Nel procedimento di sorveglianza

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 20 maggio 2020, n. 15552.

Massima estrapolata:

Nel procedimento di sorveglianza trova applicazione il principio generale della revocabilità dei provvedimenti giurisdizionali quando risulti, successivamente alla loro adozione, una diversa situazione di fatto rispetto a quella assunta a presupposto del precedente provvedimento, ancorché divenuto definitivo. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza del tribunale di sorveglianza di rigetto del reclamo proposto avverso un provvedimento di revoca della liberazione condizionale concessa in relazione ad un semestre in relazione al quale il beneficio era stato precedentemente negato in considerazione della pendenza di un procedimento penale, conclusosi, in seguito, con l’assoluzione del condannato).

Sentenza 20 maggio 2020, n. 15552

Data udienza 5 febbraio 2020

Tag – parola chiave: Tribunale di Sorveglianza – Liberazione anticipata – Concessione – Condizioni legittimanti

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZEI Antonella P. – Presidente

Dott. CASA Filippo – Consigliere

Dott. BONI Monica – Consigliere

Dott. MINCHELLA Antonio – rel. Consigliere

Dott. CENTONZE Alessandro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza n. 4003/2019 del Tribunale di sorveglianza di Napoli in data 11/07/2019;
visti gli atti e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Antonio Minchella;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona della Dott.ssa Assunta Cocomello, che ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 11/07/2019 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha rigettato il reclamo proposto da (OMISSIS) avverso il provvedimento in data 17/12/2018 del Magistrato di Sorveglianza di Napoli, che aveva revocato una precedente concessione di liberazione anticipata.
Ha osservato il Tribunale che, il 01/07/2014, il Magistrato di Sorveglianza di Napoli aveva respinto la richiesta di liberazione anticipata per il periodo 13/12/200813/12/2011 (sei semestri), sia per una sanzione disciplinare applicata a (OMISSIS) sia per una pendenza penale rilevata a carico dello stesso: quella ordinanza non era mai stata impugnata dal condannato, per cui era divenuta definitiva.
In seguito, assolto dai fatti di cui alla pendenza, (OMISSIS) aveva avanzato nuovamente istanza di concessione della liberazione anticipata relativamente al medesimo periodo detentivo e, in data 18/02/2016, il Magistrato di Sorveglianza di Napoli aveva accolto parzialmente la richiesta, concedendo giorni 225 di liberazione anticipata per i periodi 13/12/2008-13/06/2009 e 13/12/2009-13/12/2011 (cinque semestri).
Su segnalazione del Procuratore generale, tuttavia, con successivo provvedimento in data 17/12/2008, il Magistrato di Sorveglianza di Napoli aveva revocato la propria ordinanza concessiva del 18/02/2016, ritenendola emessa in violazione di precedente provvedimento definitivo.
Investito del reclamo dell’interessato, il Tribunale di Sorveglianza, nella piu’ recente ordinanza del 11/07/2019, qui impugnata, ha ritenuto legittima la suddetta revoca osservando che non era possibile rivalutare un periodo di detenzione gia’ negativamente apprezzato nel primo provvedimento definitivo, poiche’ l’irrevocabilita’ di esso impediva la nuova considerazione dei medesimi semestri, pur a fronte di un mutamento dello stato di fatto.
2. Avverso quest’ultima ordinanza propone ricorso l’interessato a mezzo del difensore, avvocato (OMISSIS).
Con motivo unico deduce, ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), erronea applicazione di legge: sostiene che il ricorrente aveva avanzato la nuova istanza riferita al periodo gia’ valutato poiche’ erano venute meno, per pronunzia giudiziale, le ragioni che erano state ritenute ostative al beneficio richiesto, essendo stato (OMISSIS) assolto nel procedimento penale; di conseguenza, l’istanza era stata legittimamente riconsiderata e gli era stata riconosciuta la liberazione anticipata, gia’ negatagli, giusta nuova ordinanza a sua volta non impugnata e divenuta, anch’essa, definitiva.
Ciononostante il Magistrato di Sorveglianza aveva revocato quest’ultimo provvedimento mentre l’unica ipotesi di revoca ammessa della liberazione anticipata e’ quella prevista dall’articolo 54 Ord. Pen. per condanna successiva alla concessione del beneficio; al contrario, il mutamento delle condizioni di fatto a favore del condannato consente una nuova valutazione di periodi gia’ negativamente considerati, e, in ogni caso, un contrasto tra provvedimenti, l’uno negativo (quello del 1 luglio 2014) l’altro positivo (quello del 18 febbraio 2016) sugli stessi semestri di liberazione anticipata, come verificatosi nel caso di specie, doveva essere risolto non secondo il criterio cronologico, ma con prevalenza della decisione piu’ favorevole al condannato ex articolo 669 c.p.p..
3. Il P.G. chiede l’annullamento del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato.
In linea generale, questa Corte ha affermato che, ai fini della concessione della liberazione anticipata, pur applicandosi il principio che la decisione va assunta allo stato degli atti, non e’ consentito al giudice di sorveglianza di valutare nuovamente un periodo di detenzione antecedente, gia’ apprezzato negativamente con precedente provvedimento a suo tempo non sottoposto ad impugnazione, neppure se tale provvedimento contenga un errore percettivo o di fatto (Sez. 1, n. 20962 del 19/03/2004, Rv. 228722); tuttavia, questo principio va coordinato con altro orientamento consolidato di questa Corte, secondo il quale anche nel procedimento di sorveglianza trova applicazione il principio generale (di cui sono espressione gli istituti della revisione e della revoca delle misure cautelari) della revocabilita’ dei provvedimenti giurisdizionali, quando risulti, successivamente alla loro adozione, che la