L’ordine professionale può agire in giudizio per la tutela dell’interesse categoriale

Consiglio di Stato, Sezione quinta, Sentenza 27 luglio 2020, n. 4784.

La massima estrapolata:

L’ordine professionale può agire in giudizio per la tutela dell’interesse categoriale istituzionalizzato per come riconducibile, in via diretta o mediata, all’interesse pubblico di cui esso è intestatario e alle inerenti competenze di cui è per legge titolare: vale a dire, giammai per tutelare interessi individuali, ancorché omogenei, propri dei singoli professionisti o altri interessi corporativi degli associati.

Sentenza 27 luglio 2020, n. 4784

Data udienza 9 luglio 2020

Tag – parola chiave: Gara pubblica – Appalto integrato – Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico – Impugnazione bando – Inammissibilità del ricorso – Ordine dei geologi – Difetto di legittimazione ad agire

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 9716 del 2019, proposto da
Consiglio nazionale dell’ordine dei geologi, Ordine regionale dei geologi della Puglia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Ma. La. e Ot. Em., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio del Commissario straordinario del Governo delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
Commissario straordinario dell’A.S.S.E.T., Ing. Ra. Sa., nella qualità di “Soggetto Attuatore”, non costituito in giudizio;
nei confronti
Comune di (omissis), non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia Sezione Terza n. 01010/2019, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio del Commissario straordinario epigrafato;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, Cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza del giorno 9 luglio 2020, tenuta con modalità da remoto, il Cons. Alberto Urso, e dato per presente per gli appellanti l’avvocato La. ai sensi dell’art. 4, comma 1, penultimo comma, d.-l. n. 28 del 2020, nonché udito l’avvocato dello Stato Ch., come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con bando pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 13 maggio 2019, il Commissario di Governo delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia indiceva procedura di gara per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva di interventi per la riduzione del rischio idrogeologico (c.d. “Piano frane”) suddiviso in sedici lotti.
2. Avverso la lex specialis di gara ricorrevano il Consiglio Nazionale dell’ordine dei geologi e l’Ordine regionale dei geologi della Puglia ritenendola illegittima e pregiudizievole per i professionisti geologi.
3. Il Tribunale amministrativo adì to, nella resistenza dell’Ufficio del Commissario di Governo respingeva il ricorso.
4. Avverso la sentenza hanno proposto appello i ricorrenti in primo grado formulando le seguenti doglianze:
I) error in iudicando per erronea ed omessa motivazione, avendo la sentenza erroneamente respinto il ricorso ritenendo che non via sia alcun obbligo giuridico di prevedere il piano delle indagini geognostiche – prescritte in realtà dalle NTC del 2018 e dalle Linee guida del 2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – le quali non possono in ogni caso essere rimesse a discrezionalità dei singoli concorrenti; omessa motivazione della sentenza sul punto;
II) error in iudicando per erronea motivazione sotto ulteriore profilo, giacché la sentenza avrebbe erroneamente escluso la necessaria indicazione degli oneri di sicurezza aziendali in relazione alle indagini geognostiche, le quali configurano tuttavia veri e propri lavori, e come tali richiedono l’allestimento di un cantiere con necessità di previsione dei relativi oneri di sicurezza.
5. Resiste all’appello l’Ufficio del Commissario straordinario di Governo chiedendone la reiezione.
6. All’udienza del 9 luglio 2020, tenuta con modalità da remoto come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. L’appello va respinto, seppur per ragione diversa da quella espressa dalla motivazione della sentenza impugnata.
2. Va premesso che l’oggetto del giudizio è costituito dall’impugnazione, ad opera del Consiglio Nazionale dell’ordine dei geologi nonché dell’Ordine regionale dei geologi della Puglia, della lex specialis di gara relativa alla procedura indetta dal Commissario di Governo delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia avente a oggetto l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva di interventi per la riduzione del suddetto rischio (c.d. “Piano frane”).
Secondo gli appellanti la legge di gara, pregiudizievole per i professionisti geologi, sarebbe illegittima sia per l’inclusione delle indagini geognostiche (solo) fra le prestazioni accessorie dell’appalto, senza specificazioni del loro preciso contenuto in un apposito piano (con conseguente impedimento anche della quantificazione del relativo costo, oltreché omessa loro specifica remunerazione), sia per la mancata indicazione degli oneri di sicurezza, con riguardo in particolare alle siffatte indagini.
