La sospensione del decorso dei termini processuali

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|24 gennaio 2022| n. 2647.

La sospensione del decorso dei termini processuali, introdotta per il contenimento della pandemia da Covid-19 dall’art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai soli procedimenti, in corso nel periodo di riferimento, in cui siano stati effettivamente operanti termini procedurali per il compimento di specifici atti. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto che la sospensione della prescrizione prevista dalla disciplina emergenziale non operi nella fase intercorrente tra il deposito dell’impugnazione avverso la sentenza di primo grado, e l’emissione del decreto di citazione per il giudizio di appello).

Sentenza|24 gennaio 2022| n. 2647. La sospensione del decorso dei termini processuali

Data udienza 29 settembre 2021

Integrale

Tag – parola: Lesioni – Circostanze aggravanti – Condanna – Attenuante della provocazione – Sospensione condizionale della pena – Non menzione – Statuizioni civili – Presupposti – Articoli 157 e 158 cp – Prescrizione – Decreto legge 18 del 2020 – Criteri – Sentenza della corte di cassazione a sezioni unite 5292 del 2020 – Estinzione del reato

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE GREGORIO Eduardo – Presidente

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere

Dott. MOROSINI Elisabetta – Consigliere

Dott. BORRELLI Paola – Consigliere

Dott. FRANCOLINI Giovan – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 26/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. GIOVANNI FRANCOLINI;
udito in pubblica udienza il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Dr. TASSONE KATE, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per l’intervenuta prescrizione del reato.

La sospensione del decorso dei termini processuali

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 26 ottobre 2020 (dep. il 2 novembre 2020) la Corte di appello di Milano – all’esito del gravame interposto da (OMISSIS) – ha confermato la pronuncia in data 26 ottobre 2018 con la quale il Tribunale di Varese aveva affermato, all’esito di giudizio abbreviato, la responsabilita’ dello stesso imputato per il delitto di lesioni personali aggravate perche’ commesso con armi (articoli 582 e 585 c.p.) in pregiudizio di (OMISSIS) e, riconosciuta la circostanza attenuante della provocazione (articolo 62 c.p., n. 2), lo aveva condannato alla pena di otto mesi di reclusione, con i benefici della sospensione condizionale e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, e con le conseguenti statuizioni civili in favore dello stesso (OMISSIS).
2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre motivi di seguito enunciati (nei limiti di cui all’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1).
2.1. Con il primo motivo e’ stata dedotta la violazione della legge penale (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), e in particolare degli articoli 157 e 159 c.p. e Decreto Legge n. 18 del 2020, articolo 83, affermando che erroneamente la Corte di appello avrebbe escluso che sia spirato il termine di prescrizione del reato.
2.2. Con il secondo motivo sono stati allegati la violazione della legge penale, segnatamente articolo 52 c.p., e il vizio di motivazione, a cagione del mancato riconoscimento dei presupposti della legittima difesa (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e).
2.3. Con il terzo motivo sono stati prospettati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), con riguardo alla commisurazione della pena.

 

La sospensione del decorso dei termini processuali

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo di ricorso e’ fondato e deve essere accolto, nei termini che si esporranno, rimanendo assorbito il terzo motivo relativo alla commisurazione della pena. E’ invece inammissibile il secondo motivo.
1. Con il primo motivo e’ stata prospettata la violazione degli articoli 157 e 159 c.p. e Decreto Legge n. 18 del 2020, articolo 83, in quanto la Corte di appello avrebbe escluso erroneamente che gia’ all’atto della decisione di secondo grado era maturata la prescrizione del reato.
Piu’ in dettaglio, il ricorrente ha censurato la decisione impugnata perche’ avrebbe ritenuto operante la sospensione (indicata in 63 giorni) del termine di prescrizione ai sensi dell’articolo 83 cit., nonostante nel caso di specie non vi sia stato alcun differimento della trattazione del procedimento a cagione dell’emergenza sanitaria, in quanto l’appello e’ stato interposto con atto depositato il 21 dicembre 2018 e il decreto di fissazione dell’udienza e’ stato emesso il 18 giugno 2020. Ragion per cui non ricorrerebbero i presupposti per applicare l’articolo 83, comma 4, cit..
1.1. Al fine di provvedere occorre dar conto, per quel che qui rileva, della cadenze del procedimento. Invero, dagli atti consta che:
– la sentenza di primo grado e’ stata pubblicata il 26 ottobre 2018 e la motivazione e’ stata depositata il 6 novembre 2018;
– l’atto di appello e’ stato depositato il 21 dicembre 2018 e gli atti del procedimento risultano trasmessi alla Corte di appello di Milano il 5 novembre 2019;
– il decreto di citazione per il giudizio di appello, fissato per l’udienza del 23 settembre 2020, e’ stato emesso il 18 giugno 2020;

