L’assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|13 gennaio 2021| n. 366.

L’art. 2361, comma 2, cod. civ., secondo cui l’assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall’assemblea, deve essere intesa nel senso che è da escludere che l’eventuale difetto di autorizzazione assembleare all’assunzione di tali partecipazioni possa determinare l’inefficacia, o invalidità, della partecipazione che comunque, nonostante tale difetto, sia stata in concreto assunta. Infatti, la disposizione in esame attiene unicamente ai rapporti tra i soci e gli amministratori dell’ente, non anche ai rapporti tra quest’ultimo e i terzi; a pensare altrimenti, d’altronde, la norma de qua consentirebbe ai soci un troppo comodo modo per esonerarsi dalle conseguenze negative eventualmente derivanti dall’assunzione di partecipazioni in altri enti

Data udienza 8 settembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Persone giuridiche – Società – Società di capitali – Società di persona – Supersocietà di fatto tra s.r.l. e s.n.c.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 23697/2018 proposto da:
(OMISSIS) s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
Fallimento della (OMISSIS) s.r.l. e la (OMISSIS) s.n.c. nonche’ del socio illimitatamente responsabile, (OMISSIS) s.n.c. e dei soci illimitatamente responsabili (OMISSIS), (OMISSIS), in persona del curatore prof. avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrenti –
contro
(OMISSIS) s.p.a.; (OMISSIS) s.r.l.;
– intimate –
avverso la sentenza n. 332/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 21/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 08/09/2020 dal Cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDECCHIA Giovanni Battista, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso in quanto tardivo ovvero in subordine il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1.- Con istanza L. Fall., ex articolo 147, comma 5, il curatore del Fallimento della s.r.l. (OMISSIS) ha chiesto al Tribunale di Bari di dichiarare il fallimento della societa’ di fatto corrente tra la societa’ gia’ fallita e la s.n.c. (OMISSIS), nonche’ di quest’ultima e dei suoi soci illimitatamente responsabili, (OMISSIS) e (OMISSIS).
Con sentenza depositata nel marzo 2015, il Tribunale ha accolto le richieste formulate dal curatore di (OMISSIS).
2.- La s.n.c. (OMISSIS) e i suoi soci illimitatamente responsabili hanno presentato reclamo L. Fall., ex articolo 18, avanti alla Corte di Appello di Bari. Che lo ha rigettato con sentenza depositata in data 21 febbraio 2018.
3.- Nello svolgere la propria motivazione, la Corte territoriale ha respinto, prima di tutto, il rilievo dei reclamanti per cui nella specie l’assunzione di responsabilita’ illimitata da parte della (OMISSIS) s.r.l. restava esclusa dalla mancata autorizzazione da parte dell’assemblea dei soci, come prevista dalla norma dell’articolo 2361 c.c..
Tale norma – ha osservato la sentenza – non si applica alle s.r.l.; comunque, la Delibera assembleare e’ funzionale solo all’esonero da responsabilita’ sociale degli amministratori, senza incidere sulla “validita’ ed efficacia” della partecipazione societaria; la sottrazione dal fallimento per causa di omissione costituirebbe, del resto, un privilegio del tutto irragionevole.
4.- Proseguendo nell’indagine, la sentenza ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte in punto di applicabilita’ della norma della L. Fall., articolo 147, comma 5, anche alle ipotesi in cui la (prima) dichiarazione di fallimento riguardi (non un imprenditore persona fisica, ma) una societa’.
L'”interpretazione estensiva” della citata disposizione risponde – si e’ segnalato – alla necessita’ di adottare una sua lettura “costituzionalmente adeguata”, come anche indicato dalla Corte costituzionale nell’ordinanza n. 255/2017; e quindi di dire riscontro effettivo al “principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 Cost.”.
5.- Passando all’esame degli “indici rivelatori della sussistenza del vincolo sociale”, la Corte pugliese ha sostenuto che la mancanza della prova scritta di un contratto sociale non impedisce l'”accertamento aliunde” del vincolo, che puo’ avvenire “mediante ogni mezzo di prova previsto dall’ordinamento”.
