Nei pubblici concorsi i requisiti richiesti

Consiglio di Stato, Sezione quarta, Sentenza 27 gennaio 2020, n. 664

La massima estrapolata:

Nei pubblici concorsi i requisiti richiesti, ad esempio i requisiti fisici, devono essere posseduti all’epoca della procedura, e non rileva che essi possano essere invece conseguiti in un momento successivo.

Sentenza 27 gennaio 2020, n. 664

Data udienza 23 gennaio 2020

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 10133 del 2019, proposto dal Ministero dell’interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
contro
il signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Gi. Po. Pi., con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
per la riforma, previa sospensione cautelare,
della sentenza del T.A.R. Lazio, sede di Roma, sez. I quater, -OMISSIS-, che ha accolto il ricorso n. -OMISSIS-. proposto per l’annullamento dei seguenti provvedimenti del Ministero dell’interno, relativi al procedimento per l’assunzione di 1.148 allievi agenti della Polizia di Stato indetto con decreto 18 maggio 2017 n. 333 B 12 D 2 17/6686 del Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica sicurezza:
a) del decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori, pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero dell’interno – supplemento straordinario n. 1/28 del 29 maggio 2018, con avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a Serie speciale “Concorsi ed esami” del 29 maggio 2018;
b) del provvedimento, conosciuto in data imprecisata, con il quale è stata dichiarata la non idoneità del ricorrente al concorso suddetto;
c) di tutte le operazioni compiute e di tutte le valutazioni espresse dalla Commissione medica;
d) del decreto con il quale è stata disposta l’esclusione del ricorrente dalla procedura, se adottato e di cui si ignorano il contenuto e gli estremi;
e comunque per la disapplicazione:
del D.M. 30 giugno 2006 n. 198, recante “Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli”;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2020 il Cons. Francesco Gambato Spisani e udito per la parte appellante l’avvocato dello Stato Em. Da.;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che:
– l’appellante ha partecipato al concorso di cui meglio in epigrafe e con verbale notificatogli il giorno 20 aprile 2018 della Commissione medica è stato dichiarato non idoneo a causa di asserite problematiche descritte come -OMISSIS-, il tutto ai sensi dell’art. 3, comma 2, della tabella 1, punti 7, 8 lettera b) e 9, del D.M. 30 giugno 2006, n. 198 (doc. 1 in I grado appellante, atto citato) e di conseguenza è stato escluso dalla procedura;
– con la sentenza indicata in epigrafe, il TAR ha accolto il ricorso da lui proposto contro tale esclusione, espressa dall’atto indicato e dagli altri di cui in epigrafe. In motivazione, per quanto qui interessa, si è richiamato alla verificazione disposta con propria ordinanza istruttoria 31 maggio 2018 n. 6085 e affidata ad una Commissione medica costituita allo scopo presso il Dipartimento militare di medicina legale di Roma, la quale con verbale 30 gennaio 2019 aveva espresso un giudizio di idoneità, di segno quindi opposto a quello impugnato, con diagnosi di -OMISSIS-;
– ciò posto, il Giudice di primo grado ha ritenuto di conformarsi a tale giudizio ed ha respinto l’argomento in contrario dell’amministrazione, la quale ha osservato che in sede di verificazione la situazione di fatto riscontrata era diversa, perché all’epoca della visita medica in sede di concorso i mezzi di sintesi chirurgici – ovvero le viti metalliche che si usano per ridurre una frattura- non erano ancora stati rimossi.
Il Giudice di primo grado ha infatti ritenuto che della prossima guarigione in quella sede si sarebbe dovuto tener conto, e che il presunto -OMISSIS-non fosse rilevante, riferendosi in sostanza ad un singolo episodio di ubriacatura in epoca lontana;
– contro questa sentenza, il Ministero ha proposto impugnazione, con appello che contiene due motivi di eccesso di potere per travisamento del fatto, nei quali sostiene che la Commissione medica di concorso si sarebbe correttamente attenuta a quanto risultava in quel momento, e che l’-OMISSIS-sarebbe rilevante anche nei termini minimi descritti;
– l’appellato ha resistito con memoria 16 gennaio 2020, in cui chiede che l’appello sia respinto, richiamandosi anche a precedente giurisprudenza, e sostiene che una frattura trattata con mezzi di sintesi non comporterebbe in assoluto inidoneità, e che il presunto -OMISSIS-non sarebbe rilevante;
– l’appello dell’amministrazione è fondato e va accolto. È corretto infatti il rilievo in esso contenuto, secondo il quale nei pubblici concorsi, per principio pacifico che come tale non richiede puntuali citazioni giurisprudenziali, i requisiti richiesti, in questo caso i requisiti fisici, devono essere posseduti all’epoca della procedura, e non rileva che essi possano essere invece conseguiti in un momento successivo. Nel caso di specie, l’accertamento della commissione di verificazione valorizzato dal Giudice di I grado si riferiva invece proprio al momento successivo in cui la frattura era guarita e i mezzi di sintesi non erano più applicati. In proposito, l’appellato obietta (memoria 16 gennaio 2020, p. 4) che la valutazione della frattura da parte dell’originaria Commissione di concorso non sarebbe stata comunque corretta, in base a quanto previsto dalle procedure di assunzione pubblicate sulla G.U. del 26 maggio 2017, per cui le fratture, anche con residua presenza di mezzi di sintesi, non avrebbero comportato di per sé esclusione, ma sarebbero state oggetto di “attenta valutazione, anche specialistica”. Si risponde però che le valutazioni in questione in base al regolamento citato non devono essere di necessità specialistiche, ma “anche” tali, intendendosi ragionevolmente che una normale valutazione medica può essere sufficiente, il che risponde del resto alla comune logica, perché è questo il caso di fronte a diagnosi chiare, che ogni medico è ovviamente abilitato ad esprimere. Il giudizio relativo poi, come ritenuto da costante giurisprudenza, anche qui senza che siano necessarie puntuali citazioni, è espressione di discrezionalità, sindacabile nella presente sede giurisdizionale solo in presenza di esiti abnormi ovvero manifestamente illogici, che nella specie non constano. Non è infatti prova di illogicità del giudizio dell’amministrazione il giudizio di segno contrario espresso da un perito di parte, che come tale esprime solo una valutazione di merito, che si vorrebbe sostituire a quella difforme dell’amministrazione;
– l’appello, in conclusione, va accolto come in dispositivo;
– sussistono giusti motivi per compensare le spese;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello così come in epigrafe proposto (ricorso n. 10133/2019 R.G.), lo accoglie, e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado (-OMISSIS-. TAR Lazio Roma).
Spese dell’intero giudizio compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2020 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti – Presidente
Leonardo Spagnoletti – Consigliere
Daniela Di Carlo – Consigliere
Francesco Gambato Spisani – Consigliere, Estensore
Alessandro Verrico – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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