Cassazione 4

Suprema Corte di Cassazione

sezione tributaria
sentenza 29 aprile 2016, n. 8559

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCININNI Carlo – Presidente
Dott. ZOSO Liana – Consigliere
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere
Dott. STALLA Giacomo – Consigliere
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 27769/09 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo Studio dell’Avv. (OMISSIS) che lo rappresenta e difende, unitamente all’Avv. (OMISSIS), giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS) S.p.A., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo Studio degli Avv.ti (OMISSIS), che la rappresentano e difendono, giusta delega in calce al ricorso introduttivo;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 58/27/08 della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, depositata il 17 ottobre 2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 aprile 2016 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

udito l’Avv. dello Stato (OMISSIS), per la controricorrente Agenzia delle Entrate;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

FATTO

Con l’impugnata sentenza n. 58/27/08 depositata il 17 ottobre 2008 la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, rigettato l’appello di (OMISSIS), confermava la decisione n. 82/07/06 della Commissione Tributaria Provinciale di Torino che aveva dichiarato inammissibile il ricorso promosso dal contribuente avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) Canone RAI dal 1996 al 2000.

A riguardo la CTR statuiva, in modo preliminare e assorbente, che la notifica della cartella era stata correttamente eseguita il 25 febbraio 2002 e che pertanto fosse tardivo il ricorso proposto dal contribuente soltanto dopo aver conosciuto dell’esistenza del ruolo a seguito di invito “bonario” del concessionario e quindi oltre il perentorio termine di giorni sessanta previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 21, comma 1.

In particolare la CTR, dopo aver dato atto che il contribuente all’epoca risiedeva in (OMISSIS), riteneva che la notifica ivi eseguita in sua temporanea assenza non comprendesse la necessita’ da parte del notificatore di compiere “ulteriori ricerche fuori dal comune di residenza”. E questo perche’, concludeva la CTR, il Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 26, comma 4 e Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 60, comma 1, lettera e), richiedevano per il perfezionamento della notifica soltanto il deposito e l’affissione all’albo comunale e differentemente da quanto disponeva l’articolo 140 c.p.c..

Contro la sentenza della CTR, il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Resistevano con controricorso i1 concessionario (OMISSIS) S.p.A. e l’Ufficio, quest’ultimo eccependo in limine l’inammissibilita’ dell’avversario ricorso.

Il contribuente si avvaleva della facolta’ di depositare memoria.

DIRITTO

1. Come anticipato in narrativa l’Ufficio ha eccepito l’inammissibilita’ del ricorso per cassazione ex adverso per tardivita’ della sua notifica, ma infondatamente atteso che la spedizione a mezzo raccomandata e’ avvenuta l’ultimo giorno utile e cosicche’ ai sensi dell’articolo 149 c.p.c., comma 3, la notifica deve ritenersi perfezionata per il notificante (articolo 149 c.p.c., comma 3).

2. Nella sostanza, come del resto ammesso dalla giurisprudenza, dopo esserne venuto a conoscenza attraverso il ruolo, il contribuente ha impugnato la cartella deducendo la nullita’ della sua notifica (Cass. sez. un. n. 19704 del 2015).

3. Con il secondo motivo di ricorso, da esaminarsi con precedenza per il suo carattere logico giuridico preliminare, il contribuente denunciava in rubrica “Violazione dell’articolo 140 c.p.c. e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, lettera e), (articolo 360, comma 1, n. 3)”, nella sostanza deducendo che nella concreta fattispecie avrebbero dovuto applicarsi le forme di notifica previste dall’articolo 140 c.p.c. e che pertanto la notificazione della cartella non poteva dirsi perfezionata soltanto con il deposito e l’affissione nell’albo comunale e quindi senza alcuna ricerca da parte del notificatore. Il quesito sottoposto era il seguente: “In caso di notificazione di un atto tributario alla residenza del contribuente il quale risulti irreperibile – senza che al contempo la relazione di notificazione faccia menzione alcuna di un’eventuale trasferimento in luogo sconosciuto – e’ applicabile la procedura di cui all’articolo 140 c.p.c.-“. Il motivo e’ fondato essendo come noto intervenuta, sulla complessa normativa, Corte Cost. n. 258 del 2012 che nei casi di temporanea assenza dalla casa di abitazione ha stabilito che debba trovare applicazione l’articolo 140 c.p.c., disposizione che nella concreta fattispecie notificatoria non e’ stato,., affatto rispettata (v., sul punto, anche Cass. sez. 6 n. 24260 del 2014).

3. Alla cassazione della sentenza deve seguire il giudizio di rinvio, per gli ulteriori accertamenti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo, cassa l’impugnata sentenza e rinvia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte che nel decidere la controversia dovra’ uniformarsi ai superiori principi e regolare le spese di ogni fase e grado.

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