Licenziamento disciplinare e commenti offensivi sui social network

Corte di Cassazione, sezione sesta lavoro, Ordinanza 12 novembre 2018, n. 28878

La massima estrapolata:

In materia di licenziamento disciplinare, deve ritenersi pienamente assolto l’onere della prova a carico del datore di lavoro qualora questi provi la ricorrenza della giusta causa, altresì mediante identificazione dell’anonimo denunciante reo di aver pronunciato e pubblicato sui social network commenti  offensivi nei confronti del proprio datore di lavoro, attesa la potenzialità diffusiva del materiale postato ed all’attitudine dannosa del vincolo fiduciario tra le parti di tale condotta.

Ordinanza 12 novembre 2018, n. 28878

Data udienza 11 ottobre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere

Dott. SPENA Francesca – Consigliere

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 19389-2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 599/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO, del 17/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. NICOLA DE MARINIS.

RILEVATO

Che:
con sentenza del 25 maggio 2017, la Corte d’Appello di Torino, in sede di reclamo L. n. 92 del 2012, ex articolo 1, comma 54, confermava la decisione resa dal Tribunale di Alessandria e rigettava la domanda proposta da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) S.p.A. (gia’ (OMISSIS) S.p.A.), avente ad oggetto la declaratoria di illegittimita’ del licenziamento disciplinare intimatogli per aver pubblicato sul social network Facebook, a far data dal 26 agosto 2015, immagini e commenti di natura offensiva nei confronti della Societa’ datrice e dei suoi responsabili;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto provate, a prescindere dal carattere anonimo della denuncia, le circostanze su cui e’ fondata la tesi della riferibilita’ al (OMISSIS) dei comportamenti contestati, ovvero l’aver la persona in concreto presentatasi presso gli uffici (OMISSIS) segnalato e consentito di verificare la presenza sul profilo Facebook del (OMISSIS), cui aveva accesso in quanto “amico”, la presenza delle immagini e dei commenti poi contestati, legittime, ai sensi della L. n. 300 del 1970, articolo 8, in quanto volte ad accertare non le opinioni bensi’ atteggiamenti rilevanti ai fini della verifica dell’attitudine professionale, sussistente la potenzialita’ diffusiva del materiale postato e congrua la reazione aziendale in relazione alla disciplina collettiva invocata ed all’idoneita’ lesiva del vincolo fiduciario tra le parti da riconnettersi alla condotta da qualificarsi dolosa del lavoratore;
che per la cassazione di tale decisione ricorre il (OMISSIS), affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, la Societa’;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., e’ stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;
che entrambe le parti hanno poi presentato memoria.

CONSIDERATO

Che:
con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, lamenta a carico della Corte territoriale il non aver dato seguito alle verifiche istruttorie suggerite dal ricorrente ai fini dell’accertamento della riconducibilita’ al medesimo di qualsivoglia frase e/o fotografia rinvenuta sul profilo Facebook visionato dai testi e dello stesso profilo;
che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, articolo 5, L. n. 300 del 1970, articolo 8 e articolo 2697 c.c., il ricorrente imputa alla Corte territoriale di aver disatteso la regola che onera il datore di lavoro della prova della ricorrenza della giusta causa, per aver ritenuto irrilevante ai fini dell’assolvimento di tale onere l’identificazione del denunciante anonimo ed aver accollato al ricorrente, surrettiziamente invocando il divieto della L. n. 300 del 1970, ex articolo 8 a carico del datore di indebite interferenze nella sfera privata del lavoratore, la prova della circoscritta potenzialita’ diffusiva dei “post” pubblicati”.
che, nel terzo motivo, il dedotto vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, e’ prospettato in relazione all’omessa considerazione dei rilievi avanzati dal ricorrente in ordine alla stessa ammissibilita’ dell’interrogatorio libero dell’Amministratore delegato della Societa’ e comunque alle dichiarazioni dal medesimo rese nonche’ in ordine alla documentazione prodotta dalla Societa’ a comprova della riferibilita’ al ricorrente del materiale rinvenuto sul social;
che, rilevata l’inammissibilita’ del primo e del terzo motivo, stante la non deducibilita’ in questa sede del vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio a fronte del conforme esito delle pronunzie relative ad entrambi i gradi di merito, si deve ritenere l’infondatezza del secondo motivo, nel quale peraltro finiscono per convergere anche le censure formulate negli altri due, incentrandosi l’impugnazione essenzialmente sul rilievo del mancato assolvimento da parte della Societa’ datrice surrettiziamente superato dalla Corte territoriale con argomentazioni implicanti l’inversione dell’onere probatorio appunto di tale onere, alla medesima Societa’ incombente con riguardo alla ricorrenza della giusta causa di recesso, infondatezza che discende dalla non ravvisabilita’ del denunciato malgoverno delle regole sull’onere della prova, per essere il convincimento della Corte territoriale basato su rilievi, immuni da vizi logici e giuridici e neppure qui fatti oggetto di specifiche censure, che assumono la prova sul punto attinta da quanto allegato e chiesto di provare dalla Societa’ datrice a riguardo onerata;
che, pertanto condividendosi la proposta del relatore, il ricorso va rigettato;
che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

Avv. Renato D’Isa

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *