Liberazione della garanzia prestata richiesta dal fideiussore ex art. 1956 cod. civ.

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|24 novembre 2022| n. 34685.

Liberazione della garanzia prestata richiesta dal fideiussore ex art. 1956 cod. civ.

Il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l’applicazione dell’articolo 1956 del codice civile ha l’onere di provare, ai sensi dell’articolo 2697 del codice civile che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell’intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito.

Ordinanza|24 novembre 2022| n. 34685. Liberazione della garanzia prestata richiesta dal fideiussore ex art. 1956 cod. civ.

Data udienza 5 ottobre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Finanziamenti – Garanzia da cambiali agrarie a loro volta garantite con fideiussioni omnibus – Liberazione della garanzia prestata richiesta dal fideiussore ex art. 1956 cod. civ. – Onere di provare, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo – Consapevolezza dell’intervenuto peggioramento delle condizioni economiche del terzo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32127/2020 R.G. proposto da:
(OMISSIS), domiciliato ex lege in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.p.a., con sede in (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, non in proprio ma in nome e per conto di (OMISSIS) s.r.l., con sede in (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
in cui e’ intervenuta:
(OMISSIS) s.p.a., con sede in (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale in calce alla comparsa di intervento;
– interveniente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 1324/2020 depositata il 16/4/2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/10/2022 dal Consigliere Dott. Alberto Pazzi.

RILEVATO

che:
1. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 16165/2014, condannava (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) s.r.l. al pagamento in favore di (OMISSIS) s.p.a. di Euro 150.000, oltre interessi legali dal 3/9/2005, Euro 150.000, oltre interessi legali dal 17/3/2005, Euro 350.000, oltre interessi legali dal 21/6/2005, e Euro 760.222,22, oltre interessi contrattuali sull’ultima cambiale agraria dal 11.11.2004; detratti Euro 25.888,64, oltre interessi attivi ex articolo 117 T.U.B. dal 24/12/1998, e Euro 38.526,70, oltre interessi attivi ex articolo 117 T.U.B. dal 30/9/2005; cio’, in particolare, a fronte della concessione a (OMISSIS) s.r.l. di alcuni finanziamenti, garantiti da cambiali agrarie emesse dalla societa’, a loro volta garantite con fideiussioni omnibus da parte di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) s.r.l..
2. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 16 aprile 2020 pronunciata in favore di (OMISSIS) s.p.a., in cui si era fusa per incorporazione (OMISSIS) s.p.a., ha rigettato l’impugnazione presentata da (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) s.r.l..
Rilevava – fra l’altro e per quanto qui di interesse – che gli appellanti non avevano impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui era stato constatato che non vi era prova che la banca avesse avuto contezza che alcuni finanziamenti erano stati utilizzati per finalita’ divergenti dagli scopi per cui erano stati erogati o si fosse accordata in tal senso con la societa’ finanziata, ritenendo, di conseguenza, infondata la censura relativa alla nullita’ del finanziamento garantito da cambiale agraria per destinazione delle somme a scopi diversi da quelli per cui era stato concesso.
Valutava che la banca avesse adeguatamente provato il proprio credito attraverso la documentazione depositata, in quanto a questo fine non assumevano rilievo, rispetto al finanziamento di Euro 350.000, gli errori materiali di identificazione dell’operazione commessi dalla banca in citazione, con riferimento alla data di scadenza, e dal giudice di primo grado, in relazione all’epoca di erogazione.
Reputava, infine, che non potesse essere accolta la domanda di decadenza dalla garanzia proposta dai fideiussori ex articolo 1956 c.c., perche’ gli stessi non avevano dimostrato che la banca avesse concesso ulteriore credito al debitore, malgrado i suoi conti correnti presentassero un saldo negativo, nella consapevolezza del peggioramento delle sue condizioni economiche e con la finalita’ di arrecare loro un pregiudizio.
3. Per la cassazione di questa sentenza hanno proposto ricorso (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) prospettando motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso (OMISSIS) s.p.a., in nome e per conto di (OMISSIS) s.r.l., divenuta nel frattempo cessionaria del credito.
Con decreto dell’11 aprile 2022 e’ stata dichiarata l’estinzione del processo di cassazione per rinuncia limitatamente al rapporto processuale intervenuto fra (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS) e (OMISSIS), da una parte, e (OMISSIS) s.p.a., ultima cessionaria del credito costituitasi in sostituzione di (OMISSIS) s.p.a..

