Liquidazione del compenso al curatore del fallimento

Corte di Cassazione, sezione sesta (prima) civile, Ordinanza 21 gennaio 2020, n. 1175.

La massima estrapolata:

Ai fini della liquidazione del compenso al curatore del fallimento ex art. 39 l.fall., non può ricomprendersi nel concetto di “attivo realizzato”, alla cui entità ragguagliare le percentuali previste dal d.m. n. 30 del 2012, il valore dell’immobile liquidato nella procedura esecutiva promossa dal creditore fondiario, a meno che il curatore non sia intervenuto nell’esecuzione svolgendo un’attività diretta a realizzare una concreta utilità per la massa dei creditori, anche mediante la distribuzione a questi ultimi di una parte del ricavato della vendita. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto del tribunale che aveva escluso dall’attivo fallimentare il ricavato della vendita del bene nell’esecuzione forzata individuale ancorché il curatore avesse amministrato l’immobile ipotecato, provvedendo alle spese di manutenzione, locandolo a terzi e curando gli adempimenti fiscali connessi all’alienazione coattiva, intervenendo nella procedura espropriativa con varie richieste).

Ordinanza 21 gennaio 2020, n. 1175

Data udienza 24 settembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 3431-2018 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), nella qualita’ di eredi di (OMISSIS), rappresentate e difese dall’avvocato (OMISSIS), presso il quale sono elettivamente domiciliate, con procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) A r.l., in persona del curatore p.t.;
– intimato –
avverso il provvedimento del TRIBUNALE di RAGUSA, depositato il 02/08/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/09/2019 dal Consigliere Relatore, Dott. ROSARIO CAIAZZO.

RILEVATO

CHE:
Con decreto depositato il 2.8.17, il Tribunale di Ragusa liquido’ al curatore del fallimento della (OMISSIS), avv. (OMISSIS), a titolo di compenso, la somma di Euro 6.300,00 oltre il 5% per spese generali, disponendone il pagamento a favore degli eredi.
(OMISSIS) e (OMISSIS), quali eredi del suddetto curatore, hanno impugnato il suddetto decreto con ricorso per cassazione formulando un unico motivo.
Non si e’ costituita la curatela fallimentare. E’ stata depositata memoria.

RITENUTO

CHE:
Con l’unico motivo e’ denunziata violazione e falsa applicazione dell’articolo 39 L.F. e del Decreto Ministeriale 25 gennaio 2012, n. 30, articoli da 1 a 5, lamentando che il Tribunale aveva liquidato il compenso spettante al curatore escludendo dall’importo dell’attivo realizzato il prezzo ricavato dalla vendita esecutiva immobiliare, promossa dal creditore fondiario, considerandolo solo come “attivo inventariato” e non acquisito alla massa attiva.
Il motivo e’ manifestamente fondato alla stregua del consolidato orientamento di questa Corte per cui, ai fini della liquidazione del compenso al curatore del fallimento ex articolo 39 L. Fall., non puo’ ricomprendersi nel concetto di “attivo realizzato”, alla cui entita’ ragguagliare le percentuali previste dal Decreto Ministeriale n. 30 del 2012, il valore dell’immobile liquidato nella procedura esecutiva promossa dal creditore fondiario, a meno che il curatore non sia intervenuto nell’esecuzione svolgendo un’attivita’ diretta a realizzare una concreta utilita’ per la massa dei creditori, anche mediante la distribuzione a questi ultimi di una parte del ricavato della vendita (Cass., n. 14631/18; n. 100/98).
Nella fattispecie, il curatore ha amministrato l’immobile ipotecato, provvedendo alle spese di manutenzione, locandolo a terzi e curando gli adempimenti fiscali connessi alla vendita del bene, ed intervenendo nella procedura espropriativa con varie richieste al giudice dell’esecuzione. Poiche’ tali attivita’ risultano intraprese nell’interesse e per l’utilita’ della massa dei creditori, il prezzo ricavato dalla suddetta vendita, ancorche’ su impulso del creditore fondiario, e’ da ritenere incluso nell’attivo fallimentare ai fini del calcolo del compenso al curatore. Pertanto, il decreto impugnato va cassato, con rinvio al Tribunale di Ragusa che provvedera’ anche sulle spese del grado di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinviai al Tribunale di Ragusa, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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