L’esercizio dell’impresa familiare

Corte di Cassazione, sezione sesta (lavoro) civile, Ordinanza 15 settembre 2020, n. 19133.

La massima estrapolata:

L’esercizio dell’impresa familiare è incompatibile con la disciplina societaria attesa non solo l’assenza nell’art. 230 bis cod. civ. di ogni previsione in tal senso, ma, soprattutto, l’irriducibilità ad una qualsiasi tipologia societaria della specifica regolamentazione, patrimoniale, ivi prevista in ordine alla partecipazione del familiare agli utili ed ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell’azienda, che sono determinati in proporzione alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato e non alla quota di partecipazione, ponendosi altresì il riconoscimento di diritti corporativi al familiare del socio in conflitto con le regole imperative del sistema societario. Tale soluzione, inoltre, è coerente con una interpretazione teleologica della norma – introdotta dalla riforma del diritto di famiglia con una norma di chiusura della disciplina dei rapporti patrimoniali (art. 89 della legge 19 maggio 1975, n. 151) – che, come si evince dall’“incipit” dell’art. 230 bis cod. civ. (“salvo sia configurabile un diverso rapporto”), prefigura l’istituto dell’impresa familiare come autonomo, di carattere speciale (ma non eccezionale) e di natura residuale rispetto ad ogni altro rapporto negoziale eventualmente configurabile

Ordinanza 15 settembre 2020, n. 19133

Data udienza 18 giugno 2020

Tag/parola chiave: Impiego privatizzato – Compatibilità tra impresa familiare e societaria – Esclusione – Istituto dell’impresa familiare ex art. 230 bis cc – Elementi desuntivi

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Presidente

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 8974-2018 proposto da:
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 689/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 07/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA MARIA LEONE.

RILEVATO

CHE:
La Corte di appello di Torino con la sentenza n. 689/2017 aveva rigettato l’appello proposto (OMISSIS) srl avverso la decisione con la quale il tribunale locale aveva respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo emesso in favore di (OMISSIS) per la somma di Euro 99.388,16, quali differenze retributive maturate nel corso del rapporto di lavoro intercorso tra le parti tra il febbraio 1998 e luglio 2015. La Corte territoriale aveva ritenuto provata l’esistenza del rapporto di lavoro tra le parti, avendo escluso l’ipotesi di impresa familiare allegata dalla societa’, ed altresi’ la simulazione del rapporto in questione, in quanto carenti di prova le circostanze allegate al fine di dimostrare la differente natura del rapporto esistente tra le parti.
Avverso tale decisione la societa’ proponeva ricorso affidato a tre motivi.
(OMISSIS) rimaneva intimata.
Veniva depositata proposta ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO

CHE:
1)-Con il primo motivo e’ denunciata la violazione di legge ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli articoli 1414 e 1417 c.c., e articolo 421 c.p.c., a fronte della denunciata simulazione di rapporto di lavoro. Parte ricorrente lamenta la impossibilita’ di prova della simulazione e dell’effettivo rapporto esistente tra le parti, contrastante con il contratto di lavoro tra le stesse stipulato. Rappresenta altresi’ la necessita’ di valutare il concreto atteggiarsi del rapporto (ex articolo 360 c.p.c., comma 1 nn. 3 e 5).
In concreto parte ricorrente lamenta la valutazione della corte fondata sulla sola esistenza delle buste paga.
Il motivo e’ infondato in quanto la corte d’appello ha valutato l’esistenza di piu’ elementi attestativi del rapporto di lavoro: non soltanto le buste paga, ma anche il pagamento, sia pur parziale della retribuzione, l’ammissione di prestazioni (sia pur limitate). La censura, trascurando tali elementi fondativi della decisione del Giudice d’appello, si presenta inconferente rispetto al decisum e diretta, in concreto, alla richiesta di nuova valutazione di merito, non consentita in questa sede di legittimita’.
2) Con il secondo motivo e’ denunciata la valutazione circa la asserita insussistenza di impresa familiare in societa’ con socio unico con violazione degli articoli 230 bis e 2094 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Deve rilevarsi che questa Corte ha escluso la compatibilita’ tra impresa familiare e forma societaria statuendo che “L’esercizio dell’impresa familiare e’ incompatibile con la disciplina societaria attesa non solo l’assenza nell’articolo 230 bis c.c., di ogni previsione in tal senso, ma, soprattutto, l’irriducibilita’ ad una qualsiasi tipologia societaria della specifica regolamentazione, patrimoniale, ivi prevista in ordine alla partecipazione del familiare agli utili ed ai beni acquistati con essi, nonche’ agli incrementi dell’azienda, che sono determinati in proporzione alla quantita’ ed alla qualita’ del lavoro prestato e non alla quota di partecipazione, ponendosi altresi’ il riconoscimento di diritti corporativi al familiare del socio in conflitto con le regole imperative del sistema societario. Tale soluzione, inoltre, e’ coerente con una interpretazione teleologica della norma introdotta dalla riforma del diritto di famiglia con una norma di chiusura della disciplina dei rapporti patrimoniali (L. 19 maggio 1975, n. 151, articolo 89), – che, come si evince dall'”incipit” dell’articolo 230 bis c.c., (“salvo sia configurabile un diverso rapporto”), prefigura l’istituto dell’impresa familiare come autonomo, di carattere speciale (ma non eccezionale) e di natura residuale rispetto ad ogni altro rapporto negoziale eventualmente configurabile. (Cass. n. 23676/2014; Cass. SU Cass. n. 20552/2015).
L’esclusione della compatibilita’ richiamata deve valere anche nel caso di socio “quasi” unico, circostanza, questa, specifica della fattispecie in esame, nella quale e’ data contezza della presenza di altri soci (pg. 9 sentenza) sia pur detentori di quote sociali limitate, nonche’ di dipendenti della societa’ che, nel corso del tempo sono giunti sino a sette unita’ (pg. 9 sentenza). Tali circostanze di fatto evidenziano le ragioni concrete del modello organizzativo non sovrapponibile a quello dell’impresa familiare. Il motivo e’ infondato.
3) Con il terzo motivo e’ dedotta la violazione degli articoli 1471, 2721 c.c., articoli 420 e 421 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per la mancata possibilita’ di provare l’orario di lavoro osservato dalla (OMISSIS), che, nella sua concreta esiguita’, risulterebbe attestativo del rapporto simulato.
Il motivo e’ inammissibile. Preliminarmente deve osservarsi che il vizio denunciato, mancata ammissione della prova, e’ stato erroneamente sussunto nel richiamo all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3; peraltro, questa corte ha anche chiarito che “qualora con il ricorso per cassazione siano denunciati la mancata ammissione di mezzi istruttori e vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti, il ricorrente ha l’onere di indicare specificamente i mezzi istruttori, trascrivendo le circostanze che costituiscono oggetto di prova, nonche’ di dimostrare sia l’esistenza di un nesso eziologico tra l’omesso accoglimento dell’istanza e l’errore addebitato al giudice, sia che la pronuncia, senza quell’errore, sarebbe stata diversa, cosi’ da consentire al giudice di legittimita’ un controllo sulla decisivita’ delle prove” (Cass. n. 23194/2017). L’assenza di tale specificazione, al di la’ del vizio richiamato, rende comunque inammissibile la censura. Il ricorso deve essere rigettato. Nulla per le spese poiche’ (OMISSIS) e’ rimasta intimata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del articolo 13, comma 1-bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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