L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni

Corte di Cassazione, sezione sesta (seconda)  civile, Ordinanza 24 settembre 2020, n. 20017.

L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.

Ordinanza 24 settembre 2020, n. 20017

Data udienza 3 giugno 2020

Tag/parola chiave: Accertamento tecnico preventivo – Notifica del ricorso – Sussistenza di un errore di fatto – Deducibilità con il ricorso per revocazione e non con quello per cassazione – Violazione dei minimi tariffari relativi ai compensi del difensore – Annullamento con rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 29855-2018 proposto da:
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
(OMISSIS) SRL, in persona dell’Amministratore Unico pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 366/2018 della CORTE D’APPELLO di LECCE SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il 06/08/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

Con ricorso ex articolo 702-bis c.p.c. depositato il 9.6.2010, successivamente all’esperimento di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell’articolo 669-bis c.p.c., la societa’ (OMISSIS) Srl evocava in giudizio innanzi il Tribunale di Taranto la societa’ (OMISSIS) Srl, invocandone la condanna al risarcimento del danno derivante dalle infiltrazioni interessanti un capannone destinato ad opificio industriale.
Si costituiva la societa’ convenuta, resistendo alla domanda ed eccependo di non aver mai ricevuto la notificazione del ricorso introduttivo della fase di accertamento tecnico preventivo.
Con sentenza n. 1482/2016 il Tribunale riteneva sussistente il grave inadempimento di (OMISSIS) Srl, che condannava al risarcimento del danno, quantificato in Euro 50.545,00.
Interponeva appello avverso detta decisione (OMISSIS) Srl e si costituiva in secondo grado l’originaria societa’ attrice, resistendo al gravame.
Con la sentenza oggi impugnata, n. 366/2018, la Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, accoglieva il gravame ritenendo che, in assenza della prova della notificazione del ricorso per accertamento tecnico preventivo presso la sede effettiva della societa’ appellante, non potesse essere opposta a quest’ultima la relazione conclusiva dell’ausiliario, in difetto della quale non poteva considerarsi raggiunta la prova della domanda originaria.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione (OMISSIS) Srl affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso (OMISSIS) Srl, spiegando ricorso incidentale affidato ad un unico motivo. Ambo le parti hanno depositato memoria in prossimita’ dell’adunanza camerale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5, perche’ la Corte di Appello avrebbe trascurato il fatto che il ricorso per accertamento tecnico preventivo era stato notificato tanto alla sede legale della societa’ resistente, sita in (OMISSIS), che in quella sita in (OMISSIS), che era stata dichiarata da (OMISSIS) Srl nel ricorso per decreto ingiuntivo a seguito del quale era stato emesso dal Tribunale di Taranto il provvedimento monitorio n. 526/2009, notificato in uno al pedissequo atto di precetto alla societa’ (OMISSIS) Srl in data 3.6.2009. Di conseguenza, il ricorso introduttivo della fase ante causam era stato ritualmente notificato e la mancata partecipazione della societa’ convenuta all’accertamento tecnico era dipesa esclusivamente dalla scelta processuale di quest’ultima e non poteva comportare l’inopponibilita’ dell’esito dell’accertamento stesso.
Il motivo e’ inammissibile.
Va considerato che dall’esame degli atti risulta che, effettivamente, la notificazione del ricorso introduttivo della fase di accertamento ante causam fu tentata non solo presso la sede legale di (OMISSIS) Srl, ma anche presso la diversa sede da quest’ultima dichiarata, sita in (OMISSIS). L’affermazione della Corte di Appello, secondo cui “… se si tiene conto che il ctu giurava all’udienza di comparizione del 17/04/2009 e che la relazione di atp veniva depositata il 17/02/2010, ben avrebbe potuto tempestivamente la ricorrente inoltrare istanza al giudice per la rinotifica del ricorso alla resistente, consentendo alla stessa di partecipare alle operazioni peritali”, contenuta alle pagg.3 e 4 della sentenza impugnata, e’ quindi frutto di un evidente errore di fatto, poiche’ il giudice di secondo grado non ha tenuto conto del fatto che quella notifica era stata gia’ tentata dalla (OMISSIS) Srl in data 2.1.2009. Tuttavia detto errore e’ caduto su un dato di fatto oggetto di immediata percezione ed e’ dipeso da una falsa percezione della realta’, ond’esso avrebbe dovuto essere dedotto mediante lo strumento della revocazione ordinaria. Il principio e’ stato affermato in relazione all’omesso esame dell’avviso di ricevimento della raccomandata postale con cui era stata eseguita la notificazione dell’atto di appello, ma e’ applicabile in tutti i casi in cui la svista “… abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo, che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e che in nessun modo coinvolga l’attivita’ valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettivita’” (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 23173 del 14/11/2016, Rv.642019).
In termini analoghi anche Cass. Sez. L, Sentenza n. 28143 del 05/11/2018, Rv.651495, che ha affermato l’ammissibilita’ della revocazione della sentenza di cassazione che, senza statuire sulla validita’ della notifica e sulla tempestivita’ della proposizione del ricorso, abbia ritenuto correttamente instaurato il rapporto processuale per effetto di una falsa percezione della realta’ ovvero di una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile. Detta decisione ha configurato come revocatorio l’errore commesso dalla Corte di cassazione che, sull’erroneo presupposto dell’avvenuta costituzione della parte intimata, smentita con evidenza dagli atti, aveva accolto il ricorso, senza compiere alcuna valutazione sulla regolarita’ del procedimento notificatorio, invece da escludersi per difetto di prova dell’avvenuta consegna del piego raccomandato al destinatario indicato nell’atto.
