REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere
Dott. PAPA Patrizia – Consigliere
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22793/2018 R.G. proposto da:
(OMISSIS) S.R.L., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende;
– controricorrenti –
e contro
FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., (OMISSIS), (OMISSIS) S.R.L.;
– intimati –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 3373/2018 depositata il 21/05/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2023 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
La societa’ (OMISSIS) s.r.l. ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza n. 3373/2018 della Corte d’appello di Roma.
Resistono con distinti controricorsi (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’ (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
Gli altri intimati indicati in epigrafe non hanno svolto attivita’ difensive.
La trattazione del ricorso e’ stata fissata in camera di consiglio, a norma dell’articolo 375 c.p.c., commi 2 e 2-quater, e articolo 380 bis.1 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis Decreto Legislativo n. 149 del 2022, ex articolo 35.
(OMISSIS) e (OMISSIS) hanno depositato memoria.
Il presente giudizio ebbe inizio con citazione dell’8 aprile 2009, allorche’ la societa’ (OMISSIS) s.r.l. propose opposizione di terzo ai sensi dell’articolo 404 c.p.c. avverso la sentenza n. 218 del 2005 del Tribunale di Roma, sezione distaccata di Ostia, con la quale (OMISSIS) e (OMISSIS), a conclusione di procedimento svoltosi nei confronti della societa’ (OMISSIS) s.r.l. e del Fallimento della (OMISSIS) s.r.l., furono dichiarati proprietari per intervenuta usucapione di alcuni immobili in Roma. A base dell’opposizione, (OMISSIS) s.r.l. evidenziava di essere soggetto giuridico distinto dalla (OMISSIS) s.r.l. e di essere nella proprieta’ del compendio immobiliare in virtu’ di regolari atti di compravendita del 1974 e del 1976. Nel giudizio si costituirono (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’ (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS). Rimasero contumaci la societa’ (OMISSIS) s.r.l., il Fallimento della (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS). Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 3085/2016, rigetto’ l’opposizione e le altre domande spiegate dalle parti. Propose appello in via principale (OMISSIS) s.r.l. e la Corte d’appello di Roma, all’udienza del 13 settembre 2016, prese atto che il tentativo di notifica a (OMISSIS) s.r.l. non era andato a buon fine, essendosi la stessa estinta. Alla successiva udienza del 3 novembre 2016 il difensore della appellante principale (OMISSIS) s.r.l. chiese termine per rinotificare l’appello a (OMISSIS) s.r.l. e successivamente, all’udienza del 23 marzo 2017, il difensore di (OMISSIS) e (OMISSIS) eccepi’ l’inesistenza della notifica in rinnovazione eseguita a societa’ cancellata dal registro delle imprese sin dal 2002. La Corte d’appello, pertanto, preso atto dell’avvenuta cancellazione della societa’ (OMISSIS) s.r.l. risalente al 2002, ed evidenziato che tale estinzione era quini antecedente anche all’inizio del giudizio di opposizione ex articolo 404 c.p.c., ha sostenuto che la appellante (OMISSIS) s.r.l., consapevole di tale cancellazione, avrebbe dovuto provvedere a notificare l’appello, o quanto meno l’ordinanza rinnovazione, non alla societa’ cancellata, ma ai soci della stessa, ed ha cosi’ dichiarato la “estinzione del giudizio di appello”.
Il primo motivo del ricorso del (OMISSIS) s.r.l. denuncia la “omessa pronuncia sulla richiesta di nullita’ della sentenza n. 218/05 del Tribunale di Roma, sez. distaccata di Ostia e della sottesa domanda di usucapione, nonche’ di ogni atto istruttorio e non del giudizio di primo grado rgn. 411/03, in quanto inutiliter dati, siccome resi in assenza di contraddittorio e verso soggetto/i giuridicamente inesistente/i – violazione articolo 112 c.p.c.”.
Il secondo motivo di ricorso deduce la “insufficiente e contraddittoria motivazione ex articolo 360 c.p.c., n. 3 per violazione e falsa applicazione di norma di diritto in relazione all’articolo 2495 c.c.”.
I controricorrenti formulano plurime eccezioni di inammissibilita’.
Si impone un rilievo pregiudiziale.
Il presente giudizio di opposizione ex articolo 404 c.p.c. e’ stato proposto con citazione dell’8 aprile 2009 nei confronti, fra gli altri, della societa’ (OMISSIS) s.r.l., rimasta contumace nel giudizio che aveva pronunciato la sentenza n. 218 del 2005 ed alla quale la citazione per opposizione doveva essere notificata personalmente (articolo 330 c.p.c., comma 3: Cass. n. 26704 del 2020). La societa’ (OMISSIS) s.r.l., per quanto appare accertato in fatto, era stata cancellata dal registro delle imprese nel 2002, e dunque era da considerare estinta, a seguito del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, a decorrere dal 1 gennaio 2004, ai sensi dell’articolo 2495 c.c., comma 2, (Cass. Sez. Unite n. 4060 del 2010).
L’atto di citazione proposto nei confronti di una persona giuridica estinta non puo’ dar luogo alla instaurazione del contraddittorio nei confronti di tale soggetto, ne’ alla costituzione di un regolare rapporto processuale; in tal caso, si verifica la nullita’ insanabile della citazione (e non la nullita’ della notificazione della stessa, sanabile mediante il rimedio della rinnovazione ex articolo 291 c.p.c.) e neppure e’ consentita al giudice di appello la rimessione della causa ex articolo 354 c.p.c. al giudice di primo grado. Tale nullita’ e’ rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio e travolge pure le sentenze pronunciate nel corso del processo nei confronti del soggetto estintosi prima dell’inizio dello stesso (Cass. Sez. 6-2, n. 11506 del 2022; Sez. 6-3, n. 2647 del 2018; Sez. 2, n. 14360 del 2013; Sez. 2, n. 532 del 1962).
Pertanto, pronunciando sul ricorso, deve essere dichiarata la nullita’ dell’intero giudizio di primo e di secondo grado e cassata senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell’articolo 382 c.p.c., comma 3, regolandosi secondo soccombenza, a carico della societa’ (OMISSIS) s.r.l., che ha dato causa a tale nullita’ le spese processuali dei gradi di merito, negli importi gia’ liquidati nelle sentenze di primo e di secondo grado, e del giudizio di cassazione nell’importo liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata; compensa tra le parti le spese processuali sostenute nel giudizio di primo grado; condanna (OMISSIS) s.r.l. a rimborsare a (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’ a (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), le spese sostenute nel giudizio di appello, liquidate per (OMISSIS) e (OMISSIS) in complessivi Euro 3.458,00 e per (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) in complessivi Euro 3.458,00; condanna (OMISSIS) s.r.l. a rimborsare a (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’ a (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), le spese sostenute nel giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, in favore di (OMISSIS) e (OMISSIS), ed in complessivi Euro 5.2000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, in favore di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), oltre a spese generali e ad accessori di legge.