Nella specie concreta, la sussistenza di una unitaria struttura associativa e produttiva e’ rivelata “dalla medesima sede sociale, dal medesimo recapito telefonico, dall’essere (OMISSIS) socio di maggioranza all’80% della (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) socia al 20%, laddove lo stesso (OMISSIS) era socio al 99% della (OMISSIS) s.n.c. e (OMISSIS) socia all’1%. (OMISSIS) era altresi’ l’amministratore unico di entrambe le societa’ e non vi era alcuna separazione, neppure rudimentale, tra i rispettivi impianti, materia prime, semilavorati, etc.”.
D’altro canto, la “differenza nelle attivita’ esercitate dalle due societa’ (l’una produttiva e l’altra commerciale) dedotta dai reclamanti non emerge in modo chiaro in virtu’ del realizzarsi di vere e proprie sovrapposizioni e interdipendenze reciproche”. Oltre alla condivisione di locali, sedi e attrezzature – ha notato la pronuncia -, si manifesta particolarmente rilevante il “contratto del 18 aprile 2013”, col quale i rapporti correnti tra le due societa’ “culminano in un finanziamento della s.n.c. all’attivita’ di impresa della s.r.l. con compensazione finale dei reciproci debiti e crediti e con l’estinzione dei debiti della s.r.l. per i corrispettivi del godimento degli immobili della s.n.c. per un periodo di tempo ininterrotto di circa 10 anni”.
6.- Quanto poi alla rilevazione dello “stato di insolvenza della societa’ di fatto, nonche’ di entrambe le partecipanti”, la decisione ha, da un lato, sottolineato l'”ingente esposizione debitoria” riconducibile alla societa’ di fatto “a fronte della scarsa liquidita’” della medesima; cio’ porta a ritenere – ne ha dedotto – l'”impossibilita’ della societa’ di fatto di fare fronte alle obbligazioni assunte con l’attivita’ commerciale”. Dall’altro, ha ritenuto che non essere “inoltre necessaria la prova dell’insolvenza di ogni singola societa’ partecipata alla societa’ di fatto, perche’ tale presupposto e’ il medesimo gia’ valutato rispetto alla societa’ fallita”.
“Tanto accertato” – ha concluso la pronuncia -, “i soci possono essere dichiarati falliti per estensione, ai sensi della L. Fall., articolo 147 comma 1”.
7.- Avverso questo provvedimento ricorrono per cassazione la s.n.c. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), sviluppando quattro motivi.
Resiste con controricorso il Fallimento della societa’ di fatto tra la s.r.l. (OMISSIS) e la s.n.c. (OMISSIS), nonche’ del socio illimitatamente responsabile s.n.c. (OMISSIS) e dei soci illimitatamente responsabili di quest’ultima, anche proponendo, in via preliminare, eccezione di inammissibilita’ per tardivita’ del ricorso.
Non hanno svolto difese la s.p.a. (OMISSIS) e la s.r.l. (OMISSIS), che, quali creditori della s.r.l. (OMISSIS), ne avevano chiesto il fallimento.
8.- Le parti costituite hanno anche depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

9.- I motivi di ricorso sono stati intestati nei termini che qui di seguito vengono riportati.
Primo motivo: “violazione e/o falsa applicazione della L. Fall., articolo 147, comma 5, in combinato disposto con la L. Fall., articolo 147, comma 1”.
Secondo motivo: “violazione e/o falsa applicazione della L. Fall., articoli 1 e 5, in combinato disposto con l’articolo 2697 c.c.”.
Terzo motivo: “violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2361 c.c., comma 2”.
Quarto motivo: “violazione e/o falsa applicazione della L. Fall., articolo 147, comma 1”.
10.- L’eccezione preliminare d’inammissibilita’ per tardivita’ del ricorso, formulata dal controricorrente, richiama la norma della L. Fall., articolo 18, comma 14. Per assumere, in sequenza, che la “sentenza della Corte territoriale e’ stata comunicata ai reclamanti/ricorrenti il 22 febbraio 2018 (all. E)” via pec; il termine per il ricorso per cassazione scadeva il 24 marzo 2018; nei fatti, il ricorso e’ stato notificato l’1 di agosto.
11.- L’eccezione dev’essere disattesa.
