L’art. 56 del D.P.R. n. 115/2002 si riferisce solo ai compensi ai terzi coadiutori del C.T.U.

Corte di Cassazione, sezione sesta (seconda) civile, Ordinanza 9 giugno 2020, n. 10949.

La massima estrapolata:

L’art. 56 del D.P.R. n. 115/2002 si riferisce solo ai compensi ai terzi coadiutori del C.T.U. e non anche alle spese vive anticipate dal perito per lo svolgimento dell’incarico

Ordinanza 9 giugno 2020, n. 10949

Data udienza 9 gennaio 2020

Tag – parola chiave: Ausiliari del giudice – CTU – Compensi – Liquidazione – Mancato riconoscimento delle spese vive anticipate dal CTU – Provvedimento di liquidazione – Vizio di motivazione – Motivazione apparente – Sussistenza – Annullamento con rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 25681-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 28/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/01/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Roma rigettava l’opposizione proposta da (OMISSIS) avverso il provvedimento del P.M. presso il medesimo Tribunale con il quale era stato liquidato, in misura inferiore a quanto richiesto, il compenso dovuto all’odierno ricorrente a fronte dell’attivita’ di consulenza tecnica dal medesimo svolta su incarico della Procura della Repubblica.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione l’ (OMISSIS) affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia. In prossimita’ dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria ed istanza per la trattazione del ricorso in udienza pubblica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta l’erronea interpretazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articoli 49-56, perche’ il giudice di merito avrebbe errato nel non riconoscere al consulente tecnico le spese vive da questi anticipate in relazione allo svolgimento dell’incarico. Ad avviso dell’ausiliario, le due fatture n. 8/2014 e n. 64F, che non sarebbero state riconosciute dal Tribunale, si riferirebbero entrambe a spese vive, che come tali avrebbero dovuto essere comunque rimborsate.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’erronea applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 56, perche’ il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto le fatture di cui anzidetto riferite non gia’ a spese vive, bensi’ a compensi per l’opera di terzi, escludendo il riconoscimento delle somme indicate in detti documenti in assenza di specifica e preventiva autorizzazione dell’Ufficio ad avvalersi dell’opera di terzi.
Le due censure, che meritano un esame congiunto, sono fondate.
Il provvedimento impugnato, in effetti, non affronta in alcun modo il punto nodale della questione, rappresentato dall’accertamento della natura delle spese documentate dalle due fatture di cui ai motivi di censura proposti dall’ (OMISSIS). Il solo passaggio motivazionale che si rinviene, sul punto, e’ l’affermazione secondo cui il Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 56, ammette il rimborso delle spese relative all’attivita’ di terzi, incaricati dall’ausiliario dello svolgimento di attivita’ strumentali rispetto ai quesiti posti con l’incarico peritale, nei limiti delle tabelle di cui al medesimo testo normativo, articolo 50 e previa specifica autorizzazione dell’Ufficio ad avvalersi dell’opera di detti terzi. Tale affermazione, che in linea di principio e’ corretta, presuppone il preventivo accertamento che nel caso specifico si discuta di compensi riconosciuti dall’ (OMISSIS) a terzi coadiutori, e non invece di rimborso di spese vive anticipate dal perito in relazione all’incarico conferitogli. A tal fine, il giudice di merito avrebbe dovuto indicare in base a quali elementi avesse ritenuto di configurare le spese di cui si discute come compensi a terzi, escludendo che si trattasse di spese vive. La mancanza di tale essenziale passaggio logico rende la motivazione meramente apparente e si risolve in una erronea applicazione della norma, poiche’ il Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 56, si riferisce solo ad una categoria (i compensi ai terzi coadiutori) e non all’altra (le spese vive anticipate dal perito per lo svolgimento dell’incarico).
Da quanto precede deriva l’accoglimento del ricorso e la cassazione della decisione impugnata, con rinvio della causa al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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