La misura dell’affidamento in prova al servizio sociale può essere adottata, entro la generale cornice di ammissibilità prevista dalla legge

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 4 settembre 2018, n. 39908.

La massima estrapolata:

La misura dell’affidamento in prova al servizio sociale può essere adottata, entro la generale cornice di ammissibilità prevista dalla legge, allorché, sulla base dell’osservazione della personalità del condannato condotta in istituto, o del comportamento da lui serbato in libertà, possa ritenersi che la medesima, anche attraverso l’adozione di opportune prescrizioni, possa contribuire alla rieducazione, prevenendo il pericolo di ricaduta nel reato.

Sentenza 4 settembre 2018, n. 39908

Data udienza 17 luglio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZEI Antonella P. – Presidente

Dott. SANTALUCIA Giuseppe – Consigliere

Dott. ESPOSITO Aldo – Consigliere

Dott. CENTOFANTI Francesc – rel. Consigliere

Dott. REYNOLDI Carlo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 26/01/2018 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di ROMA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. CENTOFANTI FRANCESCO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ANIELLO ROBERTO, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e detenzione domiciliare, avanzate da (OMISSIS), in relazione alla residua pena di due anni di reclusione, inflitta per violazione della legge sugli stupefacenti (risalente all’anno 2015) e sospesa ai sensi dell’articolo 656 c.p.p., comma 5.
Il Tribunale richiamava, a sostegno della decisione, i precedenti penali del condannato (per furto) e denunce recenti, successive alla condanna da espiare, per lesioni e minacce (tra gli altri, in danno di congiunti gia’ conviventi).
2. (OMISSIS) ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, affidato ad unico motivo.
Con esso deduce – ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), – la violazione dell’articolo 47-ter Ord. Pen. e il vizio di motivazione.
Indebitamente il Tribunale avrebbe elevato le denunce a prova dell’effettiva consumazione di nuovi reati, da cio’ solo traendo la prognosi di recidivanza, ostativa alla concessione della detenzione domiciliare.
Per contro, sarebbe mancata l’adeguata ponderazione di elementi utili ai fini della prognosi contraria, quali le condizioni personali del condannato (invalido civile, abitante da solo in casa di proprieta’ e integrato in un percorso di reinserimento socio-lavorativo per disabili), nonche’ l’assenza di collegamenti e frequentazioni con persone gravitanti in contesti delinquenziali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato, nei termini di seguito precisati.
2. L’affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall’articolo 47 Ord. Pen., e la detenzione domiciliare, nella sua forma ordinaria regolata dall’articolo 47-ter Ord. Pen., comma 1-bis, sono misure alternative alla detenzione carceraria che, a diverso titolo, attuano la finalita’ costituzionale rieducativa della pena.
La prima misura puo’ essere adottata, entro la generale cornice di ammissibilita’ prevista dalla legge, allorche’, sulla base dell’osservazione della personalita’ del condannato condotta in istituto, o del comportamento da lui serbato in liberta’, possa ritenersi che la medesima, anche attraverso l’adozione di opportune prescrizioni, possa contribuire alla menzionata rieducazione, prevenendo il pericolo di ricaduta nel reato. Cio’ che assume rilievo, rispetto all’affidamento, e’ l’evoluzione della personalita’ registratasi successivamente al fatto-reato, nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale (Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, Pantaleo, Rv. 257001). Il processo di emenda deve essere significativamente avviato, ancorche’ non sia richiesto il gia’ conseguito ravvedimento, che caratterizza il diverso istituto della liberazione condizionale, previsto dal codice penale (Sez. 1, n. 43687 del 07/10/2010, Loggia, Rv. 248984; Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009, Betti, Rv. 244654; Sez. 1, n. 3868 del 26/06/1995, Anastasio, Rv. 202413).
Se il presupposto dell’emenda non e’ riscontrato, o non lo e’ nella misura reputata adeguata, il condannato, se lo consentono il limite di pena e il titolo di reato, puo’ essere comunque ammesso alla detenzione domiciliare “generica”, alla sola condizione che sia scongiurato il pericolo di commissione di nuovi reati (Sez. 1, n. 14962 del 17/03/2009, Castiglione, Rv. 243745). Il fine rieducativo si attua, in tal caso, mediante una misura dal carattere piu’ marcatamente contenitivo, saldandosi alla tendenziale sfiducia ordinamentale sull’efficacia del trattamento penitenziario instaurato rispetto a pene di assai contenuta durata.
3. Rientra nella discrezionalita’ del giudice di merito l’apprezzamento sull’idoneita’ o meno, ai fini della risocializzazione e della prevenzione della recidiva, delle due misure alternative (e l’eventuale scelta di quella ritenuta maggiormente congrua nel caso concreto), alla cui base vi e’ la comune necessita’ di una prognosi positiva, seppur differenziata nei termini suindicati, frutto di un unitario accertamento (Sez. 1, n. 16442 del 10/02/2010, Pennacchio, Rv. 247235).
Le relative valutazioni non sono censurabili in sede di legittimita’, se sorrette da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375), la quale non puo’ prescindere da un’esaustiva, ancorche’ se del caso sintetica, ricognizione degli incidenti elementi di giudizio.
4. Nella specie, l’ordinanza impugnata si limita a un fugace e generico richiamo ai precedenti penali del condannato, nonche’ all’acquisita notizia di sue condotte ulteriori connotate da permanente disvalore, purtuttavia non ben circostanziate nonche’ tuttora in attesa di accertamento giudiziale.
Manca qualsivoglia riferimento, basato sulla pur prevista indagine socio-familiare (v. articolo 72 Ord. Pen., comma 2, lettera b)), o su informazioni acquisite dall’autorita’ di pubblica sicurezza, alle condizioni di vita attuali del condannato, di natura personale, familiare e domiciliare, anche in rapporto alle caratteristiche della devianza e alle prospettive di reinserimento e contenimento che erano state dall’interessato indicate e in qualche misura documentate.
Se gli elementi giudizialmente rappresentati, nella loro laconicita’, possono sorreggere, per le caratteristiche personali e comportamentali comunque emerse, una prognosi negativa sull’affidamento in prova, certamente essi non possono costituire parametro adeguato di giudizio in ordine alla distinta, gradata, misura della detenzione domiciliare, sul cui diniego si appunta l’odierno ricorso.
Cio’ in quanto si tratta di elementi insufficienti – allo stato e in difetto del dovuto approfondimento – alla ragionevole affermazione dell’assoluta inidoneita’ della restrizione domestica, e delle rigide prescrizioni che vi accedono, a prevenire il rischio di recidiva.
L’ordinanza impugnata, carente sotto il profilo appena indicato, deve essere pertanto annullata, con rinvio al giudice che l’ha pronunciata per rinnovato esame al riguardo.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Roma.

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