3. L’amministrazione ha eccepito, nel presente grado d’appello, l’inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di legittimazione e d’interesse del Consiglio Nazionale dell’ordine dei geologi e dell’Ordine regionale dei geologi della Puglia.
Benché non proposta in primo grado, l’eccezione corrisponde a una questione rilevabile d’ufficio su una condizione dell’azione non espressamente vagliata dalla sentenza: è perciò conoscibile nel presente grado d’appello (Cons. Stato, Ad. plen., 26 aprile 2018, n. 4). Su tale questione s’è peraltro ben formato il contraddittorio fra le parti, avendone queste espressamente discusso a fronte dell’eccezione sollevata dall’appellato.
3.1. Ritiene il Collegio che gli odierni appellanti effettivamente non abbiano legittimazione alla proposizione delle domande formulate, sicché il ricorso proposto in primo grado è inammissibile.
3.1.1. Sulla questione generale della legittimazione degli enti esponenziali ad agire nel giudizio di impugnazione davanti agli organi della giurisdizione amministrativa si è recentemente pronunciata questa stessa Sezione (Cons. Stato, V, 19 maggio 2020, n. 3173) nonché l’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato con sentenza 20 febbraio 2020, n. 6.
Per quanto di interesse nel presente giudizio, la sentenza dell’Adunanza plenaria ha affermato che la legittimazione delle associazioni e degli enti a tutela degli interessi collettivi ad agire nel giudizio amministrativo nasce per assicurare la protezione “degli interessi “diffusi”, ossia adespoti”, nascenti dall’emergere di bisogni non riferibili al singolo e rispetto ai quali quest’ultimo non possa dunque vantare un interesse differenziato azionabile in giudizio (par. 2.1 della parte “in diritto”).
Attraverso questa ricostruzione, di “collettivizzazione dell’interesse diffuso”, l’ente esponenziale è considerato titolare di interesse legittimo di natura collettiva a lui imputabile; si assiste così all'”entificazione” dell’interesse adespota, altrimenti riferibile “ad una collettività, a una categoria più o meno ampia di soggetti o in generale a una formazione sociale, senza alcuna differenziazione tra i singoli che quella collettività o categoria compongono, e ciò in ragione del carattere sociale e non esclusivo del godimento o dell’utilità che dal bene materiale o immateriale, a quell’interesse correlato, i singoli possono trarre”. In tale prospettiva, l’interesse diffuso è un interesse sostanziale che “eccede la sfera dei singoli per assumere una connotazione condivisa e non esclusiva, quale interesse di “tutti” in relazione ad un bene dal cui godimento individuale nessuno può essere escluso, ed il cui godimento non esclude quello di tutti gli altri”, mentre – in tale contesto -l’interesse individuale del singolo “inteso quale componente individuale del più ampio interesse diffuso”, non è tutelabile in giudizio perché non “suscettibile di appropriazione individuale” (par. 6.1).
L’interesse collettivo di cui l’ente esponenziale è titolare è dunque quello proprio, “quale sintesi e non sommatoria dell’interesse di tutti gli appartenenti alla collettività o alla categoria”, e solo da esso azionabile in giudizio, per cui in ciò non è ravvisabile alcuna deroga al divieto di sostituzione processuale previsto dall’art. 81 Cod. proc. civ. (par. 6.2); e nel caso vi sia compresenza di interessi collettivi in capo all’ente associativo e di interessi individuali concorrenti, autonomamente azionabili, è necessario accertare in giudizio che l’ente esponenziale “non stia affiancandosi alle posizioni individuali di più soggetti nella difesa di un interesse che resta individuale pur se plurisoggettivo – il che potrebbe al più sorreggere una legittimazione al mero intervento – e che stia facendo valere un interesse proprio, di natura collettiva che può ben coesistere con più posizioni individuali” (par. 10.2).
