La realizzazione di verande, tettoie, pergolati, pensiline e gazebi

Consiglio di Stato, sezione quarta, Sentenza 17 settembre 2019, n. 6194.

La massima estrapolata:

Per la realizzazione di verande, tettoie, pergolati, pensiline e gazebi, è necessario il permesso di costruire o la S.c.i.a, ove si alteri la sagoma dell’edificio, difettino i requisiti tipici delle pertinenze e degli interventi precari, le strutture siano infisse al suolo, si determini l’aumento della superfice utile, ovvero, le opere non siano facilmente amovibili e di modeste dimensioni e non abbiano natura puramente ornamentale.

Sentenza 17 settembre 2019, n. 6194

Data udienza 23 maggio 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9317 del 2007, proposto dal signor Mo. Gi., rappresentato e difeso dall’avvocato Si. No., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Ad. Ro. in Roma, via (…);
contro
il Comune di (omissis), in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Gi. Me., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Fr. Ga. Sc.in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sezione Terza n. 1785/2007, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di (omissis);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 maggio 2019 il Cons. Alessandro Verrico e uditi per le parti l’avvocato Ig. La., su delega dell’avvocato Si. No., e l’avvocato Al. Pe., su delega dell’avvocato Gi. Me.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso dinanzi al T.a.r. Puglia, sede di Bari (R.G. n. 1188/03), il signor Gi. Mo., impugnava l’ordinanza del funzionario dirigente del servizio ufficio tecnico del Comune di (omissis) (FG) n. 8/2003 del 18 giugno 2003, recante la sospensione dei lavori e l’ordine di ripristino dello stato dei luoghi con demolizione di opere edilizie abusive, chiedendone l’annullamento, previa sospensiva, nonché il risarcimento dei danni subiti.
1.1. Il provvedimento impugnato si riferisce alle seguenti opere, realizzate dall’appellante su di un’immobile di sua proprietà, sito in Monteleone di Puglia (FG) alla via (omissis), censito in catasto al foglio (omissis), particelle (omissis) e (omissis):
a) tutte le opere prospicienti il giardino lungo il fronte posteriore del fabbricato (n. 2 pilastri in c.a. di 20×20 cm. di lato e m. 2 di altezza, laterali ad un portale in pietra debitamente autorizzato, e muretti di altezza variabile in prosecuzione verso l’accesso al giardino; copertura in lamiera zincata su tubolari metallici -posizionata tra il portale e il fronte dell’edificio estesa m. 3,90×2,80 e ulteriore copertura in legno su tubolari metallici estesa m. 1 x2,50);
b) un capanno sui confini di proprietà del giardino, con pareti in cemento armato e copertura in lastre di zinco su montanti di legno, non legittimato con l’autorizzazione edilizia n. 4/1998, da ritenere rilasciata su falsa rappresentazione dei luoghi e dell’opera da realizzare (un bersò ), in mancanza dei requisiti dell’amovibilità e provvisorietà, e con incremento di volumetrie, e quindi in contrasto con il piano di fabbricazione;
c) un cancello metallico su via (omissis).
2. Il T.a.r. Puglia, sede di Bari, Sezione III, dopo aver accolto l’istanza cautelare (con ordinanza n. 662 dell’11 settembre 2003), con sentenza n. 1785/2007, respingeva il ricorso e compensava le spese di giudizio tra le parti. Il Tribunale, in particolare:
a) rilevava preliminarmente la cessazione parziale della materia del contendere in relazione alla demolizione del cancello metallico e delle altre opere viarie (indicate sub c), poiché regolarmente autorizzate;
b) per quanto riguarda i due pilastri con muretti e le coperture in lamiera zincata e lignea (indicati sub a), sosteneva che i pilastri e i muretti non rientrassero nella concessione edilizia indicata dal ricorrente, mentre le coperture non fossero da considerare precarie;
c) per quanto riguarda, infine, il capanno sui confini di proprietà del giardino (indicato sub b), rilevava, da un lato, la stabilità dell’opera e, dall’altro, l’illegittimità del titolo edilizio n. 4/1998, indicato dal ricorrente come abilitativo dell’opera.
