La richiesta di giudizio abbreviato è revocabile

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 7 maggio 2020, n. 13969.

Massima estrapolata:

La richiesta di giudizio abbreviato è revocabile fino al provvedimento del giudice che lo dispone, sicché è abnorme l’ordinanza con cui viene revocata l’ammissione al rito abbreviato, se pronunciata al di fuori delle eccezionali ipotesi di cui all’art. 441-bis cod. proc. pen. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato senza rinvio l’ordinanza dibattimentale con cui il collegio giudicante aveva revocato l’ammissione dell’imputato al rito abbreviato disposta da altro collegio, successivamente astenutosi, con riferimento a tutte le imputazioni contestate, dopo che il pubblico ministero aveva modificato ex art. 516 cod. proc. pen. uno soltanto dei capi di imputazione).

Sentenza 7 maggio 2020, n. 13969

Data udienza 10 aprile 2020

Tag – parola chiave: Procedimento penale – Richiesta di giudizio abbreviato – Revocabilità solo fino al provvedimento del giudice che la dispone – Revoca successiva che determina anche lo stallo del procedimento – Abnormità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GALLO Domenico – Presidente

Dott. FILIPPINI Stefano – rel. Consigliere

Dott. BELTRANI Sergio – Consigliere

Dott. CIANFROCCA Pierluigi – Consigliere

Dott. PACILLI Giuseppina – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 26/11/2019 del TRIBUNALE di BENEVENTO;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. STEFANO FILIPPINI;
lette le conclusioni del PG.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza impugnata, emessa all’udienza del 26 novembre 2019, il collegio dibattimentale del Tribunale di Benevento revocava l’ordinanza ammissiva del giudizio. abbreviato gia’ resa il 14 giugno 2019 da precedente collegio del dibattimento, il quale aveva ammesso l’imputato (OMISSIS) a tale rito alternativo con riferimento a tutte le imputazioni contestate dopo che il P.M, in data 17 maggio 2019, aveva modificato, ai sensi dell’articolo 516 c.p.p., uno solo dei numerosi capi di imputazione contenuti nel provvedimento di rinvio a giudizio emesso dal GUP.
2. Avverso l’ordinanza di revoca del rito abbreviato propone ricorso il difensore dell’imputato, deducendo:
2.1 violazione degli articoli 438, 441 bis e 442 c.p.p. nonche’ articoli 24 e 111 Cost. e vizio di motivazione; il provvedimento di revoca dell’ammissione a giudizio abbreviato costituisce atto abnorme che, in quanto tale, e’ suscettibile di immediato ricorso per cassazione.
Deduce il ricorrente che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimita’, la richiesta di rito abbreviato puo’ considerarsi revocabile nelle sole ipotesi in cui non abbia ancora spiegato i suoi effetti, mentre nel caso in esame, essendo stato emesso il provvedimento dispositivo del rito, la richiesta di giudizio abbreviato ha gia’ prodotto i suoi effetti e quindi la revoca e’ atto abnorme che merita di essere annullato. La abnormita’ della revoca era peraltro ben nota allo stesso collegio che l’ha disposta, e affonda le sue radici negli articoli 24 e 111 Cost., poiche’ quel giudice ha messo in discussione le scelte processuali argomentate e motivate operate dal primo collegio del dibattimento e, arrogandosi un potere che nessuna norma gli riconosce, ha adottato un atto strutturalmente abnorme perche’ espressione di un potere non attribuito al giudice e funzionalmente abnorme in quanto foriero di indebita regressione del processo, con distorsione della prevista sequenza procedimentale in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo.
2.2 violazione degli articoli 17, 18, 34, 36 e 190 bis c.p.p. e articolo 101 Cost., e vizio di motivazione del provvedimento impugnato. Invero, il primo collegio dibattimentale, dopo avere ammesso il rito abbreviato, ha disposto lo stralcio della posizione di (OMISSIS) e si e’ astenuto ex articolo 34 c.p.p. da tale giudizio, trasmettendo contestualmente gli atti al Presidente del Tribunale per le conseguenti determinazioni. Nel frattempo, il procedimento ordinario principale e’ proseguito nei confronti degli altri imputati e, a seguito della dichiarata astensione, il Presidente del Tribunale ha assegnato il giudizio nei confronti del (OMISSIS) ad altro collegio.
L’ordinanza resa da quest’ultimo collegio, dunque, e’ abnorme anche nella parte in cui ha disposto la restituzione degli atti al Presidente del Tribunale per valutare l’eventuale nuova riunione al procedimento principale, posto che l’incompatibilita’ generatasi in capo al collegio che ha ammesso l’abbreviato, in uno alla inutilizzabilita’ nei confronti del (OMISSIS) dei risultati istruttori nel frattempo svoltisi nel procedimento principale, comunque impone di mantenere separati i due procedimenti oramai creatisi.
3. Con nota depositata il 10 febbraio 2010 il Procuratore Generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso e l’annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Benevento per l’ulteriore corso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ fondato nei limiti infra precisati.
1. Non ignora il Collegio che, secondo il condivisibile orientamento gia’ manifestato da questa Corte in tema di nuove contestazioni (cfr. Sez. 2, n. 28582 del 11/03/2015, Rv. 264562), la modifica di una delle imputazioni ex articolo 516 c.p.p. non determina, per l’imputato, il recupero della facolta’ di richiedere il rito abbreviato per tutti i reati originariamente contestati e rispetto ai quali egli aveva gia’ consapevolmente lasciato spirare il termine per la relativa richiesta, avendo egli facolta’ di richiedere il rito alternativo per la sola imputazione oggetto di modifica.