Solo la notifica del testo integrale della sentenza reiettiva del reclamo avverso la sentenza dichiarativa e’ idonea a fare correre il termine breve di cui dell’articolo 18, comma 14, come anche precisato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass., 19 settembre 2019, n. 23443). Cio’ che, nella specie, non risulta sia stato dimostrato, il documento prodotto al riguardo dal controricorrente non indicando l’oggetto dell’intervenuta comunicazione.
12.- Il primo motivo di ricorso si muove in consapevole dissenso con l’orientamento assunto dalla giurisprudenza di questa Corte, che ammette, nel ricorrere di dati presupposti, il fallimento della c.d. supersocieta’ di fatto, quale fattispecie specificamente costituita da una societa’ irregolare a cui partecipano piu’ societa’, come pure eventualmente anche delle persone fisiche, e che viene a emergere in un momento successivo alla dichiarazione di fallimento di una delle societa’ cosi’ coinvolte.
Riscontrato che detto orientamento gravita attorno alla norma della L. Fall., articolo 147, comma 5 e sottolineato il carattere eccezionale di questa disposizione (che si ferma al caso di preesistente fallimento di “imprenditore individuale”), il ricorrente svolge in proposito un’articolata serie di contestazioni.
12.1.- L’eventualita’ di fare leva su un’interpretazione estensiva della L. Fall., articolo 147, comma 5 – cosi’ si assume – “trova un argine impenetrabile nella diversita’ di sistema delle due situazioni giuridiche. Non e’ sufficiente il richiamo “al paradigma costituzionale dell’uguaglianza, stante l’identita’ di ratio, quale affermata con la pronuncia n. 10507 del 20 maggio 2016, e all'”insegna del principio di effettivita’”. Vero e’ che della L. Fall., articolo 147, comma 5, “inquadra un piu’ ampio fenomeno di accertamento della reale impresa, definito anche, in dottrina, come subornazione dell’imprenditore palese da parte dell’imprenditore occulto”, ma nei limiti della invulnerabilita’ quasi sacra della personalita’ giuridica”.
12.2.- Nei fatti, comunque quella praticata da questa Corte – si prosegue – non risponde al canone dell’interpretazione estensiva. “La riforma rafforza il criterio formale di imputazione alla stregua della spendita del nome che permane quale impregiudicata regola generale. Cosicche’ la disposizione di cui dell’articolo 147 c.c., comma 5 – cui e’ sotteso l’opposto criterio sostanziale di imputazione alla stregua della spendita dell’interesse – e’ norma che “fa eccezione alla regola generale””.
12.3.- In realta’, il ricorso, da parte di questa Corte, alla norma della L. Fall., articolo 147, comma 5 – si aggiunge ancora – altro non e’ che una “scorciatoia” per sanzionare il fenomeno della eterodirezione (nel concreto, peraltro, non sussistente): “i presunti gestori/eterodirettori (i coniugi (OMISSIS)) sono falliti quali soci illimitatamente responsabili della s.n.c. socia della presunta supersocieta’ di fatto sebbene, seguendo proprio le conclusioni cui e’ giunta la Corte, la curatela avrebbe dovuto azionare un autonomo giudizio al fine di verificare l’eventuale sussistenza di condotte ingeneranti responsabilita’ ex articolo 2497 c.c.”.
13.- Il primo motivo di ricorso non risulta fondato in nessuna delle articolazioni che lo vengono a comporre.
14.- Quanto al rilievo basato sulla “invulnerabilita’ della persona giuridica”, si deve osservare come lo stesso possegga tratto di sostanza metagiuridica; risulti, cioe’, non determinato rispetto al canone del diritto positivo.
Al pari di qualunque altro soggetto dell’ordinamento, la persona giuridica risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri delle obbligazioni che la concernono (articolo 2740 c.c.) e dunque illimitatamente.
D’altra parte, la specie concreta, per quanto qui in interesse, si sostanzia (atteso il fallimento gia’ in via autonoma della s.r.l. (OMISSIS)) nell'”estensione fallimentare” a una societa’ in nome collettivo, che tipologicamente non gode, ex articoli 2291 e 2304 c.c., di un’autonomia patrimoniale perfetta. Solo la legge – per altro verso va ancora notato – puo’ ammettere delle limitazioni della responsabilita’ patrimoniale (articolo 2740 c.c., comma 2): tra le ipotesi cosi’ consentite in ogni caso non v’e’ quella della partecipazione di una societa’ di persone a un’altra societa’ di persone (regolare o irregolare che sia).
