Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi il “thema decidendum” è individuato dal ricorso introduttivo della fase sommaria

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|10 marzo 2023| n. 7163.

Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi il “thema decidendum” è individuato dal ricorso introduttivo della fase sommaria

Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi (nella specie, avverso l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione aveva deciso una controversia distributiva ex art. 512 c.p.c.), il “thema decidendum” è individuato dal ricorso introduttivo della fase sommaria, rispetto al quale l’atto introduttivo della successiva fase di merito non può contenere un diverso “petitum”. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo all’opposizione agli atti esecutivi proposta, avverso l’ordinanza ex art. 512 c.p.c., da un creditore il quale, sul presupposto dell’inefficacia nei suoi confronti delle iscrizioni ipotecarie effettuate sull’immobile pignorato in epoca posteriore alla trascrizione della domanda revocatoria dell’atto di costituzione di un fondo patrimoniale, aveva dapprima richiesto, nel ricorso introduttivo della fase sommaria, di concorrere al riparto in misura proporzionale rispetto agli altri creditori, per poi invocare, nell’atto introduttivo del giudizio di merito, l’integrale assegnazione in suo favore delle somme ricavate).

Sentenza|10 marzo 2023| n. 7163. Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi il “thema decidendum” è individuato dal ricorso introduttivo della fase sommaria

Data udienza 24 gennaio 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Espropriazione forzata immobiliare – Presenza di ipoteca volontaria sull’immobile – Giudizio di merito sull’opposizione – Divieto di domande nuove – Assegnazione con preferenza delle somme a soddisfacimento integrale del credito a mente dell’art. 2902 cod. civ. – Natura di domanda nuova rispetto alla domanda di concorrere alla distribuzione in maniera proporzionale agli altri creditori chirografari

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere

Dott. ROSSI Raffaele – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 29099/2020 R.G. proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. Mario Giuseppe Ridola, rappresentato e difeso dall’Avv. Sergio Meschini;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
in difetto di elezione di domicilio in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avv. Matteo Tassi;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) S.P.A., (OMISSIS) S.P.A., AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, (OMISSIS) S.N.C., (OMISSIS), (OMISSIS) S.R.L., (OMISSIS), (OMISSIS) S.P.A., (OMISSIS);
– intimati –
Avverso la sentenza n. 223/2020 del TRIBUNALE DI LA SPEZIA, depositata il giorno 13 maggio 2020.
Udita la relazione svolta alla pubblica udienza tenuta il giorno 24 gennaio 2023 dal Consigliere Dott. RAFFAELE ROSSI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento del quinto motivo di ricorso;
udito l’Avv. MARIO GIUSEPPE RIDOLA, per delega dell’Avv. SERGIO MENCHINI, per parte ricorrente.

Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi il “thema decidendum” è individuato dal ricorso introduttivo della fase sommaria

