Liquidazione del danno patrimoniale da incapacità lavorativa

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|8 febbraio 2023| n. 3856.

Liquidazione del danno patrimoniale da incapacità lavorativa

Ai fini della liquidazione del danno patrimoniale da incapacità lavorativa in favore del titolare di un’impresa familiare, dall’utile prodotto dalla stessa va detratta la quota spettante al familiare collaboratore, non potendo quest’ultima qualificarsi come costo nella determinazione del reddito dell’impresa medesima.

Ordinanza|8 febbraio 2023| n. 3856. Liquidazione del danno patrimoniale da incapacità lavorativa

Data udienza 25 gennaio 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Sinistro stradale – Determinazione del “reddito netto” di cui all’art. 137 cod. ass. – Censure inammissibili

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11778/2022 R.G. proposto da:
(OMISSIS), in proprio e quale titolare dell’omonima impresa familiare, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) ed elettivamente domiciliato in Roma presso il suo studio, (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
UCI – UFFICIO CENTRALE ITALIANO DI ASSISTEZA ASSICURATIVA AUTOMIBILISTI IN CIRCOLAZIONE INTERNAZIONALE, in persona del procuratore, (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) e dall’avvocato (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio di quest’ultima, via (OMISSIS);
– controricorrente –
nonche’ contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di TRENTO n. 257/2021, depositata in data 12/11/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023 dal Consigliere GORGONI MARILENA.

Liquidazione del danno patrimoniale da incapacità lavorativa

RILEVATO IN FATTO

che:
(OMISSIS) ricorre, avvalendosi di un solo motivo, per la cassazione della sentenza n. 257/2021 emessa dalla Corte d’Appello di TRENTO resa pubblica il 12/11/2021;
resiste con controricorso l’UCI;
nessuna attivita’ difensiva risulta svolta da Pius Vogel, rimasto intimato;
il ricorrente rappresenta nella descrizione del fatto che, in data 30 agosto 2013, era rimasto vittima di un incidente stradale, causato dal sorpasso eseguito da un veicolo con targa svizzera proveniente dall’opposta corsia di marcia, condotto da (OMISSIS), che aveva agito in giudizio, contro (OMISSIS) e l’Cui, al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, sia personalmente sia in quanto titolare dell’impresa familiare, alla quale partecipava (OMISSIS), sua moglie;
si costituiva in giudizio solo l’UCI, il quale non contestava l’an, ma solo il quantum della pretesa risarcitoria, e chiedendo, stante l’avvenuto versamento, a favore di (OMISSIS), di Euro 331.500,00, il rigetto della domanda;
il Tribunale di Trento, acquisto il fascicolo d’ufficio del procedimento di A.T.P., disposta l’integrazione della CTU ed escussi i testi, con sentenza n. 1897/2020, accertava la esclusiva responsabilita’ di (OMISSIS) nella causazione del sinistro, determinava il danno alla persona in Euro 21.328,50 per invalidita’ temporanea, in Euro 247.554,75 per danno biologico, in Euro 18.937,10 per spese mediche, in Euro 385.689,00 per danno patrimoniale per perdita della capacita’ lavorativa al 100% per i primi tre anni dall’incidente ed in Euro 308.551,00 per danno patrimoniale per perdita della capacita’ lavorativa al 15% per il periodo successivo e fino alla pensione, detraeva l’importo di Euro 4.998,00 corrisposto da (OMISSIS) S.p.A. in forza di polizza infortuni, e di Euro 46.150,00 per i ratei pensionistici pagati da Enasarco dal maggio 2014 alla decisione, condannava l’UCI a pagare all’attore la somma di Euro 930.912,35, da cui detrarre quanto gia’ corrisposto;
la Corte d’Appello, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, investita di gravame dall’UCI, in via principale, e da (OMISSIS), in via incidentale, ha accolto parzialmente l’appello di UCI, detraendo, da quanto dovuto da UCI, i ratei pensionistici gia’ corrisposti da (OMISSIS) e quelli da pagare fino al pensionamento, pari ad Euro 7800,00 annui, e, dal reddito di impresa preso in considerazione ai fini del risarcimento, la quota di partecipazione all’impresa familiare del coniuge, liquidando, per l’effetto, ad (OMISSIS) il danno in misura pari al 70% del reddito di impresa;
la trattazione del ricorso e’ stata fissata ai sensi dell’articolo 380 bis 1 c.p.c.;
il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte;
il ricorrente ha depositato memoria.

Liquidazione del danno patrimoniale da incapacità lavorativa

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:
1) il ricorrente deduce, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 230 bis c.c. in relazione agli articoli 2056 e 2057 c.c., per avere la sentenza impugnata, violando il diritto all’integrale riparazione del danno, sottratto dal reddito da prendere la considerazione ai fini del calcolo del danno patrimoniale quanto spettante alla moglie, partecipante all’impresa familiare, determinando una riduzione del risarcimento per Euro 208.000,00;
la tesi del ricorrente e’ che, essendo l’impresa familiare un’impresa individuale, posto che la qualita’ di imprenditore spetta solo al titolare, la Corte distrettuale abbia errato nel sottrarre dal reddito di impresa la quota spettante alla moglie, perche’ il collaboratore familiare non vanta un reddito di impresa, ma un reddito di lavoro;
premesso che la sentenza impugnata non ha mai affermato che la quota di partecipazione del coniuge collaboratore all’impresa familiare rappresenti un costo, da prendere in considerazione ai fini dell’applicazione dell’articolo 137 del codice delle assicurazioni private, ma ha ritenuto che, al fine di determinare il reddito di (OMISSIS), dovesse essere detratta la quota spettante al coniuge partecipante all’impresa familiare, la censura mossale dal ricorrente non merita accoglimento;
peraltro, con la memoria depositata in vista dell’odierna camera di consiglio, il ricorrente, nel tentativo di confutarla, offre ulteriori argomenti che confermano la correttezza della sentenza gravata e che meritano di essere richiamati:
la decisione n. 40937/2021 di questa Corte, infatti, a p. 8, ai fini che qui interessano, stabilisce che il reddito del titolare, pari al reddito dell’impresa familiare al netto delle quote spettanti ai familiari collaboratori, costituisce reddito d’impresa e ancora, a p. 9, che “i redditi imputati ai familiari, in proporzione delle rispettive quote di partecipazione, non rappresentano costi nella determinazione del reddito dell’impresa familiare, bensi’ una contabilita’ dell’imprenditore titolare dell’impresa familiare possa essere iscritto il costo del lavoro del collaboratore che viene remunerato come quota di utile che diminuisce il reddito del titolare in dichiarazione dei redditi”; nello stesso senso dispone la risoluzione n. 176/E del 28.04.2008 e la Risposta ad interpello n. 195 del 18.03.2021, la quale ribadisce che la quota di utile con cui viene remunerato il collaboratore, pur non costituendo un costo, diminuisce il reddito del titolare in dichiarazione dei redditi;
avendo la Corte territoriale calcolato il reddito del ricorrente, ai fini della determinazione del “reddito netto” di cui all’articolo 137 cod. ass., detraendo giustappunto la quota spettante al coniuge collaboratore nell’impresa familiare, non e’ incorsa in alcun error in iudicando;
2) ne consegue che il ricorso deve essere rigettato;
3) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
4) seguendo l’insegnamento di Cass., Sez. Un., 20/02/2020 n. 4315 si da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2012, articolo 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore dell’UCI, liquidandole in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 -quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 -bis, se dovuto.

Liquidazione del danno patrimoniale da incapacità lavorativa

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