Nel sequestro preventivo di un’arma

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|25 gennaio 2021| n. 3048.

Nel sequestro preventivo di un’arma, il “periculum in mora”, rilevante ai fini della adozione della misura cautelare, è desumibile dalla disponibilità del bene e dall’uso potenziale che può esserne fatto, in ragione della concreta possibilità – per la natura dell’arma e le circostanze del fatto – di agevolare la commissione di altri reati della stessa specie. (Fattispecie relativa al reato di minaccia con pistola del tipo “soft air”, in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione del tribunale del riesame che aveva annullato il provvedimento di sequestro preventivo di altre armi rinvenute nella disponibilità dell’autore del reato).

Sentenza|25 gennaio 2021| n. 3048

Data udienza 1 dicembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Ordinanza – Sequestro preventivo della pistola – Reati di minaccia nei confronti dei vicini – Ricorso – Consegna volontaria dell’arma – Mancanza di periculum ai fine della misura cautelare – fondatezza del motivo – Sez. 5 n.12064 del 16.12.2009 – Rinvio per nuovo esame

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MARZO Giuseppe – Presidente

Dott. ROMANO Michele – Consigliere

Dott. BRANCACCIO Matilde – Consigliere

Dott. FRANCOLINI Giovanni – rel. Consigliere

Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TREVISO;
nei confronti di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS); (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 03/06/2020 del TRIB. LIBERTA’ di TREVISO;
udita la relazione svolta dal Presidente Dr. GIUSEPPE DE MARZO;
lette/seantite le conclusioni del PG Dr. LORI PERLA, che ha chiesto annullarsi con rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 03/06/2020 il Tribunale di Treviso ha annullato il provvedimento del 07/05/2020 del g.i.p. del medesimo Tribunale, limitatamente al disposto sequestro preventivo della pistola a salve Umarex, modello Napoleon, calibro 8 mm, della pistola soft air Model Fire Arms, modello M190, cal. 6 mm, appartenenti a (OMISSIS), e di due machete appartenenti a (OMISSIS). Il Tribunale, pur dando atto della sussistenza di gravi elementi indiziari, nei confronti di (OMISSIS), fratello di (OMISSIS) e figlio di (OMISSIS), in relazione a reati di minaccia in danno dei vicini – in un caso, anche con l’uso di una pistola soft air marca Glock -, ha ritenuto che, fermo il vincolo cautelare su quest’ultima, mancassero elementi idonei a collocare le armi restanti nella disponibilita’ dell’indagato.
In particolare, il Tribunale ha osservato: a) che nessuna delle incolpazioni indicava l’utilizzo di queste ultime armi, documentalmente appartenenti a persone estranee agli illeciti; b) che esse erano state prontamente consegnate al primo intervento della p.g., la quale ignorava l’esistenza almeno delle due pistole, in quanto armi giocattolo; c) che non risultavano elementi concreti rivelatori di una omissione nei doveri e nelle modalita’ di custodia delle armi; d) che, in definitiva, non era ne’ concreto ne’ attuale il collegamento pertinenziale tra il pericolo di reiterazione criminosa e quanto oggetto di sequestro.
2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Treviso propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, con il quale lamenta violazione di legge in relazione al periculum rilevante ai fini dell’adozione della misura cautelare del sequestro preventivo, rilevando che la intrinseca, specifica e strutturale pericolosita’ delle armi era rivelata dal fatto che l’indagato, pur non essendone proprietario, ne aveva la disponibilita’, come dimostrato dalla circostanza che era stato proprio il primo a consegnarle alla p.g. operante.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato.
Va ribadito, preliminarmente, che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio e’ ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione cosi’ radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (v., ad es., Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656 – 01).
Ora, il sequestro preventivo puo’ essere disposto in presenza del duplice presupposto fattuale del rapporto di pertinenza della cosa con il reato e del concreto pericolo che la sua disponibilita’ possa aggravarne o protrarne le conseguenze (Sez. 4, n. 29956 del 14/10/2020, Rv. 279716 – 01).
