Le competenze del Comitato di verifica

Consiglio di Stato, Sentenza|6 dicembre 2021| n. 8149.

Le competenze del Comitato di verifica non possono in alcun modo essere surrogate, soprattutto alla luce del disposto dell’art. 11 del d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, che fa menzione dei soli pareri di tale organo collegiale per l’accertamento della riconducibilità delle cause di infermità o lesione ad attività lavorativa, non prendendo in considerazione eventuali valutazioni svolte da altri organi, quali la CMO, essendo il solo Comitato di verifica preso in considerazione dall’articolato del su menzionato decreto. Ciò in considerazione dell’evidenziata differente funzione dei contributi consultivi della CMO e del Comitato, in quanto dopo l’entrata in vigore degli artt. 6, comma 1, e 11, comma 1, d.P.R. n. 461 del 2001, la prima deve effettuare soltanto la diagnosi delle infermità e le loro conseguenze sull’integrità fisica – per la quale, quindi, si rende necessaria la sottoposizione del dipendente a visita medica – mentre la valutazione della riconducibilità all’attività lavorativa delle cause delle infermità rientra esclusivamente nella competenza del Comitato di Verifica per le cause di servizio.

Sentenza|6 dicembre 2021| n. 8149. Le competenze del Comitato di verifica

Data udienza 30 novembre 2021

Integrale

Tag- parola chiave: Infermità – Causa di servizio – Equo indennizzo – Revisione – Competenze del comitato di verifica – Surroga – Non è ammessa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1192 del 2015, proposto da
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
contro
-OMISSIS-rappresentato e difeso dall’avvocato An. Ba., con domicilio eletto presso lo studio En. Ro. in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente la Determina Dirigenziale n. 1535 del 5 ottobre 2009 di diniego di riconoscimento dell’aggravamento dell’infermità dipendente da causa di servizio -OMISSIS- già riconosciuta con decreto n. 480\2001), con conseguente revisione dell’equo indennizzo;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di-OMISSIS-
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 novembre 2021 il Cons. Carmelina Addesso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

