Lo stato di abbandono

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 17 luglio 2019, n. 19156.

La massima estrapolata:

Lo stato di abbandono non può essere escluso in ragione della disponibilità a prendersi cura dei minori, manifestata da parenti entro il quarto grado, quando non sussistano rapporti significativi pregressi tra loro, atteso che l’art. 12, comma 1, l. n. 184 del 1983 limita le categorie di persone che devono essere sentite nel procedimento ai parenti entro il quarto grado che abbiano mantenuto un rapporto significativo con il minore

Ordinanza 17 luglio 2019, n. 19156

Data udienza 13 giugno 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente

Dott. MARULLI Marco – Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 12638/2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), nella qualita’ di tutore delegato del Sindaco di Roma dei minori (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
(OMISSIS), Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Roma, Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1748/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 20/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/06/2019 dal cons. Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

RILEVATO

CHE:
La Corte d’appello di Roma, Sezione minorenni, con sentenza del 20 marzo 2018, ha rigettato il gravame di (OMISSIS) avverso l’impugnata sentenza che aveva dichiarato lo stato di adottabilita’ dei figli minori (OMISSIS) (nato il (OMISSIS)) e (OMISSIS) (nato il (OMISSIS)).
La Corte ha riferito sull’origine del procedimento, in conseguenza del tardivo ricovero d’urgenza del figlio (OMISSIS), di quattro mesi, per le gravi lesioni infertegli dal compagno e convivente della madre, (OMISSIS), cui era stato affidato in custodia dalla (OMISSIS), che ne avevano compromesso l’area cognitiva e motoria; sul comportamento della madre che lo aveva portato in ospedale tardivamente, per il timore dell’intervento delle istituzioni e di ripercussioni giudiziali; ha riferito che nei confronti della (OMISSIS) era stata disposta la sospensione della responsabilita’ genitoriale e che il figlio era stato collocato presso una struttura familiare dove la madre aveva avuto difficolta’ ad inserirsi, per essere poi trasferita con i figli in altra struttura, dove aveva tenuto un comportamento irrequieto, aggressivo e delegante verso i figli; che era stata allontanata a seguito di un grave episodio (aveva fumato cannabis in loro presenza) e i figli collocati in altra struttura dove la madre aveva rifiutato di essere inserita; che i Servizi sociali, con relazione del 14 febbraio 2017, avevano evidenziato che il progetto di sostegno alla genitorialita’ era stato inefficace, avendo la (OMISSIS) dimostrato immaturita’, disinteresse e inconsapevolezza dei bisogni dei figli, delle funzioni e responsabilita’ genitoriali (giudizio confermato anche dal fatto che aveva lasciato altri due figli in Colombia); che non erano emersi elementi idonei a far presumere la concreta possibilita’ di recupero della capacita’ genitoriale in tempi compatibili con le esigenze dei figli; che inesistente era l’ipotizzata disponibilita’- della nonna materna a prendersene cura, non avendoli mai conosciuti e non avendo avuto con essi alcun legame; pertanto, la rescissione del legame familiare era l’unica possibilita’ di assicurare ai figli un futuro di sana e serena crescita.
Avverso questa sentenza la (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, cui si e’ opposta (OMISSIS), tutrice dei figli delegata dal Sindaco di Roma.

CONSIDERATO

CHE:
Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, articoli 1 e 8 per averla ritenuta corresponsabile del grave episodio di violenza nei confronti del piccolo (OMISSIS), mentre lei stessa era vittima di tale gesto di violenza, e per avere valutato negativamente la propria capacita’ genitoriale, all’esito di una istruttoria incompleta e senza convocare la nonna materna, persona disponibile all’affidamento.
Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, articolo 2 per avere formulato il giudizio negativo sull’adeguatezza della capacita’ genitoriale con una motivazione omessa o insufficiente e senza avere posto in campo le misure di sostegno utili a ripristinare e supportare la madre anche mediante affido temporaneo alla nonna.
Il terzo e quarto motivo denunciano violazione e falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, articoli 12 e 15 omessa e insufficiente motivazione, per avere valutato come compromessa la capacita’ genitoriale sulla base di elementi episodici e senza avere disposto l’audizione della bisnonna materna, sebbene si fosse dichiarata disponibile all’affidamento attraverso le autorita’ colombiane.
I suddetti motivi, da esaminare congiuntamente essendo connessi e ripetitivi sotto vari profili, sono infondati e in parte inammissibili.
Il contestato e grave episodio del (OMISSIS) non e’ stato l’unico “fatto” posto a fondamento della dichiarazione di adottabilita’, la quale e’ sostenuta da numerosi elementi indicativi di inadeguatezza genitoriale della (OMISSIS), all’esito di una articolata e approfondita descrizione della figura materna che ha condotto la Corte di merito a confermare la valutazione del primo giudice e a prendere atto dell’esito negativo del percorso di recupero, sollecitamente attivato dai Servizi sociali e ostacolato dalla madre.
Si tratta di apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito censurabili in cassazione mediante proposizione di adeguato mezzo ex articolo 360 c.p.c., n. 5 (Cass. n. 1674 del 2002), ormai proponibile nei soli casi, non ravvisabili nella specie, di radicale carenza della motivazione o nel suo estrinsecarsi in argomentazioni inidonee a rivelare la ratio decidendi – che inammissibilmente la ricorrente vorrebbe fare ribaltare, avendo la Corte diffusamente illustrato le ragioni che l’hanno indotta a valutare come incompatibile l’interesse dei minori con la tempistica di recupero della capacita’ genitoriale, valutato come del tutto astratto, da parte della madre.
La sentenza impugnata e’ immune dai denunciati vizi giuridici nella parte in cui ha preso atto della mancanza di figure parentali disponibili a prendersi cura dei minori, non avendo la nonna mai conosciuto ne’ avuto rapporti con i minori, ne’ avendo mai ritenuto di comparire nel giudizio; inoltre ha valutato come non confacente all’interesse dei minori un loro trasferimento in Colombia, in un contesto sociale e familiare del tutto estraneo.
La Corte ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui lo stato di abbandono non pie’ essere escluso in conseguenza della disponibilita’ a prendersi cura dei minori, manifestata da parenti entro il quarto grado, quando non sussistano rapporti significativi pregressi tra loro, atteso che la L. n. 184 del 1983, articolo 12, comma 1, limita le categorie di persone che devono essere sentite nel procedimento ai parenti entro il quarto grado che abbiano “mantenuto un rapporto significativo con il minore” (Cass. n. 9021 e 26879 del 2018, n. 15369 del 2015).
In conclusione, il ricorso e’ rigettato. Sussistono le condizioni di legge per compensare le spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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