FATTI DI CAUSA

1. Nell’anno 2011, la (OMISSIS) S.p.A. (nelle more del processo divenuta (OMISSIS) S.p.A. e poi fusa per incorporazione nella (OMISSIS) S.p.A.) promosse innanzi il Tribunale di La Spezia in danno di (OMISSIS) espropriazione forzata su un immobile sito in (OMISSIS), gravato da ipoteca volontaria di primo grado, iscritta in data 12 giugno 2009 in favore della procedente ed in precedenza (nell’anno 2003) conferito dalla esecutata in un fondo patrimoniale costituito con (OMISSIS), poi consensualmente sciolto con atto del 1 giugno 2009.
2. Nella procedura esecutiva spiegarono intervento, oltre a vari creditori chirografari (la societa’ (OMISSIS) s.n.c., (OMISSIS), (OMISSIS) e la societa’ (OMISSIS) S.p.A.) ed alla societa’ (OMISSIS) s.r.l. (la quale addusse privilegio a collocazione sussidiaria ex articolo 2751-bis c.c.), anche due creditori muniti di causa legittima di prelazione: la (OMISSIS) S.p.A. (cui lite pendente e’ per legge succeduta l’Agenzia delle Entrate Riscossione), a tutela di un credito assistito da ipoteca legale iscritta il 19 giugno 2009 e la (OMISSIS) S.p.A., in forza di mutuo garantito da ipoteca volontaria iscritta in data 18 luglio 2009.
3. Ulteriore intervento formulo’ la (OMISSIS) S.p.A., la quale richiese la soddisfazione di un proprio credito in via di chirografo, rappresentando di avere proposto, con domanda trascritta nei registri immobiliari nell’anno 2005, azione revocatoria ai sensi dell’articolo 2901 c.c., avverso l’atto di costituzione del fondo patrimoniale tra (OMISSIS) e (OMISSIS), azione accolta con sentenza n. 961/2012 del Tribunale di La Spezia, passata in giudicato.
4. Esperito il subprocedimento di vendita ed aggiudicato il bene, nel progetto di distribuzione predisposto dal professionista delegato la somma ricavata, decurtata degli importi collocati a titolo di spese con preferenza assoluta, venne nella sua interezza assegnata alla (OMISSIS) S.p.A., quale creditore ipotecario di primo grado, gia’ destinatario di versamento diretto di parte del ricavato ad opera dell’aggiudicatario del Decreto Legislativo 1 dicembre 1993, n. 385, ex articolo 41.
5. Al piano di riparto mosse contestazioni la (OMISSIS), sul rilievo della inefficacia nei suoi confronti delle iscrizioni ipotecarie effettuate sull’immobile pignorato in epoca posteriore alla trascrizione della domanda revocatoria dell’atto di costituzione di fondo patrimoniale.
6. Con ordinanza del 21 aprile 2015, il giudice dell’esecuzione rigetto’ le contestazioni ed approvo’ il progetto di distribuzione.
7. Avverso detta ordinanza reagi’ con opposizione agli atti esecutivi la (OMISSIS), la quale, ribadite le precedenti difese, domando’ di concorrere al riparto del ricavato, detratte le spese da preferirsi ai sensi dell’articolo 2770 c.c., in misura proporzionale rispetto agli altri creditori, procedente ed intervenienti tempestivi, tutti da qualificarsi come chirografari attesa l’inefficacia delle ipoteche iscritte.
8. Definita la fase sommaria dell’opposizione con la sospensione della ordinanza gravata, con l’atto introduttivo del giudizio di merito parte opponente invoco’ l’assegnazione in suo favore delle somme ricavate, con preferenza rispetto ad ogni altro creditore (fatte salve le spese di cui all’articolo 2770 c.c.), a soddisfacimento integrale del proprio credito a mente dell’articolo 2902 c.c., comma 2.
9. L’opposizione, come articolata nell’atto introduttivo del merito, e’ stata accolta dalla decisione in epigrafe indicata.
Per quanto ancora qui d’interesse, il Tribunale di La Spezia: ha escluso la novita’ della domanda di attribuzione in via preferenziale formulata dall’opponente nell’atto introduttivo della fase di merito; ha ritenuto che, in ragione dell’effetto prenotativo della trascrizione della domanda revocatoria, i crediti nella titolarita’ di (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS), siccome presupponenti l’atto (contrario a quello revocato) di scioglimento del fondo patrimoniale, erano da considerarsi inefficaci nei confronti di (OMISSIS), creditore munito, in quanto vittorioso in revocatoria, di un “diritto di prelazione eccezionale che ha carattere preliminare rispetto alle altre prelazioni ordinarie previste dalla legge (pegno, ipoteca, privilegi)”.
Sulla scorta di tali premesse, la sentenza di accoglimento dell’opposizione agli atti esecutivi ha non solo revocato l’ordinanza emessa ai sensi dell’articolo 512 c.p.c., dal giudice dell’esecuzione, ma ha pure predisposto ed approvato nuovo progetto di distribuzione, recante la distribuzione del ricavato alla (OMISSIS) in postergazione rispetto alle spese di cui all’articolo 2770 c.c., ma in via prioritaria rispetto ad ogni altro creditore; ha poi condannato la (OMISSIS) al pagamento in favore della (OMISSIS) di parte dell’importo gia’ ricevuto ai sensi del Decreto Legislativo n. 385 del 1993, articolo 41, oltre alla refusione delle spese della controversia di opposizione.
10. Ricorre per cassazione la (OMISSIS) S.p.A., affidandosi a sei motivi; resiste, con controricorso, la (OMISSIS) S.p.A. (successore a titolo particolare della (OMISSIS)).
Non svolgono difese in grado di legittimita’ le altre parti del giudizio, in epigrafe analiticamente indicate.
11. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi il “thema decidendum” è individuato dal ricorso introduttivo della fase sommaria

