La specificità dei motivi d’appello

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|3 marzo 2022| n. 7081.

Ai fini della specificità dei motivi d’appello richiesta dall’articolo 342 del Cpc, è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, sicché l’appellante che lamenti l’erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare ex novo le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado.

Ordinanza|3 marzo 2022| n. 7081. La specificità dei motivi d’appello

Data udienza 13 gennaio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Fallimento – Azione di responsabilità – Art. 146, L. Fall. – Amministratore unico e liquidatore – Art. 342 cpc – L. n. 134/2012 – Inammissibilità dell’appello – Chiara individuazione dei punti della Sentenza contestati

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 9203/2018 proposto da:
Fallimento (OMISSIS) S.r.l., in persona del curatore avv. (OMISSIS), domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3873/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 22/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/01/2022 dal Consigliere Dott. Paola Vella.

La specificità dei motivi d’appello

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione del 23/04/2012 il curatore del Fallimento (OMISSIS) S.r.l. (di seguito Fallimento) promuoveva azione di responsabilita’ L.Fall., ex articolo 146 a carico di (OMISSIS), amministratore unico e poi liquidatore della predetta societa’, ritenuto l’artefice di varie condotte che avevano cagionato un danno quantificabile in Euro 446.548,04.
1.1. In particolare, la curatela fallimentare aveva dedotto che lo (OMISSIS): I) aveva ordinato nel (OMISSIS), quando la societa’ versava ormai in stato di decozione, ingenti quantitativi di merce dall’unico fornitore esclusivista (OMISSIS) s.r.l., contraendo un debito di oltre 450 mila Euro, in forza del quale lo stesso fornitore aveva instato per il fallimento della societa’; II) aveva prelevato dal conto corrente societario nel (OMISSIS) (sette mesi prima del fallimento) ingenti somme senza adeguata giustificazione causale, tra cui Euro 50.000,00 trasferiti sul conto personale, con la causale “restituzione soci”, in violazione dell’articolo 2467 c.c.; III) aveva tenuto irregolarmente le scritture contabili, per cui le rimanenze di Euro 329.957,00 erano state appostate dopo otto mesi al valore di Euro 91.780,00 (laddove, anche vendendole a prezzo di costo, avrebbe dovuto ricavare Euro 238.177,00); IV) aveva dirottato gli assets e le merci verso la neocostituita societa’ ” (OMISSIS) s.r.l.” – poi oggetto di sequestro cautelare autorizzato dal GIP del Tribunale di Napoli – il 50% delle cui quote era detenuta dalla propria moglie (OMISSIS); V) aveva trascritto al PRA dopo la dichiarazione di fallimento la vendita di un’autovettura Passat, sebbene poi restituita.
1.2. Con sentenza del 13/03/2014 il Tribunale di Napoli, dopo aver ritenuto superflua la c.t.u. inizialmente disposta dal precedente g.i., ha rigettato la domanda, ritenendo: quanto ai punti I) e IV) sopra indicati, che “l’attrice non aveva fornito la prova documentale degli ingenti quantitativi dai quali scaturiva il credito della (OMISSIS)”; sul punto III), che era “”plausibile” la giustificazione addotta dal convenuto secondo cui la significativa oscillazione per la tipologia di merce caratterizzata dal rapido deprezzamento da una stagione all’altra avrebbe indotto ad una revisione del valore delle rimanenze”; quanto ai punti II) e V), che “alcun danno era derivato alla societa’ dal pagamento preferenziale di Euro 50.000,00 per restituzione soci”.
1.3. La Corte d’appello di Napoli, facendo espressa applicazione dell’articolo 342 c.p.c. “nel testo applicabile nel presente giudizio, pendente da epoca anteriore all’11.9.2012″, ha dichiarato inammissibile l’appello del Fallimento, per difetto di specificita’ dell'”unico complesso motivo di doglianza”, per essersi l’appellante “limitato a richiamare le difese spiegate nel primo grado di giudizio”, senza fare alcun riferimento critico alle rationes decidendi della sentenza del tribunale, e in particolare senza svolgere alcuna specifica argomentazione idonea ad evidenziare (testualmente) “l’erroneita’ della pronuncia del Tribunale a fondamento della ritenuta infondatezza della domanda di manutenzione nel possesso”.
1.4. I giudici d’appello partenopei si sono poi pronunciati sulla allegata sentenza del Tribunale di Napoli n. 8739/2015, di condanna dello (OMISSIS) “per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per le medesime condotte oggetto di causa”, e, pur dando atto che “il principio di autonomia e separazione dei giudizi penale e civile, operante al di fuori delle ipotesi di cui agli articoli 651 651 bis e 654 c.p.p., esclude l’obbligo per il giudice civile di esaminare e valutare le prove e le risultanze acquisite nel processo penale, ma non giustifica da parte di questi la totale omessa considerazione delle argomentazioni difensive, che si fondino sulle prove assunte nel processo penale o sulla motivazione della sentenza penale attinente alla stessa vicenda oggetto di cognizione nel processo civile (cfr. Cass. 1665/16)”, hanno osservato che “l’appellante alcuna argomentazione difensiva ha svolto nel presente giudizio in relazione alle risultanze probatorie acquisite in sede penale costituite dalla relazione del curatore ed accertamenti effettuati dalla GDF sulla societa’ fallita e su altre societa’ ad essa collegate limitandosi a segnalare alla Corte l’intervenuta condanna penale”.
2. Per la cassazione della suddetta sentenza il Fallimento ha proposto ricorso affidato a tre motivi, cui lo (OMISSIS) ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

