La sentenza penale di patteggiamento non ha efficacia di vincolo né di giudicato

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|7 ottobre 2022| n. 29319.

La sentenza penale di patteggiamento non ha efficacia di vincolo né di giudicato

La sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l’onere della prova, costituendo, invece, un indizio utilizzabile solo insieme ad altri indizi se ricorrono i tre requisiti previsti dall’articolo 2729 del codice civile, atteso che una sentenza penale può avere effetti preclusivi o vincolanti in sede civile solo se tali effetti siano previsti dalla legge, mentre nel caso della sentenza penale di patteggiamento esiste, al contrario, una norma espressa (articolo 444 del Cpp) che ne proclama l’inefficacia agli effetti civili.

Ordinanza|7 ottobre 2022| n. 29319. La sentenza penale di patteggiamento non ha efficacia di vincolo né di giudicato

Data udienza 28 settembre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Sentenza penale – Patteggiamento – Giudizio civile di risarcimento e restituzione – Sentenza non avente efficacia né di vincolo né di giudicato – Non inversione dell’onere della prova – Costituzione di un indizio utilizzabile solo insieme ad altri indizi se ricorrono i tre requisiti previsti dall’articolo 2729 c.c.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – rel. est. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18296/2020 R.G. proposto da:
(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rapp.te pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) ((OMISSIS)) che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
– intimati –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO CAGLIARI n. 898/2019 depositata il 07/11/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/09/2022 dal Consigliere ENZO VINCENTI.

La sentenza penale di patteggiamento non ha efficacia di vincolo né di giudicato

FATTI DI CAUSA

1. – (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
1.1. – L’adito Tribunale di Cagliari, ammessa la chiamata in causa della (OMISSIS) S.p.A., quale impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada-FGVS (per essere l’autovettura VW Golf risultata priva di copertura assicurativa), con sentenza del marzo 2017 dichiaro’ prescritto il diritto azionato da (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
2. – Avverso tale decisione proponevano impugnazione i fratelli (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
Il gravame veniva rigettato dalla Corte di appello di Cagliari con sentenza resa pubblica in data 7 novembre 2019.
2.1. – La Corte territoriale, a fondamento della decisione (e per quanto ancora rileva in questa sede), dopo aver ritenuto infondata l’eccezione di prescrizione accolta in primo grado, osservava che: a) andava condiviso l’assunto del Tribunale sulla inapplicabilita’ dell’articolo 2054 c.c., “giacche’ le modalita’ secondo cui si svolse l’evento emerg(evano) dalle risultanze istruttorie”; b) il sinistro, alla stregua di quanto gia’ ritenuto dal primo giudice, andava ricostruito sulla base dei “rilievi degli agenti intervenuti” e della deposizione resa, solo cinque gironi dopo l’evento, dall’unico teste (Serci) “che aveva assistito ai fatti”, da reputarsi attendibile nonostante fosse appena tredicenne all’epoca del sinistro, il quale aveva riferito: b.1) “di aver notato il (OMISSIS) allontanarsi da un’edicola – in bicicletta e con indosso gli auricolari – e dirigersi verso l’uscita del paese. Giunto all’incrocio con la via Roma, si era fermato ed aveva svoltato repentinamente sulla sinistra, presumibilmente per immettersi nella via Roma; in quel momento transitava un’autovettura e la bicicletta era andata ad urtare con la portiera destra; il (OMISSIS) era stato sbalzato dalla bicicletta cadendo per terra”; c) tutti gli altri testi, pur avendo avuto contezza del sinistro “dopo che questo si era verificato”, avevano riferito “di aver visto il (OMISSIS), con indosso gli auricolari, che, in sella alla propria bicicletta priva del sistema di illuminazione, percorreva la via (OMISSIS)”; d) il teste (OMISSIS), poi, aveva dichiarato che l’autovettura era entrata in collisione con la bicicletta e, a seguito dell’urto, sia il giovane che la bicicletta erano stati caricati sul cofano della macchina e sbalzati a terra, dove il giovane aveva battuto la testa”; e) l’evento era, dunque, “certamente riconducibile alla condotta, imprudente e contraria alle norme sulla circolazione stradale, tenuta dal (OMISSIS), il quale, non avendo verosimilmente udito il rumore dell’auto condotta dal (OMISSIS), in quanto indossava gli auricolari, aveva svoltato a sinistra andando ad urtare sullo sportello destro della Golf che transitava”, essendo la bicicletta, inoltre, “priva del sistema di illuminazione o, quanto meno, l’impianto non era funzionante”; f) andava, altresi’, escluso un concorso di colpa del (OMISSIS) nel determinismo del sinistro, giacche’ giacche: f.1) egli “teneva una velocita’ di marcia consona allo stato dei luoghi, circa 50 km orari nel centro cittadino”; f.2) non era condivisibile, in quanto “rimasta a livello di mera allegazione”, la tesi degli appellanti secondo cui il (OMISSIS) “avrebbe violato l’articolo 148 C.d.S., comma 12, perche’, nel superare la bicicletta, si sarebbe spostato sulla carreggiata destinata al senso opposto di marcia”, trovando cio’ smentita sia nelle dichiarazioni del teste (OMISSIS) “(che viaggiava sulla Golf), il quale aveva affermato che il ragazzo in bicicletta, era uscito da un incrocio, senza fare alcun riferimento ad una manovra di sorpasso”, sia nella anzidetta deposizione del Serci; g) non poteva essere “attribuita efficacia vincolante alla sentenza penale di patteggiamento” emessa nei confronti del (OMISSIS), non potendo questa “rivestire idonee efficacia indiziaria”, rappresentando “un solo elemento, privo dei caratteri di gravita’, precisione e concordanza, posto che da quanto emerso dalle risultanze istruttorie… la condotta tenuta dal (OMISSIS) (doveva) essere ritenuta l’unica causa del sinistro”; h) “(D’appello (doveva), pertanto essere respinto e la sentenza confermata”, sussistendo giusti motivi per disporre la compensazione per meta’ delle spese processuali del grado, in considerazione “dell’accoglimento dell’appello con riferimento alla eccezione di prescrizione e del contrasto di giurisprudenza relativamente alla sentenza penale” ex articolo 444 c.p.p.
3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorrono i fratelli (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
Resiste con controricorso la (OMISSIS) S.p.A., quale impresa designata dal FGVS, mentre non hanno svolto attivita’ difensiva in questa sede gli intimati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) S.p.A., (OMISSIS) e Katiuscia (OMISSIS).

