Nel caso che la posizione di garanzia sia coperta da più persone

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 29 gennaio 2020, n. 3745

Massima estrapolata:

Nel caso che la posizione di garanzia sia coperta da più persone in base a turnazione non è consentita l’attribuzione generica della responsabilità su tutti i soggetti o solo di quello presente, perché l’evento va correlato alla responsabilità verificando nesso causale e effetti nel tempo dei singoli interventi.

Sentenza 29 gennaio 2020, n. 3745

Data udienza 21 gennaio 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI TOMASSI Mariastefania – Presidente

Dott. SIANI Vincenzo – Consigliere

Dott. APRILE Stefano – Consigliere

Dott. CAIRO Antonio – rel. Consigliere

Dott. RENOLDI Carlo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 03/05/2019 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;
Letta la requisitoria della Dott.ssa Olga Mignolo, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe, in data 3/5/2019, il Tribunale di sorveglianza di Napoli dichiarava inammissibile l’istanza di detenzione domiciliare e rigettava quella di affidamento in prova al servizio sociale, avanzata nell’interesse di (OMISSIS).
Osservava che la domanda di detenzione domiciliare era inammissibile per l’entita’ della pena, che risultava superiore ai due anni.
Riteneva il Tribunale, ancora, che non si potesse accogliere la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, poiche’ faceva difetto un’attivita’ lavorativa effettiva cui ancorare la misura di cui alla L. 26 luglio 1975, n. 354, articolo 47.
2. Ricorre per cassazione (OMISSIS), con il ministero del difensore di fiducia e sviluppa un unico motivo di ricorso, lamentando la violazione di legge e il vizio di motivazione.
Lamenta il ricorrente che il giudizio negativo era stato espresso valorizzando la mancanza di documentazione che attestasse l’attivita’ lavorativa. In realta’ detta documentazione era stata depositata presso il Tribunale di sorveglianza di Napoli l’8/4/2019 e non era confluita nel fascicolo della procedura e aveva determinato il rigetto della domanda con una ordinanza, peraltro, insufficientemente motivata.
3. Il ricorso e’ fondato.
La questione dedotta, relativa alla mancata sottoposizione al Collegio di merito della documentazione prodotta, sviluppa una questione processuale che impone la verifica degli atti.
Dall’esame del fascicolo si evince che la documentazione cui si fa riferimento era stata effettivamente depositata nell’interesse del ricorrente e attestava la possibilita’ di svolgere attivita’ di volontariato, che costantemente e’ ritenuta, in giurisprudenza, equipollente a quella lavorativa, in funzione di un possibile reinserimento sociale del detenuto.
La motivazione dell’ordinanza impugnata, tuttavia, si limita semplicisticamente ad una affermazione assertiva priva di motivazione e giunge a negare la misura alternativa senza svolgere una ricostruzione valutativa sia della storia personale dell’istante, sia di un suo possibile recupero in funzione della condanna inflitta e in esecuzione.
L’ordinanza, appare, pertanto, carente in punto di motivazione e non considera alcun elemento che poteva influire su una possibile concessione della misura stessa.
In particolare, e’ stato chiarito che, per il giudizio prognostico favorevole, la natura e la gravita’ dei reati per i quali e’ stata irrogata la pena in espiazione deve costituire, unitamente ai precedenti (Sez. 1, n. 1812 del 4/3/1999, Danieli, Rv. 213062), alle pendenze e alle informazioni di P.S. (Sez. 1, n. 1970 dell’11/3/1997, Caputi, Rv. 207998), il punto di partenza dell’analisi della personalita’ del soggetto, la cui compiuta ed esauriente valutazione non puo’ mai prescindere, tuttavia, dalla condotta tenuta successivamente dal condannato e dai suoi comportamenti attuali, risultando questi essenziali ai fini della ponderazione dell’esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e della prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 6783 del 13/12/1996, Occhipinti, Rv. 206776 – 01; Sez. 1, n. 688 del 5/2/1998, Cusani, Rv. 210389 – 01; Sez. 1, n. 371 del 15/11/2001, dep. 8/1/2002, Chifari, Rv. 220473; Sez. 1, n. 31809 del 9/7/2009, Gobbo, Rv. 244322; Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, Incarbone, Rv. 264602). Si e’ di recente precisato che, fra gli indicatori utilmente apprezzabili in tale ottica, possono essere annoverati l’assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l’adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, la congruita’ della condanna, l’attaccamento al contesto familiare e l’eventuale buona prospettiva di risocializzazione (Sez. 1, n. 44992 del 17/9/2018, S., Rv. 273985). In ogni caso, e da ultimo, non puo’ richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell’osservazione della personalita’, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n. 773 del 3.12.2013, dep. 10/1/2014, Naretto, Rv. 258402).
Questa Corte ha chiarito anche come lo svolgimento di attivita’ lavorativa, pur rappresentando un mezzo di reinserimento sociale valutabile nel piu’ generale giudizio sulla richiesta di affidamento in prova, non costituisca da solo, qualora mancante, condizione ostativa all’applicabilita’ di detta misura, trattandosi di parametro apprezzabile unitamente agli altri elementi sottoposti alla valutazione del giudice di merito – inclusi i risultati del trattamento individualizzato – nell’ottica di un conclusivo giudizio prognostico favorevole al reinserimento del condannato nella societa’ (Sez. 1, n. 26789 del 18/6/2009, Gennari, Rv. 244735 Sez. 1, n. 5076 del 21/09/1999 Jankovic Rv. 214424 – 01 Sez. 1, n. 1092 del 1/3/1991, Mazzesi, Rv. 186899).
4. L’accertata mancanza della motivazione giustifica l’annullamento dell’ordinanza, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Napoli, che dovra’ nuovamente deliberare sulla richiesta della misura alternativa dell’affidamento in prova adeguandosi ai principi sopra richiamati.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Napoli.
Motivazione semplificata.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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