L’interesse ad agire

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|5 aprile 2022| n. 11061.

L’interesse ad agire richiede non solo l’accertamento di una situazione giuridica ma anche che la parte prospetti l’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l’attore senza che siano ammissibili questioni di interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire.

Sentenza|5 aprile 2022| n. 11061. L’interesse ad agire

Data udienza 10 marzo 2022

Integrale

Tag/parola chiave: APPELLO CIVILE – COSTITUZIONE E COMPARIZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 18082-2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. 885/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 15/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/03/2022 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA;
viste le conclusioni scritte depositate dal P.G., nella persona del Sostituto Dott. Ceniccola Aldo, il quale ha concluso per il rigetto, tanto del ricorso principale che di quello incidentale.

L’interesse ad agire

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 3.5.2002 (OMISSIS) evocava in giudizio (OMISSIS) innanzi il Tribunale di Crotone, invocandone la condanna al rilascio di un terreno sito in (OMISSIS). Con successivo atto di citazione (OMISSIS) conveniva a sua volta (OMISSIS) ed altri soggetti innanzi il medesimo ufficio giudiziario per sentir dichiarare l’intervenuto acquisto per usucapione, a suo favore, del terreno di cui anzidetto. I due giudizi venivano riuniti e decisi con sentenza n. 759/2005, che rigettava la domanda di rilascio, accogliendo quella di usucapione.
Interponeva appello avverso detta decisione la (OMISSIS), unitamente a (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
Eccepivano dunque la nullita’ dell’intero giudizio e chiedevano la remissione della causa al Tribunale.
Con la sentenza impugnata, n. 885/2017, resa nella resistenza del (OMISSIS), la Corte di Appello di Catanzaro riteneva che la notifica dell’atto di citazione introduttivo del secondo giudizio, con il quale era stata formulata la domanda di accertamento dell’intervenuto acquisto per usucapione del fondo oggetto di causa, si fosse validamente perfezionata nei soli confronti di (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione (OMISSIS), affidandosi a quattro motivi.
Resistono con controricorso (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)

 

L’interesse ad agire

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 347, 348, 165 e 149 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, perche’ la Corte di Appello avrebbe erroneamente escluso l’improcedibilita’ dell’impugnazione. Quest’ultima infatti sarebbe stata proposta con atto notificato il 5.6.2013 e la causa sarebbe stata iscritta al ruolo soltanto il 19.6.2013, e dunque tardivamente.
La censura e’ inammissibile.
La Corte di Appello da atto che nei confronti del ricorrente la notifica dell’atto di appello si era perfezionata in data 12.6.2013, come da avviso di ricevimento depositato all’udienza del 3.12.2013, e che da tale data l’iscrizione al ruolo generale era stata tempestiva, perche’ eseguita il successivo 19.6.2013 (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata). La sentenza impugnata richiama, a ragione, il principio secondo cui “Il termine per la costituzione dell’appellante, ai sensi dell’articolo 347 c.p.c., in relazione all’articolo 165 c.p.c., decorre dal momento del perfezionamento della notificazione dell’atto di appello nei confronti del destinatario e non dal momento della consegna di tale atto all’ufficiale giudiziario, che rileva, invece, solo ai fini della tempestivita’ dell’impugnazione” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1662 del 29/01/2016, Rv. 638352; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4020 del 15/02/2017, Rv. 644440). In coerenza con tale principio, dunque, l’appello risulta tempestivamente iscritto al ruolo generale.
Con il secondo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 325, 326 e 327 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, perche’ la Corte di Appello avrebbe dovuto ravvisare comunque la tardivita’ del gravame, posto che la sentenza impugnata risale al 2005 e che gli appellanti avevano solo dedotto, ma non dimostrato, di averne avuto conoscenza soltanto nel 2013. Ad avviso del ricorrente, dovrebbe comunque applicarsi, dalla conoscenza, il termine di 30 giorni di cui all’articolo 325 c.p.c., e non quello, piu’ ampio, di cui all’articolo 327 c.p.c.; inoltre, gli appellanti avrebbero avuto conoscenza della sentenza a fine settembre/inizio ottobre del 2012 e da tale data i termini sarebbero comunque decorsi.

