La sospensione del giudizio pregiudicato non è doverosa

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|21 gennaio 2021| n. 1103.

Salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica, che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non è doverosa, ma può essere disposta, ai sensi dell’art. 337 cod. proc. civ., come si desume dall’interpretazione sistematica della disciplina del processo, in cui un ruolo decisivo riveste l’art. 282 cod. proc. civ.; il diritto pronunciato dal giudice di primo grado, infatti, qualifica la posizione delle parti in modo diverso rispetto allo stato iniziale della lite, giustificando sia l’esecuzione provvisoria, sia l’autorità della sentenza di primo grado (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso per regolamento di competenza, la Suprema Corte, censurando l’ordinanza impugnata laddove aveva ritenuto il ricorso in riassunzione inammissibile sulla sola scorta del fatto che la sentenza pronunciata nella causa pregiudicante fosse stata appellata, ha rimesso il procedimento innanzi al tribunale adito affinché quest’ultimo valuti, sotto il diverso profilo dell’art. 337 cod. proc. civ., se ricorrano i presupposti per disporre la prosecuzione del giudizio ovvero debba essere mantenuta la sospensione).

Ordinanza|21 gennaio 2021| n. 1103

Data udienza 15 ottobre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Sospensione del processo – Giudizi con rapporto di pregiudizialità – Giudizio pregiudicante definito con sentenza non passata in giudicato – Sospensione del giudizio pregiudicato – Art. 337 cod. proc. civ.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 34254-2019 R.G. proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di Brescia, depositata il 15/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. D’Arrigo Cosimo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott.ssa Sanlorenzo Rita che ha chiesto che la Corte di Cassazione voglia, in accoglimento del proposto regolamento, ordinare la prosecuzione del giudizio.

RITENUTO

(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) convenivano innanzi al Tribunale di Brescia, sezione specializzata agraria, (OMISSIS), quale affittuario di un fondo, chiedendone la condanna al rilascio e al pagamento del canone non ancora corrisposto. Il convenuto si costituiva in giudizio unitamente a (OMISSIS), chiedendo in via preliminare – per quanto qui d’interesse la sospensione del giudizio per pregiudizialita’ in relazione ad altra causa, da costoro promossa nei confronti delle (OMISSIS), per la prelazione e il riscatto del medesimo fondo. Intervenivano volontariamente nel giudizio anche (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
Con ordinanza del 13 giugno 2018 il Tribunale di Brescia disponeva la sospensione del giudizio in attesa della definizione della causa di prelazione agraria.
Con sentenza n. 890 del 29 marzo 2019, il Tribunale di Brescia respingeva la domanda di prelazione e/o riscatto proposta dai (OMISSIS).
Le (OMISSIS) presentavano ricorso per la riassunzione della causa sospesa, chiedendo che la questione della pregiudizialita’ fosse riesaminata ai sensi dell’articolo 337 c.p.c., comma 2. I (OMISSIS) eccepivano l’inammissibilita’ del ricorso per riassunzione.
Il Tribunale di Brescia, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha respinto l’istanza, confermando la sospensione pregiudiziale gia’ disposta con l’ordinanza del 13 giugno 2018, rilevando che il giudizio pregiudicante non risulta tuttora definito, in quanto la sentenza n. 890 del 2019 e’ stata appellata.
Avverso questo provvedimento le (OMISSIS) e gli (OMISSIS) hanno proposto, congiuntamente, ricorso per regolamento di competenza. I (OMISSIS) hanno resistito, ai sensi dell’articolo 47 c.p.c., comma 5, e successivamente hanno depositato un’ulteriore memoria difensiva.

CONSIDERATO

Il regolamento e’ fondato e, in accoglimento dello stesso, deve disporsi che la causa prosegua innanzi al Tribunale di Brescia, affinche’ esso valuti l’eventuale sussistenza dei presupposti per la sospensione della causa ai sensi dell’articolo 337 c.p.c.
Va premessa, infatti, la differenza dei presupposti che legittimano la sospensione pregiudiziale prevista dall’articolo 295 c.p.c. e quella facoltativa di cui all’articolo 37 c.p.c..
La sospensione del processo ex articolo 337 c.p.c., comma 2, e’ solo facoltativa, perche’ puo’ essere disposta in presenza di un rapporto di pregiudizialita’ in senso lato tra la causa pregiudicante e quella pregiudicata, senza che la statuizione assunta nella prima abbia effetto di giudicato nella seconda, ne’ richiede che le parti dei due giudizi siano identiche; mentre quella disciplinata dall’articolo 295 c.p.c. e’ sempre necessaria, essendo finalizzata ad evitare il contrasto tra giudicati nei casi di pregiudizialita’ in senso stretto e presuppone altresi’ l’identita’ delle parti dei procedimenti (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 17623 del 25/08/2020, Rv. 658720 – 01).
In particolare, salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica, che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialita’, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non e’ doverosa, ma puo’ essere disposta, ai sensi dell’articolo 337 c.p.c., come si desume dall’interpretazione sistematica della disciplina del processo, in cui un ruolo decisivo riveste l’articolo 282 c.p.c.; il diritto pronunciato dal giudice di primo grado, infatti, qualifica la posizione delle parti in modo diverso rispetto allo stato iniziale della lite, giustificando sia l’esecuzione provvisoria, sia l’autorita’ della sentenza di primo grado (Sez. L, Ordinanza n. 80 del 04/01/2019, Rv. 652448 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 26251 del 03/11/2017, Rv. 646764 – 01).
In altri termini, con la pubblicazione della sentenza di primo grado sulla controversia pregiudicante sono cambiati i presupposti per la sospensione (divenuta facoltativa, anziche’ necessaria) della controversia pregiudicata.
Non rileva la circostanza che il provvedimento di sospensione fosse stato adottato “fino al passaggio in giudicato”. Tale puntualizzazione, infatti, e’ tamquam non esset, dal momento che non e’ nel potere del giudice che pronuncia la sospensione per pregiudizialita’ ancorare la durata della stessa ad un evento (il passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio pregiudicante) diverso da quello stabilito dalla legge (la pubblicazione della sentenza che definisce il primo grado).
Pertanto, correttamente le (OMISSIS) hanno adito il Tribunale per la riassunzione della causa, affinche’ lo stesso valutasse, sotto il diverso profilo dell’articolo 337 c.p.c., se ricorressero i presupposti per disporre la prosecuzione del giudizio ovvero dovesse essere mantenuta la sospensione.
Il provvedimento con il quale Tribunale ha ritenuto il ricorso in riassunzione inammissibile solo sulla scorta dei fatto che la sentenza pronunciata nella causa pregiudicante fosse stata appellata, deve essere quindi cassato.
Le spese del giudizio di legittimita’ vanno poste a carico dei resistenti. Queste vengono liquidate nella misura indicata nel dispositivo, poiche’ il valore effettivo della causa deve essere considerato indeterminabile, non potendo trovare applicazione alcuno dei criteri previsti dal Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articolo 5 del Ministero della Giustizia quando la questione oggetto del giudizio abbia rilievo meramente processuale (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 504 del 14/01/2020, Rv. 656577 – 01).

P.Q.M.

accoglie il ricorso e ordina la prosecuzione del giudizio.
Condanna i resistenti al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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