L’ipotesi di bancarotta semplice

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|2 dicembre 2020| n. 34292.

Non ricorre l’ipotesi di bancarotta semplice di cui all’art. 217, comma primo, n. 2, legge fall., integrata da operazioni di manifesta imprudenza, ma la più grave ipotesi di bancarotta fraudolenta, nel caso di operazioni che abbiano comportato, in pressoché totale assenza di vantaggi, un notevole impegno economico-finanziario della società, dichiarata poco dopo fallita, atteso che le operazioni imprudenti, realizzate pur sempre nell’interesse dell’impresa, sono quelle in tutto o in parte aleatorie o frutto di scelte avventate, tali da rendere palese a prima vista che il rischio affrontato non è proporzionato alle possibilità di successo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva ravvisato il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione in una operazione di “leveraged buy-out”, realizzata mediante il prelievo di rilevanti risorse da una società, già in stato di dissesto, per fornire all’acquirente le provviste finanziarie necessarie al pagamento delle quote ad un prezzo sovrastimato).

Sentenza|2 dicembre 2020| n. 34292

Data udienza 2 ottobre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Bancarotta fraudolenta patrimoniale – Differenza con il reato di bancarotta semplice – Particolare tenuità del fatto – Riferimento alla massa attiva diminuita – Omesso esame

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BURNO Paolo Antonio – Presidente

