La presunzione di pari responsabilità sancita dall’art. 2054 comma 2 c.c.

Corte di Cassazione, sezione sesta (terza)  civile, Ordinanza 12 marzo 2020, n. 7061.

La massima estrapolata:

La presunzione di pari responsabilità sancita dall’art. 2054, comma 2, c.c. ha carattere sussidiario ed opera non solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, ma anche qualora non siano accertabili le cause e le modalità del sinistro.

Ordinanza 12 marzo 2020, n. 7061

Data udienza 5 dicembre 2019

Tag – parola chiave: Responsabilità da sinistro stradale – Risarcimento del danno patrimoniale – Applicabilità dell’art. 2054 c.c. – Sussistenza del concorso di colpa – Mancanza di prova liberatoria – Presunzioni di corresponsabilità – Annullamento con rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 15812-2018 proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
Contro
(OMISSIS) SPA, in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 2754/2017 del TRIBUNALE di MESSINA, depositata il 16/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO SCODITTI.

RILEVATO

che:
il Ministero della Giustizia convenne in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Messina (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) chiedendo il risarcimento del danno patrimoniale cagionato dalla corresponsione degli emolumenti in favore del dipendente (OMISSIS) il quale era rimasto assente dal servizio per complessivi 147 giorni a causa delle lesioni determinate da sinistro stradale da ascrivere alla responsabilita’ del (OMISSIS). Il giudice adito rigetto’ la domanda. Avverso detta sentenza propose appello il Ministero. Con sentenza di data 16 novembre 2017 I Tribunale di Messina rigetto’ l’appello.
Osservo’ il Tribunale che, benche’ non sussistessero dubbi circa la verificazione del sinistro stradale, correttamente, contrariamente a quanto affermato in appello, era stato applicato l’articolo 2054 dal giudice di prime cure, “il quale, non ritenendo in conformita’ all’orientamento della giurisprudenza di legittimita’, il modulo di constatazione amichevole del sinistro sufficiente ad attestare la dinamica dello stesso, rigettava la domanda attorea”.
Ha proposto ricorso per cassazione il Ministero della Giustizia sulla base di un motivo e resiste con controricorso (OMISSIS) s.p.a.. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi di manifesta fondatezza del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria.

CONSIDERATO

che:
con il motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 2054 e 2697 c.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente, premesso che la stessa societa’ assicuratrice aveva riconosciuto sussistente il concorso di colpa, che, in mancanza di prova liberatoria da parte della convenuta, non si poteva prescindere dalla presunzione di corresponsabilita’.
Il motivo e’ manifestamente fondato. Il giudice di merito ha accertato che non era stata raggiunta la prova della dinamica del sinistro. A fronte di un simile accertamento avrebbe dovuto fare applicazione della presunzione di pari responsabilita’ di cui all’articolo 2054 c.c., comma 2. Quest’ultima ha carattere sussidiario ed opera non solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, ma anche quando non sia possibile stabilire le cause e le modalita’ del sinistro (Cass. n. 8409 del 2011 e n. 15434 del 2004).
Aggiungasi che il giudice di merito ha accertato, come emerge dall’inciso (Ndr: testo originale non comprensibile), che il sinistro stradale si era verificato; tale accertamento non e’ stato oggetto di ricorso incidentale da parte della societa’ assicuratrice.
Al principio di diritto sopra indicato dovra’ attenersi il giudice di merito.

P.Q.M.

accoglie il motivo di ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia al Tribunale di Messina in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *