Nei due anni successivi all’entrata in vigore del Decreto Legge n. 146 del 2013, convertito dalla L. n. 10 del 2014, salvo che per i condannati per taluno dei delitti previsti dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, articolo 4 bis, il beneficio della liberazione anticipata comporta una detrazione di pena pari, in ogni caso, a settantacinque giorni.

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In ogni caso, il fatto che il beneficio fosse stato concesso in relazione all’ultimo semestre di detenzione dimostrava la continuita’ nella partecipazione all’opera di rieducazione da parte del detenuto.
3. Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata limitatamente ai semestri dal 1/1/2014 al 1/1/2015.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso – che ha per oggetto esclusivamente la misura della liberazione anticipata per i semestri per i quali il beneficio e’ stato riconosciuto – e’ fondato.
Appare opportuno riprodurre il testo del Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 146, articolo 4, primi due commi, conv., con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10:
“1. Ad esclusione dei condannati per taluno dei delitti previsti dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, articolo 4-bis, e successive modificazioni, per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata prevista dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, articolo 54 e’ pari a settantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata.
2. Ai condannati che, a decorrere dal 1 gennaio 2010, abbiano gia’ usufruito della liberazione anticipata, e’ riconosciuta per ogni singolo semestre la maggiore detrazione di trenta giorni, sempre che nel corso dell’esecuzione successivamente alla concessione del beneficio abbiano continuato a dare prova di partecipazione all’opera di rieducazione.”
Secondo l’ordinanza impugnata, il regime disegnato dalla norma e’ il medesimo sia per i semestri anteriori alla data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 146 cit., sia per quelli successivi e su tale regime non incide la gia’ avvenuta concessione del beneficio nella misura “ordinaria” di giorni 45 per semestre: per tutti i semestri la liberazione anticipata deve essere applicata nella misura di 45 giorni, salvo concedere la maggiorazione di trenta giorni prevista dal comma 2 nel caso in cui il detenuto abbia continuato a dare prova di partecipazione all’opera di rieducazione.
Secondo il Procuratore Generale, invece, il regime e’ differente per i semestri antecedenti e per quelli successivi all’entrata in vigore del Decreto Legge n. 146 cit.: per il periodo che va dal 1/1/2010 al luglio 2013 la maggiorazione e’ ammessa solo se vi e’ prova della continuazione nell’opera di rieducazione; successivamente, invece, la misura della liberazione anticipata e’ di 75 giorni.
2. Nel caso in esame, in effetti, vi sono due periodi in contestazione: nel primo – dal 30/12/2010 al 30/12/2012, quindi antecedente all’entrata in vigore del provvedimento normativo – sono stati concessi solo 45 giorni di liberazione anticipata a semestre, interpretando estensivamente la norma del comma 2: benche’ il detenuto non avesse gia’ usufruito della liberazione anticipata per quei semestri – non avendo il Magistrato di Sorveglianza provveduto – il Tribunale di Sorveglianza ha ritenuto che fosse ugualmente necessaria la valutazione concernente la prosecuzione dell’opera di rieducazione nei semestri successivi; poiche’ la valutazione era negativa, il beneficio e’ stato concesso solo nella misura di 45 giorni.
Il secondo periodo, invece – i due semestri dal 1/1/2014 al 1/1/2015 – e’ successivo all’entrata in vigore del Decreto Legge n. 146 del 2013; anche in questo caso la liberazione anticipata e’ stata concessa nella misura di 45 giorni a semestre in ragione della condotta successiva del detenuto che, appunto, aveva dimostrato la mancata prosecuzione della partecipazione all’opera di rieducazione.
Entrambe le decisioni sono errate ed assunte in violazione della norma di legge.
3. Prendendo l’avvio dal secondo periodo in discussione, appare evidente la violazione dell’articolo 4, comma 1 cit. che – in maniera espressa e senza alcuna possibilita’ di equivoco – dispone che, per il periodo di due anni successivo all’entrata in vigore del decreto legge, la detrazione per la liberazione anticipata e’ di 75 giorni a semestre, e non di 45 giorni come in precedenza previsto.
Il provvedimento non fa alcun riferimento ad una “maggiorazione” ma, semplicemente – in ragione di una scelta legislativa insindacabile – rende il beneficio piu’ ampio per un determinato periodo di tempo.
Di conseguenza, se il beneficio viene concesso per i semestri compresi in quel periodo, la detrazione di pena non puo’ che essere di 75 giorni a semestre.

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