1.1. Purtuttavia nella fattispecie, come sopra accennato, il giudice del dibattimento, con ordinanza del 14 giugno 2019, ha ammesso l’imputato (OMISSIS) al giudizio abbreviato rispetto a tutte le imputazioni allo stesso ascritte, successivamente alla modifica, effettuata dal P.M. in data 17 maggio 2019, ai sensi dell’articolo 516 c.p.p., di uno solo dei vari capi di imputazione contestati all’imputato.
1.2. Come accennato, tale ordinanza ammissiva del rito contratto e’ stata pero’ revocata, con provvedimento dibattimentale del 26.11.2019, dal nuovo collegio designato per la celebrazione del giudizio (dopo che i primi giudici si erano astenuti dalla celebrazione del giudizio abbreviato che avevano appena ammesso).
2. Il presente ricorso lamenta ora l’abnormita’ di quest’ultimo provvedimento dibattimentale (in data 26.11.2019) il quale, in forza della ritenuta illegittimita’ della ammissione dell’imputato al rito abbreviato (illegittimita’ derivante dalla tardivita’, in quanto disposta dal primo collegio dibattimentale – per tutte le imputazioni -, nonostante che il PM, all’esito di ampia attivita’ istruttoria, ne avesse modificato una soltanto), ha disposto la revoca del provvedimento ammissivo.
3. Cosi’ chiariti i termini della questione, ritiene il Collegio che la fondatezza del ricorso riposi sull’insegnamento gia’ offerto da questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 17716 del 2014, in motivazione) secondo il quale l’ordinanza di ammissione del giudizio abbreviato non puo’ successivamente essere revocata, salvo che nell’ipotesi espressamente disciplinata dall’articolo 441 bis c.p.p.. Tale linea interpretativa muove da quanto gia’ affermato in motivazione dalle SS.UU. di questa Corte (cfr. sentenza n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte ed altri), allorche’, pur affrontandosi la differente questione della revocabilita’ dell’abbreviato condizionato laddove sia risultata impossibile l’integrazione probatoria cui era stata condizionata la richiesta di ammissione del rito, hanno comunque sostenuto che, in via generale, l’ordinanza di ammissione del giudizio abbreviato non possa essere revocata, salvo che nell’ipotesi espressamente disciplinata dall’articolo 441 bis c.p.p.; si e’ infatti in quella sede osservato che “l’ordinamento processuale non contempla la possibilita’ di revocare il giudizio abbreviato, gia’ ammesso, al di fuori delle ipotesi espressamente regolate dalla legge,…(in quanto)… l’unico caso disciplinato in proposito dal legislatore e’ quello di cui all’articolo 441 bis c.p.p., comma 4, che prevede un’ipotesi di revoca obbligatoria dell’ordinanza su richiesta dell’imputato in presenza di nuove contestazioni ai sensi dell’articolo 423 c.p.p., comma 1. Il carattere eccezionale della disposizione si ricava, in primo luogo, dalla sua esegesi letterale, evidenziante una precisa correlazione procedimentale tra nuova contestazione, conseguenti possibili determinazioni dell’imputato, provvedimento di revoca dell’ordinanza ammissiva del giudizio abbreviato, fissazione (o prosecuzione) dell’udienza preliminare, preclusione alla riproposizione della richiesta del rito. Da un punto di vista logico-sistematico e’, inoltre, significativa la circostanza che nessuna delle disposizioni che precedono, anche topograficamente, l’articolo 441 bis c.p.p., si occupi dell’eventuale revoca dell’ordinanza introduttiva del giudizio abbreviato e che tale eventualita’ sia contemplata solo in presenza di nuove contestazioni formulate dal pubblico ministero all’esito dell’integrazione probatoria sollecitata dall’imputato o all’ipotesi dell’esercizio officioso di tale potere da parte del giudice…”.
2.1. Tali argomentazioni – che sono state in seguito recuperate in altre decisioni con le quali questa Corte ha ribadito che la richiesta di giudizio abbreviato e’ revocabile (da parte dell’imputato) fino al provvedimento del giudice che lo dispone e che, quindi, e’ abnorme l’ordinanza con cui viene disposta la revoca dell’ammissione a tale rito, se pronunciata al di fuori delle eccezionali ipotesi di cui all’articolo 441 bis c.p.p., (cfr., Sez. 6, n. 22480 del 08/05/2013, Rv. 256645) – debbono essere condivise e valorizzate anche nel caso di specie.
2.2. Deve dunque darsi continuita’ a tale linea ermeneutica, ormai consolidatasi nella giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, ferma la richiamata eccezione contemplata nell’articolo 441 bis c.p.p., il provvedimento che dispone il rito abbreviato deve considerarsi irretrattabile e dunque costituisce atto abnorme la revoca del medesimo; invero, non solo tale revoca si pone al di fuori del sistema processuale, deviando dalle sue strutture fondamentali, ma determina anche uno stallo del procedimento, che viene pure fatto regredire alla fase anteriore alla ammissione del rito speciale.
3. L’ordinanza impugnata deve essere quindi annullata senza rinvio siccome viziata da abnormita’, e gli atti vanno trasmessi al medesimo Tribunale per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Benevento.

 

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