Nel procedimento di riesame non trova applicazione la disposizione di cui all’articolo 299 comma 3 del Cpp

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|11 gennaio 2021| n. 669.

Nel procedimento di riesame non trova applicazione la disposizione di cui all’articolo 299, comma 3, del Cpp, onde il difensore di un soggetto indagato per un delitto commesso con violenza alla persona non ha l’onere, sanzionato a pena di inammissibilità, di notificare l’istanza di riesame avverso l’ordinanza applicativa di una misura cautelare personale al difensore della persona offesa, o, in sua mancanza, alla persona offesa. L’inapplicabilità di tale disposizione alla richiesta di riesame discende in maniera evidente dal fatto che tale atto non rientra tra quelli espressamente considerati dall’articolo 299, comma 3, del Cpp; mentre in senso contrario non potrebbe invocarsi neppure una pretesa interpretazione analogica perché le disposizioni che prevedono un’ipotesi di inammissibilità sono di stretta interpretazione e non sono suscettibili di essere estese a casi non espressamente considerati. D’altronde, se la ratio dell’articolo 299, comma 3, del Cpp è quella di portare a conoscenza della persona offesa un eventuale mutamento dello status libertatis dell’indagato per un delitto commesso con violenza alla persona, tale finalità è comunque assolta dagli obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 90-ter del Cpp nell’ipotesi in cui, ad esempio, si prevenisse alla modifica, sostituzione o cessazione della misura cautelare a seguito dell’eventuale accoglimento, totale o parziale, della richiesta di riesame.

Sentenza|11 gennaio 2021| n. 669

Data udienza 28 ottobre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: MISURE CAUTELARI – REVOCA E SOSTITUZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAPALORCIA Grazia – Presidente