3.1.2. Secondo quanto affermato da detta sentenza dell’Adunanza plenaria, l’interesse collettivo è dunque distinto in termini sostanziali da quello individuale, sebbene nella singola vicenda connessa all’esercizio del potere pubblico possa essere leso analogamente a questo. La distinzione sta nel fatto di riferirsi a beni e utilità non appropriabili dal singolo, e senza che un singolo si trovi – rispetto a quei beni – in posizione differenziata rispetto al quisque de populo: perciò questo interesse è adespota. L’interesse collettivo nasce dalla possibilità d’imputazione della sua cura a figure collettive, e cioè a un ente che sia effettivamente esponenziale di quella collettività nei termini in cui assuma come propria questa categoria di beni e utilità . Se per contro quei beni o utilità fossero appropriabili, potrebbero riferirsi al patrimonio di un singolo, o di alcuni singoli, e dunque rimanere affidati alla sua, o loro, cura esclusiva, senza necessità che per poter realizzare in giudizio quella stessa cura si debba far luogo a una figura soggettiva apposita (cfr. Cons. Stato, n. 3173 del 2020, cit.).
Solo in presenza di un vero e proprio interesse collettivo coltivato in giudizio l’ente esponenziale è dunque ritenuto legittimato a ricorrere, non anche in presenza di situazioni giuridiche proprie ed esclusive dei singoli individui, benché appartenenti a una data cerchia o categoria: in tal caso, infatti, “ad essi solamente spetta […] la richiesta di tutela giurisdizionale”, e non anche all’ente esponenziale in difetto d’un interesse collettivo a questo imputabile (Cons. Stato, V, 12 marzo 2019, n. 1640).
3.2. I suesposti principi sono affermati specificamente dalla giurisprudenza in relazione agli enti collettivi veri e propri, e cioè gli enti esponenziali di matrice lato sensu associativa, per loro intrinseca natura rappresentativi degli interessi collettivi degli associati.
Gli ordini professionali, che sono invece enti pubblici, con poteri autoritativi e sottoposti alla vigilanza statale, che compongono e realizzano l’ordinamento settoriale di alcune professioni, costituiscono una figura non sovrapponibile, nel vigente ordinamento costituzionale, ai suddetti enti collettivi.
Come afferma la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, infatti, gli ordini professionali configurano degli “enti pubblici, con funzioni pubblicistiche valevoli erga omnes, istituzionali e autoritative, finalizzate alla disciplina dell’esercizio della professione (es. accesso agli albi e loro tenuta, disciplina, determinazione dei compensi, difesa ab extra dell’ambito professionale della categoria, ecc.). Sono enti istituiti dalla legge, sono ad appartenenza necessaria e sono monopolisti legali di quelle funzioni” (Cons. Stato, VI, 18 aprile 2012, n. 2208; cfr. anche Ad. plen. 4 gennaio 2011, n. 10). Essi costituiscono “enti pubblici non economici che agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall’ordinamento, connessi all’esercizio professionale” (Cons. Stato, III, 7 agosto 2019, n. 5605).
Sulla base di specifiche configurazioni di legge, dunque, un ordine professionale è intestatario di funzioni pubblicistiche aventi a oggetto l’amministrazione della professione, nonché assegnatario dei correlati interessi imputati in via istituzionalizzata all’ordine (cfr., riguardo al Consiglio Nazionale dell’ordine dei geologi e all’Ordine regionale, le funzioni assegnate in particolare con l’art. 9 l. n. 112 del 1963 e gli artt. 4 e 5 l. n. 339 del 1990).
In tale contesto, di comune a prima apparenza vi è che, analogamente agli enti collettivi, gli ordini professionali curano interessi che, pur presenti diffusamente nella categoria, sono in sé distinti da quello individuale dei singoli componenti. Però per gli ordini professionali l’interesse categoriale è in sé ben diverso e peculiare da quello di una mera difesa corporativa dell’insieme degli iscritti, o di parte di loro. Si tratta invero di una cura ordinamentale, cioè di ordinato assetto del settore, che in quanto tale è imputata ex lege all’ente pubblico ordine professionale, e in vista di un interesse pubblico istituzionalizzato dalla legge in capo ad esso, perciò insito nella dimensione pubblicistica e tipizzato in singole, nominate ed esclusive funzioni dalla stessa legge assegnate all’ordine.