Quest’ultima decisione, nel contesto di un’ampia valutazione dedicata alla rilevanza dei principi di proporzionalita’ e adeguatezza che devono sorreggere il provvedimento impositivo della misura, ha, peraltro, ribadito, sul piano della pertinenzialita’, che il bene oggetto di sequestro deve caratterizzarsi per una intrinseca, specifica e strutturale strumentalita’ rispetto al reato commesso, non essendo sufficiente una relazione meramente occasionale (in quest’ultimo senso si veda anche Sez. 2, n. 28306 del 16/04/2019, Rv. 276660 – 01, secondo cui l’espressione “cose pertinenti al reato”, cui fa riferimento l’articolo 321 c.p.p., seppur piu’ ampia di quella di corpo di reato, come definita dall’articolo 253 c.p.p., comprendendo non solo le cose sulle quali o a mezzo delle quali il reato fu commesso o che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, ma anche quelle legate solo indirettamente alla fattispecie criminosa, non si estende sino al punto di attribuire rilevanza a rapporti meramente occasionali tra la res e l’illecito penale).
Ora, premesso che due delle armi per le quali e’ stato disposto il dissequestro partecipano persino delle medesime caratteristiche di quella concretamente utilizzata dall’indagato (secondo l’ordinanza impugnata si tratta di tre pistole soft air) e tenuto conto del contesto fattuale non episodico, sempre descritto nell’ordinanza impugnata (la quale sottolinea la gravita’ del quadro indiziario rispetto ai delitti di “reiterate e gravi minacce” oggetto di incolpazione provvisoria), si osserva quanto segue.
Il significato complessivo degli orientamenti espressi in materia da questa Corte – in disparte gli esiti specifici determinati, come si vedra’, dalle peculiarita’, sostanziali e processuali, delle vicende esaminate – e’ riassumibile nella conclusione della irrilevanza dell’accertamento del pregresso uso di un’arma, una volta che il periculum sia desumibile dalla disponibilita’ del bene, per l’uso potenziale che puo’ esserne fatto (Sez. 6, n. 20278 del 16/04/2013, Rv. 256232 – 0, la quale, nel caso di specie, valorizza l’espressa evocazione dell’uso dell’arma da parte dell’agente; v., anche piu’ di recente, la non massimata Sez. 5, n. 32993 del 29/03/2017), alla luce della concreta possibilita’ – desunta dalla natura del bene e da tutte le circostanze del fatto – che la libera disponibilita’ del bene stesso assuma carattere strumentale rispetto alla agevolazione della commissione di altri reati della stessa specie.
Ed, infatti, anche quando l’epilogo decisorio e’ stato quello dell’annullamento con rinvio (Sez. 5, n. 12064 del 16/12/2009 – dep. 29/03/2010, Rv. 24688101), non sono stati messi in discussione siffatti principi ma la carenza motivazionale rispetto al denunciato carattere eventuale ed astratto del periculum ritenuto dai giudici di merito. Ed e’ in tale contesto che il mancato utilizzo concreto dell’arma ha assunto rilievo.
Nel caso di specie, al contrario, pur di fronte alla presa d’atto dell’esistenza di gravi e reiterate minacce, in un caso consumate anche con l’utilizzo di una pistola soft air, pur riferendo di un contesto familiare nel quale uno degli odierni ricorrenti ( (OMISSIS)), alle rimostranze del denunciante rispetto al comportamento di (OMISSIS), aveva sottolineato che poteva spendere i soldi per niente, aggiungendo “non comando a mio figlio perche’ e’ maggiorenne”, l’ordinanza impugnata valorizza due dati del tutto privi della capacita’ di sorreggere le conclusioni raggiunte.
Il primo, rappresentato dal fatto che nessuna delle incolpazioni riguardi le armi dissequestrate, e’, come detto sopra, inidoneo, in se’ considerato, ad escludere la pertinenzialita’, la quale assume un significato piu’ ampio della nozione di corpo del reato.
Il secondo si concentra sul rilievo per il quale le ulteriori armi sequestrate, appartenenti ai ricorrenti, non possono essere ritenute nella immediata e libera disponibilita’ dell’indagato (cui si correla l’asserita assenza di alcuna omissione nei doveri di custodia). E, tuttavia, tale dato, non argomentato nel provvedimento impugnato, appare letteralmente smentito dal documento che il P.M. ricorrente ha allegato al ricorso (annotazione di servizio della Polizia di Stato del 02/05/2020) dalla quale emerge che proprio (OMISSIS), alla precisa richiesta degli operatori, se all’interno dell’abitazione fossero occultati pistole o coltelli, “affermava di possedere tre pistole scacciacani in metallo e due machete”, che spontaneamente consegnava agli operatori.
Rispetto a siffatto contesto fattuale, del tutto trascurato nella motivazione e che, in relazione alle finalita’ del sequestro preventivo, rende assolutamente irrilevante la titolarita’ del diritto dominicale su pistole e machete, il Tribunale e’ rimasto del tutto silente.
Ne segue che il provvedimento impugnato va annullato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Treviso.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Treviso.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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