 

La sospensione del decorso dei termini processuali

– alla detta udienza, avendo la Corte territoriale rilevato l’omessa citazione della parte civile, il procedimento e’ stato differito al 26 ottobre 2020, udienza all’esito della quale e’ stata pronunciata la decisione impugnata.
Il Giudice di appello – cosi’ disattendendo l’allegazione della difesa dell’imputato – ha negato che, all’atto della sentenza di secondo grado fosse spirato il termine di prescrizione del reato per cui si procede, commesso il (OMISSIS), ritenendo che al fine del computo di esso dovesse tenersi conto della sospensione (la cui durata e’ stata indicata in 63 giorni) prevista dalla normativa dettata a seguito della pandemia da COVID-19.
1.2. E’, anzitutto, qui sufficiente far riferimento al disposto del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, articolo 83, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, nella parte che qui rileva e nel testo da ultimo vigente (cfr. il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, articolo 36, comma 1, convertito dalla L. 5 giugno 2020, n. 40; il Decreto Legge 30 aprile 2020, n. 28, articolo 3, comma 1, lettera b), convertito dalla L. 25 giugno 2020, n. 70). Non occorre avere riguardo al Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9 e al Decreto Legge 8 marzo 2020, n. 11, emanati nelle prime fasi della pandemia, espressamente abrogati dalla L. n. 27 del 2020, cit. (la quale, all’articolo 1, comma 2, ha dichiarato la validita’ degli atti e dei provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti prodottisi nonche’ i rapporti giuridici sorti in forza delle disposizioni abrogate), in quanto l’articolo 83 cit. ha disciplinato lo svolgimento dell’attivita’ giudiziaria, tenuto conto dell’emergenza sanitaria, tramite norme – per quanto qui interessa – del medesimo tenore di quelle gia’ poste (pur avendo indicato un diverso dies ad quem del rinvio delle udienze penali e della sospensione dei termini, ivi compresi quelli di prescrizione) e – come detto – abrogate (per una compiuta ricostruzione della successione degli atti normativi in discorso, qui basti il rimando a Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020 – dep. 2021, Sanna, Rv. 280432 – 02).
Per quel che qui importa, l’articolo 83 cit. ha previsto, dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020, il rinvio di ufficio delle udienze dei procedimenti penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari (comma 1); nonche’ la sospensione, nello stesso lasso di tempo, del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti penali (puntualizzando che, ove il decorso del termine ha avuto inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso e’ stato differito alla fine di detto periodo; comma 2); ed ha statuito che nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 e’ altresi’ sospeso, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione (oltre ai termini di cui agli articoli 303 e 308 c.p.p.: comma 4).

 

La sospensione del decorso dei termini processuali

Ebbene, lâEuroËœesegesi di tale normativa e’ stata resa dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno chiarito che, in tema di disciplina della prescrizione a seguito dell’emergenza pandemica da Covid-19, “la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, articolo 83, comma 4, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all’11 maggio 2020, nonche’ a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale” (Sez. U, n. 5292/2021, cit.). Come si trae dalla motivazione della medesima pronuncia, le Sezioni Unite hanno escluso che la sospensione della prescrizione possa operare in maniera generalizzata, per tutti i procedimenti pendenti, in quanto la disciplina introdotta dal Decreto Legge n. 18 del 2020, articolo 83, comma 4, presuppone che il procedimento abbia subito una effettiva stasi a causa delle misure adottate per arginare la pandemia. Difatti, la sospensione dei termini di prescrizione in discorso, nelle fasi del procedimento o del processo distinte dal giudizio di legittimita’, “non e’ altrettanto necessariamente legata alla sopravvenuta impossibilita’ di celebrare un’udienza, posto che il citato articolo 83, comma 2 sospende, senza distinzione, “tutti i termini procedurali”, purche’, come detto, gli stessi decorrano nell’intervallo temporale considerato da tale disposizione e siano tali nel senso indicato dall’articolo 172 c.p.p., comma 1″ (ivi).
Deve poi rilevarsi, in particolare alla luce delle riportate cadenze del procedimento in grado di appello e a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, che sulla scorta della detta esegesi della normativa dettata per far fronte alla pandemia – come osservato dalle Sezioni Unite, volta a contemperare le esigenze emergenziali con il diritto dell’imputato ad una ragionevole durata del processo contenendo massimamente quest’ultimo – questa Corte ha condivisibilmente ribadito che:
– “la sospensione del decorso dei termini processuali, introdotta per il contenimento della pandemia da Covid-19 dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, articolo 83, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai soli procedimenti, in corso nel periodo di riferimento, in cui siano stati effettivamente operanti termini procedurali per il compimento di specifici atti” (Sez. 4, n. 12161 del 24/03/2021, Barbaro, Rv. 280780 – 01, relativa non ai termini di prescrizione bensi’ ai termini di durata delle misure cautelari, la cui sospensione e’ pure contemplata dalle medesime norme qui in esame);