 

La specificità dei motivi d’appello

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.1. Con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 342 c.p.c. – nella versione successiva a quella ritenuta applicabile dalla corte territoriale (per l’erroneo riferimento all’inizio del giudizio di primo grado), stante la proposizione dell’appello nel luglio 2014 – in quanto l’atto di appello conteneva in realta’ aspre e puntuali critiche alle motivazioni addotte dal tribunale, riportate testualmente da pag. 15 a pag. 18 del ricorso.
2.2. Il secondo mezzo denuncia la violazione e falsa applicazione della L.Fall., articolo 146, nonche’ articoli 2467, 2476 e 2626 c.c., in relazione allo “stringato esame nel merito compiuto dalla Corte di Appello, effettuato con il mero richiamo alla sentenza di primo grado”.
2.3. Il terzo motivo si duole dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), avuto riguardo alla incidenza delle motivazioni della sentenza penale di condanna in primo grado dello (OMISSIS) e all’omessa pronuncia sulla richiesta di c.t.u. avanzata dal ricorrente.
3. Il primo motivo e’ fondato e va accolto, con assorbimento dei restanti due.
3.1. Preliminarmente si osserva che il testo dell’articolo 342 c.p.c. applicabile alla fattispecie concreta e’ quello risultante dalla modifica ad opera della L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha convertito in legge il Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 – applicabile ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione, come caso di specie, a far tempo dall’11 settembre 2012 – per cui “La motivazione dell’appello deve contenere, a pena di inammissibilita’: 1) l’indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
3.2. Orbene, da quanto riportato nella stessa sentenza impugnata – ed ancor piu’ dai brani trascritti in ricorso – emerge che l’appello non aveva le caratteristiche di genericita’ ed acriticita’ attribuitegli dalla Corte partenopea, contenendo, se non altro, la censura di erroneita’ sul danno derivante dall’acquisto di merce da (OMISSIS) “nonostante la sentenza di fallimento sia stata pronunciata su istanza del creditore medesimo” (pag. 4) e di “mancata analisi degli elementi contabili… messi a disposizione della curatela” e segnatamente la movimentazione del conto corrente della societa’, in base alla quale, “contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, doveva ritenersi provato lo svuotamento delle casse sociali da parte dello (OMISSIS)” (pag. 5).

 

La specificità dei motivi d’appello

4. Questa Corte ha da tempo affermato che ai sensi dell’articolo 342 c.p.c., nel testo formulato dal Decreto Legge n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilita’, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, precisando, pero’, che non occorre all’uopo l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversita’ rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. U, 27199/2017; Cass. 13535/2018).
4.1. Su queste basi e’ stato successivamente chiarito che, ai fini della specificita’ dei motivi d’appello richiesta dall’articolo 342 c.p.c., e’ sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, sicche’ l’appellante che lamenti l’erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado puo’ limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare ex novo le prove gia’ raccolte e sottoporre le argomentazioni gia’ svolte nel processo di primo grado (da ultimo, Cass. 40560/2021).
4.2. E’ stato altresi’ precisato che la specificita’ dei motivi di appello dev’essere commisurata all’ampiezza e alla portata delle argomentazioni della sentenza impugnata, sicche’, qualora per rigettare la domanda il primo giudice abbia escluso la valenza probatoria di determinati documenti, e’ sufficiente, ai fini dell’ammissibilita’ dell’impugnazione, ribadire l’idoneita’ di tali documenti ad asseverare i fatti costitutivi del diritto azionato (Cass. 21401/2021). Analogamente, ove l’atto d’appello denunci l’erronea valutazione, da parte del giudice di primo grado, degli elementi probatori acquisiti, e’ sufficiente, ai fini dell’ammissibilita’ dell’appello, l’enunciazione dei punti sui quali si chiede al giudice di secondo grado il riesame delle risultanze istruttorie per la formulazione di un suo autonomo giudizio, e cio’ anche sulla base delle argomentazioni difensive gia’ svolte in primo grado, non essendo necessario che l’impugnazione medesima contenga una puntuale analisi critica delle valutazioni e delle conclusioni del giudice che ha emesso la sentenza impugnata (Cass. 24464/2020, 3115/2018).

 

La specificità dei motivi d’appello

4.3. La stessa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto invocate a sostegno del gravame puo’ quindi consistere nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l’allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purche’ cio’ determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (Cass. 23781/2020).
5. In conclusione, la statuizione di inammissibilita’ dell’appello per difetto di specificita’ dei motivi ai sensi dell’articolo 342 c.p.c. e’ illegittima e va cassata, a prescindere dalla fondatezza dei motivi medesimi che dovra’ essere valutata dal giudice di rinvio, cui si rimette anche la statuizione sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, con assorbimento del secondo e del terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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