Le competenze del Comitato di verifica

FATTO e DIRITTO

1.Con ricorso in appello notificato in data 16 gennaio 2015 e depositato in data 17 febbraio 2015 il Ministero dell’Economia e delle Finanze- Comando Generale della Guardia di Finanza, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, ha impugnato la sentenza n. -OMISSIS- con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per la -OMISSIS-ha accolto il ricorso proposto dal Vice Brigadiere -OMISSIS- avverso la Determina Dirigenziale n. 1535 del 5 ottobre 2009 di diniego di riconoscimento dell’aggravamento dell’infermità dipendente da causa di servizio (cervico-artrosi, già riconosciuta con decreto n. 480\2001) con conseguente revisione dell’equo indennizzo.
1.1 In particolare, il TAR -OMISSIS-, dapprima, con ordinanza istruttoria n. -OMISSIS- chiedeva all’Amministrazione il “deposito di tutta la documentazione medica relativa al ricorrente (…) corredata da una relazione che specifichi le ragioni della diagnosi compiuta dalla CMO di -OMISSIS- del 25/10/2004 e l’entità dell’ernia discale lamentata ai fini della sua esclusione dalle ipotesi di aggravamento dell’infermità già liquidata” e, successivamente, a fronte del mancato invio di quanto richiesto, accoglieva il ricorso, sulla scorta dei seguenti motivi:
-il mancato invio della relazione della C.M.O. conferma il dedotto vizio di carenza di istruttoria e di motivazione, poiché è evidente che, se il provvedimento negativo fosse stato originato da una compiuta istruttoria, non sarebbero occorsi sei mesi, dalla comunicazione della ordinanza istruttoria, per redigere un parere medico sulle ragioni che hanno portato l’amministrazione a valutare negativamente la richiesta di riconoscimento dell’aggravamento dell’infermità, già liquidata;
-l’inerzia dell’amministrazione resistente è valutabile come argomento di prova ai sensi dell’art. 116 c.p.c., poiché non consente la definizione di una domanda giudiziale, la quale presuppone una valutazione tecnica necessariamente riservata ad organi medici.
1.2 Il Ministero appellante chiede la riforma della sentenza sulla base di un unico motivo di appello con cui lamenta il travisamento dei fatti nonché la violazione e falsa applicazione dell’art 116 c.p.c. e degli artt.10,11 e 14 DPR 461/2001. La sentenza appellata è viziata da erronea percezione dei fatti di causa, in quanto, contrariamente a quanto affermato dal TAR, l’ordinanza istruttoria non è stata comunicata all’Amministrazione in data 8 marzo 2014, bensì depositata in data 3 luglio 2014. In ogni caso, l’Amministrazione ha provveduto, già in data 1 luglio 2014, ad informare dell’incombente istruttorio la Commissione medica ospedaliera che, tuttavia, è rimasta inerte. Per tali ragioni l’inerzia non è riconducibile ad un comportamento della Guardia di Finanza, ma solo alla C.M.O. che è organo consultivo estraneo al Corpo. Peraltro, ai sensi dell’art dall’art. 10 D.P.R. n. 461 del 2001 il compito di accertare la dipendenza la causa di servizio delle infermità dei dipendenti è affidato al Comitato di Verifica, il cui parere è obbligatorio e vincolante per l’amministrazione ai sensi dell’art 14 del citato DPR.
1.3 In data 24 febbraio 2015 si è costituito l’appellato -OMISSIS- che, in data 22 ottobre 2021, ha depositato memoria ex art 73 c.p.a, instando per la reiezione dell’appello.
1.4 All’udienza del 30 novembre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. L’appello è infondato.
2.1 A prescindere dall’erronea indicazione, nella sentenza impugnata, della data di comunicazione dell’ordinanza istruttoria (8 marzo 2014, anziché 3 luglio 2014), ciò che rileva è che la mancata trasmissione della documentazione richiesta è risultata sintomatica del difetto di istruttoria del procedimento che ha condotto all’adozione del provvedimento di diniego. Non appare dirimente, sotto tale profilo, l’estraneità dell’organo medico-legale al Corpo della Guardia di Finanza, in considerazione sia dell’unicità del procedimento, in cui il parere medico legale si inserisce quale atto endoprocedimentale, sia dell’imputazione del provvedimento finale esclusivamente alla volontà dell’Amministrazione appellante.
2.2 L’ordinanza istruttoria, peraltro, era indirizzata direttamente al Ministero, in qualità di amministrazione resistente, avendo adottato il provvedimento impugnato all’esito del procedimento di accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, sicché le conseguenze della mancata ottemperanza non possono che ricadere sul Ministero medesimo, senza alcuna possibilità di ribaltamento su soggetti terzi, sia pure coinvolti per la specifica professionalità nell’attività istruttoria, atteso che ciò si tradurrebbe in una inammissibile segmentazione della responsabilità, suscettibile di recare pregiudizio, a seguito di inerzie e ritardi, all’esigenza di celere adempimento dell’istruttoria disposta dal Collegio e, in ultima analisi, alla ragionevole durata del processo.
2.3 Quanto all’insindacabilità dei pareri del Comitato di Verifica, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, osserva il Collegio che i pur condivisibili principi giurisprudenziali richiamati dall’appellante (peraltro, ribaditi a più riprese anche da questa Sezione: cfr., da ultimo, sez. II, 22/11/2021 n. 7811 e n. 7772) non sono suscettibili di applicazione al caso di specie, in cui il diniego non si fonda sul parere negativo del Comitato di Verifica.