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo, per violazione e falsa applicazione degli articoli 2901 c.c. e segg., in combinato disposto con l’articolo 2652 c.c., comma 6, n. 5, e con l’articolo 602 c.p.c., censura la sentenza nella parte in cui ha qualificato lo scioglimento consensuale del fondo patrimoniale come un atto “incompatibile con il diritto costituito dalla pronuncia di accoglimento della revocatoria”, senza invece considerare che il rientro del bene nel patrimonio del debitore rimuove gli effetti dell’atto pregiudizievole, a vantaggio dello stesso creditore, abilitato a procedere ad espropriazione forzata.
2. Il secondo motivo, per violazione e falsa applicazione degli articoli 2901 e 2902 c.c., in combinato disposto con l’articolo 2741 c.c., commi 1 e 2, contesta l’argomentazione del giudice territoriale secondo cui il creditore vittorioso in revocatoria ha il diritto “di soddisfarsi sul bene oggetto dell’atto revocato in via preferenziale rispetto ai creditori che siano stati lesi dall’atto revocato e non abbiano svolto azione revocatoria”.
Ad avviso del ricorrente, l’attribuzione al creditore vittorioso in revocatoria di un “diritto di prelazione eccezionale” poziore rispetto agli altri creditori del debitore non ha fondamento positivo, alcuna norma prevedendo una causa legittima di prelazione siffatta e non essendo altresi’ possibile estendere al caso la regola stabilita dall’articolo 2902 c.c., comma 2.
3. Con il terzo motivo, per violazione e falsa applicazione dell’articolo 2741 c.c., commi 1 e 2, si assume che l’attribuzione al creditore vittorioso in revocatoria di un “diritto di prelazione eccezionale” da opporre agli altri creditori del debitore viola il principio della tassativita’ delle cause legittime di prelazione, che importa il divieto di interpretazione o applicazione analogica delle disposizioni che dette cause legittime sanciscono.
4. Con il quarto motivo, articolato in via subordinata, per violazione e falsa applicazione dell’articolo 2741 c.c., commi 1 e 2, e dell’articolo 509 c.p.c. in combinato disposto con l’articolo 2901 c.c. e articolo 2652 c.c., comma 6, n. 5, si deduce che l’effetto di inopponibilita’ derivante dalla trascrizione della domanda revocatoria, pur in astratta ipotesi ravvisato sussistente, riguarderebbe soltanto l’iscrizione ipotecaria e non gia’ il credito sottostante, sicche’ esso avrebbe dovuto comportare il concorso, in modo proporzionale e paritario, di (OMISSIS) e di (OMISSIS) alla distribuzione del ricavato.
5. Con il quinto motivo, ancora in via subordinata, per violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c., in combinato disposto con gli articoli 512 e 617 c.p.c., si denuncia l’error iuris in cui e’ incorsa la gravata sentenza laddove non ha rilevato la inammissibilita’ per novita’ o tardivita’ della domanda di “assegnazione con preferenza delle somme a soddisfacimento integrale del credito a mente dell’articolo 2902 c.c.”, articolata per la prima volta nella citazione introduttiva del giudizio di merito sull’opposizione, mentre nel ricorso introduttivo della fase sommaria parte opponente aveva domandato di concorrere alla distribuzione in maniera proporzionale agli altri creditori, tutti considerati come chirografari.
6. Con il sesto motivo, sempre in via subordinata, per violazione e falsa applicazione dell’articolo 101 c.p.c., in combinato disposto con gli articoli 510 e 617 c.p.c., parte ricorrente sostiene che la domanda di assegnazione con preferenza del ricavato, ove reputata ammissibile, era infondata, non avendo (OMISSIS) esplicitamente fatto valere in ambito esecutivo il privilegio vantato, riconosciuto invece dalla impugnata sentenza.
7. Una notazione introduttiva.
La complessa ed articolata trama argomentativa connotante la gravata pronuncia e’ stata sviluppata al fine di statuire sulla domanda dell’opponente di attribuzione del ricavato in via preferenziale rispetto agli altri creditori, procedenti ed intervenuti.
Pertanto, ponendo nella corretta sequenza logica di trattazione le doglianze sollevate dall’impugnante, occorre innanzitutto scrutinare il quinto motivo di ricorso, che investe in radice la giuridica possibilita’ di compiere la verifica sulla fondatezza di siffatta domanda ad opera del giudice dell’opposizione, in tutta evidenza preliminare rispetto agli altri motivi, sotto vari aspetti concernenti il merito della stessa domanda.
8. Cio’ posto, il quinto motivo e’ fondato.
