La motivazione è solo apparente e la sentenza è nulla

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|17 agosto 2022| n. 24825.

La motivazione è solo apparente e la sentenza è nulla

La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture, oppure allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento oppure, ancora, nell’ipotesi in cui le argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del “decisum” (Nel caso di specie, in cui il ricorrente nei gradi di merito aveva agito nei confronti dell’ente gestore e di un’amministrazione provinciale al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti per effetto dell’allagamento di alcuni immobili di sua proprietà determinato dall’inadeguata manutenzione dei sistemi di smaltimento delle acque piovane di una strada provinciale e di una statale, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, non essendo in particolare agevole ricostruire nella decisione gravata il percorso logico-giuridico che aveva condotto la corte territoriale a riformare la sentenza del giudice di prime cure, ed a rigettare, conseguentemente, la domanda risarcitoria proposta dal ricorrente). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile IV, ordinanza 7 aprile 2017, n. 9105; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 3 novembre 2016, n. 22232; Cassazione, sezione civile III, sentenza 18 settembre 2009, n. 20112).

Ordinanza|17 agosto 2022| n. 24825. La motivazione è solo apparente e la sentenza è nulla

Data udienza 24 febbraio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Responsabilità civile – Custodia – Allagamento immobili – Risarcimento danni – Inadeguata manutenzione sistemi di smaltimento acque piovane – Eccezionalità evento meteorologico – Motivazione apparente

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Presidente

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 8575-2021 proposto da:
(OMISSIS), domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA – (OMISSIS), (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di CATANZARO, in persona del Presidente in carica, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1288/2020 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 23/09/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

La motivazione è solo apparente e la sentenza è nulla

RILEVATO

che:
1. (OMISSIS) convenne dinanzi al Tribunale di Catanzaro l'(OMISSIS) S.p.a. e l’Amministrazione Provinciale di Catanzaro al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti per effetto dell’allagamento di alcuni immobili di sua proprieta’.
A fondamento della propria pretesa dedusse che l’allagamento era stato determinato dall’inadeguata manutenzione dei sistemi di smaltimento delle acque piovane della (OMISSIS) e della (OMISSIS), di proprieta’ e competenza rispettivamente dell’Amministrazione Provinciale di Catanzaro e dell'(OMISSIS) S.p.a.
Il Tribunale di Catanzaro accolse la domanda attorea ritenendo le convenute responsabili ai sensi dell’articolo 2051 c.c., per aver l’istruttoria confermato la derivazione causale dell’allagamento da una inadeguata manutenzione delle strade ed in mancanza del caso fortuito, non potendo considerarsi eccezionale l’evento meteorologico.
2. La sentenza venne impugnata dall'(OMISSIS) S.p.A. la quale contesto’ che la ctu era stata espletata a moltissima distanza di tempo rispetto all’epoca dei fatti, e cio’ poneva in discussione le risultanze relative alla mancata manutenzione ed al nesso di causalita’ tra quest’ultima e l’evento. Lamento’ inoltre le carenze dell’istruttoria rispetto alla sussistenza dei danni ed alla loro quantificazione.
L’Amministrazione Provinciale di Catanzaro propose appello incidentale evidenziando la sussistenza dell’esimente del caso fortuito di cui all’articolo 2051 c.c., il significativo lasso di tempo intercorso tra l’evento e gli accertamenti tecnici, la concorrente responsabilita’ del Comune di (OMISSIS) nonche’ la carenza di prova dei danni subiti dal (OMISSIS).
3. La Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza n. 1288 del 23 settembre 2020, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda del (OMISSIS) compensando le spese di lite tra le parti.
In particolare la Corte, ha accolto il primo motivo di appello principale, ritenendo che dai dati risultanti della CTU non fosse possibile ricondurre causalmente l’allagamento ad anomalie e difetti di manutenzione della strada statale; ed il quarto motivo di appello incidentale, stante l’inidoneita’ della documentazione allegata dal (OMISSIS) a dimostrare l’entita’ dei danni subiti.
4. Avverso tale sentenza (OMISSIS) propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi illustrati da memoria.
(OMISSIS) S.p.a. e Amministrazione Provinciale di Catanzaro resistono con separati controricorsi.

