’ordinanza emessa il 7 novembre 2014 dal Tribunale di Napoli, che aveva rigettato la domanda di accertamento della nullita’ del contratto di leasing stipulato dalla (OMISSIS) S.r.l. con la (OMISSIS) S.p.a., nella parte riguardante la misura degli interessi, per contrasto con la L. 7 marzo 1996, n. 108;
che ha resistito con controricorso la (OMISSIS) S.p.a., succeduta, a seguito di fusione per incorporazione con atto per notaio (OMISSIS) dell'(OMISSIS), alla (OMISSIS) S.p.a., a sua volta succeduta alla (OMISSIS), a seguito di fusione per incorporazione con atto per notaio (OMISSIS) del (OMISSIS).

CONSIDERATO

che:
l’impugnazione risulta proposta da una societa’ (la (OMISSIS) S.r.l.) diversa da quella che ha proposto l’appello (la (OMISSIS) S.r.l.), la quale ha dichiarato di essere succeduta per incorporazione alla societa’ che ha proposto la domanda in primo grado (la (OMISSIS) S.r.l.), omettendo peraltro di fornire qualsiasi indicazione sia in ordine all’atto di fusione, che non risulta neppure allegato in copia al ricorso per cassazione, sia in ordine ai suoi rapporti con la societa’ appellante;
che il soggetto che proponga ricorso per cassazione in qualita’ di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado del giudizio, deve non soltanto allegare la propria legitimatio ad causam per essere subentrato nella medesima posizione del dante causa, ma deve altresi’ fornirne la prova, la cui mancanza, attenendo alla regolare costituzione del contraddittorio nella fase d’impugnazione, e’ rilevabile anche d’ufficio, ed ha per conseguenza la dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso (cfr. Cass., Sez. I, 26/09/2019, n. 24050; Cass., Sez. III, 21/06/2017, n. 15414; Cass., Sez. lav., 27/01/2011, n. 1943);
che nella specie, d’altronde, la societa’ ricorrente ha dichiarato di essere succeduta per incorporazione non gia’ a quella che ha proposto l’appello, ma a quella che ha agito in primo grado, la quale non ha assunto la qualita’ di parte del giudizio di appello, promosso da un soggetto apparentemente privo di qualsiasi rapporto con essa, sicche’, anche nel caso in cui fosse dimostrata la sua qualita’ di avente causa dalla societa’ attrice, dovrebbe comunque escludersi la sua legittimazione ad impugnare la sentenza di secondo grado;
che la legittimazione al ricorso per cassazione, ed all’impugnazione in genere, spetta infatti, fatta eccezione per l’opposizione di terzo, soltanto a chi abbia formalmente assunto la qualita’ di parte (non rileva se presente o contumace, originaria o intervenuta) nel precedente grado di giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, indipendentemente dall’effettiva titolarita’ del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, poiche’ con l’impugnazione non si esercita un’azione ma un potere processuale che puo’ essere riconosciuto solo a chi abbia partecipato al precedente grado di giudizio (cfr. Cass., Sez. VI, 23/03/2017, n. 7467; Cass., Sez. I, 11/09/2015, n. 17974; Cass., Sez. III, 23/05/2014, n. 11525);
che nessun rilievo puo’ assumere, in contrario, la circostanza, risultante dalla sentenza impugnata, che nella memoria di replica depositata in sede di gravame la difesa dell’appellante abbia precisato che l’indicazione della (OMISSIS) in luogo della (OMISSIS) costituiva il frutto di un mero lapsus calami;
che, indipendentemente dall’osservazione, contenuta anch’essa nella sentenza impugnata (ma non configurabile come ratio della dichiarazione d’inammissibilita’ dell’appello, fondata esclusivamente sulla tardivita’ dell’impugnazione), che la (OMISSIS) condivideva con la (OMISSIS) soltanto l’indirizzo della sede legale, differenziandosene invece per tutti gli altri elementi distintivi (ragione sociale, partita IVA, persona del rappresentante legale), non e’ stato infatti allegato in questa sede alcun elemento idoneo a confortare la tesi dell’errore materiale, del quale non risulta dedotta neppure la riconoscibilita’ da parte dell’appellata, sulla base di un’interpretazione complessiva dell’atto di appello o degli altri atti processuali ad esso collegati (cfr. Cass., Sez. I, 16/ 05/2016, n. 9986; 1/12/2015, n. 24441; Cass., Sez. II, 28/05/2009, n. 12655);
che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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