La responsabilità per i danni causati dalla fauna selvatica è disciplinata dalle regole generali di cui all’art. 2043 c.c. e non dalle regole di cui all’art. 2052 c.c.

Corte di Cassazione, sezione sesta civile, Ordinanza 24 settembre 2018, n. 22525.

La massima estrapolata:

La responsabilità per i danni causati dalla fauna selvatica è disciplinata dalle regole generali di cui all’art. 2043 c.c. e non dalle regole di cui all’art. 2052 c.c.; non è quindi possibile riconoscere una siffatta responsabilità semplicemente sulla base della individuazione dell’ente cui la normativa nazionale e regionale affida in generale il compito di tutela della suddetta fauna, occorrendo la puntuale allegazione e la prova, il cui onere spetta all’attore danneggiato in base alle regole generali, di una concreta condotta colposa ascrivibile all’ente, e della riconducibilità dell’evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria.

Ordinanza 24 settembre 2018, n. 22525

Data udienza 5 luglio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 20225 del ruolo generale dell’anno 2016, proposto da:
REGIONE ABRUZZO, (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Presidente della Giunta Regionale, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: (OMISSIS));
– ricorrente –
nei confronti di:
(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)) rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS));
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza del Tribunale di L’Aquila n. 82/2016, pubblicata in data 3 febbraio 2016;
udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 5 luglio 2018 dal consigliere Dott. Augusto Tatangelo.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) ha agito in giudizio nei confronti della Regione Abruzzo per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura in occasione di un sinistro stradale a suo dire provocato dall’improvvisa invasione della carreggiata stradale da parte di un cinghiale.
La domanda e’ stata accolta dal Giudice di Pace di San Valentino in Abruzzo Citiore, che ha condannato la regione convenuta a pagare all’attrice l’importo di Euro 2.094,22 oltre accessori Il Tribunale di L’Aquila ha confermato la decisione di primo grado.
Ricorre la Regione Abruzzo, sulla base di tre motivi.
Resiste con controricorso la (OMISSIS).
E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli articoli 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente fondato.
E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto e’ stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.
Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., comma 2.
Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 112 e 345 c.p.c., articolo 2043 c.c. (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”.
Con il secondo motivo si denunzia “Violazione e/o falsa applicazione della L. n. 157 del 1992, articoli 1, 9 e 14, della L. n. 142 del 1990, articolo 14, come modificata dalla L. n. 267 del 2000, n. 267; Legge Regionale 31 maggio 1994, n. 30, articoli 2, 9, 10, 21 e 25; Legge Regionale 12 maggio 1998, n. 72, articoli 26 e 28; Decreto Legislativo n. 112 del 1998, articolo 101; Legge Regionale n. 11 del 1999, articolo 67 (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”.
Con il terzo motivo si denunzia “Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2043 c.c. (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”.
I primi due motivi del ricorso sono connessi, e possono essere esaminati congiuntamente.
Essi sono manifestamente fondati, il che comporta l’assorbimento del terzo motivo.
Il tribunale ha dato correttamente atto che la fattispecie era riconducibile alla generale previsione di cui all’articolo 2043 c.c. e non a quella speciale di cui all’articolo 2052 c.c. (la sentenza impugnata, sul punto, e’ conforme alla giurisprudenza di questa Corte; ex plurimis: Cass. 25 novembre 2005 n. 24895; 24 aprile 2014 n. 9276; 10 novembre 2015 n. 22886), risultando quindi necessaria, ai fini dell’affermazione della responsabilita’ dell’ente convenuto, la prova della sussistenza di un comportamento colposo ad esso ascrivibile.
Si e’ poi pero’ sostanzialmente limitato ad affermare la tardivita’ della contestazione della legittimazione passiva (quale titolarita’ del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio) da parte della Regione Abruzzo e a rilevare che l’incidente si era verificato senza colpa del conducente del veicolo della parte attrice, riconducendo genericamente la responsabilita’ della amministrazione convenuta all’omissione di attivita’ di controllo della fauna ed alla mancanza di segnaletica di pericolo sulla strada.
Il giudice di appello si e’ in altri termini limitato a confermare la sussistenza della legittimazione passiva della Regione, quale titolare del rapporto sostanziale obbligatorio dedotto in giudizio, solo in virtu’ della ritenuta tardivita’ della relativa contestazione, omettendo di individuare la specifica condotta colposa imputabile a detto ente, in relazione a specifici obblighi gravanti sullo stesso (per la tutela della fauna selvatica ovvero per la tutela della sicurezza del traffico, in base alla legislazione vigente, nazionale e regionale), la cui omissione era in rapporto di causalita’ con l’evento dannoso.
In tal modo si e’ pero’ discostato dai principi di diritto sanciti da questa Corte, a Sezioni Unite, in base ai quali “la titolarita’ della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio e’ un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicche’ spetta all’attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto; le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarita’ del rapporto controverso dedotte dall’attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l’eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l’allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarita’ del diritto non rilevabili dagli atti; la carenza di titolarita’, attiva o passiva, del rapporto controverso e’ rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016, Rv. 638371, 638372 e 638373 – 01; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 14652 del 18/07/2016, Rv. 640517 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 15037 del 21/07/2016, Rv. 640745 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 30545 del 20/12/2017, Rv. 647184 01).
La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio, affinche’ possa procedersi all’accertamento omesso dal giudice del merito in ordine alla effettiva titolarita’ da parte dell’ente convenuto del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, e quindi della effettiva sussistenza della sua responsabilita’ risarcitoria, in applicazione dei principi di diritto gia’ affermati sul punto da questa Corte (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 18955 del 31/07/2017, non massimata: “la responsabilita’ per i danni causati dalla fauna selvatica e’ disciplinata dalle regole generali di cui all’articolo 2043 c.c. e non dalle regole di cui all’articolo 2052 c.c.; non e’ quindi possibile riconoscere una siffatta responsabilita’ semplicemente sulla base della individuazione dell’ente cui la normativa nazionale e regionale affida in generale il compito di tutela della suddetta fauna, occorrendo la puntuale allegazione e la prova, il cui onere spetta all’attore danneggiato in base alle regole generali, di una concreta condotta colposa ascrivibile all’ente, e della riconducibilita’ dell’evento dannoso, in base ai principi sulla causalita’ omissiva, al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria”).
2. Sono accolti i primi due motivi del ricorso, assorbito il terzo.
La sentenza impugnata e’ cassata, con rinvio al Tribunale di L’Aquila, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte:
accoglie i primi due motivi del ricorso, assorbito il terzo, cassa in relazione la decisione impugnata, con rinvio al Tribunale di L’Aquila, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimita’.

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