Alla luce di ciò, restano comunque fermi – con le specificità del caso – i principi qui sopra richiamati in punto di legittimazione ad agire degli enti: così come occorre per la legittimazione dell’ente esponenziale non ordinistico che l’interesse perseguito sia a questo riconducibile quale interesse propriamente collettivo, distinto da quello dei singoli appartenenti alla categoria (Cons. Stato, Ad. plen. n. 6 del 2020), allo stesso modo l’ordine professionale può agire in giudizio per la tutela dell’interesse categoriale istituzionalizzato per come riconducibile, in via diretta o mediata, all’interesse pubblico di cui esso è intestatario e alle inerenti competenze di cui è per legge titolare: vale a dire, giammai per tutelare interessi individuali, ancorché omogenei, propri dei singoli professionisti o altri interessi corporativi degli associati.
3.3. Facendo applicazione dei suindicati principi emerge qui la carenza di legittimazione ad agire del Consiglio dell’ordine dei geologi e dell’Ordine regionale dei geologi della Puglia in relazione alle domande proposte.
Oggetto del ricorso è la lex specialis della procedura di gara indicata, che non pregiudica direttamente (né ciò viene dedotto) l’interesse degli appellanti consiglio e ordine nella veste di operatori economici o concorrenti. Occorre allora valutare se, a fondamento delle domande proposte, siano rinvenibili interessi di categoria, istituzionalmente imputabili alla sfera legale di competenza degli ordini, cioè inerenti l’amministrazione della professione di geo e i correlati profili attinenti alla disciplina della professione in sé , idonei a comunque sorreggere l’interesse al ricorso, autonomo da quello individuale dei singoli professionisti.
Gli appellanti fanno valere vari profili d’illegittimità della lex specialis legati all’omessa indicazione – in apposito piano delle indagini – delle prestazioni geognostiche, con conseguente lacunosità e indeterminatezza delle previsioni di gara e omissione di informazioni necessarie ai potenziali partecipanti all’appalto; censurano inoltre l’omessa specificazione degli oneri di sicurezza aziendali non soggetti a ribasso, ritenuti rilevanti ex art. 23, comma 15 e 95, comma 10, d.lgs. n. 50 del 2016, anch’essa foriera oltretutto d’un difetto informativo pregiudizievole ai fini della predisposizione di offerte consapevoli.
Le doglianze così formulate – che rientrerebbero peraltro fra quelle ammissibili in via immediata avverso la lex specialis, invocando gli appellanti vizi su clausole di gara di portata (astrattamente) escludente ai fini della partecipazione (fra cui vi sono anche le “regole inidonee a consentire una corretta e concorrenziale offerta economica […] impedendo […] la corretta e consapevole elaborazione” dell’offerta, incluse quelle “che rendano la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile”, nonché “disposizioni abnormi o irragionevoli che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara”: cfr., inter multis, Cons. Stato, Ad. plen., n. 4 del 2018, cit.) – non sono in realtà legittimamente esperibili dal Consiglio nazionale dell’ordine dei geologi e dall’Ordine regionale dei geologi della Puglia: non riguardano infatti quel loro interesse pubblico o categoriale, a loro per legge istituzionalmente imputabile.
La lesione che scaturisce dai vizi denunciati incide infatti non già sull’interesse di amministrazione categoriale e correlati aspetti di cui gli ordini sono resi dalla legge portatori istituzionalizzati, bensì su quello individuale di singoli professionisti a poter partecipare adeguatamente e consapevolmente alla gara, e comunque a non subirne – in conseguenza d’una lex specialis che si assume illegittima – pregiudizi individuali in qualità di operatori economici, anche in via aggregata.
3.3.1. In particolare, quanto all’omessa allegazione fra i documenti di gara di un piano delle indagini geognostiche, i profili di “evidente lacunosità ed indeterminatezza” della lex specialis censurati sono riconducibili proprio all’interesse dei singoli operatori economici in relazione ad elementi rilevanti per la partecipazione alla gara ed esatta individuazione dei contenuti dell’affidamento, difettando secondo gli appellanti una descrizione dettagliata delle attività di indagine “necessarie ai potenziali partecipanti all’appalto”, la quale sarebbe d’interesse diretto e personale di questi ultimi (cfr. appello, pag. 5).