Lo svolgimento della vicenda processuale a tal fine rilevante rappresenta un dato pacifico: nel ricorso ex articolo 617 c.p.c., diretto al giudice dell’esecuzione, l’opponente, premessa l’inefficacia nei suoi confronti delle iscrizioni ipotecarie accese sul bene pignorato in epoca successiva alla trascrizione della domanda revocatoria, chiedeva la soddisfazione del proprio credito chirografario in concorso paritario e proporzionale con gli altri creditori, procedenti e intervenuti; nella citazione introduttiva della fase di merito, ribadito il medesimo presupposto, l’opponente instava invece per l’assegnazione del ricavato con preferenza rispetto ad ogni altro creditore (fatte salve le spese di cui all’articolo 2770 c.c.) “a soddisfacimento integrale del proprio credito a mente dell’articolo 2902 c.c., comma 2”.
Esaminando la questione, il giudice territoriale ha escluso la novita’ della domanda, sul rilievo che essa “espone diversamente gli effetti giuridici derivanti da elementi di fatto gia’ dedotti nell’atto di intervento” ed e’ quindi “fondata su una diversa interpretazione del dato normativo estranea al potere dispositivo delle parti, conoscibile dal giudice in base al principio iura novit curia”.
8.1. La trascritta argomentazione non e’ conforme a diritto.
Basti, al riguardo, osservare come la diversa articolazione, negli atti introduttivi delle due fasi della causa, della richiesta di collocazione nel riparto configuri un’ipotesi (invero scolastica) di immutazione del petitum, cioe’ a dire di uno degli elementi identificativi della domanda: a fronte della medesima ragione giustificatrice (ovvero della stessa causa petendi: l’inefficacia delle cause legittime di prelazione dagli altri creditori vantate), palesemente differente e’ il provvedimento di cui si invoca l’adozione, in alcun modo integrante – diversamente da quanto opinato nella sentenza impugnata – la deduzione di un mero “effetto giuridico” e nemmeno la sollecitazione della parte all’esercizio di un potere officioso di spettanza del giudice.
Orbene, e’ noto che, per costante elaborazione del giudice della nomofilachia, la struttura di giudizio unitario a cadenza bifasica propria delle opposizioni esecutive importa che sia il ricorso introduttivo della fase sommaria della controversia a tracciare, in maniera vincolante, i confini del thema decidendum devoluto al giudice adito, sicche’ ogni mutamento (eccedente i limiti della mera emendatio) delle ragioni di contestazioni poste a base dell’opposizione oppure dei provvedimenti richiesti integra una inammissibile domanda nuova (da ultimo, Cass. 06/04/2022, n. 11237; esaustivamente in motivazione, Cass., Sez. U., 21/09/2021, n. 25478 nonche’ Cass., Sez. U., 14/12/2020, n. 28387; cfr., ancora, Cass. 26/05/2020, n. 9719; Cass. 03/09/2019, n. 21996; Cass. 09/06/2014, n. 12981; Cass. 07/08/2013, n. 18761; Cass. 28/01/2011, n. 1328; Cass. 28/07/2011, n. 16541).
La domanda di assegnazione in via preferenziale del ricavato, in quanto nuova, doveva essere dichiarata inammissibile.
La sentenza impugnata va pertanto cassata nella sua interezza, dacche’ ogni statuizione con essa resa (la revoca dell’ordinanza del giudice dell’esecuzione di approvazione del progetto di distribuzione, l’approvazione di un diverso piano di riparto delle somme ricavate e le conseguenti direttive impartite al professionista delegato, la condanna della procedente al pagamento di parte del ricavato gia’ ricevuto, il regolamento delle spese) si basa sull’accertamento della fondatezza di una domanda sulla quale il giudice non poteva pronunciarsi.
9. L’accoglimento del quinto motivo di ricorso assorbe il vaglio dei restanti, tutti finalizzati alla negazione della giuridica configurabilita’ (o della riconoscibilita’ in concreto) di un diritto di prelazione o preferenza assoluta in favore dell’opponente.
10. Occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, alla cassazione della sentenza segua il rinvio della causa al Tribunale di La Spezia, in persona di diverso magistrato, per una decisione che dovra’ essere circoscritta all’accertamento dell’esistenza dei vizi dell’opposto provvedimento: attesa la natura di giudizio meramente rescindente dell’opposizione agli atti esecutivi, il giudice in tal guisa adito e’ infatti privo di qualsivoglia potesta’ sostitutiva dell’atto pur riconosciuto invalido, per cui gli e’ preclusa l’adozione di provvedimenti propri del giudice dell’esecuzione (specificamente ed amplius, cfr. Cass. 30/09/2019, n. 24225; Cass. 28/09/2018, n. 23482; Cass. 15/04/2015, n. 7657; Cass. 27/08/2014, n. 18336; Cass. 11/01/2013, n. 589; Cass. 30/10/2012, n. 18692; Cass. 24/03/2011, n. 6733; Cass. 05/03/2002, n. 3176).
11. Al giudice del rinvio e’ altresi’ demandata la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

accoglie il quinto motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di La Spezia, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

 

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