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RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo mezzo e’ denunciata, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, “nullita’ della sentenza per motivazione apparente: recte illogica e contraddittoria”, per aver la Corte territoriale adottato una motivazione palesemente illogica, in quanto basata: a) su mere “congetture”, ossia le circostanze che il (OMISSIS) non avesse “sentito l’auto del (OMISSIS)” poiche’ indossava gli auricolari e che la bicicletta fosse priva di illuminazione; b) sull’apodittica asserzione che il (OMISSIS) tenesse una velocita’ consona allo stato dei luoghi e che lo stesso “fosse in grado di arrestare il veicolo dopo appena 10 metri”, la’ dove invece la dinamica del sinistro (secondo i rilievi in loco e la comune esperienza) era tale da comprovare una velocita’ inadeguata e la manovra di sorpasso dell’autovettura, con “affiancamento a sinistra della bicicletta, in violazione dell’obbligo di mantenere “una distanza laterale di sicurezza”.
2. – Con il secondo mezzo e’ dedotta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, “nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 116 c.p.c…. o, in subordine, per violazione dell’articolo 112 c.p.c.”, nonche’, ancora, “in subordine, omesso esame circa fatti decisivi oggetto di discussione”, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Il giudice di appello sarebbe incorso in motivazione apparente per “palese contraddizione” la’ dove ha escluso che “fosse in atto una manovra di affiancamento, superamento, sorpasso” dell’autovettura Golf rispetto alla bicicletta condotta dal (OMISSIS), essendo la dichiarazione del teste (OMISSIS) (“il ragazzo in bicicletta era uscito da un incrocio”), “utilizzata dalla Corte a sostegno del proprio ragionamento”, del tutto contrastante con le deposizioni degli altri testimoni (secondo i quali il (OMISSIS) procedeva sulla via (OMISSIS), percorsa anch’essa dall’autovettura Golf), la’ dove, peraltro, si paleserebbe erronea anche la considerazione su quanto riferito dal teste Serci, che non avrebbe fatto cenno alla manovra di sorpasso.
Il ricorrente sostiene, dunque, che, “(c)ontrariamente a quanto laconicamente affermato dalla Corte d’appello”, e’ invece “”verosimile”, oltre che logico, ritenere ed affermare che l’auto condotta dal (OMISSIS) fosse impegnata in una inopinata manovra di affiancamento, superamento e sorpasso nei confronti della bicicletta condotta dal povero (OMISSIS), in prossimita’ di un incrocio”, con conseguente violazione dell’articolo 148 C.d.S., comma 12, da parte del conducente della Golf, trovando cio’ conferma anche nel fatto che la larghezza della carreggiata alla linea di mezzeria non poteva contenere contemporaneamente lo “spazio di ingombro” dell’autovettura golf e della bicicletta condotta dal (OMISSIS), quale circostanza non tenuta in considerazione della Corte territoriale.
2.1. – Il primo e secondo motivo – da scrutinarsi congiuntamente per la stretta connessione delle dedotte censure sono in parte infondati e in parte inammissibili.
Giova, anzitutto, rammentare che la vigente formulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis nel presente giudizio, non consente piu’ di ricorrere per la cassazione della sentenza di merito impugnata in ragione della contraddittorieta’ e insufficienza della motivazione, in quanto il sindacato di legittimita’ su di essa resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’articolo 111 Cost., comma 6.

