La memoria di cui all’articolo 183 comma 6 n. 1 cod. proc. civ.

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|6 marzo 2023| n. 6627.

La memoria di cui all’articolo 183 comma 6 n. 1 cod. proc. civ.

La memoria di cui all’articolo 183, comma 6, n. 1, cod. proc. civ. consente all’attore di precisare e modificare le domande “già proposte”, ma non di proporre le domande e le eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto, le quali vanno, invece, presentate, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, definito in sede di gravame con la riforma della sentenza di primo grado e la declaratoria di risoluzione per inadempimento di un contratto di compravendita e condanna della società ricorrente, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso di quest’ultima in applicazione dell’enunciato principio, ha cassato con rinvio la decisione gravata, in quanto la “reconventio reconventionis” spiegata dal controricorrente solo con la prima memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, cod. proc. civ., doveva ritenersi inammissibile, dovendo la stessa essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di costituzione e risposta). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 26 novembre 2019, n. 30745).

Ordinanza|6 marzo 2023| n. 6627. La memoria di cui all’articolo 183 comma 6 n. 1 cod. proc. civ.

Data udienza 9 febbraio 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Domanda giudiziale – Memoria di cui all’art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. – Possibilità per l’attore di precisare e modificare le domande già proposte – Proposizione delle domande e delle eccezioni conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto – Esclusione – Presentazione entro la prima udienza di trattazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9725/2022 R.G. proposto da:
(OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato LASAGNA LUCA ((OMISSIS)) che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato CAPRARA FILIPPO ((OMISSIS)) che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 349/2022 depositata il 16/02/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/02/2023 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

La memoria di cui all’articolo 183 comma 6 n. 1 cod. proc. civ.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Verona revoco’ il decreto ingiuntivo, con il quale (OMISSIS) aveva richiesto a (OMISSIS) s.r.l. il pagamento della somma di Euro 16.440, relativa al residuo prezzo per la compravendita di un’autovettura.
Su impugnazione del (OMISSIS), con sentenza n. 349/2022 la Corte d’appello di Venezia riformo’ la sentenza del Tribunale, dichiarando la risoluzione per inadempimento del contratto da parte dell’appellata e condannando (OMISSIS) a pagare a controparte Euro 16.422 oltre agli interessi legali dal 31 maggio 2017 al saldo.
Il giudice di secondo grado ritenne che l’opponente (OMISSIS) s.r.l., dimettendo il contratto di compravendita a favore del (OMISSIS) del 26 luglio 2014 e fondando sullo stesso la propria opposizione, avesse introdotto una nuova eccezione riconvenzionale a fronte della quale l’avversa difesa aveva tempestivamente chiesto, con la prima memoria ex articolo 183 c.p.c., la risoluzione del relativo contratto per inadempimento o la risoluzione per mutuo consenso. Questa domanda non sarebbe stata nuova, ma tempestiva ed originata proprio dalla contrapposta eccezione riconvenzionale.
Contro la predetta sentenza ricorre per cassazione (OMISSIS) s.r.l., affidandosi a tre motivi.
Si e’ costituito con controricorso (OMISSIS).
Entrambe le parti hanno depositato memorie, ex articolo 378 c.p.c..

La memoria di cui all’articolo 183 comma 6 n. 1 cod. proc. civ.

RAGIONI DI DIRITTO

1) Attraverso la prima censura, (OMISSIS) s.r.l. deduce la violazione o falsa applicazione di legge con riferimento agli articoli 166 e 167 c.p.c. e articolo 183 c.p.c., commi 5 e 6, articoli 633 e 645 c.p.c., nonche’ dell’articolo 113 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3).
A detta della ricorrente, la memoria di cui all’articolo 183 c. 6 n. 1 c.p.c. consentirebbe all’attore di precisare e modificare le domande gia’ proposte, ma non di incoare domande ed eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale (o eccezione) del convenuto, da proporsi, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione. Inoltre, la dichiarazione di vendita autenticata sarebbe gia’ stata allegata in copia sin dal primo atto difensivo. Pertanto, il convenuto opposto sarebbe stato da subito nelle condizioni di poter valutare la citata documentazione, mentre in sede di comparsa di costituzione si sarebbe limitato a chiedere la sola conferma del decreto ingiuntivo opposto. Ne sarebbe derivata l’inammissibilita’ della reconventio reconventionis proposta dal (OMISSIS) solo con la prima memoria ex articolo 183 c.p.c., comma 6, n. 1, in quanto tale domanda avrebbe dovuto essere proposta a pena di decadenza nella comparsa di costituzione e risposta.
2) Con il secondo mezzo, la (OMISSIS) s.r.l. si duole della violazione degli articoli 1372, 1375, 1376, 1453 e 1470 c.c., articolo 115 e 116 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5. I giudici di secondo grado avrebbero trascurato una serie di elementi che, ove adeguatamente valutati, avrebbero sicuramente condotto al rigetto della domanda di risoluzione per grave inadempimento del contratto 26.7.2014: si sarebbe trattato di una vendita a catena e l’azione contrattuale di risoluzione per grave inadempimento, tardivamente proposta, avrebbe dovuto essere rivolta solo nei confronti di (OMISSIS), unico dante causa dell’intimato.
3) La terza doglianza e’ volta a denunciare la violazione di legge in conseguenza dell’errata applicazione degli articoli 1362, 1363, 1366, 1367, 1453 e 1470 c.c., degli articoli 113, 115 e 116 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4).
In base alle risultanze di causa, la Corte d’appello di Venezia avrebbe dovuto rigettare la domanda di risoluzione per grave inadempimento proposta dall’intimato, dando atto che la consegna del veicolo ad (OMISSIS) avveniva con il consenso del (OMISSIS) medesimo ed il contratto, oggetto della domanda di risoluzione, era formalizzato in accordo fra le parti anche al fine di compensare le reciproche partite di debito e credito (fra (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS)).
4) Il primo motivo e’ fondato.
Secondo la ricostruzione proposta dalla sentenza impugnata, l’allegazione del contratto da parte di (OMISSIS) s.r.l., su cui la stessa opposizione era fondata, avrebbe introdotto una nuova eccezione riconvenzionale a fronte della quale l’avversa difesa aveva tempestivamente chiesto, con la prima memoria ex articolo 183 c.p.c., la risoluzione del relativo contratto per inadempimento o la risoluzione per mutuo consenso. Questa domanda non sarebbe stata dunque nuova ma tempestiva, a seguito della contrapposta eccezione riconvenzionale.
L’assunto e’ erroneo.
4.1) Secondo le regole fissate dal codice di rito, la memoria di cui all’articolo 183 c.p.c., comma 6, n. 1, consente all’attore di precisare e modificare le domande “gia’ proposte”, ma non di proporre le domande e le eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto, le quali vanno, invece, presentate, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione (Sez. 3, n. 30745 del 26 novembre 2019).
Da tanto consegue l’inammissibilita’ della reconventio reconventionis proposta dal (OMISSIS) solo con la prima memoria ex articolo 183 c.p.c., comma 6, n. 1, in quanto tale domanda andava proposta a pena di decadenza nella comparsa di costituzione e risposta.
Il secondo ed il terzo motivo, attinenti al merito della causa, restano assorbiti.
La memoria depositata dal (OMISSIS) non offre elementi idonei a modificare il quadro teste’ esposto.
Pertanto, la sentenza va cassata e rinviata alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, affinche’ riesamini la vicenda oggetto di causa alla luce delle considerazioni sopra esposte.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

 

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