La reale portata della regola di diritto derivante dal giudicato

Consiglio di Stato, Sentenza|28 dicembre 2020| n. 8405.

Spetta al giudice dell’ottemperanza delimitare la reale portata della regola di diritto derivante dal giudicato, esercitando poteri di natura non meramente esecutiva ma anche cognitiva affinché sia assicurata la realizzazione sostanziale del bene della vita perseguito con il giudizio.

Sentenza|28 dicembre 2020| n. 8405

Data udienza 26 novembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Esecuzione – Pubblico impiego – Contratti a tempo determinato – Successiva assunzione come dipendenti a tempo indeterminato – Riconoscimento attività lavorativa prestata con contratti a tempo determinato ai fini dell’anzianità di servizio – Giudicato – Ricorso per l’ottemperanza

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 10376 del 2019, proposto da
Fu. Am. ed altri, rappresentati e difesi dagli avvocati Ma. Cl., Gi. Pi. To., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gi. Pi. To. in Roma, via (…);
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Al. Ri., con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
nei confronti
An. De Fa. ed altri, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, n. 10663/2019, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2020, tenuta da remoto secondo quanto disposto dall’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Cons. Raffaele Prosperi, presenti in collegamento da remoto gli avvocati Gi. Pi. To. e Al. Ri.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Gli esponenti indicati in epigrafe, tutti dipendenti di Roma Capitale con la qualifica di insegnanti della scuola d’infanzia o di educatrici di asilo nido o di istruttori amministrativi, chiedevano al Tribunale amministrativo per il Lazio che fosse ordinato a Roma Capitale di dare corretta ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Roma – sezione lavoro n. 3601/2018 del 9 maggio 2018, passata in giudicato.
Premettevano di essere stati assunti da Roma Capitale con contratti a tempo determinato e solo successivamente di essere divenuti dipendenti a tempo indeterminato e di aver adito il giudice del lavoro per ottenere il riconoscimento – ai fini dell’anzianità di servizio – dell’attività lavorativa prestata con i contratti a tempo determinato. Aggiungevano che effettivamente il giudice del lavoro aveva, sia pur parzialmente accolto il loro ricorso, ma che l’amministrazione capitolina non aveva dato ancora piena e completa attuazione al giudicato così formatosi.
L’adito tribunale, sez. II, con la sentenza n. 10663 del 29 agosto 2019, dopo aver dato atto puntualmente del dispositivo della sentenza del Tribunale del lavoro (“Dichiara il diritto di tutti i ricorrenti (esclusi i lavoratori di cui all’allegato A) a vedersi riconosciuta, ai fini connessi alla anzianità di servizio, l’attività lavorativa prestata con contratti a tempo determinato, a decorrere dalla data dalla quale essi hanno rispettivamente cominciato a svolgere, sia pure a tempo determinato, le mansioni nelle quali essi si sono inquadrati dopo l’assunzione a tempo indeterminato e per tutto lo svolgimento delle stesse, come puntualmente indicato in ricorso;
dichiara il diritto dei ricorrenti- insegnanti di scuola dell’infanzia ed educatrici di asilo nido assunte in servizio di ruolo in anni compresi fra il 1978 e il 1997 (allegato A) già precarie al servizio dell’ente in anni compresi tra il 1972 e il 1997- a vedersi riconosciuta l’attività lavorativa prestata con contratti a tempo determinato, a decorrere dalla data dalla quale essi hanno rispettivamente cominciato a svolgere, sia pure a tempo determinato, le mansioni nelle quali essi sono stati inquadrati dopo l’assunzione a tempo indeterminato e per tutto lo svolgimento delle stesse, come puntualmente indicato in ricorso, ai soli fini della rideterminazione del trattamento di fine servizio e del trattamento pensionistico. Per il resto rigetta il ricorso”), ha rilevato innanzitutto che la sentenza ottemperanda aveva escluso la possibilità di ricostruire per ogni ricorrente un unico rapporto di lavoro e che pertanto l’inizio del rapporto di lavoro a tempo indeterminato non poteva perciò essere retrodatato al momento in cui erano cominciati i rapporti di lavoro a tempo determinato, così che l’anzianità dei ricorrenti rimaneva quella collegata alla formale assunzione a tempo indeterminato, fermo restando che ai fini del solo trattamento economico si doveva effettivamente tener conto dei periodi di lavoro svolti in precedenza (in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato).