 

La sospensione del decorso dei termini processuali

– in quanto “la disposizione di cui al Decreto Legge n. 18 del 2020, articolo 83, comma 4, (…) sopra riportata, fa dipendere (…) la sospensione del corso della prescrizione (…) dalla contestuale ed effettiva sospensione dei termini processuali per i procedimenti che si trovano nelle condizioni indicate nell’articolo 83, comma 2 cit., vale a dire nella fase procedimentale in cui stia decorrendo un termine per il compimento di un atto del processo”; e “una diversa interpretazione sarebbe elusiva di quanto chiaramente stabilito dal citato articolo 83, comma 2 che prevede la sospensione di tutti i termini procedurali relativi al “compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali”; cio’ che, evidentemente, presuppone che nel procedimento interessato un atto debba (o stia per) essere compiuto entro un certo termine; diversamente, in mancanza di atti da compiere e di termini procedurali in corso, la sospensione non ha motivo di operare” (ivi);
– con la conseguenza che “la sospensione dei termini procedurali di cui all’articolo 83, comma 2 – per il periodo che va dal 9 marzo all’11 maggio 2020 pur riguardando formalmente tutti i procedimenti penali in corso nel periodo in riferimento, trova applicazione solo nei procedimenti penali in cui siano effettivamente operanti termini procedurali per il compimento di un qualsivoglia atto processuale (ad es. rinvio dell’udienza, presentazione dell’impugnazione o redazione della sentenza)” (ivi).
1.3. Nel caso in esame, come esposto, nel periodo di interesse per l’applicazione della normativa emergenziale richiamata – dopo la proposizione del gravame con atto depositato il 21 dicembre 2018 e la trasmissione degli attira trasmessi alla Corte di appello il 5 novembre 2019 – e’ stato emesso (il 18 giugno 2020) soltanto il decreto di citazione per il giudizio di appello, con il quale e’ stata fissata l’udienza del 23 settembre 2020 (poi differita al 26 ottobre 2020). Dunque, non vi era alcun termine pendente nel senso indicato dall’articolo 172 c.p.p., comma 1, atteso che l’unico atto da adottarsi (e in effetti adottato) era il decreto presidenziale di citazione, da emettersi “senza ritardo” (articolo 601 c.p.p., comma 1), e dunque non entro un termine posto dalla legge a ore, giorni, mesi o anni (cfr. pure Sez. 6, n. 18457 del 19/03/2007, Orlandi. Rv. 236501 – 01, che – sia pure con riferimento al disposto dell’articolo 347 c.p.p., ha rilevato che “la locuzione “senza ritardo”, cosi come l’avverbio “”immediatamente”, usati, rispettivamente, nei commi 1 e 3″ dell’articolo appena citato, “non impongono termini precisi e determinati”, pur indicando “attivita’ da compiere in un margine ristretto di tempo, e cioe’ non appena possibile, tenuto conto delle normali esigenze di un ufficio pubblico onerato di un medio carico di lavoro”).
L’interpretazione che precede e’ corroborata dal fatto che, per i soli procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, l’articolo 83, comma 3-bis, cit. (introdotto dalla legge di conversione del Decreto Legge n. 18 del 2020) ha regolato la sospensione della prescrizione, facendo espresso riferimento alla data in cui il relativo fascicolo e’ pervenuto alla cancelleria della stessa (in particolare, nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020) e prevedendo la sospensione del decorso del termine di prescrizione sino alla data dell’udienza fissata per la trattazione (e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2020). La predisposizione di tale specifica disciplina per il giudizio di legittimita’ che, per l’appunto, in presenza dei presupposti appena indicati ha previsto la sospensione del termine nelle more delle fissazione dell’udienza, depone per la diversa interpretazione sopra esposta – della regolamentazione della sospensione della prescrizione nei gradi di merito.
Ne deriva che nel presente procedimento, nel corso del giudizio di appello, non ha operato la sospensione prevista dalla normativa emergenziale.