 

L’interesse ad agire

La censura e’ inammissibile in entrambe le sue articolazioni.
La prima parte della censura propone la tesi secondo cui nel caso in cui sussista un vizio della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado si dovrebbe applicare, dal momento della conoscenza della sentenza oggetto di appello, il termine breve di trenta giorni, di cui all’articolo 325 c.p.c., e non quello lungo di cui all’articolo 327 c.p.c. Detta tesi e’ smentita dal principio, che viene richiamato dalla sentenza impugnata (cfr. pag. 7) e merita senz’altro di essere ribadito, secondo cui “Il convenuto contumace decade dal diritto di impugnazione per l’inutile decorso del termine annuale di cui all’articolo 327 c.p.c., comma 1, qualora si accerti (anche d’ufficio, in considerazione della natura pubblicistica della decadenza) che, nonostante la nullita’ della citazione o della sua notificazione, egli abbia avuto comunque conoscenza del processo, ed il termine sia decorso con inizio non gia’ dalla data di pubblicazione della sentenza, bensi’ dal giorno della detta presa di conoscenza, se successiva alla sentenza stessa” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4196 del 15/05/1990, Rv. 467179; principio confermato in seguito da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8622 del 29/05/2003, Rv. 563733 e, relativamente al giudizio tributario, da Cass. Sez. 5, Sentenza n. 17236 del 12/07/2013, Rv. 627273).
Con la seconda parte della censura, invece, la parte ricorrente deduce che i controricorrenti avrebbero avuto conoscenza della sentenza di primo grado a fine settembre / inizio ottobre 2012, e dunque prima di quanto da loro dichiarato (febbraio 2013). Sul punto, la sentenza da atto di tale eccezione, la esamina e la ritiene infondata, in ragione della genericita’ della sua formulazione (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata). La censura non supera tale statuizione, poiche’ il ricorrente non allega, ne’ tantomeno dimostra, di aver, al contrario, proposto l’eccezione in modo specifico; si limita a sostenere che su tale circostanza sarebbe stata articolata una prova orale, alla quale il giudice di merito non avrebbe dato ingresso, senza tuttavia precisare quando tale istanza sarebbe stata proposta, ne’ riportare il testo del capitolato di prova, non consentendo, in tal modo, al collegio la doverosa verifica della decisivita’ del vizio denunziato.

 

L’interesse ad agire

Con il terzo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c., articoli 325, 326 e 327 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, perche’ la Corte di Appello avrebbe comunque dovuto ravvisare la tardivita’ del gravame, considerate che gli appellanti non avevano dimostrato di non aver avuto tempestivamente conoscenza della decisione impugnata. La Corte di merito avrebbe errato nel pretendere dal ricorrente la prova della tempestiva consapevolezza dell’esistenza della sentenza in capo agli appellanti, poiche’ sarebbe stato onere di questi ultimi provare la mancata conoscenza tempestiva della decisione predetta.
La censura e’ inammissibile.
Il ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il contumace che proponga impugnazione tardiva e’ tenuto a dimostrare che l’invalidita’ della citazione introduttiva del giudizio di primo grado gli ha impedito di venire a conoscenza della pendenza del giudizio, e deduce che la prova della mancata conoscenza sarebbe spettata agli appellanti, i quali non la avrebbero fornita. In realta’, il ricorrente non si avvede che la Corte di Appello ha ritenuto che gli appellanti avessero eccepito l’invalido ricorso alla procedura notificatoria prevista per i soggetti irreperibili, in assenza di qualsiasi precedente indagine circa l’effettiva residenza, dimora o domicilio dei destinatari dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado (cfr. pag. 11). L’accoglimento dell’impugnazione, dunque, e’ fondato sull’erronea applicazione della procedura predetta, in assenza di uno dei requisiti previsti dalla legge (in particolare, l’infruttuoso esperimento delle ricerche sulla residenza, domicilio o dimora dei destinatari dell’atto) e questo profilo non e’ in alcun modo attinto dalla doglianza in esame, la quale, di conseguenza, non coglie la ratio della decisione. Peraltro, quest’ultima e’ coerente con i precedenti di questa Corte, dovendosi, sul punto, ribadire il principio secondo cui “Il ricorso alle formalita’ di notificazione previste dall’articolo 143 c.p.c. per le persone irreperibili non puo’ essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l’ufficiale giudiziario dia espresso conto” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 40467 del 16/12/2021, Rv. 663335; conf. Cass. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 24107 del 28/11/2016, Rv. 642274).
Con il quarto motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 143 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, perche’ la Corte distrettuale avrebbe dovuto ravvisare l’intervenuto perfezionamento delle notificazioni della citazione introduttiva del giudizio di prime cure, in presenza degli adempimenti previsti dall’articolo 143 c.p.c.
La censura e’ inammissibile.