La sentenza penale di patteggiamento non ha efficacia di vincolo né di giudicato

Pertanto, e’ denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in se’, purche’ il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
Tale anomalia si esaurisce nella “Mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione ovvero l’illogicita’ o la contraddittorieta’ della stessa, siccome vizi contemplati dalla previgente norma processuale (tra le molte: Cass., S.U., n. 8053/2014; Cass. n. 23940/2017; Cass. n. 7090/2022).
Nella specie, dal testo della sentenza impugnata (cfr. sintesi al § 2.1. dei “Fatti di causa”, nonche’ pp. 15/18 della sentenza di appello) non emerge alcuna delle ipotesi, sopra indicate, concretanti il vizio radicale di apparenza della motivazione, avendo il giudice di appello adottato un apparato argomentativo, a fondamento della propria decisione, in cui si da’ conto degli elementi da cui e’ tratto il convincimento, i quali sono adeguatamente esaminati, cosi’ da palesarsi un discorso giustificativo del tutto intelligibile oggettivamente e privo di aporie intrinseche.
E in tal senso varra’ osservare che la ratio decidendi della decisione di secondo grado si incentra sulla ricostruzione del sinistro gia’ fatta propria dal primo giudice (e riportata alle pp. 11/13 della sentenza impugnata), siccome essenzialmente basata sulla deposizione del Serci, unico testimone oculare dell’evento nel suo svolgersi complessivo, e sui rilievi in loco compiuti dai militari intervenuti, mentre le dichiarazioni degli altri testimoni sono utilizzate dal giudice di merito a specificazione di circostanze dello svolgersi dei fatti (segnatamente, l’utilizzo di auricolari da parte del (OMISSIS) e l’essere la bicicletta priva di illuminazione) e a conforto della dinamica gia’ presa a riferimento.
Ne’ la tenuta intrinseca di un tale impianto argomentativo e’ scalfita dalla deposizione del teste (OMISSIS), cui fa pure fa riferimento la Corte territoriale, la quale da’ contezza di un frammento della dinamica del sinistro, secondo la percezione del medesimo teste, che non si pone in insanabile contrasto con quella del Serci, ossia che la collisione vi fu per la repentina manovra del (OMISSIS) al sopraggiungere della autovettura Golf condotta dal (OMISSIS).
Invero, le complessive censure di parte ricorrente si risolvono, piuttosto, in una denuncia di illogicita’, contraddittorieta’ e insufficienza della motivazione secondo la logica del paradigma normativo non piu’ in vigore dopo la riforma recata dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54 (convertito, con modificazioni, nella L. n. 134 del 2012), operando, tra l’altro, una critica del percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito del quale si suggerisce un diverso esito in forza di una sua rivalutazione alla luce delle risultanze processuali; cio’ che non avrebbe trovato ingresso come sindacato sulla motivazione neppure nel regime di cui alla previgente formulazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5.
Peraltro, la doglianza con la quale si denuncia il vizio di omesso esame ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – oltre ad essere inammissibile per le ragioni sopra esposte e, dunque, per essere il “fatto storico” del sinistro, nella sua dinamica complessiva, stato esaminato dal giudice di appello e volgendosi le critiche del ricorrente ad accreditare, come detto, una diversa ricostruzione dei fatti – e’, comunque, inammissibile in quanto nel ricorso non sono indicate, per evitare l’inammissibilita’ del motivo in ragione di quanto disposto dall’articolo 348 ter c.p.c., comma 4, le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (tra le altre, Cass. n. 5528/2014; Cass. n. 26774/2016; Cass. n. 20994/2019).