Dott. SETTEMBRE Antonio – Consigliere

Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 19/04/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;
udito il Procuratore generale, in persona della dottoressa Olga Mignolo, la quale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio limitatamente all’attenuante di cui alla L. Fall., articolo 219, e inammissibilita’ nel resto, per il ricorso di (OMISSIS); la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso di (OMISSIS);
udito il difensore, Avv. (OMISSIS), che ha chiesto l’accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 19/04/2019 la Corte d’appello di Bologna, per quanto ancora rileva, ha confermato l’affermazione di responsabilita’ di (OMISSIS) ed (OMISSIS), in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale, loro rispettivamente ascritti, nella qualita’ di amministratori (il primo dal 20/05/2008 al 13/11/2008; il secondo dal 14/11/2008 al 26/01/2009) di (OMISSIS) s.r.l., dichiarata fallita in data (OMISSIS).
In particolare, al primo era stata attribuita la distrazione della somma di 80.000,00 Euro, destinata al socio unico, (OMISSIS) s.r.l.; al secondo era stata attribuita la distrazione della somma di Euro 4.835,25.
2. Sono stati proposti distinti ricorsi nell’interesse degli imputati.
3. Il ricorso proposto nell’interesse del (OMISSIS) e’ affidato ad un unico motivo, con il quale si lamenta carenza di motivazione, in relazione al secondo motivo di appello, con il quale si invocava la riqualificazione come bancarotta semplice di fatti posti in essere nell’interesse della societa’, con conseguente insussistenza del dolo del delitto ritenuto.
4. Il ricorso proposto nell’interesse dell'(OMISSIS) e’ affidato ai seguenti motivi.
4.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali, in ordine al superamento, da parte della Corte territoriale, della deduzione difensiva, secondo la quale il prelievo della somma di Euro 4.835,25 era stato effettuato al fine di compensare l’attivita’ di amministratore formale che l’imputato aveva accettato di porre in essere.
Si osserva che illogicamente la Corte territoriale aveva attribuito rilievo al fatto che il prelievo fosse avvenuto anticipatamente rispetto all’esecuzione della prestazione, per poi contraddittoriamente trarre elementi a carico dell’imputato dal fatto che non avesse operato successivi prelievi, al termine del rapporto.
4.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte territoriale escluso l’applicabilita’ della circostanza attenuante del danno di particolare tenuita’.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso del (OMISSIS) e’ inammissibile per assenza di specificita’, ih quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni gia’ discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificita’ del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericita’, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell’articolo 591 c.p.p., comma 1, lettera c), all’inammissibilita’ (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).
In particolare, va senz’altro ribadito che non ricorre l’ipotesi di bancarotta semplice di cui alla L. Fall., articolo 217, comma 1, n. 2, integrata da operazioni di manifesta imprudenza, ma quella piu’ grave della bancarotta fraudolenta, allorche’ si tratti di operazioni che comportino un notevole impegno sul patrimonio sociale, essendo quasi del tutto inesistente la prospettiva di un vantaggio per la societa’, mentre le operazioni realizzate con imprudenza costitutive della fattispecie incriminatrice della bancarotta semplice sono quelle il cui successo dipende in tutto o in parte dall’alea o da scelte avventate e tali da rendere palese a prima vista che il rischio affrontato non e’ proporzionato alle possibilita’ di successo, fermo restando che, in ogni caso, si tratta pur sempre di comportamenti realizzati nell’interesse dell’impresa (Sez. 5, n. 35716 del 09/06/2015, Scambia, Rv. 26587101).
Cio’ posto, occorre muovere dalla premessa che l’esito conforme delle decisioni pronunciate nei due gradi di giudizio consente di operare la lettura congiunta delle sentenze di primo e secondo grado, trattandosi di motivazioni che si fondono in un unico corpo di argomenti a sostegno delle conclusioni raggiunte (su cui v., di recente, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E, Rv. 277218).
Nel caso di specie, secondo la prospettazione difensiva, il versamento di 80.000,00 Euro da (OMISSIS) s.r.l. in favore di (OMISSIS) s.r.l. si inquadrerebbe in un’operazione di leveraged buy-out (LBO), in quanto avrebbe avuto la finalita’ di fornire alla seconda, resasi acquirente delle quote della prima, i necessari mezzi finanziari per il pagamento delle stesse.
Ora, in disparte la questione della riconducibilita’ della vicenda allo schema del LBO, che ruota attorno alla possibilita’ della societa’ acquistata di fornire all’acquirente i mezzi per perfezionare l’operazione, ma attraverso i flussi di cassa realizzabili o attraverso cessioni di asset e non attraverso il mero prelievo delle risorse esistenti, resta il dato che, da un punto di vista penalistico, l’accertamento dell’elemento oggettivo della concreta pericolosita’ del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di “indici di fraudolenza”, rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell’azienda, nel contesto in cui l’impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell’amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneita’ del fatto generatore dello squilibrio tra attivita’ e passivita’ rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell’integrita’ del patrimonio dell’impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall’altro, all’accertamento in capo all’agente della consapevolezza e volonta’ della condotta in concreto pericolosa (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 27076301).
