Nel giudizio di opposizione allo stato passivo

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 6 ottobre 2020, n. 21490.

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo non opera, nonostante la sua natura impugnatoria, la preclusione di cui all’art. 345 c.p.c. in materia di “ius novorum”, con riguardo alle nuove eccezioni proponibili dal curatore, in quanto il riesame, a cognizione piena, del risultato della cognizione sommaria proprio della verifica, demandato al giudice dell’opposizione, se esclude l’immutazione del “thema disputandum” e non ammette l’introduzione di domande riconvenzionali della curatela, non ne comprime tuttavia il diritto di difesa, consentendo, quindi, la formulazione di eccezioni non sottoposte all’esame del giudice delegato

Ordinanza 6 ottobre 2020, n. 21490

Data udienza 22 luglio 2020

Tag/parola chiave: Fallimento – Passivo – Mutuo ipotecario – Esclusione per assenza della prova – Opposizione allo stato passivo – Rimedio dell’impugnazione, revocazione e opposizione – Ammissibilità di nuove eccezioni ex art. 345 cpc – Giudicato endofallimentare ex art. 96 l.f.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso n. 13248/2015 r.g. proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., (p. iva (OMISSIS)), con sede legale in (OMISSIS), e Direzione Generale in (OMISSIS), e, per essa, (OMISSIS) S.P.A. (gia’ (OMISSIS) s.p.a.), in persona del procuratore speciale (OMISSIS), rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’Avvocato Prof. (OMISSIS), presso il cui studio elettivamente domicilia in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del curatore Avv. (OMISSIS), rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del controricorso, dall’Avvocato (OMISSIS), con cui elettivamente domicilia in Roma, presso la cancelleria della Corte di cassazione;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE DI SIRACUSA depositato il 26/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 22/07/2020 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS) s.p.a. (e, per essa, (OMISSIS) s.p.a.) chiese, L. Fall., ex articolo 101, di insinuarsi al passivo del fallimento (OMISSIS) s.p.a., dichiarato dal Tribunale di Siracusa con sentenza del (OMISSIS): a) in via ipotecaria, per la complessiva somma di Euro 122.235,21 (di cui Euro 114.013,14 per rate scadute ed Euro 8.222,07 per interessi di mora maturati alla data del fallimento), in virtu’ del “mutuo fondiario” stipulato dalla societa’ poi fallita con il (OMISSIS) s.p.a. il 24.11.2004, con atto per notar (OMISSIS) n. 86271 rep. e n. 29391 racc., registrato in Siracusa l’1.12.2004, garantito da ipoteca sui beni immobili analiticamente indicati nella domanda L. Fall., ex articolo 93; b) in chirografo, per un importo totale di Euro 438.248,00, di cui Euro 109.202,87 “in virtu’ del saldo debitore, comprensivo di interessi convenzionali maturati alla data del fallimento, del contratto di conto corrente”, originariamente acceso presso il (OMISSIS), n. (OMISSIS), gia’ intrattenuto presso la Filiale (OMISSIS) di (OMISSIS); ed i restanti Euro 329.045,13 “in virtu’ del saldo debitore del mutuo chirografario” n. (OMISSIS), stipulato dalla medesima societa’, con il (OMISSIS), il 27.4.2007.
1.1. Il Giudice delegato dispose l’ammissione esclusivamente per quest’ultimo credito (Euro 329.045,13, in chirografo), denegandola, invece, per quelli riguardanti, rispettivamente, il mutuo ipotecario, “per mancanza di prova dell’erogazione, anche con riferimento alle modalita’, degli importi di cui al contratto stesso”, ed il conto corrente “per mancanza di idonea prova scritta del credito, non risultando sufficiente la produzione degli estratti conto muniti di certificazione Decreto Legislativo n. 385 del 1993, ex articolo 50 in presenza di clausole contrattuali nulle”.
1.2. L’opposizione promossa dalla banca creditrice, L. Fall., ex articolo 98, contro tale provvedimento e’ stata respinta dal Tribunale di Siracusa con decreto del 25/26 marzo 2015, che, riconosciuta al curatore la possibilita’ di formulare, in quel giudizio, “eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, anche nuove rispetto a quelle sollevate in sede di verifica dello stato passivo, rimanendo affidato al tribunale del reclamo il compito di garantire il diritto di difesa del reclamante, nelle forme compatibili con il rito camerale”, ha ritenuto: i) non assolto dall’opponente l’onere probatorio, su di essa gravante, circa la titolarita’ dei rapporti di credito dedotti, non essendo stati allegati e dimostrati le vicende ed i passaggi di questi ultimi dalle originarie creditrici fino ad (OMISSIS) s.p.a., insufficiente rivelandosi, a tal fine, la produzione della procura conferita da (OMISSIS) s.p.a. ad (OMISSIS) s.p.a.; ii) non invocabile il fatto notorio, “dal momento che le vicende modificative-estintive societarie o quelle traslative del credito non sono riconducibili sicuramente tra le nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza, trattandosi di fatti specifici e particolari, che non appartengono al patrimonio universale di conoscenze di una comunita’”.
2. Avverso il descritto decreto, (OMISSIS) s.p.a., nuovamente tramite (OMISSIS) s.p.a., propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex articolo 380-bis.1 c.p.c.. Resiste, con controricorso, la curatela fallimentare.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Le formulate doglianze prospettano, rispettivamente:
I) “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c., comma 1, , del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, articoli 92, 96 e 99 (L. Fall.), in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4”, per avere il tribunale siracusano erroneamente consentito al curatore fallimentare di contestare, per la prima volta in quella sede, la titolarita’, in capo all’opponente, dei crediti non ammessi al passivo, cosi’ pregiudicando gli effetti gia’ prodottisi, sulla relativa questione, ex articolo 115 c.p.c., comma 1, in considerazione del tenore delle precedenti difese del medesimo curatore e delle argomentazioni con cui il giudice delegato aveva negato l’insinuazione per i crediti predetti;
II) “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c., comma 2, , articoli 112 e 115 c.p.c., e del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, articolo 99 (L. Fall.), in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4”, atteso che l’avvenuta contestazione, solo in sede di opposizione, della titolarita’ dei menzionati crediti in capo all’opponente doveva qualificarsi come una mera difesa della curatela, ormai preclusale ex articolo 115 c.p.c., comma 1, per le ragioni gia’ esposte nel primo motivo, piuttosto che un’eccezione in senso stretto, invece ancora proponibile giusta la L. Fall., articolo 99, comma 7;
III) “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c., comma 2, e dei principi generali in tema di notorio e notorio “locale”, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4″, per avere il giudice a quo utilizzato una nozione estremamente restrittiva di “fatto notorio”, quale fatto che costituisce l’espressione di un “patrimonio universale di conoscenze”, laddove pure la giurisprudenza di legittimita’ comunemente ammette “anche una nozione piu’ ampia di fatto notorio, quale “fatto generalmente conosciuto, almeno in una determinata zona (cd. notorieta’ locale) o in un particolare settore di attivita’ o di affari, da una collettivita’ di persone di media cultura””. Si assume, in altri termini, che il tribunale avrebbe “dovuto ritenere non necessaria la prova della successione di (OMISSIS) s.p.a. in tutti i rapporti gia’ facenti capo al (OMISSIS), trattandosi di fatto rientrante nell’articolo 115 c.p.c., comma 2, sicuramente noto (ad una collettivita’ di persone di media cultura, fra le quali, (…), il curatore ed il giudice delegato) in una certa zona (la Sicilia) ed in un particolare settore di attivita’ o di affari (quelle commerciali e bancarie)”. Del resto, il curatore ed il giudice delegato avevano “mostrato di essere a conoscenza del fatto (notorio) che (OMISSIS) era succeduta al (OMISSIS)”, avendo su tale presupposto “deciso di ammettere una parte del credito della banca (odierna ricorrente)”;
IV) “Omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, per non essere state enunciate dal tribunale le ragioni della ritenuta insufficienza della procura conferita da (OMISSIS) s.p.a. ad (OMISSIS) s.p.a. al fine della dimostrazione della esistenza, in capo alla prima, della titolarita’ dei crediti oggetto della invocata insinuazione.
2. I primi due motivi, scrutinabili congiuntamente perche’ connessi, si rivelano fondati, nei limiti di cui appresso, sebbene per ragioni diverse da quelle esposte dalla banca ricorrente.
2.1. Invero, e’ costante orientamento di questa Corte quello secondo cui l’opposizione allo stato passivo del fallimento (come disciplinata a seguito del Decreto Legislativo 12 settembre 2007, n. 169), ancorche’ abbia natura impugnatoria, costituendo il rimedio avverso la decisione sommaria del giudice delegato, non e’ un giudizio di appello, per cui il relativo procedimento e’ integralmente disciplinato dalla L. Fall., la quale prevede che avverso il decreto di esecutivita’ dello stato passivo possano essere proposte solo l’opposizione, l’impugnazione o la revocazione, restando quindi esclusa un’impugnazione incidentale, sia essa tardiva o tempestiva (cfr. Cass. n. 9928 del 2018, in motivazione; Cass. n. 24489 del 2016; Cass. n. 9617 del 2016).