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Carenza che, nella specie, e’ particolarmente significativa, giacche’ la Corte territoriale – come emerge dalla motivazione della sentenza impugnata in questa sede – ha inteso ribadire la ricostruzione della dinamica del sinistro operata dal Tribunale, ripercorrendone il medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa.
Ne’, inoltre, si ravvisa violazione alcuna dell’articolo 112 c.p.c., non essendo la Corte territoriale incorsa in un omesso esame di un motivo di appello; del resto, la sostanza della doglianza del ricorrente, secondo il suo sviluppo effettivo argomentativo (al di la’, dunque, del mero richiamo nella rubrica del motivo del citato articolo 112 c.p.c.), non si presta ad essere letta come denuncia dell’anzidetta violazione, ma e’ orientata, piuttosto, alla denuncia del vizio di omesso esame di fatto decisivo di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nei termini che, tuttavia, sono stati oggetto dello scrutinio che precede.
Ne’, infine, miglior sorte puo’ avere la censura di violazione dell’articolo 116 c.p.c., quale norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, giacche’ essa e’ idonea ad integrare il vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 4, solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (cfr., tra le altre, Cass. n. 11892/2016).
Del resto, va ribadito (tra le molte, Cass. n. 11892/2016 e Cass. n. 23153/2018) che il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non da’ luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), ne’ in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’articolo 132 c.p.c., n. 4, – da’ rilievo, come detto, unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (nella specie insussistente).
3. – Con il terzo mezzo e’ prospettata, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., articoli 2054 e 2730 c.c., in relazione agli articoli 444 e 445 c.p.p. e al principio di diritto (di cui alle sentenze n. 17289/2006 e n. 9456/2013 di questa Corte) secondo cui “la sentenza di applicazione della pena emessa ai sensi del cit. articolo 444, presuppone nel processo civile e’ un’ammissione di colpevolezza, che esonera la controparte dall’onere della prova”; nonche’ e’ dedotto, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “in ogni caso e, in subordine, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio… che aveva formato oggetto di discussione tra le parti, laddove la sentenza impugnata, nel disconoscere l’efficacia probatoria della sentenza cosiddetta di patteggiamento, non aveva spiegato le ragioni per cui il (OMISSIS) avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilita’ e il giudice penale avesse quindi prestato fede a tale ammissione”.
La Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato l’articolo 2730 c.c., sul valore confessorio delle dichiarazioni sfavorevoli alla parte che le fa, nonche’ l’articolo 2054 c.c., sulla presunzione di pari responsabilita’ nel caso di scontro tra veicoli, avendo il (OMISSIS) ammesso la propria responsabilita’ in sede di patteggiamento della pena, ex articolo 444 c.p.p., oltre ad aver tenuto, in sede civile, un comportamento processuale contraddittorio, al quale la Corte territoriale avrebbe dovuto “attribuire il giusto peso”.
3.1. – Il motivo e’ in parte infondato e in parte inammissibile.
E’, anzitutto, inammissibile la’ dove evoca il vizio di omesso esame di cui al n. 5 dell’articolo 360 c.p.c., non potendo reputarsi che integri gli estremi del “fatto storico”, quale accadimento materiale, la valutazione del giudice di merito sulle ragioni che – secondo quanto dedotto dal ricorrente – avrebbero indotto il (OMISSIS) ad accedere all’istituto del patteggiamento della pena, nonostante si reputasse non responsabile del sinistro.
In ogni caso, il motivo e’ infondato.
In tema di responsabilita’ civile per i sinistri occorsi nella circolazione stradale, la presunzione di colpa prevista in ugual misura a carico di ciascuno dei conducenti dall’articolo 2054 c.c., comma 2, ha funzione meramente sussidiaria, giacche’ opera solo ove non sia possibile l’accertamento in concreto della misura delle rispettive responsabilita’, con la conseguenza che, nel caso in cui risulti che l’incidente si e’ verificato per esclusiva colpa di uno di essi e che, per converso, nessuna colpa e’ ravvisabile nel comportamento dell’altro, quest’ultimo e’ esonerato dalla presunzione suddetta e non e’, pertanto, tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. n. 29883/2008 Cass. n. 18631/2015).
A tal fine, l’apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell’incidente, all’accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell’accertamento dell’esistenza o dell’esclusione del rapporto di causalita’ tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimita’, se non nei termini della denuncia del vizio di omesso esame di un fatto decisivo e discusso tra le parti, di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5.
In siffatto contesto va rammentato che – alla luce della piu’ recente giurisprudenza di questa Corte, alla quale il Collegio intende dare continuita’ – la sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo ne’ di giudicato e neppure inverte l’onere della prova, costituendo, invece, un indizio utilizzabile solo insieme ad altri indizi se ricorrono i tre requisiti previsti dall’articolo 2729 c.c., atteso che una sentenza penale puo’ avere effetti preclusivi o vincolanti in sede civile solo se tali effetti siano previsti dalla legge, mentre nel caso della sentenza penale di patteggiamento esiste, al contrario, una norma espressa (articolo 444 c.p.p.) che ne proclama l’inefficacia agli effetti civili (Cass. n. 20170/2018; Cass. n. 7014/2020; Cass. n. 7363/2022).
La Corte territoriale si e’, pertanto, attenuta ai principi innanzi ricordati, giacche’ – in forza di un accertamento di fatto non sindacabile in questa sede per le ragioni in precedenza esposte ha attribuito la responsabilita’ per il sinistro stradale alla sola condotta colposa del (OMISSIS), non ravvisando a tal fine alcun comportamento colposo concorrente del (OMISSIS), reputando, altresi’, che, proprio alla luce della cosi’ ricostruita dinamica dell’incidente, rappresentasse soltanto un indizio privo degli anzidetti requisiti l’intervenuta sentenza penale di applicazione della pena su richiesta delle parti nei confronti del medesimo (OMISSIS), la cui efficacia dimostrativa non era idonea, per l’appunto, a scalfire quanto emergente dalle risultanze probatorie raccolte nel corso del giudizio di merito.
4. – Con il quarto mezzo e’ denunciata, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullita’ della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo.
La Corte territoriale avrebbe accolto parzialmente l’appello, “con riforma della sentenza di primo grado” la’ dove questa aveva dichiarato la prescrizione del diritto di alcuni attori, con la conseguenza che – diversamente da quanto disposto: ossia la compensazione parziale delle spese del solo grado di appello avrebbe dovuto pronunciare “una congrua riduzione delle spese del giudizio di I grado, oltre che quelle del secondo grado”, con cio’ incorrendo non gia’ in un mero errore materiale, bensi’ in “un errore logico che inficia la validita’ della sentenza”.
4.1. – Il motivo e’ inammissibile.
Con esso, infatti, non viene colta la effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata, poiche’ la Corte territoriale non ha accolto parzialmente il gravame proposto da quegli appellanti nei cui confronti era stata rigettata la domanda risarcitoria per intervenuta prescrizione del relativo diritto, cosi’ da disporre la conseguente riforma della sentenza di primo grado sul punto.
Il giudice di appello ha, invece, confermato la decisione del Tribunale di reiezione della pretesa risarcitoria azionata (ossia il bene della vita richiesto al giudice di merito), seppure attraverso una ragione giustificativa parzialmente differente per taluni appellanti, ossia non piu’ la prescrizione del diritto, bensi’, come per gli altri appellanti, l’infondatezza nel merito.
Ne consegue che non si pone questione di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza di appello, risultando, altresi’, coerente la statuizione sulle spese di lite, avendo la Corte territoriale circoscritto la compensazione unicamente al grado di appello e non soltanto in ragione del profilo relativo al superamento dell’eccezione di prescrizione.
5. – Il ricorso va, dunque, rigettato, sussistendo giusti motivi (in ragione dell’assestamento della giurisprudenza in tema di valore probatorio della sentenza di patteggiamento e della peculiarita’ della vicenda controversa) per disporre, tra le parti che hanno svolto attivita’ difensiva, la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimita’.
Non occorre provvedere alla regolamentazione di dette spese nei confronti delle parti rimaste soltanto intimate.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese del giudizio di legittimita’.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13 comma 1 quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17 da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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