2.4 La determina dirigenziale n. 1535 del 5.10.2009, infatti, richiama esclusivamente il verbale n. 553 del 25.10.2004 della Commissione Medica Ospedaliera nel quale veniva accertato “Gli esami praticati in questo O.M. hanno evidenziato in atto, un modesto aggravamento clinico dell’infermità, non sufficiente peraltro ad una rivalutazione dell’equo indennizzo” e veniva menzionata, come patologia separata,-OMISSIS-, che, invece, il ricorrente aveva indicato quale evoluzione patologica della già riconosciuta infermità .
2.5 Dalla lettura del verbale risulta, quindi, che la Commissione Medica Ospedaliera, lungi dal limitarsi alla mera valutazione medico legale, ha espresso un giudizio aggiuntivo in ordine all’idoneità dell’aggravamento a determinare una rivalutazione dell’equo indennizzo, con contestuale esclusione della riconducibilità dell’ernia discale alla pregressa infermità dipendente da causa di servizio, giudizio che il già richiamato DPR 461/2001 riserva esclusivamente al Comitato di Verifica.
2.6 Ai sensi degli artt. 6 e 11 DPR 461/2001, anche nella versione vigente all’epoca dei fatti (prima delle modifiche introdotte dal comma 3 dell’art. 9, D.P.R. 24 febbraio 2012, n. 40 e dal comma 1 dell’art. 1114, D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90), alla Commissione è demandata, sulla base della documentazione medica acquisita e a seguito di apposita visita, la diagnosi dell’infermità o della lesione, mentre al Comitato spetta l’accertamento della riconducibilità all’attività lavorativa delle cause produttive dell’infermità o della lesione.
2.7 L’art 14, comma 4, del decreto prevede, inoltre, che il dipendente, in caso di aggravamento della menomazione della integrità fisica, psichica o sensoriale per la quale è stato concesso l’equo indennizzo, può, per una sola volta, chiedere all’Amministrazione la revisione dell’equo indennizzo già concesso, secondo le procedure indicate dal medesimo regolamento.
Anche nel caso di istanza di aggravamento, pertanto, il giudizio in ordine alla riconducibilità della patologia lamentata, sub specie di aggravamento, alla causa di servizio, ai fini della mera revisione dell’equo indennizzo, spetta al Comitato di Verifica per le cause di servizio, sulla scorta del parere medico legale della Commissione.
2.8 Questa Sezione ha rilevato che “Le competenze del Comitato di verifica non possono in alcun modo essere surrogate, soprattutto alla luce del disposto dell’art. 11 del d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, che fa menzione dei soli pareri di tale organo collegiale per l’accertamento della riconducibilità delle cause di infermità o lesione ad attività lavorativa, non prendendo in considerazione eventuali valutazioni svolte da altri organi, quali la CMO, essendo il solo Comitato di verifica preso in considerazione dall’articolato del su menzionato decreto.” Ciò “in considerazione dell’evidenziata differente funzione dei contributi consultivi della CMO e del Comitato, in quanto dopo l’entrata in vigore degli artt. 6, comma 1, e 11, comma 1, d.P.R. n. 461 del 2001, la prima deve effettuare soltanto la diagnosi delle infermità e le loro conseguenze sull’integrità fisica – per la quale, quindi, si rende necessaria la sottoposizione del dipendente a visita medica – mentre la valutazione della riconducibilità all’attività lavorativa delle cause delle infermità rientra esclusivamente nella competenza del Comitato di Verifica per le cause di servizio” (Cons. Stato sez. II 22/11/2021 n. 7772; 27/10/2021 n. 7187).
2.9 Dal quadro normativo e giurisprudenziale emerge come, se pure spetti alla Commissione medica sottoporre a visita il dipendente ed esprimere un giudizio medico-legale, è riservato al Comitato di verifica il giudizio conclusivo, che rappresenta il momento di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi espressi da altri organi precedentemente intervenuti, quale la C.M.O.
2.10 Nel caso di specie, la Commissione ha, da un lato, rilevato un “modesto aggravamento clinico dell’infermità “, e, dall’altro lato, ha espresso il giudizio conclusivo di insufficienza dello stesso ai fini della rivalutazione dell’equo indennizzo, escludendo che-OMISSIS- (la cui insorgenza era alla base della richiesta di aggravamento) fosse riconducibile ad infermità per causa di servizio e sconfinando, in tal guisa, nell’area di valutazione tecnico discrezionale che la legge ha espressamente riservato al Comitato di verifica.
3. Per le ragioni sopra esposte, l’appello è infondato e deve essere respinto.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

 

Le competenze del Comitato di verifica

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il Ministero appellante alla refusione a favore della parte appellata delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre a spese generali e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellata e la patologia.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2021 con l’intervento dei magistrati:
Giulio Castriota Scanderbeg – Presidente
Giancarlo Luttazi – Consigliere
Francesco Frigida – Consigliere
Carmelina Addesso – Consigliere, Estensore
Laura Marzano – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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