Le risultanze dello stato passivo formato nell’ambito dell’amministrazione straordinaria

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 16 ottobre 2020, n. 22611.

La massima estrapolata:

Le risultanze dello stato passivo formato nell’ambito dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ex d.l. n. 26 del 1979, hanno efficacia solo endoconcorsuale e sono prive di uno speciale valore probatorio nei giudizi instaurati dal creditore nei confronti del debitore tornato “in bonis”, in quanto l’accertamento del passivo è caratterizzato dalla speciale disciplina della opponibilità degli atti alla massa dei creditori e dalla posizione marginale del fallito, privo di mezzi per impugnare le relative decisioni.

Ordinanza 16 ottobre 2020, n. 22611

Data udienza 9 settembre 2020

Tag/parola chiave: FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI – LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere

Dott. VELLA Paola – Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 2108/2018 proposto da:
(OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso e procura speciale per notaio (OMISSIS) (OMISSIS);
– ricorrente –
e contro
(OMISSIS) s.p.a. in liquidazione, in persona dei liquidatori pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
e contro
(OMISSIS) s.p.a. in Amministrazione Straordinaria, e (OMISSIS) s.p.a. in Amministrazione Straordinaria, in persona dei rispettivi Commissari Liquidatori pro tempore, elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentate e difese dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
contro
(OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso principale e procura speciale per Notaio Monica (OMISSIS) (OMISSIS);
– controricorrente ai ricorsi incidentali –
e sul ricorso successivo:
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
e contro
(OMISSIS) s.p.a. in liquidazione, in persona dei liquidatori pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
e contro
(OMISSIS) s.p.a. in Amministrazione Straordinaria, e (OMISSIS) s.p.a. in Amministrazione Straordinaria, in persona dei rispettivi Commissari Liquidatori pro tempore, elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
contro
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso principale;
– controricorrente ai ricorsi incidentali –
avverso la sentenza n. 2362/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, pubblicata il 24/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/09/2020 dal cons. ALDO ANGELO DOLMETTA;
lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE IGNAZIO, che chiede che il ricorso venga trattato alla pubblica udienza.