In definitiva, va ribadito che “… non appare irrazionale la scelta del legislatore di riconoscere ai motivi di revocazione una propria specifica funzione, escludendo gli errori giuridici e quelli di giudizio o valutazione, proponibili solo contro le decisioni di merito nei limiti dell’appello e del ricorso per cassazione, considerato anche che, quanto all’effettivita’ della tutela giurisdizionale, la giurisprudenza Europea e quella costituzionale riconoscono la necessita’ che le decisioni, una volta divenute definitive, non possano essere messe in discussione, onde assicurare la stabilita’ del diritto e dei rapporti giuridici, nonche’ l’ordinata amministrazione della giustizia” (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 8984 del 11/04/2018, Rv. 648127).
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l’errata e insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5, perche’ la Corte pugliese ha erroneamente addebitato alla (OMISSIS) Sri una violazione del principio del contraddittorio in effetti inesistente, posto che la notifica del ricorso per accertamento tecnico preventivo era stata tentata anche in (OMISSIS) e non solo presso la sede legale di (OMISSIS) Srl.
La doglianza e’ inammissibile poiche’ con essa la societa’ ricorrente deduce un vizio di motivazione senza tener conto dei limiti di deduzione previsti dall’articolo 360 c.p.c., n. 5, nel testo applicabile ratione temporis, come modificato a seguito della novella di cui al Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54 convertito in L. n. 134 del 2012. Il vizio di motivazione va infatti interpretato “… alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’articolo 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimita’ sulla motivazione. Pertanto, e’ denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in se’, purche’ il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).
Con il terzo motivo la ricorrente lamenta infine la violazione e falsa applicazione dell’articolo 101 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3 perche’ la Corte di secondo grado avrebbe erroneamente ritenuto che le risultanze dell’accertamento tecnico preventivo costituissero l’unica prova della domanda originariamente proposta da (OMISSIS) Sri, senza considerare che – come gia’ affermato dal Tribunale nella sentenza di primo grado – l’appaltatrice (OMISSIS) Srl aveva espressamente riconosciuto la propria responsabilita’ per i vizi oggetto della domanda con missiva del 30.6.2006, impegnandosi ad eliminarli.
La censura e’ inammissibile poiche’ essa si risolve in una istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Inoltre, la doglianza e’ ulteriormente inammissibile nella parte in cui invoca un nuovo apprezzamento delle prove, dovendo ribadirsi, sul punto, il principio secondo cui “L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonche’ la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilita’ dei testi e sulla credibilita’ di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute piu’ idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv.589595: conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv.631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv.631330).
In definitiva, il ricorso principale va rigettato.
Con l’unico motivo del ricorso incidentale, invece, (OMISSIS) Srl lamenta la violazione del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articolo 4 poiche’ la Corte di Appello avrebbe liquidato le spese del primo e del secondo grado di giudizio in misura inferiore ai valori indicati dalla tariffa forense applicabile ratione temporis.
La censura e’ fondata. Risulta invero dalle tabelle allegate al Decreto Ministeriale n. 55 del 2014 che il compenso previsto per i giudizi di valore compreso tra Euro 26.001 ed Euro 52.000, relativamente a tutte le fasi processuali, da quella di studio sino a quella di decisione, e’ pari, ai minimi di tariffa, ad Euro 3.972 per il giudizio di primo grado e ad Euro 5.338 per quello di appello. La liquidazione operata dalla Corte territoriale, pari ad Euro 3.000 per il primo grado e ad Euro 4.000 per quello di seconda istanza, e’ stata quindi disposta in violazione dei minimi di tariffa, in assenza di qualsiasi motivazione circa la deroga a questi ultimi. Dal che consegue l’accoglimento del ricorso incidentale ed il rinvio della causa, limitatamente alla censura accolta, alla Corte di Appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’. Il giudice del rinvio, nel determinare le spese dell’intero giudizio, di merito e di legittimita’, avra’ cura di conformarsi al principio secondo cui, nella determinazione delle spese processuali dovute per ciascun singolo grado del giudizio, il giudice di merito deve tener conto degli elementi indicati dal Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articolo 4, comma 1 (caratteristiche, urgenza e pregio dell’attivita’ prestata; importanza, natura, difficolta’ e valore dell’affare; condizioni soggettive del cliente; risultati conseguiti; numero e della complessita’ delle questioni giuridiche e di fatto trattate) e puo’ operare, rispetto ai valori medi indicati nella tariffa allegata al predetto Decreto Ministeriale e senza onere di specifica motivazione, gli aumenti e le diminuzioni espressamente previste come applicabili “di regola” dalla disposizione in commento; e’ invece tenuto a fornire specifica motivazione nel caso in cui egli ritenga di determinare le spese dell’intero giudizio, o di una singola fase o grado di esso, in misura inferiore o superiore rispetto alle predette variazioni indicate come applicabili “di regola” dalla norma.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso principale e accoglie quello incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso incidentale e rinvia la causa, anche per le spese del presente grado di legittimita’, alla Corte di Appello di Lecce, in differente composizione.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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