3. Il ricorrente in primo grado ha proposto appello, per ottenere la riforma della sentenza impugnata e il conseguente accoglimento integrale del ricorso originario, sostenendo un’unica complessa censura.
3.1. Si è costituito in giudizio il Comune di (omissis), depositando memoria difensiva, con cui si è opposto all’appello e ne ha chiesto l’integrale rigetto.
3.2. In data 18 aprile 2019, l’appellante ha depositato atto di costituzione del nuovo difensore, a seguito del decesso del precedente, e contestuale memoria conclusionale, con cui ha ribadito le proprie difese.
4. All’udienza del 23 maggio 2019 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
5. L’appello è infondato e deve pertanto essere respinto.
6. L’appellante, dopo aver richiamato i motivi del ricorso di primo grado (letteralmente “nel richiamare integralmente i singoli motivi di diritto posti a sostegno del ricorso giurisdizionale di primo grado”), con un unico complesso motivo, ha censurato sotto più profili la sentenza impugnata, sostenendo:
a) con riferimento alle opere prospicienti il giardino lungo il fronte posteriore del fabbricato, che le stesse, ad eccezione della copertura lignea su tubolari metallici della estensione di m. 1×2,50, sono state oggetto, nel 1995, di un’indagine penale della Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Foggia (proc. n. 95/10917 R.N.R.), conclusasi con decreto di archiviazione, datato 20 novembre 1996, per infondatezza della notizia di reato;
b) in relazione alla citata copertura lignea, che la stessa, avente natura assolutamente provvisoria, è stata rimossa, con la conseguenza che, con riferimento ad essa, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;
c) in ordine al capanno sui confini di proprietà del giardino:
c.1) che esso è stato oggetto, nel 1995, di un’indagine penale innanzi alla Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Foggia (proc. n. 95/11297 R.N.R.), conclusasi anch’ essa con decreto di archiviazione, datato 21 novembre 1996, per infondatezza della notizia di reato, “in quanto, per la evidente precarietà della copertura (v. rilievo fotografico), non necessita conc. edilizia”;
c.2) che è stato autorizzato con provvedimento n. 4 del 4 novembre 1998, e non con provvedimento n. 51/1994, risultando priva di pregio la motivazione della sentenza impugnata fondata sulla declaratoria di illegittimità di quest’ultimo;
c.3) che la D.I.A. del 17 febbraio 2003 riguardava l’installazione di un “gazebo provvisorio” che avrebbe dovuto sorgere sulla particella 1014 (peraltro mai realizzato), e non il “bersò ” che già insisteva sulla particella 796;
c.4) che presenta una natura provvisoria, non potendo la stessa essere potuta mutare in virtù della manutenzione a seguito di D.I.A. in sanatoria del 18 settembre 2002 (prot. n. 2635), poiché consistente nella sola sostituzione del tavolato di copertura.
6.1. Preliminarmente:
a) deve essere dichiarata l’inammissibilità del mero richiamo dei motivi del ricorso di primo grado effettuato dall’appellante, in quanto, per costante giurisprudenza di questo Consesso, “nel processo amministrativo di appello, innanzi al Consiglio di Stato, è inammissibile la mera riproposizione dei motivi di primo grado senza che sia sviluppata alcuna confutazione della statuizione del primo giudice, atteso che l’effetto devolutivo dell’appello non esclude l’obbligo dell’appellante di indicare nell’atto di appello le specifiche critiche rivolte alla sentenza impugnata e le ragioni per le quali le conclusioni, cui il primo giudice è pervenuto, non sono condivisibili, non potendo il ricorso in appello limitarsi ad una generica riproposizione degli argomenti dedotti in primo grado” (da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 15 aprile 2019, n. 2426);
b) deve essere dichiarata l’improcedibilità per difetto di interesse in relazione alla copertura lignea, in quanto, a detta dell’appellante ed in assenza di contestazioni avversarie, la stessa è stata rimossa.