Dott. SOCCI Angelo M. – Consigliere

Dott. CORBETTA Stefano – rel. Consigliere

Dott. GAI Emanuela – Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 14/07/2020 del Tribunale della liberta’ di Trento;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Stefano Corbetta;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Barberini Roberta, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ dei ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale di Trento, costituito ai sensi dell’articolo 309 c.p.p., dichiarava inammissibile la richiesta di riesame proposta nell’interesse di (OMISSIS) avverso l’ordinanza emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di Trento, cha aveva applicato al predetto la misura della custodia in carcere per in delitto di cui all’articolo 609-bis c.p., comma 2, n. 1 e articolo 609-ter c.p., n. 5, non avendo il difensore dell’indagato notificato l’istanza di riesame alla persona offesa, ai sensi dell’articolo 299 c.p.p., comma 3.
2. Avverso l’indicata sentenza, l’indagato, per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione del diritto di difesa, garantito dall’articolo 24 Cost. Assume il ricorrente che la difesa non e’ stata posta nelle condizioni di provvedere alla notifica dell’istanza di riesame, in quanto, dopo aver inviato al pubblico ministero procedente la richiesta di ottenere l’indirizzo della persona offesa per tale incombente, l’ufficio della pubblica risposta, con provvedimento del 3 luglio 2020, evidenziava la non applicabilita’ dell’articolo 299 c.p.p., comma 3, all’istanza di riesame, negando la comunicazione dell’indicato indirizzo. Di conseguenza, il difensore depositava istanza di riesame, precisando di non aver potuto provvedere alla notifica alla persona offesa per il motivo dinanzi indicato.
2.2. Con il secondo motivo si eccepisce il vizio di motivazione con riferimento alle risultanze di cui alle allegazioni depositate con l’istanza di riesame. Ad avviso del ricorrente, il Tribunale avrebbe male interpretato il contenuto del provvedimento del pubblico ministero, con cui si autorizzava il deposito dell’istanza per la visione degli atti gia’ depositati in sede di richiesta di misura cautelare”, in quanto il titolare della pubblica accusa ha meramente autorizzato il deposito dell’istanza di riesame al fine di poter accedere al fascicolo, e non un’istanza al fascicolo tout court.
2.3. Con il terzo motivo si lamenta il vizio di motivazione con riguardo al provvedimento del pubblico ministero del 3 luglio 2020. Seguendo l’interpretazione accolta dal Tribunale, il pubblico ministero avrebbe autorizzato a depositare un’istanza che aveva appena respinto con il medesimo provvedimento, il che e’ manifestamente illogico.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato per i motivi di seguito indicati.
2. Il Tribunale cautelare ha dichiarato inammissibile l’istanza ex articolo 309 c.p.p. avverso l’ordinanza applicativa della custodia in carcere sul presupposto che l’indagato non avesse provveduto a notificare tale istanza alla persona offesa, invocando, a tal proposito, il disposto dell’articolo 299 c.p.p., comma 3.
3. Si tratta di un’interpretazione errata, essendo contraddetta dal chiaro dato normativo.
3. L’articolo 299 c.p.p., comma 3, secondo periodo, cosi’ stabilisce: “La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo, che non sia stata proposta in sede di interrogatorio di garanzia, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilita’, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest’ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio”.
Come emerge dal tenore letterale della disposizione, la richiesta di revoca o sostituzione delle piu’ gravose misure coercitive, che siano applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, deve essere notificata al difensore della persona offesa, o, in mancanza, alla persona offesa. La norma persegue un chiaro intento informativo, nel senso che la persona offesa deve essere portata a conoscenza di istanze che, se accolte, possono comportare una modificazione dello status libertatis dell’indagato, cosi’ da adottare eventuali misure comportamentali di autotutela.
4. Orbene, come si e’ anticipato, la norma prevede in maniera espressa e tassativa i casi in cui, a pena di inammissibilita’ dell’istanza, l’indagato deve notificare la richiesta al difensore della persona offesa ovvero alla persona offesa personalmente: la revoca e la sostituzione delle misura.
Non e’ percio’ previsto che tale incombente sia imposto al difensore dell’indagato che proponga istanza di riesame ai sensi dell’articolo 309 c.p.p., per l’ovvia ed evidente ragione che tale atto non rientra tra quelli espressamente considerati dall’articolo 299 c.p.p., comma 3.
Ne’ puo’ invocarsi un’interpretazione analogica perche’ le disposizioni che prevedono un’ipotesi di inammissibilita’ sono di stretta interpretazione e non sono suscettibili di essere estese a casi non espressamente considerati.
Erra percio’ il Tribunale distrettuale laddove ritiene che la disposizione dell’articolo 299 c.p.p., comma 3 abbia “carattere generale”, cio’ essendo smentito non solo dalla sedes materiae delle norme in esame (l’articolo 299 c.p.p. e’ collocato nel Capo V, Titolo I, Libro IV, dedicato alla “Estinzione delle misure”, mentre l’articolo 309 inaugura il Capo VI che disciplina le “Impugnazioni”), ma dal chiaro dato testuale dinanzi indicato.
5. Ne segue che, non trovando applicazione, nel procedimento di riesame, la disposizione di cui all’articolo 299 c.p.p., comma 3, il difensore di un soggetto indagato per un delitto commesso con violenza alla persona non ha l’onere, sanzionato a pena di inammissibilita’, di notificare l’istanza di riesame avverso l’ordinanza applicativa di una misura cautelare personale al difensore delle persona offesa, o, in sua mancanza, alla persona offesa.
6. D’altronde, se la ratio dell’articolo 299 c.p.p., comma 3, e’ di portare a conoscenza della persona offesa circa un’eventuale mutamento dello status libertatis dell’indagato per un delitto commesso con violenza alla persona, si osserva che la persona offesa risulta gia’ adeguatamente informata circa la modifica, la sostituzione o la cessazione della misura cautelare applicata all’indagato, cio’ che potrebbe avvenire, ad esempio, anche a seguito dell’accoglimento, totale o parziale, della richiesta di riesame.
Invero, ai sensi dell’articolo 299 c.p.p., comma 2-bis, “i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2” – ossia di revoca o di sostituzione di una misura coercitiva o interdittiva – “relativi alle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socio-assistenziali e alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore”.
Inoltre, l’articolo 299 c.p.p. si raccorda con l’articolo 90-ter c.p.p., rubricato “Comunicazioni dell’evasione e della scarcerazione”. Ai sensi del comma 1, “Fermo quanto previsto dall’articolo 299, nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona sono immediatamente comunicati alla persona offesa che ne faccia richiesta, con l’ausilio della polizia giudiziaria, i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva, ed e’ altresi’ data tempestiva notizia, con le stesse modalita’, dell’evasione dell’imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonche’ della volontaria sottrazione dell’internato all’esecuzione della misura di sicurezza detentiva, salvo che risulti, anche nella ipotesi di cui all’articolo 299, il pericolo concreto di un danno per l’autore del reato”.
Le comunicazioni appena indicate “sono sempre effettuate alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato, se si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis c.p., nonche’ dagli articoli 582 e 583-quinquies c.p. nelle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 576 c.p., comma 1, nn. 2, 5 e 5.1 e articolo 577, comma 1 c.p., n. 1, e comma 2” (comma 1-bis).
7. Dalle disposizioni ora indicate, pertanto, emerge la sostanziale superfluita’ di una norma che onerasse il difensore dell’indagato di notificare l’istanza di riesame alla persona offesa, essendo questa nelle condizioni di venire a conoscenza – addirittura obbligatoriamente, nei casi indicati dall’articolo 90-ter c.p.p., comma 1-bis – di ogni mutamento che riguardi lo status libertatis dell’indagato.
8. Si osserva inoltre che prova troppo l’argomentazione, sostenuta dal Tribunale cautelare, secondo cui la Cassazione non ha mai affermato che non sia necessaria la notifica alla persona offesa nel procedimento del riesame; vale invece l’esatto contrario: non risulta alcun precedente in cui si sia affermato che l’articolo 299 c.p.p., comma 3, trovi applicazione nel procedimento di riesame. Del resto, tutte le pronunce rese da questa Corte di legittimita’ si riferiscono, appunto, ai casi di revoca o di sostituzione della misura cautelare personale.
9. Pure inconferente e’ il richiamo, da parte del Tribunale cautelare, a un arresto in cui si e’ affermato che, in sede di appello cautelare, il controllo officioso del giudice sulla legittimita’ del provvedimento prescinde totalmente dal principio devolutivo, fissato in via generale dall’articolo 597 c.p.p. (Sez. 5 n. 8691 del 14/11/2017, dep. 22/02/2018, A., Rv. 272215: in applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto legittima l’ordinanza del tribunale della liberta’ che aveva dichiarato d’ufficio l’inammissibilita’ dell’istanza di revoca o sostituzione della misura coercitiva, applicata in un procedimento per delitto commesso con violenza alla persona, per omessa notifica dell’istanza alla persona offesa, ai sensi dell’articolo 299 c.p.p., comma 3, trattandosi di un vizio deducibile e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo cautelare).
Invero, la rilevanza di quella decisione non risiede, come opinato dal Tribunale cautelare, nel fatto di confermare l’onere, a carico del difensore dell’indagato, di notificare alla persona offesa l’istanza cautelare, bensi’ che, la violazione dell’articolo 299 c.p.p., comma 3, – che attiene alla revoca o alla sostituzione della misura – puo’ essere rilevata d’ufficio dal Tribunale adito ex articolo 310 c.p.p., trattandosi di un vizio deducibile e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo cautelare.
10. Per i motivi indicati, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Trento, sezione riesame, per il giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Trento, competente ai sensi dell’articolo 309 c.p.p., comma 7.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 94 disp. reg. c.p.p., comma 1-ter.
In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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