 

L’interesse ad agire

Il ricorrente lamenta che la Corte di Appello non avrebbe ravvisato lo svolgimento di tutti gli adempimenti di cui all’articolo 143 c.p.c., ma non si confronta con la ratio della decisione, individuabile, come gia’ visto in relazione allo scrutinio del terzo motivo, nel mancato svolgimento, da parte del notificante e dell’ufficiale giudiziario, delle preventive ricerche finalizzate all’individuazione della residenza, domicilio o dimora dei destinatari dell’atto notificato, necessarie per poter legittimamente ricorrere al cd. “rito degli irreperibili”. Sotto questo profilo, la deduzione relativa alla regolare esecuzione delle formalita’ previste dall’articolo 143 c.p.c. non appare in alcun modo decisiva, poiche’ in tanto si sarebbe potuto seguire l’iter notificatorio previsto da detta norma per i soggetti irreperibili, in quanto si fosse preventivamente verificata la loro condizione di irreperibilita’; cosa, questa, che nella specie e’ invece mancata, con conseguente nullita’ dell’intero procedimento notificatorio. Esso, infatti, non poteva essere svolto nelle forme di cui all’articolo 143 c.p.c. ma avrebbe dovuto seguire le regole generali di cui agli articoli 139 c.p.c. e ss.
Passando all’esame dei motivi del ricorso incidentale, con il primo di essi si lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 143 c.p.c. e ss., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perche’ la Corte di Appello avrebbe dovuto ravvisare non soltanto la nullita’, ma l’inesistenza, delle notifiche eseguite nei confronti di (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
Con il secondo motivo, invece, i ricorrenti incidentali lamentano la violazione e falsa applicazione degli articoli 138 e 139 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perche’ la Corte di Appello avrebbe dovuto ravvisare non soltanto la nullita’, ma l’inesistenza, delle notifiche eseguite nei confronti di (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili per carenza di interesse.
Per effetto della ritenuta nullita’ di alcune delle notificazioni dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado eseguite dal (OMISSIS), la Corte di Appello, considerata la natura inscindibile del giudizio, ha dichiarato nulla la sentenza impugnata e rimesso gli atti al giudice di prime cure per la ripetizione del giudizio, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 354 c.p.c. La conclusione del giudizio di appello sarebbe stata identica qualora le notificazioni ritenute nulle fossero state invece considerate inesistenti, come sostengono i ricorrenti incidentali. Questi ultimi, dunque, non hanno alcun interesse concreto all’impugnazione incidentale, dovendosi, sul punto, ribadire il principio secondo cui “L’interesse ad agire richiede non solo l’accertamento di una situazione giuridica ma anche che la parte prospetti l’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice poiche’ il processo non puo’ essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l’attore senza che siano ammissibili questioni di interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28405 del 28/11/2008, Rv. 605612; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15355 del 28/06/2010, Rv. 613874; Cass. Sez.6-L, Ordinanza n. 2051 del 27/01/2011, Rv. 616029; Cass. Sez. L, Sentenza n. 6749 del 04/05/2012, Rv. 622515). Infatti “… il processo non puo’ essere utilizzato solo in previsione della soluzione in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 27151 del 23/12/2009, Rv. 611498).

 

L’interesse ad agire

In definitiva, tanto il ricorso principale che quello incidentale vanno dichiarati inammissibili.
In ragione della reciproca soccombenza, le spese del presente giudizio di legittimita’ sono compensate per intero tra le parti.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed il ricorso incidentale. Compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio di legittimita’.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, sia da parte del ricorrente principale che di quello incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.

 

L’interesse ad agire

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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