2.1.1. Va soggiunto che, per le medesime ragioni, nel giudizio di opposizione allo stato passivo non opera la preclusione di cui all’articolo 345 c.p.c. in materia di ius novorum, con riguardo alle nuove difese ed eccezioni proponibili dal curatore, in quanto il riesame, a cognizione piena, del risultato della cognizione sommaria proprio della verifica, demandato al giudice dell’opposizione, se esclude l’immutazione del thema disputandum e non ammette l’introduzione di domande riconvenzionali della curatela, non ne comprime tuttavia il diritto di difesa, consentendo, quindi, la formulazione di eccezioni e difese in precedenza non sottoposte all’esame del giudice delegato (cfr. Cass. n. 9928 del 2018, in motivazione; Cass. n. 19003 del 2017; Cass. n. 8929 del 2012).
2.1.2. Anche nel giudizio di verificazione dello stato passivo, infine, e’ pienamente efficace la regola del giudicato endofallimentare L. Fall., ex articolo 96, sicche’, ad esempio, ove il creditore, ammesso al passivo in collocazione chirografaria, abbia opposto il decreto di esecutivita’ per il mancato riconoscimento del privilegio richiesto senza che, nel conseguente giudizio di opposizione, il curatore si sia costituito ed abbia contestato l’ammissibilita’ stessa del credito, il giudice dell’opposizione non puo’, ex officio, prendere nuovamente in considerazione la questione relativa all’ammissione del credito ed escluderlo dallo stato passivo in base ad una rivalutazione dei fatti gia’ oggetto di quel provvedimento, essendo l’ammissione coperta dal predetto giudicato (cfr. Cass. n. 9928 del 2018, in motivazione; Cass. n. 6524 del 2017; Cass. n. 19960 del 2015).
2.2. Alla luce dei suddetti principi ripetutamente espressi da questa Corte, da un lato, va certamente escluso che il curatore fallimentare sia tenuto ad avanzare un’autonoma impugnazione ove intenda formulare eccezioni o difese in precedenza non articolate nell’ambito della verifica dei crediti innanzi al giudice delegato, restando nella sua facolta’ di proporre, senza limitazioni di sorta, nuove difese ed eccezioni per la prima volta in sede di opposizione allo stato passivo. Dall’altro, tuttavia, deve anche ritenersi che ove il giudice delegato in sede di verifica dei crediti abbia ammesso – sebbene parzialmente – taluni crediti vantati dal ricorrente sulla base di determinati fatti storici posti a fondamento della domanda, e’ onere del curatore, il quale intenda contestare detti fatti, impugnare lo stato passivo nei termini di rito, al fine di impedire che si formi, sul punto, il giudicato endofallimentare (cfr. Cass. n. 9928 del 2018. In senso sostanzialmente analogo, si veda, in motivazione, anche la piu’ recente Cass. n. 2663 del 2019).
2.3. Nella vicenda sottoposta all’esame della Corte e’ incontroverso che una delle voci creditorie oggetto della complessiva, originaria domanda di ammissione al concorso di (OMISSIS) s.p.a. (e, per essa di (OMISSIS) s.p.a.), venne ammessa al passivo dal giudice delegato in sede di verifica, sull’evidente accertamento di fatto, ancorche’ implicito, che la (OMISSIS) s.p.a., incorporante per fusione il (OMISSIS) s.p.a., fosse subentrata nei crediti da quest’ultima originariamente vantati verso la (OMISSIS) s.p.a. in bonis.
2.3.1. Un siffatto accertamento non risulta essere stato impugnato dal curatore. Dunque, ha errato il giudice di merito nel prendere senz’altro in esame la mera difesa (cfr. Cass., SU, n. 2951 del 2016; Cass. n. 20721 del 2018; Cass. n. 11744 del 2018), formulata dal curatore per la prima volta nel giudizio di opposizione al passivo, in ordine al difetto di prova di titolarita’ dell’opponente dei crediti oggetto della domanda di partecipazione al concorso, atteso che, nella specie, si era formato il giudicato endofallimentare in ordine ai corrispondenti fatti storici accertati dal giudice delegato in sede di verifica dei crediti.
3. Resta assorbito l’esame dei restanti motivi del ricorso.
4. In definitiva, accolti i primi due motivi del ricorso ed assorbiti gli altri, il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio al Tribunale di Siracusa, in diversa composizione, perche’ si adegui al principio di diritto sopra esposto al § 2.2.1., statuendo anche sulle spese di questo giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso, assorbiti gli altri. Cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Siracusa, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese di questo giudizio di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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