6.2. Per il resto le censure non sono fondate.
6.3. Il Collegio intende premettere che in data 28 aprile 2003 veniva effettuato un sopralluogo in contraddittorio tra le parti, all’esito del quale il Responsabile del procedimento, con relazione prot. n. 2170 del 17 giugno 2003, rilevava quanto segue:
– “tutte le opere prospicienti il giardino lungo il fronte posteriore dell’edificio, ad esclusione del portale in pietra di cui all’autorizzazione n. 51/94, [risultavano] abusivamente realizzate e [configuravano] volumetrie non autorizzabili secondo il P. di F. vigente e il P.R.G. adottato, per le quali la D.IA. n: 554/2000 [avrebbe comportato] un ulteriore incremento”;
– “il capanno sui confini di proprietà del giardino [risultava] abusivamente realizzato nell’anno 1995 e in seguito [era stato] ristrutturato sulla base dell’autorizzazione n. 4/1998, illegittimamente rilasciata in contrasto con le procedure di cui alla legge n. 47/85, attivate con l’ordinanza di demolizione n. 31/1995, e con il P. di F vigente, che non consentiva nella zona di specie un incremento di volumetrie, e fondata su falsi presupposti inerenti la natura e la provvisorietà dell’opera”;
– “il cancello metallico su via Garibaldi, all’ingresso della stradina privata, risulta[va] abusivamente realizzato”.
Il Responsabile del procedimento, con provvedimento prot. n. 2196 del 18 giugno 2003, ordinava quindi al Sig. Gi. Mo. il ripristino dello stato dei luoghi con demolizione dei manufatti già indicati al precedente punto 1.1.
6.4. Ciò considerato in punto di fatto, il Collegio in primo luogo rileva, in ordine a quanto espresso dall’appellante con riferimento alle opere prospicienti il giardino lungo il fronte posteriore del fabbricato ed al capanno sui confini di proprietà del giardino, che – in generale – risulta del tutto legittimo dare rilevanza a fatti che siano stati oggetto di precedenti procedimenti penali, in seguito archiviati, dal momento che il decreto di archiviazione racchiude valutazioni che afferiscono specificamente al profilo penale, il che non può precludere un loro autonomo apprezzamento in sede amministrativa (cfr., sebbene con riferimento a settori differenti da quello oggetto di causa, Cons. Stato, sez. IV, 15 dicembre 2011, n. 6605; sez. VI, 24 novembre 2011, n. 6195; sez. VI, 21 febbraio 2008, n. 598; sez. VI, 5 dicembre 2005, n. 6944).
6.4.1. Al riguardo, invero, si osserva che l’Amministrazione comunale giungeva a dichiarare l’abusività delle opere sulla base di una propria istruttoria, particolarmente approfondita, e di una ampia motivazione, tramite le quali ha rappresentato che:
a) quanto alle opere prospicienti il giardino lungo il fronte posteriore del fabbricato, sulla scorta delle risultanze di cui al verbale dei vigili urbani dell’11 settembre 1995 e di cui alla relazione del responsabile del procedimento prot. n. 2170 del 17 giugno 2003, le stesse, ad eccezione del portale con architrave in pietra autorizzato con atto n. 51 del 4 agosto 1994, risultavano abusivamente realizzate, stante l’assenza di titoli edilizi abilitativi, e configuravano volumetrie non autorizzabili secondo il P. di F. vigente e il P.R.G. adottato;
b) quanto al capanno sui confini di proprietà del giardino, in virtù di quanto emerso dal verbale dei vigili urbani del 30 agosto 1995, dall’ordinanza sindacale n. 31 del 23 ottobre 1995 di sospensione dei lavori e ripristino dello stato dei luoghi e dalla relazione del responsabile del procedimento prot. n. 2170 del 17 giugno 2003, il medesimo non corrisponde al cosiddetto “gazebo”, da intendersi nell’accezione comune del termine come pergolato rivestito di piante rampicanti, risultando in realtà un porticato, da realizzarsi a completamento di opere abusive e con un incremento di volumetrie non consentito, per la zona in oggetto, né dal P. di F. vigente nè dal P.R.G. adottato; così come risulta illegittima l’autorizzazione n. 4 del 4 novembre 1998, rilasciata per la installazione di una struttura provvisoria definita come “un bersò con struttura metallica smontabile”, in quanto adottata in contrasto con le procedure di cui alla legge n. 47/85 e con il P.di F. vigente, che non consentiva nella zona di specie un incremento di volumetrie, nonché in quanto rilasciata su falsi presupposti poiché l’opera non è un “bersò “, da intendersi nell’accezione comune del termine come pergolato rivestito di piante rampicanti, non è “smontabile” senza interventi demolitori, né è “provvisoria”.