15.- Neppure puo’ ritenersi corretto l’assunto del ricorrente, per cui la lettura da questa Corte data alla norma della L. Fall., articolo 147, comma 5, esorbita dai limiti intrinseci all’interpretazione estensiva.
Il focus, che sta a connotare tale disposizione, non appare propriamente diretto verso una o altra forma di esercizio dell’attivita’ di impresa (individuale o, per contro, collettiva). Si volge, piuttosto, verso l’ipotesi in cui – una volta dichiarato il fallimento di un (singolo) imprenditore – successivamente emerga che, invece, si tratta di “impresa… riferibile a una societa’”.
La norma risulta cioe’ completare la previsione del precedente comma 4 (secondo quanto suggerisce, del resto, lo stesso incipit del comma 5). Il comma 4, riguarda il caso di successiva emersione di soci occulti di societa’ palese; il comma 5, si concentra sul caso della successiva emersione di una societa’ dapprima occulta e distinta dal soggetto gia’ dichiarato fallito.
Come ha puntualmente riscontrato la sentenza di Cass., 20 maggio 2016, n. 10507, “non v’e’ alcuna ragione che, nell’ipotesi disciplinata dal ridetto comma 5 – in cui l’esistenza della societa’ emerga in data successiva al fallimento autonomamente dichiarato di uno solo dei soci -, possa giustificare un differenziato trattamento normativo, ammettendone o escludendone la fallibilita’ a seconda che il socio gia’ fallito sia un imprenditore individuale o collettivo”.
16.- La terza censura formula, poi, un rilevo che si palesa astratto dalla fattispecie concreta e del tutto ipotetico: nel senso che ascrive alla Corte territoriale un percorso argomentativo di ordine subliminale. Nei fatti, la sentenza impugnata non ha imputato alla “famiglia (OMISSIS)” alcuna eterodirezione, piu’ o meno abusiva.
Per contro, ha riscontrato – sul piano oggettivo – la sussistenza di una societa’ di fatto corrente tra la s.r.l. (OMISSIS) e la s.n.c. (OMISSIS), nel concreto venendo a sottolineare la presenza di “numerosi elementi dai quali desumere legestioie di un’unica attivita’ imprenditoriale da parte delle due societa’, un disegno imprenditoriale unitario e il perseguimento di interessi riferibili a un’unica societa’ di fatto, partecipata dalle due”.
17.- Il secondo motivo di ricorso assume che la Corte di Appello ha errato perche’ non ha accertato lo stato di insolvenza autonomo della supersocieta’ di fatto.
Secondo il ricorrente, la sentenza ha tenuto conto solo della “presunta ingente esposizione debitoria” delle due societa’ e alla “scarsa liquidita’” di ciascuna di esse. Ma – si obietta – l'”insolvenza personale di uno dei soci non determina l’insolvenza della societa’”; ne’ l'”insolvenza dalla societa’ di fatto puo’ essere dichiarata sulla scorta dei debiti dei singoli soci”. “Evidentemente” – si aggiunge – “la Corte di Appello si e’ sostanzialmente adeguata all’errata statuizione del Tribunale il quale, in modo ancora piu’ eclatante, ha riferito che l’insolvenza e la fallibilita’ non vanno riscontrati per estensione per ogni singola societa’ partecipante”.
18.- Il motivo e’ inammissibile.
Il ricorrente non indica, infatti, se, e nel caso come, abbia dedotto il vizio cosi’ allegato nell’ambito del giudizio di reclamo. Si’ che lo stesso deve ritenersi nuovo e di conseguenza precluso all’esame di questa Corte.
19.- Col terzo motivo, il ricorrente censura la decisione della Corte di Appello, per non avere dato peso alla circostanza che, nella specie, mancava l’autorizzazione assembleare che, ai sensi dell’articolo 2361 c.c., era invece necessaria perche’ la (OMISSIS) s.r.l. potesse assumere delle partecipazioni in societa’ con responsabilita’ illimitata.