FATTI DI CAUSA

1.- La s.p.a. (OMISSIS) e’ stata sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria di cui alla L. n. 95 del 1979 con Decreto Ministeriale Industria emesso il 23 dicembre 1983.
La procedura e’ stata chiusa con Decreto Ministeriale Sviluppo Economico 15 luglio 2013. Il riparto finale dell’attivo ha visto l’integrale pagamento per tutti i creditori della linea capitale e degli interessi di cui alla L. Fall., articoli 54 e 55, pure residuando delle somme in avanzo.
2.- Intervenuta la chiusura della procedura, la s.p.a. (OMISSIS) – che si era insinuata nel passivo fallimentare della procedura – ha convenuto avanti al Tribunale di Padova la (OMISSIS) in liquidazione, per sentirla condannare al pagamento degli interessi, nella misura fissata nel titolo convenzionale o in subordine in quella legale, maturati a far tempo dalla data di dichiarazione di insolvenza di questa.
La convenuta si e’ costituita, con richiesta di reiezione delle pretese attoree. A sostegno della sua posizione, sono pure intervenute in giudizio la s.p.a. (OMISSIS) e la s.p.a. (OMISSIS), entrambe socie di (OMISSIS).
Nell’ulteriore prosieguo e’ altresi’ intervenuta la s.r.l. (OMISSIS), assumendo di essere cessionaria dei crediti per interessi, che erano stati azionati dalla Cassa.
3.- Con sentenza depositata nel giugno 2016, il Tribunale di Padova ha respinto la pretesa attorea.
In particolare, la pronuncia ha rilevato che, “non essendo dimostrata l’esistenza del credito ammesso al passivo, non puo’ essere accolta la domanda relativa agli interessi”. In esito a questo rilievo, ha dichiarato assorbite tutte le altre questioni proposte dalle parti, in quanto comunque superate da tale rilievo.
4.- Avverso questo provvedimento hanno proposto impugnazione avanti alla Corte di Appello di Venezia le societa’ (OMISSIS) e (OMISSIS).
Le appellate societa’ si sono tutte costituite.
Con sentenza depositata il 24 ottobre 2017, la Corte territoriale ha rigettato il proposto appello, in motivazione tra l’altro precisando che “l’appello va deciso come da dispositivo, alla luce delle seguenti considerazioni, assorbenti su ogni altra questione”.
5.- In avvio di motivazione, la pronuncia ha rilevato che la norma dell’articolo 55 (cui rinvia, per la liquidazione coatta amministrativa, la L. Fall., articolo 201 a cui rinvia la L. n. 95 del 1979, articolo 1), “si limita a stabilire la “sospensione” del corso degli interessi “agli effetti del concorso””; che questi, “quindi, maturano al di fuori del concorso e dunque nei rapporti tra singolo creditore e debitore sottoposto a procedura (cosi’ come nei rapporti tra creditore e fideiussore) secondo legge (articolo 1282 e 1224 c.c.) e convenzioni”; che, “diversamente opinando, si raggiungerebbe l’inspiegabile risultato di liberare il debitore sottoposto a procedura concorsuale della obbligazione degli interessi non a carico delle procedura, con un ingiustificato depauperamento del creditore”.
6.- A fronte dell’eccezione di prescrizione presentata dalle appellate (sulla scorta di quanto gia’ effettuato nel primo grado del giudizio), la pronuncia ha poi osservato che, “anche riconoscendo valore interruttivo al pagamento effettuato dalla procedura nel 2007, non risulta (ne’ le parti lo deducono) che siano stati compiuti atti interruttivi successivi, nei termini della prescrizione quinquennale, che e’, quindi, maturata”.