La Corte territoriale, con accertamento di merito fondato su una puntuale analisi dei dati fattuali – dei quali il ricorso si disinteressa totalmente – ha osservato, richiamando le risultanze della sentenza di primo grado: a) che lo stesso (OMISSIS) aveva descritto l’operazione nella quale era maturata la distrazione di 80.000,00 Euro in termini non lineari, fornendo giustificazioni diverse dei dettagli della vicenda; b) che le quote del 50% di (OMISSIS) s.r.l. avevano un valore nominale di 5.160,00 Euro e che proprio a tale prezzo sarebbe state poi rivendute a terzi dalla (OMISSIS) s.r.l.; c) che del tutto generica, in assenza delle scritture contabili, era l’allegazione del (OMISSIS) di avere sovrastimato il valore di (OMISSIS) s.r.l.; d) che l’aspettativa di apprezzabili capacita’ reddituali di (OMISSIS) s.r.l. contrasta, sul piano empirico, con il ravvicinato fallimento non provocato da eventi imprevedibili e improvvisi.
In altre parole, secondo i giudici di merito i contorni dell’operazione erano tali da rivelare l’assenza di qualunque correlazione tra il versamento della somma della quale si tratta e una ragionevole finalita’ imprenditoriale di (OMISSIS) s.r.l.
Cio’ che, all’interno delle coordinate interpretative sopra ricordate, evidenzia il carattere distrattivo dell’operazione e fonda, in termini del tutto razionali, l’accertamento della consapevolezza del ricorrente della concreta pericolosita’ del versamento per il soddisfacimento delle ragioni creditorie.
2. Secondo il primo motivo del ricorso dell’ (OMISSIS), sarebbe illogica la valutazione dei giudici di merito, che hanno escluso il carattere preferenziale della bancarotta, dal momento che, a tutto voler concedere, il prelievo a favore del ricorrente sarebbe servito a ripagare l’attivita’ svolta.
La doglianza e’ infondata, innanzi tutto perche’ l’attivita’ di colui il quale – tale e’ la deduzione testualmente riportata in ricorso – accetti di assumere l’incarico di amministratore essenzialmente a livello formale, acquisendo le quote, con impegno a mantenere le stesse e il ruolo sino alla richiesta di chi lo aveva incaricato (lo stesso (OMISSIS)) di cedere le prime a terzi, non svolge alcuna prestazione in favore della societa’, soggetto giuridico distinto dal titolare delle quote, ma in favore di colui che l’incarico di prestanome ha conferito.
Ne discende che la remunerazione con risorse della societa’ e’, gia’ in astratto e in assenza dell’indicazione di lecite giustificazioni, nella specie mancanti, idonea a sottrare le prime alla garanzia creditoria, senza alcuna causale ricondicibile allo svolgimento dell’attivita’ di impresa.
In ogni caso, anche avendo riguardo al compenso dell’amministratore non formale, configura il delitto di bancarotta per distrazione, e non quello di bancarotta preferenziale, la condotta del socio amministratore di una societa’ di persone che prelevi dalle casse sociali somme asseritamente corrispondenti a crediti dal medesimo vantati per il lavoro prestato nell’interesse della societa’, senza l’indicazione di elementi che ne consentano un’adeguata valutazione, atteso che il rapporto di immedesimazione organica che si’ instaura tra amministratore e societa’, non e’ assimilabile ne’ ad un contratto d’opera ne’ ad un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato che giustifichino di per se’ il credito per il lavoro prestato, dovendo invece l’eventuale sussistenza, autonoma e parallela, di un tale rapporto essere verificata in concreto attraverso l’accertamento dell’oggettivo svolgimento di attivita’ estranee alle funzioni inerenti all’immedesimazione organica (v., di recente, Sez. 5, n. 14010 del 12/02/2020, Sarasso, Rv. 27910301; Sez. 5, n. 30105 del 05/06/2018, Pellegrini, Rv. 27376701).
3. E’ fondato, invece, il secondo motivo del medesimo ricorso.
Come anche di recente ribadito da Sez. 5, n. 52057 del 26/11/2019 – dep. 27/12/2019, Giannone, Rv. 27765801, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che il giudizio relativo alla particolare tenuita’ del fatto deve essere posto in relazione alla diminuzione, non percentuale ma globale, che il comportamento del fallito ha provocato alla massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto ove non si fossero verificati gli illeciti (Sez. 5, n. 13285 del 18/01/2013, Pastorello, Rv. 255063; Sez. 5, n. 12330 del 02/11/2017, dep. 2018, Di Niso, Rv. 272663), ed e’ configurabile quando il danno arrecato ai creditori e’ particolarmente tenue o manca del tutto (Sez. 5, n. 20695 del 29/01/2016, Chiti, Rv. 267147; Sez. 5, n. 17351 del 02/03/2015, Pierini, Rv. 263676).
Ora, nel caso di specie, la Corte territoriale, oltre a valorizzare un dato l’impossibilita’ di giungere ad un attendibile accertamento del danno per l’assenza delle scritture contabili – che riguarda la bancarotta documentale, non attribuita all’ (OMISSIS), opera un generico riferimento agli importi delle distrazioni, che accomuna le due condotte. Queste, tuttavia, risultano attribuite separatamente agli imputati, con la conseguenza che e’ mancata una valutazione puntuale avente ad oggetto lo specifico fatto attribuito all’ (OMISSIS).
In questi limiti, la sentenza impugnata va annullata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’appello di Bologna.
4. Alla pronuncia di inammissibilita’ del ricorso proposto nell’interesse del (OMISSIS) consegue, ex articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonche’ al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, nei confronti di (OMISSIS), limitatamente alla circostanza attenuante della speciale tenuita’ del danno, con rinvio, per nuovo esame, ad altra sezione della Corte d’appello di Bologna. Rigetta nel resto il ricorso del medesimo (OMISSIS). Dichiara inammissibile il ricorso di (OMISSIS) che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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