6.5. Con riferimento specifico a quest’ultima opera (capanno sui confini di proprietà del giardino), l’appellante, come detto, oltre ad evidenziare un errore del primo giudice consistente nell’aver sostituito il provvedimento n. 4/1998 con quello n. 51/1994, sostiene che la D.I.A. del 17 febbraio 2003 non riguardava il “bersò ” già insistente sulla particella 796, bensì un “gazebo provvisorio” da erigersi sulla particella 1014 e che la detta copertura presenta una natura provvisoria, anche a seguito della D.I.A. in sanatoria del 18 settembre 2002 (prot. n. 2635).
6.5.1. Al riguardo, il Collegio evidenzia che:
a) non si ravvisa il dedotto errore, atteso che il primo giudice, nella pagina n. 6 della citata sentenza, fa riferimento alla autorizzazione n. 51 del 4 agosto 1994 esclusivamente per ricordare la sussistenza del titolo edilizio per l’avvenuta realizzazione del portale in pietra;
b) per converso, la dichiarazione, peraltro effettuata in via meramente incidentale, in ordine alla condivisione del rilievo della illegittimità ha riguardato correttamente l’autorizzazione n. 4 del 4 novembre 1998 (v. pag. n. 9 della sentenza T.a.r.);
c) a prescindere dall’individuazione dello specifico oggetto della richiamata D.I.A. del 17 febbraio 2003, è pacifico che la presente controversia attiene (quanto meno in parte) all’opera realizzata sulla particella 796, non rilevando in questa sede quanto insistente sulla particella 1014, come correttamente statuito nella pronuncia impugnata;
d) per costante giurisprudenza (Cons. Stato, sez. VI, n. 306 del 2017; sez. IV, n. 2864 del 2016; sez. VI, n. 1619 del 2016; sez. VI, n. 1777 del 2014; Cass. pen., sez. III, 20 giugno 2013, n. 26952; 25 ottobre 2012, n. 41698; 25 gennaio 2012, n. 3093), per la realizzazione di verande, tettoie, pergolati, pensiline e gazebi, è necessario il permesso di costruire o la S.c.i.a, ove si alteri la sagoma dell’edificio; difettino i requisiti tipici delle pertinenze e degli interventi precari; le strutture siano infisse al suolo; si determini l’aumento della superfice utile; ovvero, le opere non siano facilmente amovibili e di modeste dimensioni e non abbiano natura puramente ornamentale;
e) nel caso di specie l’opera non presenta natura precaria, atteso che, da quanto emerge dalla approfondita istruttoria posta a fondamento dell’impugnato provvedimento, trattasi di un capanno o manufatto di mq 16,53 (4,35 x 3,80), con pareti in calcestruzzo armato, con copertura di lastre di zinco, pavimentato;
f) pertanto, condividendo quanto statuito sul punto dal primo giudice, atteso che i connotati strutturali di detto manufatto denotano una destinazione naturale a fornire una utilità prolungata nel tempo, la struttura può essere ritenuta di carattere residenziale, determinando incremento di volumetria.
7. In conclusione, in ragione di quanto esposto, l’appello deve essere in parte dichiarato inammissibile (v. punto 6.1 sub a), in parte dichiarato improcedibile (v. punto 6.1 sub b), ed in parte respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata..
8. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello R.G. n. 9317/2007, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile; in parte lo dichiara improcedibile; per il resto, lo respinge, nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Condanna l’appellante al pagamento in favore del Comune appellato delle spese del presente grado di giudizio, nella misura di euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2019, con l’intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza – Presidente FF
Leonardo Spagnoletti – Consigliere
Daniela Di Carlo – Consigliere
Alessandro Verrico – Consigliere, Estensore
Silvia Martino – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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