“La questione” – ha aggiunto la Corte territoriale – comunque “non viene qui ulteriormente approfondita, perche’ l’appello puo’ essere respinto anche nel merito, con la reiezione dei motivi di appello”.
7.- A quest’ultimo proposito (della valutazione del merito), la Corte ha preso in distinto esame il “primo motivo di appello”, per cui il giudice del primo grado “non avrebbe considerato che l’originaria attrice aveva prodotto in giudizio… tutti i piani di riparto eseguiti dalla procedura e la copia dello stato passivo (OMISSIS)”.
Per rilevare in contrario che la decisione del Tribunale ha, in specie, “scritto che “la banca non ha nemmeno enunciato qual e’ il rapporto in forza del quale il credito sarebbe sorto. Non e’ nemmeno noto se si tratti, ad esempio, di saldo passivo di conto corrente o di residuo di un mutuo””; che ha riscontrato, inoltre, che l’ammissione al passivo della procedura fa stato esclusivamente all’interno di essa, mentre non ha alcuna efficacia di giudicato nei confronti della societa’ tornata in bonis, a meno che l’ammissione non sia avvenuta in forza di una sentenza pronunciata a seguito di opposizione allo stato passivo”; che ha rilevato, e soppesato, ancora, le contestazioni mosse dalle societa’ appellate, specie con riferimento alle prassi bancarie in uso all’epoca degli assunti rapporti.
8.- La Corte veneziana e’ poi passata all’esame del “secondo motivo di appello” formulato dalle appellanti a riguardo del merito, secondo cui il Tribunale non avrebbe considerato che (OMISSIS) non aveva presentato querela di falso avverso le risultanze dello stato passivo, che sarebbero quindi da ritenersi provate e opponibili; che sarebbe stato onere del debitore tornato in bonis provare i fatti estintivi o modificativi del credito ammesso al passivo; che comunque non era stata dimostrata l’erroneita’ dello stato passivo a suo tempo predisposto.
Al riguardo, la pronuncia ha osservato che “(OMISSIS) aveva tempestivamente lamentato carenze probatorie”; che “correttamente il giudice di primo grado ha appuntato la propria attenzione sulle contestazioni che concernono la quantificazione degli interessi”; “che non appare oggi possibile procedere al calcolo degli interessi post fallimento, perche’ non risulta provato, nei confronti di (OMISSIS), che le somme ammesse al passivo fossero effettivamente dovute nella loro integrita’”; che “non risulta provato che fosse dovuto un tasso superiore a quello legale”; che neppure e’ possibile riconoscere gli interessi nella misura del tasso legale, posto che “non e’ dato di conoscere l’ammontare della somma su cui calcolarli”.
9. Avverso questo provvedimento, insorgono – con distinti ricorsi, ma di non diverso tenore -, la s.r.l. (OMISSIS) e la (OMISSIS), sviluppando due motivi di cassazione.
Resiste, con controricorso, la s.p.a. (OMISSIS), che pure propone ricorso incidentale. Con altro ricorso resistono, altresi’, la s.p.a. (OMISSIS) e la s.p.a. (OMISSIS), che pure promuovono ricorso incidentale, di formulazione sostanziale non dissimile da quello formulato dalla s.p.a. (OMISSIS).
La s.r.l. (OMISSIS) e la (OMISSIS) hanno depositato distinti controricorsi ai ricorsi incidentali.
Le parti si sono scambiate memorie.
La s.p.a. (OMISSIS) ha anche proposto istanza diretta al Primo Presidente di questa Corte per l’assegnazione del ricorso R.G. 2108/2018 alle Sezioni Unite.

RAGIONI DELLA DECISIONE

10.- I ricorsi principali censurano la sentenza della Corte di Appello di Venezia, con i seguenti motivi.
Primo motivo: “violazione e falsa applicazione della L. n. 95 del 1979, articolo 1, comma 3, L. Fall., articoli 51, 54, 93, 94, 120, 201, 203, nonche’ degli articoli 2935 e 2948 n. 4 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.”.
Secondo motivo: “violazione e falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c., L. n. 95 del 1979, articolo 1, comma 3, L. Fall., articoli 199, 207, 208 e 209, nonche’ degli articoli 2697, 2709 e 2710 c.c., e omessa valutazione di fatti decisivi, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5;
erroneita’ della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non dimostrata l’esistenza e l’entita’ del credito ammesso al passivo, sulla base del quale sono stati poi calcolarti e richiesti gli interessi insoluti e ha omesso di valutare le circostanze di fatto addotte a supporto dell’accertamento della natura, quantificazione e consistenza del credito ammesso al passivo”.
11.- Il motivo del ricorso incidentale proposto dalla s.p.a. (OMISSIS) assume “violazione e falsa applicazione della L. Fall., articoli 42, 43, 44, 51, 55, articolo 120, comma 3, articolo 216; articoli 1282, 1224 e 1284 c.c., nonche’, per altro verso, omesso esame di fatti e argomentazioni decisive per la risoluzione della presente controversia – censure di legittimita’ alla pronuncia Corte App. Venezia n. 2362/17, qui impugnata in via principale dalla Ricorrente”.
Non diverso ordine di censure muove il ricorso incidentale formulato dalla s.p.a. (OMISSIS) e dalla s.p.a. (OMISSIS). Che pure censura la Corte di Appello per avere erroneamente ritenuto che, nel corso della procedura concorsuale, continuino a maturare gli interessi sui crediti chirografari nei confronti del debitore e che, percio’, tali interessi diano vita a un credito nei confronti del debitore, liberamente azionabile una volta che questi sia tornato in bonis.
12.- Nel venire a esaminare i termini articolati dal ricorso principale, va osservato che – nel confermare quella del giudice del primo grado, di denegato ingresso alla pretesa creditoria avanzata dall’attore – la decisione della Corte di Appello si e’ richiamata a due distinti argomenti, tra loro affatto indipendenti: alla ragione consistente nella mancata dimostrazione della detta pretesa creditoria, cui s’era per intero affidato il primo giudice, stabilendo cosi’ di affiancare, pur se con il caveat di un “approfondimento ulteriore” (cfr. sopra, il secondo capoverso del n. 6), il rilievo della sopravvenuta prescrizione del credito, come ritenuto ipoteticamente esistente.
Con il primo motivo, i ricorrenti principali attaccano quest’ultima parte della motivazione svolta dalla Corte territoriale, in punto di prescrizione della pretesa; con il secondo motivo, quella invece propriamente confermativa della motivazione sviluppata dal primo giudice, come attinente alla prova dell’esistenza e quantita’ del credito preteso.
Riscontrato che la “riserva”, dall’impugnata sentenza apposta all’argomentazione in punto di prescrizione del credito, non incide sulla natura di vera e propria ratio decidendi che e’ propria della stessa (cfr., su questo tema, Cass. 10 aprile 2018, n. 8755), il Collegio ritiene comunque opportuno muovere la trattazione dal secondo motivo che e’ stato proposto dai ricorrenti principali. Cio’ anche in ragione del fatto che tale scelta risponde, a un esame complessivo delle diverse tematiche proposte dai ricorsi principali e incidentali presentati, al principio della c.d. “ragione piu’ liquida” (su cui v., tra gli interventi piu’ recenti, Cass., 9 gennaio 2019, n. 363; Cass., 18 aprile 2019, n. 10839; Cass. 26 novembre 2019, n. 30745).
13.- Col secondo motivo – che distintamente richiama sia il vizio di violazione di legge, sia quello di omesso esame di fatto decisivo -, i ricorrenti assumono che la Corte veneziana ha errato nel ritenere la pretesa creditoria sfornita di supporto probatorio.
Nei fatti, la critica si compone di due ordini di rilievi.
14.- La prima censura assume in particolare che “lo stato passivo di (OMISSIS)”, prodotto in giudizio, “e’ stato compilato dai Commissari attraverso l’analisi diretta delle scritture contabili e dei documenti del debitore, L. Fall., ex articolo 207”; che “l’esistenza e la rilevazione del debito di (OMISSIS)”, cosi’ compiuta “per la suddetta posizione creditoria distinta al n. (OMISSIS),… ha necessariamente conseguenze giuridiche e presuntive inoppugnabili”; che le dette risultanze, infatti, “giacche’ compiute da pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, rivestono fede privilegiata e costituiscono piena prova sino a querela di falsa relativamente al dato contabile del debito evinto ex articoli 2699 e 2700 c.c.”; che nel contesto va anche considerato che “due dei Commissari che hanno riconosciuto e certificato l’esistenza, la natura e la quantificazione del credito ammesso al passivo in via chirografaria di (OMISSIS), compongono il Collegio del liquidatori della societa’ (OMISSIS)”.
15.- L’altra doglianza, che riveste tratto subordinato rispetto alla prima, fa perno sulla circostanza che la L. Fall., articolo 120, comma 4 – norma introdotta dal Decreto Legislativo n. 5 del 2006 -… ha attribuito al decreto o alla sentenza con il quale il credito e’ stato ammesso al passivo il valore di prova scritta agli effetti di cui all’articolo 634 c.p.c.”: lo stato passivo sembra “comunque” dotato di un “certo valore probatorio”; appare insomma “evidente” – cosi’ si viene a concludere – lo “scopo di agevolare il creditore che vuole agire in giudizio nei confronti del debitore tronato in bonis”.
16.- Nei confronti dell’esposto motivo, si deve prima di ogni altra cosa rilevare che lo stesso – pur espressamente iscritto anche nel vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5 – non viene a isolare, ne’ individuare, alcun fatto il cui esame sia stato (in ipotesi) omesso dall’analisi della Corte territoriale.
17.- In effetti, il motivo – che nel concreto i ricorrenti sono venuti a sviluppare – viene a risolversi senza residui nel predicare un peculiare valore probatorio che l’ordinamento verrebbe ad assegnare allo stato passivo formato dal Commissario nell’ambito delle procedure di amministrazione straordinaria.
Il motivo, peraltro, non viene a contestualizzare il regime positivo che, in ipotesi, verrebbe ad attribuire allo stato passivo uno speciale valore probatorio. Come pure avrebbe dovuto: posto se non altro che, nella specie in esame, se lo stato passivo e’ stato depositato L. Fall., ex articolo 209 ben prima dell’avvio delle riforme della legge fallimentare, la possibilita’ per il creditore di agire personalmente contro il debitore – e quindi di venire a utilizzare in termini di documento probatorio il citato stato passivo – si e’ nel concreto rappresentata solo nel corso del 2013, anno durante il quale e’ stata portata a chiusura la procedura (cfr. sopra, nel n. 1).
18.- Fermato questo punto, si rende ora opportuno rilevare che, comunque, non sussiste la denunciata violazione di legge.
Ne’ il regime anteriore alle riforme avviatesi nel 2005/2006, ne’ quello successivo allo svolgersi delle medesime, riconoscono alle risultanze dello stato passivo delle amministrazioni straordinarie (ovvero, e piu’ in generale, delle procedure fallimentari) uno “speciale” valore probatorio nei giudizi post-concorsuali in cui il creditore agisce nei confronti del debitore tornato in bonis per il recupero di quanto ancora gli manca.
Con la conseguenza che – se sotto il profilo del lamentato vizio di omesso esame il motivo e’ inammissibile – sotto quello della violazione di legge lo stesso si manifesta infondato.
19.- Per quest’ultimo riguardo, si deve richiamare il precedente reso da Cass., 5 aprile 2013, n. 8431, con diretto riferimento al decreto di esecutivita’ dello stato passivo posto in essere dal giudice delegato nell’ambito delle procedure fallimentari.
“Pur in assenza di specifica previsione nel regime della legge fallimentare, applicabile ratione temporis, anteriore alla riforma” si deve ritenere – cosi’ e’ stato rilevato – che il decreto in discorso abbia una mera “efficacia endoconcorsuale”; “ed altrettanto dicasi” – si e’ puntualizzato inoltre – “per le sentenze che, nel medesimo regime, concludono i giudizi a cognizione ordinaria previsti per l’accertamento del passivo”.
A base di questa soluzione, la citata sentenza ha in via espressa posto due ordini di considerazioni. Da un lato, quello dato dalla “speciale disciplina della opponibilita’ degli atti alla massa dei creditori”; dall’altro, quello rappresentato dalla “posizione marginale del fallito che non dispone di mezzi per impugnare la decisione del giudice delegato”. Con tutte le criticita’, anche di livello costituzionale, che l’accoglimento di una diversa soluzione non potrebbe non venire a porre in ragione degli enunciati profili; come altresi’ – e’ bene pure aggiungere – in ragione delle spiccate peculiarita’ di natura propriamente processuale che il procedimento di opposizione L. Fall., ex articolo 98 e s. non manca di delineare.
20.- Le riforme della legge fallimentare avviate nel 2005 sono venute a rafforzare ulteriormente, d’altra parte, la prospettiva dell’efficacia meramente endofallimentare degli accertamenti compiuti nell’ambito della procedura di verifica del passivo (opposizioni comprese).
La norma dell’articolo 96, comma 3 (nella versione introdotta nel 2012) dispone esplicitamente, infatti, che “il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all’esito dei giudizi di cui all’articolo 99, producono effetti soltanto ai fini del concorso”.
Non meno importante al riguardo si manifesta, poi, la norma della L. Fall., articolo 120, comma 4 (nella versione introdotta nel 2006), che in modo espresso circoscrive la peculiarita’ probatoria delle risultanze endofallimentari dello stato passivo alla fase della richiesta del provvedimento di ingiunzione.
Al “decreto” e alla “sentenza” che comunque vengano pronunciati nel contesto dell’accertamento del passivo – va in specie sottolineato – la legge non riconosce nemmeno il peso che la norma dell’articolo 642 c.p.c. assegna a cambiali, assegni, atti ricevuti da notaio o da “altro pubblico ufficiale autorizzato” in punto di “esecuzione provvisoria”. In effetti, la norma della L. Fall., articolo 120, comma 4 non si spinge oltre un nudo richiamo dell’articolo 634 c.p.c.