Lo stesso è a dirsi in relazione alla correlata “doverosità della preventiva pianificazione delle indagini geognostiche” sulla base delle NTC 2018 e delle Linee guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in relazione alla quale non emerge alcun profilo d’interesse diretto e attuale distinto da quello dei singoli operatori rispetto alla gara, e comunque d’un (imprescindibile) interesse avente natura istituzionale e categoriale disgiunto da quello dei singoli professionisti.
Il che vale anche per il correlato profilo economico, invocato dagli appellanti in termini di “omessa remunerazione delle attività di indagine geognostica” e necessità d’evitare pregiudizi in capo ai geologi, sui quali “nella prassi […] viene in concreto ‘scaricatà ” la mancata predeterminazione del costo delle indagini geognostiche (cfr. appello, pag. 11 e 19).
Da un lato, infatti, la questione della remuneratività dell’appalto sollevata in relazione alla conformazione delle prestazioni affidate – e dunque del corrispettivo previsto per il servizio, essendo stata l’attività geognostica inclusa fra le “prestazioni accessorie” e ingiustamente remunerata col sistema “del’tutto compresò ” – non può che riguardare in via diretta, ancora una volta, l’interesse dei professionisti nella veste di operatori economici (cfr. Cons. Stato, n. 3173 del 2020, cit., ove si pone in risalto che “l’interesse alla convenienza economica di un contratto è infatti riferibile al singolo operatore e di esso non è data una dimensione collettiva ulteriore alla sfera di quest’ultimo. Si tratta più precisamente di un interesse individuale, strettamente inerente a quello di lucro proprio dell’impresa, rimesso a valutazioni soggettive di questa uti singulus, e che la stessa è già da sola titolata a chiederne in giudizio la tutela”).
Dall’altro i richiami alla “prassi [per cui] la mancata predeterminazione del costo delle indagini geognostiche viene in concreto ‘scaricatà tutta sul soggetto che ne ha la principale responsabilità, ossia il Geo” hanno carattere ipotetico ed eventuale, e non valgono a enucleare autonomi profili d’interesse attuale al ricorso; peraltro si tratta comunque d’interessi che afferiscono agli aspetti di remuneratività dell’affidamento, in relazione ai quali non emergono elementi di distinzione e autonomia rispetto all’interesse dei professionisti nella veste di operatori economici, né si ravvisa un interesse della organizzazione istituzionalizzata della categoria perseguibile dagli odierni appellanti.
3.3.2. Lo stesso è a dirsi per la censura con cui gli appellanti si dolgono dell’omessa indicazione nella lex specialis degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso a norma dell’art. 23, comma 15, d.lgs. n. 50 del 2016, deducendo la violazione anche dell’art. 95, comma 10 d.lgs. n. 50 del 2016.
Anche in questo caso, il profilo di censura può assumere rilievo, al più, ai fini della consapevole e adeguata formulazione dell’offerta, ciò che interessa tuttavia direttamente gli operatori economici coinvolti, non già l’ordine professionale.
Non si può perciò ravvisare un interesse generalizzato inerente o correlato alla amministrazione della categoria dei geologi in quanto tale – che è ciò che compete agli ordini professionali – alla censura di siffatta lacuna della lex specialis.
3.4. Per tali ragioni non si ricava dalle doglianze e deduzioni degli appellanti un adeguato e attuale interesse al ricorso avente carattere pubblico, istituzionalmente riconducibile agli ordini e disgiunto da quello (diretto) dei singoli professionisti quali operatori o di un loro gruppo.
Rispetto all’interesse effettivamente in gioco, che è riconducibile a singoli, anche se non nominati, professionisti, il Consiglio nazionale dell’ordine, nonché l’Ordine regionale dei geologi si dimostrano qui in realtà privi di legittimazione.
Nemmeno emergono dalle deduzioni e doglianze degli appellanti distinti profili d’interesse diretto e attuale ascrivibile agli enti in qualità d’interesse alla amministrazione categoriale o della categoria nel suo insieme da essi istituzionalmente perseguibile in relazione alle domande proposte avverso i provvedimenti amministrativi impugnati.