Secondo l’avviso del ricorrente, la norma dell’articolo 2361, pur scritta per le s.p.a., e’ senz’altro applicabile in via di analogia alle s.r.l.. D’altra parte, l'”assenza della necessaria Delibera assembleare rende “inefficace” la partecipazione”: la “violazione del precetto preclude la riferibilita’ o imputabilita’ giuridica, non dei singoli atti compiuto, ma dell’attivita’ di impresa unitariamente considerata… ed effettivamente svolta dagli amministratori”.
20.- Il motivo non e’ fondato.
La giurisprudenza di questa Corte si e’ infatti consolidata nell’escludere che l’eventuale difetto di autorizzazione assembleare all’assunzione di partecipazioni comportanti la responsabilita’ illimitata possa mai comportare l’inefficacia, o invalidita’, della partecipazione che comunque (nonostante tale difetto, appunto) sia stata in concreto assunta.
In questa prospettiva si e’ osservato che la norma dell’articolo 2361 c.c., comma 2, attiene unicamente ai rapporti tra i soci e gli amministratori dell’ente, non anche ai rapporti tra quest’ultimo e i terzi; a pensare altrimenti, d’altronde, la ridetta norma consentirebbe ai soci un troppo comodo modo per esonerarsi dalle conseguenze negative eventualmente derivanti dall’assunzione di partecipazioni in altri enti.
Con rilievo di ordine diverso – e piu’ radicale -, si e’ anche precisato che in ogni caso, trattandosi di “ente collettivo, per il quale vale il principio di effettivita’ dell’attivita’ di impresa”, la patologia, che eventualmente venga ad affliggere la societa’ di fatto, “si converte in causa di scioglimento”: la “societa’ di fatto nulla continua dunque a esistere sino alla definizione dei rapporti giuridici pendenti”.
Per questi aspetti si vedano, in particolare, le pronunce di Cass., n. 10507/2016 (da cui sono tratte le frasi appena sopra trascritte); Cass. 21 gennaio 2016, n. 1095; Cass., 30 marzo 2017, n. 12962; Cass., 30 gennaio 2018, n. 9572.
21.- Col quarto motivo, il ricorrente censura la decisione della Corte territoriale di “potere dichiarare automaticamente e in estensione il fallimento dei soci illimitatamente responsabili di un socio illimitatamente responsabile di una (presunta) societa’ di fatto”.
Nella specie – si sottolinea -, al fallimento della societa’ di fatto ha fatto seguito quello per estensione della s.n.c. (OMISSIS); e a questo ha fatto poi seguito pure quello, per ulteriore estensione, dei soci illimitatamente responsabili di questa s.n.c. Ma “il fallimento a catena non trova giustificazione” – si assume – “nella ratio sottesa alla L. Fall., articolo 147, comma 1”.
“Non si vede la ragione per cui non si debba arrestare il fallimento a catena al primo livello, in quanto questo, e solo questo, ha caratterizzato l’assetto e la contrattazione da parte dei terzi”. Del resto, il fallimento per estensione (nella specie della s.n.c.) non e’ un vero e proprio fallimento, ma solo un'”esecuzione collettiva necessaria ad attuare la peculiare responsabilita’ patrimoniale delle s.n.c., s.a.s. e s.a.p.a. (nonche’ delle s.b.f.)”.
Dunque, per dichiarare il fallimento dei soci illimitatamente responsabili della s.n.c. (OMISSIS) – si conclude – sarebbe occorso dimostrare l’insolvenza dei patrimoni personali di questi ultimi soggetti.
22.- Il motivo non merita di essere accolto.
Il ricorrente trascura anche qui (cfr. gia’ sopra, nel n. 14, a proposito del primo motivo di ricorso) che la struttura del soggetto di diritto formato da una societa’ in nome collettivo risponde tipologicamente alle prescrizioni normative degli articoli 2291 e 2304 c.c.: responsabilita’ della societa’ e responsabilita’ dei soci stanno cioe’ a costituire un plesso unitario. Trascura, altresi’, che – secondo l’inequivoco disposto della L. Fall., articolo 147, comma 1 – la dichiarazione di fallimento di una societa’ in nome collettivo comporta in ogni caso il fallimento dei suoi soci illimitatamente responsabili.
23.- In conclusione, il ricorso dev’essere respinto.
Le spese seguono la regola della soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida nella somma di Euro 5.100.00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre a spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.
Da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a noma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *