Nel caso di manomissione del contachilometri di un’autovettura

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|20 aprile 2022| n. 12606.

Nel caso di manomissione del contachilometri di un’autovettura

In tema di vendita di cose mobili l’esclusione della garanzia per vizi facilmente riconoscibili, ex art. 1491 c.c., integra l’applicazione di un principio di autoresponsabilità del compratore nell’applicazione dell’onere della diligenza in ordine alla rilevazione dei vizi, la quale, tuttavia, non può spingersi sino al punto di prevedere il ricorso ad indagini con mezzi altamente specializzati per l’accertamento. Dunque non può ritenersi applicabile tale principio di evizione nel caso di manomissione del contachilometri di un’autovettura, il cui vizio sia stato accertato solo da un tecninco altamente specializzato.

Ordinanza|20 aprile 2022| n. 12606. Nel caso di manomissione del contachilometri di un’autovettura

Data udienza 9 novembre 2021

Integrale

Tag/parola chiave:
Vendita – Auto usate – Acquirente – Art. 1491 cc – Principio di autoresponsabilità – Riscontro di vizi manifesti – Vizio redibitorio – Vizi che necessitano di indagini con mezzi altamente specializzati – Esclusione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente
Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8607/2017 R.G. proposto da:
(OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS), con procura speciale su foglio separato ed allegato al ricorso e con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso dagli Avv. (OMISSIS), e (OMISSIS), con procura speciale su foglio separato ed allegato al controricorso e con domicilio in Roma, piazza Cavour n. 1, presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– controricorrente –
contro
(OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Prof. (OMISSIS), con procura speciale su foglio separato e allegato al controricorso e con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto n. 424 depositata il 26 settembre 2016.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 9 novembre 2021 dal Consigliere Dott. Milena Falaschi.

Nel caso di manomissione del contachilometri di un’autovettura

OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO

Ritenuto che:
– il Tribunale di Taranto, con sentenza n. 2542 del 2013, in accoglimento della domanda proposta dalla (OMISSIS) s.p.a. nei confronti di (OMISSIS), dichiarava la risoluzione del contratto di compravendita di autovettura usata, con condanna del venditore al pagamento in favore dell’attrice della somma di Euro 12.099,52, oltre ad interessi e spese di lite; inoltre, in accoglimento della domanda di rivalsa formulata dal convenuto nei confronti della societa’ (OMISSIS) a r.l., condannava quest’ultima al pagamento in favore del convenuto delle somme che lo stesso avrebbe corrisposto all’attrice;
– sul gravame interposto dalla (OMISSIS), la Corte di appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto, costituiti gli appellati e proposto dalla (OMISSIS) anche appello incidentale quanto alla liquidazione delle spese processuali in suo favore, rigettava l’impugnazione principale e accoglieva quello, incidentale, riformando la sentenza del giudice di prime cure limitatamente alla mancata previsione, nella regolazione delle spese di lite, degli “oneri borsuali”, confermando la non facile riconoscibilita’ da parte della (OMISSIS) della manomissione del contachilometri, che pure operava nel settore dell’acquisto e della vendita di autoveicoli, non incombendo sulla stessa parte, in maniera automatica, l’onere di verificare la condizione della merce con apposite attrezzature. Concludeva nel senso che la mera possibilita’ di svolgere tali indagini non trasformava i “vizi non riconoscibili” in “vizi apparenti”;
– per la cassazione del provvedimento della Corte d’appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto, ricorre la (OMISSIS), sulla base di un unico motivo;
– resistono con separati controricorsi il (OMISSIS) e la (OMISSIS).

 

Nel caso di manomissione del contachilometri di un’autovettura

Atteso che:
– preliminarmente va esaminata la deduzione di inammissibilita’ del ricorso formulata dalla (OMISSIS) ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, assorbito quella relativa all’articolo 360 bis c.p.c., comma 1, n. 1 e all’articolo 360 c.p.c..
Per orientamento consolidato di questa Corte, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dell’articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisivita’”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per se’, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., sez. un., n. 8053 e n. 8054 del 2014; Cass. n. 14324 del 2015).
Nella specie, la societa’ ricorrente ha assolto il suddetto onere, avendo dedotto l’omesso esame di un “fatto storico”, ossia la particolare competenza della societa’ acquirente nell’ambito del mercato delle auto usate, per cui il ricorso sotto siffatto profilo e’ ammissibile;
– passando al merito, con l’unico motivo la societa’ ricorrente lamenta la violazione e la omessa ovvero erronea applicazione delle norme dettate dall’articolo 1491 c.c. e articolo 1176 c.c., comma 2, per avere la Corte distrettuale affrontato sbrigativamente le censure alla sentenza di primo grado riguardanti le questioni dell’agevole riconoscibilita’ del vizio redibitorio e dell’onere di peculiare diligenza imposto all’operatore professionale nel settore della commercializzazione di autoveicoli usati.