CONSIDERATO

che:
4. Occorre preliminarmente rilevare che il decesso del ricorrente (OMISSIS), intervenuto nelle more del giudizio e documentato alla difesa, non influisce sulle sorti di questo giudizio di legittimita’, al quale non e’ applicabile, in considerazione della sua particolare struttura e disciplina, l’istituto dell’interruzione del processo con la conseguenza che la morte di una delle parti, avvenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo, ne’ consente a eventuali eredi di tale parte l’ingresso nel processo (v. Cass. 1757/2016, Cass. 24635/2015).
5. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 43 T.U.B., articoli 1418 e 1344 c.c.: il primo giudice e la Corte d’appello non hanno valutato con attenzione – in tesi di parte ricorrente – il materiale probatorio, dal momento che la consulenza tecnica d’ufficio espletata aveva accertato che i finanziamenti garantiti da quattro cambiali agrarie non erano stati integralmente utilizzati per realizzare lo scopo per cui erano stati erogati, con la complicita’ della banca, che aveva eseguito gli ordini del mutuatario.
Si era cosi’ determinato un patto di distrazione, con cui era stato trasformato un mutuo di scopo in un mutuo ordinario, che non andava provato con strumenti costituendi, come hanno erroneamente preteso i giudici di merito, risultava provato in re ipsa dall’utilizzo delle somme bonificate e comportava la nullita’ del contratto di mutuo, per la parte destinata a scopi diversi da quello stabilito in contratto, di cui non era possibile richiedere la restituzione rispetto a capitale e interessi.
6. Il motivo e’ inammissibile.
La Corte di merito ha rilevato che “solo due dei tre finanziamenti, e solo in parte, furono utilizzati per scopi divergenti”, sottolineando pero’, subito dopo, che, “ogni caso, il primo giudice ha considerato che gli opponenti non avevano dato prova che la Banca ne avesse avuto contezza o che si fosse in tal senso accordata con la soc. finanziata” (pag. 8).
Quest’ultimo rilievo non e’ stato impugnato in alcun modo dagli appellanti.
Ne discende la mancanza di decisivita’ della critica in esame.
La decisione impugnata, infatti, ha correttamente preso in esame ai fini del vaglio della domanda di nullita’ del mutuo di scopo, la condotta dell’istituto di credito al momento della stipula del contratto, al fine di verificare l’esistenza del vizio di causa dedotto rispetto al momento genetico del negozio.
Non assumeva rilievo, invece, ai fini della richiesta declaratoria di nullita’ del contratto per un vizio attinente alla sua causa, il successivo utilizzo delle somme erogate per scopi diversi, eventualmente con la complicita’ della banca, dato che una simile condotta poteva al piu’ valere al fine di verificare le modalita’ di adempimento del contratto intervenuto fra le parti.
In altri termini, per dirla con le parole utilizzate dall’ordinanza n. 24699/2017 di questa Corte, soltanto “l’eventualita’ di un accordo in ordine alla effettiva diversa destinazione della somma mutuata, se chiaramente espresso contestualmente alla stipula del mutuo, puo’ incidere sulla causa del contratto che contempli il fine di destinazione”.
7. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c., perche’, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte distrettuale, non era dato rinvenire agli atti la prova documentale dei finanziamenti all’importazione, come aveva accertato il C.T.U..
8. Il motivo e’ inammissibile.
La violazione del precetto di cui all’articolo 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e’ configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non, invece, laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest’ultima, in sede di legittimita’, entro i ristretti limiti dell’attuale testo dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5; cfr. Cass. 18092/2, Cass. 13395/2018).
Nel caso di specie la Corte d’appello non ha affatto attribuito agli appellanti oneri probatori che non competevano loro, in relazione alla dimostrazione dell’avvenuta stipula dei finanziamenti, ma, ben diversamente, ha valutato il materiale probatorio prodotto dall’istituto di credito mutuante ai fini della dimostrazione della conclusione dei contratti di mutuo e dell’esistenza del credito restitutorio.
Si tratta di una valutazione di pertinenza del collegio dell’impugnazione che non puo’ rivista, nel merito, in questa sede.
9. Il terzo motivo di ricorso si duole della violazione e falsa applicazione dell’articolo 1956 c.c., in quanto il giudice di appello, pur avendo constatato che la banca aveva continuato a concedere credito a (OMISSIS) nonostante i suoi conti correnti presentassero un saldo negativo, ha erroneamente addossato ai fideiussori l’onere di un’ulteriore prova al fine di ottenere la liberazione dalla garanzia.
10. Il motivo non e’ fondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l’applicazione dell’articolo 1956 c.c. ha l’onere di provare, ai sensi dell’articolo 2697 c.c., che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell’intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da rendere notevolmente piu’ difficile il soddisfacimento del credito (v. Cass. 23422/2016, Cass. 2524/2006).
Non e’ necessario accertare, invece, che la concessione di ulteriore credito sia avvenuta al fine di arrecare pregiudizio ai fideiussori, con la conseguente necessita’ di correggere, sul punto (pag. 12), la sentenza impugnata ex articolo 384 c.p.c., comma 4.
Nel caso di specie ricorre la dimostrazione del primo elemento, dato che il collegio di merito ha constatato che la banca aveva “continuato a concedere credito al debitore” (pag. 12), ma non del secondo, che non puo’ essere evinto dalla mera esistenza di un saldo negativo.
In vero, affinche’ si possa ritenere che le condizioni patrimoniali del debitore garantito conosciute dal creditore fossero divenute tali da rendere notevolmente piu’ difficile il soddisfacimento del credito, e’ necessario dimostrare che il creditore fosse a conoscenza di una condizione del debitore che ingenerasse il fondato timore che questi potesse divenire insolvente (Cass. 11772/2002), condizione di diversa e ben piu’ complessa consistenza dalla mera circostanza che i conti correnti del garantito presentassero un saldo negativo.
11. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 6.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis ove dovuto.

 

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