 

La sospensione del decorso dei termini processuali

1.4. Tanto premesso, in mancanza di altre sospensioni dei termini di prescrizione, tenuto conto della data del commesso reato (13 aprile 2013), il termine massimo di prescrizione, di anni sette e mesi sei ex articoli 157 e 161 c.p., e’ spirato il 7 ottobre 2020, e dunque anteriormente alla pronuncia della sentenza di secondo grado.
Pertanto, considerato che – come anticipato e come si chiarira’ appena oltre – il secondo motivo di ricorso e’ inammissibile, si impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ai soli effetti penali, rimanendo assorbito il terzo motivo relativo alla commisurazione della pena.
2. Con il secondo motivo sono stati denunciati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, poiche’ nella specie non sono stati ravvisati i presupposti della causa di giustificazione della legittima difesa.
Il ricorrente ha assunto che la sentenza impugnata avrebbe “disatteso (…) lo spirito applicativo dell’articolo 52 c.p.”, alla luce delle recenti modifiche legislative e dei consolidati orientamenti giurisprudenziali, in quanto: la norma in discorso intende tutelare sia l’incolumita’ personale dell’agente che l’effettiva sicurezza dei luoghi in cui dimora o opera professionalmente; e nella specie il ricorrente si sarebbe difeso dall’altrui aggressione nel locale aperto al pubblico da lui gestito. Inoltre, non sarebbe stato ragionevolmente provato ne’ adeguatamente argomentato sotto il profilo logico-giuridico che l’imputato potesse agevolmente sottrarsi al confronto fisico con la persona offesa, reiteratamente impegnata nel tentativo di introdursi nell’esercizio da cui era gia’ stato allontanato e la cui furia avrebbe reso inevitabile il contatto con il piccolo oggetto da taglio afferrato con concitazione dal (OMISSIS), il quale aveva necessita’ di difendersi in modo proporzionato. Al riguardo avrebbe dovuto compiutamente considerarsi, come gia’ affermato dalla giurisprudenza di legittimita’, che “un’aggressione plurima e intensa impedisce di per se’ alternative valutazioni di prudente autocontrollo”.
2.1. La Corte di appello ha ritenuto, sulla scorta degli elementi in atti di cui non e’ stato neppure addotto un travisamento -, che il (OMISSIS) ha attinto con due colpi di coltellino il (OMISSIS) in una seconda fase dell’alterco tra loro verificatosi: in particolare, il (OMISSIS) in tale secondo momento e’ uscito dal bar impugnando l’arma, a seguito delle minacce del (OMISSIS), il quale tuttavia era ormai all’esterno del locale, e ne e’ scaturita una seconda colluttazione. Il Giudice di appello – alla luce del medesimo ordine di argomentazioni dedotte con il gravame – ha chiarito le ragioni per cui ha disatteso la tesi difensiva volta ad assumere la casualita’ dei colpi inferti al (OMISSIS) e, segnatamente ha fatto riferimento al numero dei colpi (due) inferti in sequenza e alle “ferite penetranti” da essi cagionati, da cui ha tratto che le lesioni sono state cagionate sei con dolo e non certo accidentalmente. Ancora, la Corte ha escluso i presupposti della legittima difesa, proprio rimarcando che il (OMISSIS) nella specie ha accettato la sfida del (OMISSIS), il quale era gia’ all’esterno del bar, nonostante l’imputato potesse rimanere all’interno dell’esercizio, e correttamente richiamando la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 1, n. 4874 del 27/11/2012 – dep. 2013, Spano, Rv. 254697 – 01: “Non e’ invocabile la legittima difesa da parte di colui che accetti una sfida ponendosi volontariamente in una situazione di inevitabile pericolo per la propria incolumita’, fronteggiabile solo con l’aggressione altrui”).
Rispetto a tale motivazione, congrua e conforme a diritto, il ricorso ha argomentato in maniera del tutto generica, ed anzi assertiva, non censurando specificamente l’iter della sentenza impugnata, anzitutto sotto il profilo della ricostruzione del fatto (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 – 01; cfr. pure Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01), e risultando pure manifestamente infondato in diritto, tenuto conto del principio appena sopra richiamato.
Ne deriva l’inammissibilita’ del ricorso agli effetti civili.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali per essere il reato estinto per prescrizione.
Dichiara inammissibile il ricorso agli effetti civili.

 

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In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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