 

Nel caso di manomissione del contachilometri di un’autovettura

Ad avviso della ricorrente l’articolo 1491 c.c., costituendo esplicazione del principio di autoresponsabilita’, predicherebbe l’osservanza di un onere di diligenza a carico del compratore, il cui grado non potrebbe essere definito in astratto, ma andrebbe valutato ed apprezzato in concreto, avendo riguardo alle peculiari circostanze della compravendita, alla natura e alle caratteristiche del bene che ne sia oggetto e alle qualita’ personali dell’acquirente. Aggiunge la (OMISSIS) che la (OMISSIS) operando proprio nel settore dell’acquisto e della vendita di veicoli usati aveva tutte le caratteristiche per effettuate essa stessa “controlli di routine”, che invece ha fatto eseguire solo subito dopo il perfezionamento dell’acquisto.
Il motivo e’ infondato e con esso il ricorso.
Appare necessario e preliminare l’inquadramento della fattispecie all’interno del quadro normativo di riferimento: l’articolo 1491 c.c., rubricato “Esclusione della garanzia”, dispone che: “Non e’ dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non e’ dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.”; inoltre, l’articolo 1494 c.c., in ordine al “Risarcimento del danno” aggiunge che: “In ogni caso il venditore e’ tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa. Il venditore deve altresi’ risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa”.
L’articolo 1491 c.c., dunque, prevede l’esenzione da ogni responsabilita’ per i difetti “facilmente riconoscibili”, in quanto l’acquirente li avrebbe potuti appurare con una “verifica della relativa condizione, eventualmente anche con opportuna assistenza tecnica”.
L’esclusione della garanzia nel caso di facile riconoscibilita’ dei vizi della cosa venduta, ai sensi dell’articolo 1491 c.c., costituisce applicazione del principio di autoresponsabilita’ – come esposto dalla medesima ricorrente – e consegue all’inosservanza dell’onere di diligenza del compratore in ordine alla rilevazione dei vizi che si presentino di semplice percezione.

 

Nel caso di manomissione del contachilometri di un’autovettura

Per costante giurisprudenza – sebbene il grado della diligenza esigibile non possa essere predicato in astratto, ma debba essere apprezzato in relazione al caso concreto, avuto riguardo alle particolari circostanze della vendita, alla natura della cosa ed alla qualita’ dell’acquirente – e’ tuttavia da escludere laddove l’onere di diligenza del compratore debba spingersi sino al punto di postulare il ricorso all’opera di esperti o l’effettuazione di indagini penetranti ad opera di tecnici del settore, al fine di individuare il vizio (Cass. 27 febbraio 2012 n. 2981).
Inoltre, ai tini dell’esclusione della garanzia per i vizi della cosa venduta, l’articolo 1491 c.c., non richiede il requisito dell’apparenza, ma quello della facile riconoscibilita’ del vizio. Ed e’ proprio siffatto onere che puo’ essere richiesto al compratore, ai sensi dell’articolo 1491 c.c., il quale non postula una particolare competenza tecnica, ne’ il ricorso all’opera di esperti, ma e’ circoscritto alla diligenza occorrente per rilevare i difetti di facile percezione da parte dell’uomo medio (Cass. 18 dicembre 1999 n. 14277; Cass. 27 febbraio 2012 n. 2981). In questo caso, il ricorso all’esperto segna il discrimen tra le ipotesi in cui sia prevista la garanzia e quelle in cui sia esclusa, e cioe’, se il vizio sia o meno facilmente riconoscibile.
La Corte di appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto, con la motivazione della sentenza impugnata (che si profila adeguata e logica in relazione alla valutazione degli accertamenti di fatto operati e, percio’, si prospetta incensurabile nella presente di legittimita’ e, del resto, non ha costituito nemmeno oggetto di specifica doglianza da parte della ricorrente), ha congruamente rilevato che, a seguito della stipula del contratto di compravendita intervenuto il (OMISSIS) fra la (OMISSIS), quale acquirente, e (OMISSIS) (il quale l’aveva a sua volta acquistata dalla (OMISSIS) s.r.l. il (OMISSIS)), era rimasto comprovato che il vizio lamentato, costituito dalla importante alterazione del contachilometri, era emerso solo a seguito di apposito accertamento tecnico, avvalendosi dell’opera di esperti e di macchinari altamente tecnologici; ne’ la (OMISSIS) aveva sconfessato i dati riportati nella scheda esibita, avendo scelto di rimanere contumace.
Oltretutto, la Corte territoriale ha evidenziato che la natura di tale vizio (il quale non era immediatamente percepibile dagli acquirenti nella loro effettiva e sostanziale portata all’atto della compravendita) era rimasta riscontrata all’esito delle stesse risultanze della consulenza. Orbene, sulla scorta delle appurate circostanze di fatto, la Corte distrettuale ha esattamente ritenuto, in punto di diritto, che, nella fattispecie, non poteva escludersi l’operativita’ della garanzia ex articolo 1491 c.c., poiche’ tale eventualita’ puo’ verificarsi solo quando l’acquirente sia posto nella condizione (e, quindi, abbia l’immediata possibilita’, in virtu’ di una mera ricognizione superficiale del bene compravenduto, o per esserne reso edotto dalla parte venditrice) di conoscere o riconoscere la reale ed esatta entita’ dei vizi o difetti, condizione questa che non si era configurata nel caso in questione al momento della compravendita, ma che si era venuta a realizzare soltanto successivamente a seguito di appositi approfondimenti tecnici effettuati dall’ultima acquirente. In tal senso, percio’, la Corte distrettuale si e’ uniformata alla giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Cass. n. 1427 del 1999 e, da ultimo, Cass. n. 2981 del 2012), la quale ha, in materia, statuito che il discrimen e’ rappresentato proprio dalla necessita’ o meno dell’utilizzazione dell’esperto per l’esclusione della garanzia, ai sensi dell’articolo 1491 c.c..

 

Nel caso di manomissione del contachilometri di un’autovettura

Pertanto, sebbene il grado della diligenza esigibile da parte dell’acquirente debba essere apprezzato in relazione al caso concreto, compresa la stessa qualita’ dell’acquirente, tuttavia non puo’ spingersi sino al punto di postulare il ricorso ad indagini con mezzi altamente specialistici, come, in effetti, verificatosi nel caso di specie, senza, che peraltro, i venditori avessero reso edotta l’acquirente finale delle reali condizioni del bene.
Conclusivamente, il ricorso va respinto.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilita’ 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie e agli accessori come per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

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