In tale prospettiva, non la “categoria dei Geologi” in quanto tale risulta tutelata attraverso il ricorso, bensì – in relazione agli invocati profili di lesione astrattamente rilevanti – singoli e innominati professionisti nella loro veste di operatori economici.
In siffatto contesto, anche il riferimento all’interesse alla “corretta par condicio di trattamento dei propri iscritti nella procedura ad evidenza pubblica” risulta in realtà genericamente enunciato, e comunque non presenta – nel tenore delle domande effettivamente proposte alla luce delle censure formulate – elementi concreti capaci di differenziarlo da quello del singolo professionista-operatore e tali da far evincere, a fondamento delle domande, un interesse effettivamente riconducibile in termini istituzionalizzati all’ordine professionale.
In specie, come già evidenziato, il Consiglio Nazionale dell’ordine dei geologi e l’Ordine regionale svolgono funzioni loro proprie afferenti a vari aspetti della professione (cfr., in particolare, l’art. 9 l. n. 112 del 1963; gli artt. 4 e 5 l. n. 339 del 1990) potendo perciò perseguire – nella prospettiva pubblicistica propria degli enti ordinistici – gli interessi direttamente concernenti le suddette pubbliche funzioni e i correlati interessi; ma non sono legittimati a coltivare, per conto altrui, interessi individuali, in specie relativi all’impugnazione delle clausole lesive per la partecipazione dei singoli alla gara e per il relativo affidamento; né vengono qui in rilievo violazioni di norme professionali stricto sensu, o interessi rilevanti dell’ordinamento della categoria in quanto tale, idonee a giustificare la legittimazione al ricorso degli ordini professionali (per il riconoscimento della legittimazione a ricorrere degli ordini professionali in specifica relazione al perseguimento di interessi c.d. “istituzionalizzati” o riferibili alla categoria nel suo insieme, cfr. le stesse Cons. Stato, Ad. plen., n. 10 del 2011, cit.; n. 2208 del 2012, cit., richiamate dagli appellanti; cfr. anche Cons. Stato, III, 20 novembre 2018, n. 6557, in relazione alla violazione di norme poste a tutela della professione).
Per tali ragioni i suddetti enti qui risultano privi di legittimazione rispetto all’impugnazione proposta nei termini suindicati avverso gli atti di gara, atteso che non perseguono con le domande formulate un interesse pubblico o categoriale distinto da quello dei singoli professionisti-operatori e istituzionalizzato in capo agli ordini.
3.5. Allo stesso modo, non può valere a legittimare gli enti appellanti alla proposizione del ricorso l’interesse pubblico al corretto espletamento della gara e dell’affidamento (in particolare, al fine di “ricevere offerte serie e ben ponderate”, a far sì che si possa “resistere alle ‘spintè volte a minimizzare gli oneri per le indagini” geognostiche, nonché ad “acquisi[re la] migliore progettazione possibile” e trovarsi, in tale prospettiva, nella condizione di poter eseguire un’effettiva comparazione fra le offerte), trattandosi evidentemente d’un distinto interesse pubblico, al cui perseguimento gli odierni appellanti non sono titolati nel quadro di una giurisdizione – qual è quella amministrativa – di natura soggettiva.
3.6. Di qui l’inammissibilità del ricorso di primo grado per carenza di legittimazione dei ricorrenti a fronte dell’assenza di un interesse dagli stessi validamente perseguibile a mezzo dell’azione proposta.
4. In conclusione, per le suesposte ragioni, il ricorso di primo grado va dichiarato inammissibile e l’appello va conseguentemente respinto.
4.1. Le spese di lite vengono poste a carico degli appellanti, in solido fra loro, secondo criterio di soccombenza, e liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge dichiarando inammissibile il ricorso di primo grado;
condanna gli appellanti, in solido fra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore dell’amministrazione costituita, liquidandole nella misura complessiva di Euro 5.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2020, tenuta ai sensi dell’art. 84, comma 6, d.-l. n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020, con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini – Presidente
Fabio Franconiero – Consigliere
Valerio Perotti – Consigliere
Stefano Fantini – Consigliere
Alberto Urso – Consigliere, Estensore

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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