situazione fenomenica che li aveva giustificati era in realta’ diversa; cosicche’, anche in mancanza di una espressa previsione normativa, e’ consentito rivalutare i presupposti per la concessione di un beneficio gia’ negato o per la revoca di altro gia’ concesso quando si alleghi la sussistenza di una situazione di fatto diversa rispetto a quella presa in esame dai primi giudici, la cui decisione, qualora l’assunto risulti dimostrato, non puo’ comportare alcuna preclusione (Sez. 1, n. 3870 del 03/06/1996, Rv. 205589); principio, non a caso, affermato dalla giurisprudenza di legittimita’ proprio per annullare l’ordinanza con cui il Tribunale di Sorveglianza, rilevando che si era formata una preclusione per il passaggio in giudicato di precedente ordinanza di rigetto di beneficio penitenziario, aveva nuovamente respinto l’istanza diretta a conseguire il medesimo beneficio in cui si deduceva che il procedimento penale a carico dell’interessato per il reato causativo del primo rigetto si era concluso con la sua assoluzione per non aver commesso il fatto.
2. Nella specie, la questione atteneva appunto ad una decisione reiettiva assunta a suo tempo e successivamente rimessa in discussione a causa della intervenuta assoluzione dai fatti-reato che, in precedenza, avevano determinato la valutazione negativa.
Il Collegio ben poteva, contrariamente a quanto sostenuto, procedere ad un nuovo esame dei fatti in conseguenza dell’assoluzione dell’imputato dal reato contestato: altrimenti si produrrebbe un effetto iniquo e paradossale, giacche’ una decisione negativa fondata sulla pendenza di un processo deve eminentemente ritenersi emessa rebus sic stantibus.
Senza dubbio spetta al Tribunale di Sorveglianza la valutazione dell’incidenza del reato sull’opera di rieducazione intrapresa, nonche’ il grado di recupero fino a quel momento manifestato e la verifica di ascrivibilita’ del fatto criminoso al fallimento dell’opera rieducativa o ad una occasionale manifestazione di devianza (Sez. 1, n. 16784 del 07/04/2010, Rv. 246946), ma deve essere specificato che il potere del Tribunale di Sorveglianza di operare una cognizione incidentale dei fatti accertati, per quanto discrezionale e autonomo, non puo’ considerarsi totalmente indipendente dal passaggio in giudicato dell’accertamento avvenuto in sede di processo penale (Sez. 1, n. 41750 del 16/09/2013, Rv. 257226).
E’ chiaro che una valutazione negativa determinata da addebiti non costituenti reato assume i medesimi connotati finalistici, rispetto all’inidoneita’ al trattamento, determinata dall’elevazione di un’imputazione per un fatto costituente reato.
Quelli che divergono sono, pero’, almeno in taluni casi, i poteri cognitori spettanti al Tribunale di Sorveglianza: nel primo caso, infatti, ci si trovera’ in presenza di una cognitio piena, destinata a coinvolgere il fatto addebitato (non penalmente rilevante) in tutta la sua rilevanza funzionale; nel secondo caso, invece, non potra’ scaturire che un giudizio meramente incidentale sull’effettiva consistenza del fatto contestato la cui piena cognizione e’ rimessa al giudice penale. Da qui la diversa capacita’ del provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di diventare irrevocabile nei due casi: quando la decisione negativa e’ determinata da una causa “generica”, la questione, assumendo per il Tribunale di Sorveglianza carattere principale, comporta, almeno di norma, l’irrevocabilita’ della relativa statuizione ove avverso di essa non venga proposto ricorso per cassazione. Quando, invece, la decisione negativa derivi da un comportamento costituente reato ed essa venga disposta solo per la gravita’ e le caratteristiche di esso in relazione alle esigenze del trattamento, la statuizione, considerata la sua natura incidentale, viene resa soltanto rebus sic stantibus, donde la successiva incidenza della decisione sul fatto-reato ove questa si sostanzi in una pronuncia di proscioglimento, restando sempre salva la possibilita’ del Tribunale di Sorveglianza di ponderare il fatto in tutte quelle connotazioni che, indipendentemente dalla non dichiarata responsabilita’ penale, possano tuttavia incidere sulla partecipazione dell’interessato al trattamento rieducativo (cfr Corte Costituzionale n. 181 del 1996).
Dunque, la produzione degli effetti propri del giudicato e’, di norma, consequenziale all’accertamento della interruzione del percorso di adesione al trattamento rieducativo derivante da fatti in ordine ai quali il Tribunale di Sorveglianza dispone di una cognitio piena: diversa, invece, e’ la situazione che si realizza quando l’interruzione di quel percorso derivi da un fatto costituente reato che esaurisca l’intera valenza della interruzione stessa. In tal caso, proprio perche’ la cognizione del Tribunale di Sorveglianza non puo’ che ridursi ad un giudizio incidentale limitato alle esigenze teleologiche del trattamento, essendo invece riservata alla cognizione del giudice penale la verifica della sussistenza del reato, appare evidente che la decisione negativa non potra’ che commisurare la sua efficacia preclusiva all’esito del giudizio sul fatto-reato; sempre restando ferma la cognizione specifica del Tribunale di Sorveglianza in ordine ai profili che, nonostante l’assoluzione dell’imputato, possono acquisire una valenza ai fini della concessione del beneficio (Sez. 1, n. 15861 del 07/03/2014, Rv. 259604).
3. Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Napoli per nuovo esame che si uniformera’ ai principi sopra enunciati.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Napoli.
Si da’ atto che il presente provvedimento, redatto dal Consigliere relatore Dr. Minchella Antonio, e’ sottoscritto dal solo Presidente del Collegio per impedimento alla firma dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera a).

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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