La motivazione è solo apparente e la sentenza è nulla

CONSIDERATO

che:
5.1 Con il primo motivo, il ricorrente lamenta l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti in relazione agli articoli 115 c.p.c. e all’articolo 2697 c.c. ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – omessa valutazione della prova testimoniale e documentale in relazione al nesso di causalita’ tra la mancata manutenzione della (OMISSIS) da parte dell'(OMISSIS) e il danno riportato da (OMISSIS) – motivazione apparente ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 in relazione all’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e all’articolo 111 Cost., comma 6; e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’articolo 1226 c.c. ed all’articolo 115 c.p.c.
Si duole che il giudice dell’appello non avrebbe preso in considerazione le deposizioni dei testi (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), che avrebbero confermato il cattivo stato di manutenzione della strada statale all’epoca dei fatti dedotti in giudizio, nonche’ la relazione di Carabinieri e le note del Sindaco del Comune di (OMISSIS), che avrebbero rilevato la presenza di una grande quantita’ di detriti sulle cunette e i tombini gia’ un anno prima del verificarsi dell’evento. Sostiene, dunque, che la Corte d’Appello avrebbe fornito una motivazione frammentaria, basata sulla sola consulenza tecnica, e del tutto contraddittoria, censurabile ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5.
5.2 Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti in relazione all’articolo 115 c.p.c., ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – omessa valutazione della perizia stragiudiziale espressamente richiamata dalla CTU in relazione alla quantificazione dei danni – Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’articolo 1226 c.c. motivazione apparente.
La Corte d’appello avrebbe trascurato la copiosa produzione fotografica resa in atti che rappresentando lo stato dei luoghi in seguito all’inondazione, avrebbe consentito, insieme alla perizia giurata, di determinare agevolmente l’entita’ dei danni subiti. Lamenta inoltre che, in ogni caso, avendo l’attore allegato tutti gli elementi a sua disposizione, la Corte d’Appello avrebbe dovuto liquidare il danno in via equitativa ai sensi dell’articolo 1226 c.c. versandosi in una ipotesi di impossibilita’ di dimostrazione del quantum.
6. I motivi, che possono essere trattati congiuntamente, sono entrambi fondati.
E’ noto che la motivazione meramente apparente – che la giurisprudenza parifica, quanto alle conseguenze giuridiche, alla motivazione in tutto o in parte mancante – sussiste allorquando pur non mancando un testo della motivazione in senso materiale, lo stesso non contenga una effettiva esposizione delle ragioni alla base della decisione, nel senso che le argomentazioni sviluppate non consentono di ricostruire il percorso logico -giuridico alla base del decisum. E’ stato, in particolare, precisato che la motivazione e’ solo apparente, e la sentenza e’ nulla perche’ affetta da error in procedendo, quando, benche’ graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perche’ recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le piu’ varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. Un. 22232 del 2016), oppure allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicita’ del suo ragionamento (Cass. n. 9105 del 2017) oppure, ancora, nell’ipotesi in cui le argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioe’ di riconoscerla come giustificazione del decisum (Cass. 18/09/2009 n. 20112).

La motivazione è solo apparente e la sentenza è nulla

Tali carenze sono riscontrabili nella sentenza impugnata nella quale non e’ agevole ricostruire il percorso logico-giuridico che ha condotto la Corte territoriale a riformare la sentenza del Tribunale ed a rigettare, conseguentemente, la domanda proposta dal ricorrente.
La sentenza e’ contraddittoria dove afferma, nel rigettare la domanda di risarcimento del ricorrente, che i rilievi della c.t.u., benche’ fatti nove anni dopo, sono suffragati da atti compiuti nell’immediatezza del fatto e dalla relazione dei Carabinieri. Non si comprende a quale versione dei fatti la C.A. dia seguito. In particolare, a pag. 6 della sentenza impugnata si afferma che le risultanze della consulenza tecnica depongono per l’affermazione di una causalita’ diretta tra i difetti strutturali e di manutenzione della strada provinciale e l’allagamento della proprieta’ (OMISSIS), ma poila domanda viene rigettata perche’ il danno non sussiste, ma non e’ provato con esattezza. Senza considerare che per la liquidazione del danno poteva far ricorso alla liquidazione equitativa.
7. Pertanto, la Corte accoglie i due motivi di ricorso, come in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d’Appello di Catanzaro in diversa composizione personale.

P.Q.M.

La Corte accoglie i due motivi di ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d’Appello di Catanzaro in diversa composizione personale.

La motivazione è solo apparente e la sentenza è nulla

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