Il tribunale ha ancora sottolineato che, secondo quanto statuito dal giudice del lavoro, per alcuni ricorrenti si era estinto per prescrizione sia il diritto alla progressione economica, sia quello alle differenze retributive (si trattava di coloro che erano stati assunti in servizio di ruolo in anni compresi fra il 1978 e il 1997 già precarie al servizio dell’ente in anni compresi tra il 1972 e il 1997) e che per essi era stato riconosciuta solo l’anzianità di servizio per l’attività lavorativa a tempo determinato, a decorrere dalla data dalla quale essi hanno rispettivamente cominciato a svolgere, sia pure a tempo determinato, le mansioni nelle quali erano state inquadrate dopo l’assunzione a tempo indeterminato, ma soltanto ai fini del diritto al trattamento di fine servizio e del diritto alla pensione.
Il tribunale ha poi rilevato che veniva negato dal giudice ordinario il diritto a partecipare alle procedure di valutazione di cui ai contratti decentrati integrativi succedutesi negli anni 2000-2010 ed alla conseguente progressione economica orizzontale, dato che il passaggio da una posizione stipendiale ad un’altra superiore era subordinato ad una valutazione positiva dell’operato del dipendente nell’arco temporale di riferimento.
In definitiva il tribunale ha ritenuto prive di fondamento tutte le pretese avanzate dai ricorrenti in asserita ottemperanza alla sentenza del tribunale ordinario in funzione del giudice del lavoro, ivi compresa quella concernente il preteso diritto alla progressione economica che secondo i ricorrenti avrebbe trovato fondamento nella sentenza ottemperanza; sono stati altresì ritenuto infondati i motivi aggiunti successivamente proposti avverso la determinazione dirigenziale del 16 aprile 2019, con la quale per alcuni degli originari ricorrente la posizione economica C2 era stata riconosciuta a decorrere dal 1° dicembre 2009, anziché dalle diverse date alle quali essa era stata in precedenza ancorata (e ciò sempre sulla base delle motivazioni contenute nella sentenza ottemperanda).
Con rituale e tempestivo atto di appello, notificato il 2 dicembre 2019, i ricorrenti segnati in epigrafe hanno chiesto la riforma della predetta sentenza, lamentandone l’erroneità e l’ingiustizia per il mancato accoglimento delle loro istanze che hanno sostanzialmente riproposto, sottolineando che le stesse erano stato malamente apprezzate, superficialmente esaminate ed approssimative respinte con motivazione lacunosa, contraddittorio e non condivisibile, giungendosi così ad un sostanziale diniego di giustizia.
Roma Capitale si è costituita anche nel presente grado di giudizio, sostenendo la correttezza della sentenza impugnata e chiedendo il rigetto dell’avverso gravame.
Alla camera di consiglio del 26 novembre 2020 la causa è passata in decisione.
L’appello è infondato, non meritando la sentenza impugnata le critiche che le sono state appuntate.
Giova premettere che spetta al giudice dell’ottemperanza delimitare la reale portata della regola di diritto derivante dal giudicato, esercitando poteri di natura non meramente esecutiva ma anche cognitiva affinché sia assicurata la realizzazione sostanziale del bene della vita perseguito con il giudizio (ex multis: Cons. Stato, sez. VI, 15 giugno 2020, n. 3861; Cons. St., sez. V, 12 novembre 2013, n. 5380; Cons. St., sez. VI, 17 maggio 2013, n. 2680; Cons. St., sez. IV, 2 febbraio 2011, n. 748); è stato anche precisato che in sede di ottemperanza non è possibile modificare il titolo giudiziale passato in giudicato di cui si chiede l’esecuzione, ma è possibile solo interpretarlo ai fini della corretta esecuzione, senza ampliarne la portata, in quanto il giudizio d’ottemperanza è limitato alla stretta esecuzione del giudicato ed esula dal suo ambito la cognizione di qualsiasi altra domanda, comunque correlata al giudicato stesso (Consiglio di Stato sez. III, 1 giugno 2020, n. 3861; 29/03/2017, n. 1444).
Ciò posto., si osserva che le appellanti hanno dedotto in primo luogo che non poteva essere obliterata l’anzianità di servizio maturata a decorrere dalla loro prima assunzione a tempo determinato ed hanno insistito sull’obbligo incombente su Roma Capitale di svolgere quelle valutazioni discrezionali circa l’attività professionale svolta durante il rapporto di lavoro a tempo determinato ed attribuire loro, in caso di riscontro positivo, la progressione economica verticale; in secondo luogo hanno rimarcato l’obbligo dell’amministrazione (e dello stesso giudice) del rispetto del diritto comunitario laddove questo prevede ed impone la piena parità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato con il pieno ed integrale riconoscimento ai primi del trattamento giuridico ed economico dei secondi in terzo luogo hanno sottolineato che l’amministrazione capitolina aveva prestato ottemperanza (del tutto parziale ed incompleta) solo per 71 ricorrenti invece che per tutti (314).