21.- Non appare condivisibile, inoltre, la tesi dei ricorrenti principali, secondo cui dalla disposizione del citato articolo 120 si ritrarrebbe comunque che l’ordinamento riconosce un “certo valore probatorio” generale – di segno esterno alla fase di richiesta dell’ingiunzione, cioe’ – alle risultanze dello stato passivo (cfr. sopra, n. 15, nella seconda censura mossa dai ricorrenti principali col secondo motivo).
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il creditore, che pur ha ottenuto il decreto ingiuntivo, rimane in ogni caso l'”attore sostanziale nel giudizio di opposizione”, con l’onere conseguente di dare piena e specifica prova delle proprie pretese (cfr., tra le altre, Cass., 19 settembre 2013, n. 21466; Cass., 11 giugno 2018, n. 15148; Cass., 20 agosto 2019, n. 21522). Onere la cui effettiva dimensione pratica viene, naturalmente, a confrontarsi con i dati fattuali volta a volta proposti delle singole fattispecie concrete: senza, peraltro, che sulla valutazione del materiale istruttorio, che sia stata compiuta dal giudice del merito (nel suo complesso, come pure rispetto alle singole produzioni probatorie), possa porsi una questione di violazione o falsa applicazione della norma dell’articolo 115 c.p.c. (cfr., per tutte, Cass., 27 dicembre 2016, n. 27000; a parte restando solo, va da se’, i casi riconducibili al vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 4).
22.- Nell’ambito delle valutazioni rimesse alla discrezionalita’ del giudice del merito rientra, tra le altre, anche quella relativa alla circostanza, secondo cui taluni dei liquidatori della s.p.a. (OMISSIS) avrebbero in precedenza tenuto l’ufficio di commissari della procedura concorsuale inerente a tale societa’, in base a quanto evidenziato dal ricorso principale (cfr. l’ultima frase del n. 14).
Del resto, i ricorrenti principali si sono limitati ad allegare tale circostanza, senza illustrare quale significato la stessa potrebbe, o dovrebbe, venire a rivestire in ordine al valore probatorio da riconoscere proprio alle risultanze dello stato passivo nella sede del giudizio post-concorsuale.
23.- Cio’ detto, e’ ancora opportuno aggiungere che non viene a manifestare differenze di un qualche rilievo la circostanza che, nella specie, si tratti di una procedura non fallimentare, bensi’ di amministrazione straordinaria.
Posto il vigente sistema delle procedure concorsuali, per sostenere un esito diverso occorrerebbe, invero, una norma che espressamente lo prevedesse. Ne’ idonea al riguardo potrebbe mai essere considerata quella che la L. Fall., articolo 199 dedica alla “responsabilita’ del commissario liquidatore” (a cui pure alludono i ricorrenti principali, nel ricordare che questi e’ da ritenere pubblico ufficiale): che’ tale previsione si limita a ripetere quanto prevedono – per la posizione del curatore fallimentare – le norme della L. Fall., articolo 30 e articolo 38, comma 2.
24.- Il complesso delle considerazioni sin qui sviluppate comporta – si deve pure puntualizzare – che va corretta, ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., comma 4 la motivazione della Corte di Appello, la’ dove questa, riprendendo quanto ritenuto dal giudice del primo grado, assume che, a differenza del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, le pronunce emesse in sede di opposizione, godono di un’efficacia esofallimentare (sopra, nel 7). Anche queste ultime, in realta’, “producono effetti soltanto ai fini del concorso”.
25.- Il mancato accoglimento del secondo motivo del ricorso principale comporta l’assorbimento del primo motivo del medesimo ricorso principale (per il principio, secondo cui il rigetto di una delle rationes decidendi determina l’inammissibilita’ delle censure svolte nei confronti delle altre rationes, v. Cass., 14 febbraio 2012, n. 2108).
26.- Comporta altresi’ l’assorbimento del ricorso incidentale formulato dalle resistenti. La proposizione di questo ricorso deve infatti ritenersi implicitamente condizionato all’accoglimento del ricorso principale; in ogni caso, non vi e’ necessita’ di provvedere, non avendo i ricorrenti incidentali interesse a una decisione in proposito.
27.- In conclusione, va respinto il secondo motivo del ricorso principale, con assorbimento del primo motivo del ricorso incidentale e assorbimento del ricorso incidentale.
28.- Le spese seguono la regola della soccombenza e si liquidano in sede di dispositivo.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale. Condanna i ricorrenti principali, in solido tra loro, al pagamento delle spese relative al giudizio di legittimita’, che liquida nella misura di Euro 5.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre a spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge, in favore di ciascuno dei resistenti.
Da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, secondo quanto stabilito dalla norma dell’articolo 13, comma 1 bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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