Com’è agevole rilevare le questioni proposte in prime cure e riproposte pressocché integralmente con l’appello, non attengono alla esecuzione della sentenza ottemperanza (eventualmente anche previa mera e consentita integrazione del dictum giudiziale del tribunale del lavoro), ma costituiscono invero una richiesta di inammissibile integrazione ed estensione del giudicato del giudice ordinario che al contrario, come correttamente osservato dal tribunale amministrativo di primo grado, aveva già respinto quelle richieste.
Infatti il tribunale ordinario, in funzione di giudice del lavoro a conclusione del processo di cognizione (con la citata sentenza n. 3601/2018 del 9 maggio 2018, passata in giudicato):
– ha accertato e riconosciuto il diritto dei ricorrenti alla complessiva anzianità di servizio maturata anche durante i periodi servizi prestati con contratti a tempo determinato, ai soli fini della rideterminazione del trattamento di fine servizio e del trattamento pensionistico, rigettando il ricorso per il resto;
– ha altresì accertato e riconosciuto che la complessiva anzianità di servizio maturata dai ricorrenti durante i periodi di servizio prestati con contratti a tempo determinato ha sicuro ed effettivo rilievo allorquando i rapporti di lavoro a tempo determinato si sono trasformati a tempo indeterminato, ma i soli fini della complessiva anzianità economica;
– ha invece negato che la trasformazione dei rapporti dei rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato potesse dar vita ad un solo rapporto di lavoro, con retroadatazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato a quello del primo rapporto di lavoro a tempo determinato;
– ha di conseguenza escluso che i ricorrenti potessero partecipare alle procedure di valutazione per le progressioni economiche previste dai precorsi contratti integrativi succedutisi durante il rapporto a tempo determinato (procedure la cui partecipazione era subordinata alla maturazione di una certa anzianità di servizio nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato), rilevando in particolare che il passaggio da una posizione stipendiale ad un’altra superiore, anche se connesso ad una maggiore anzianità di servizio, era comunque subordinato ad una valutazione positiva dell’attività prestata dal dipendente nell’arco temporale ormai decorso (valutazione che peraltro costituiva espressione del potere amministrativo di cui era titolare l’amministrazione e che non poteva essere surrogata da una valutazione del giudice).
Le pretese avanzate dagli appellanti con il gravame in esame non possono essere accolte, tanto più che anche la questione dell’asserito contrasto con il diritto comunitaria doveva essere oggetto del giudizio di cognizione e non può essere invece sollevata in sede di ottemperanza per le caratteristiche peculiari ed i relativi limiti di quest’ultima, sopra ricordati; ciò senza contare che proprio le ricordate peculiarità (e gli intrinseci limiti del giudizio di ottemperanza) escludono l’ammissibilità delle istanza con cui gli appellante ripropongono domande non solo già respinte in sede di cognizione, ma che in ogni caso rientra nella giurisdizione propria del giudice ordinario, cui solo compete, salve le eccezioni espressamente previste dalla leggem la cognizione delle controversie di lavoro dei dipendenti pubblici.
Resta da aggiungere che anche il terzo motivo di gravane, con cui è stata lamentata una presunta incompleta ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario nei confronti di 242 del originari ricorrenti, deve essere respinto: anche al di là della eccessiva genericità del motivo, che lo rende difficilmente comprensibile, non può che richiamarsi la sentenza del giudice del lavoro che escludeva tale blocco (cd. allegato A) dal riconoscimento in controversia ed accertava nei loro confronti diritti attinenti il trattamento di fine rapporto e pensionistico, questioni non riguardanti strettamente quanto dovuto dall’intimata Roma Capitale, ma i relativi enti previdenziali.
Per le suesposte considerazioni l’appello deve essere respinto.
La peculiarità della controversia e la risalenza delle questioni giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2020 tenuta da remoto secondo quanto stabilito dall’art. 25, comma 1, del d. l. 18 ottobre 2020, n. 137, con l’intervento dei magistrati:
Carlo Saltelli – Presidente
Raffaele Prosperi – Consigliere, Estensore
Stefano Fantini – Consigliere
Giovanni Grasso – Consigliere
Anna Bottiglieri – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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