Nell’appalto il committente conserva sempre un rapporto con il bene

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|22 aprile 2022| n. 12909.

Nell’appalto il committente conserva sempre un rapporto con il bene sul quale vengono fatti i lavori che si identifica come un potere giuridico o di fatto sul bene stesso; rispetto all’appaltatore il titolare ricopre il ruolo di committente mentre rispetto ai terzi ha il ruolo di custode del bene. Pertanto nei confronti di terzi danneggiati durante lo svolgimento delle opere d’appalto da contratto, il committente è gravato da una responsabilità oggettiva per i danni da cose in custodia che non viene meno neppure quando il bene sia stato consegnato materialmente all’appaltatore per l’esecuzione materiale dei lavori.

Ordinanza|22 aprile 2022| n. 12909. Nell’appalto il committente conserva sempre un rapporto con il bene

Data udienza 13 aprile 2022

Integrale

Tag/parola chiave: RESPONSABILITA’ CIVILE – DANNO – CAGIONATO DA COSE IN CUSTODIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31239/2019 R.G. proposto da:
(OMISSIS) e ” (OMISSIS) S.a.s.”, rappresentate e difese dagli Avv.ti (OMISSIS), (OMISSIS), e (OMISSIS), con domicilio eletto presso lo studio della prima in (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) S.n.c. (OMISSIS) in liquidazione, rappresentata e difesa dagli Avv.ti (OMISSIS), e (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti (OMISSIS), e (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS);
– controricorrente –
e nei confronti di:
(OMISSIS) S.r.l., (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano, n. 2710/2019 depositata il 19 giugno 2019;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 aprile 2022 dal Consigliere Dott. Emilio Iannello.

Nell’appalto il committente conserva sempre un rapporto con il bene

RILEVATO

che:
con sentenza resa in data 19 giugno 2019, la Corte d’appello di Milano, per quel che ancora rileva in questa sede, ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado aveva condannato, ai sensi dell’articolo 2051 c.c., la societa’ ” (OMISSIS) S.a.s.”, (OMISSIS) e la (OMISSIS) S.r.l. in favore della (OMISSIS) S.n.c. e della (OMISSIS) S.r.l., dei danni da queste ultime subiti a seguito di incendio sviluppatosi dal tetto del fabbricato ove ricadevano le unita’ immobiliari dalle stesse condotte in locazione, nel periodo in cui su tale struttura la (OMISSIS) S.r.l. stava eseguendo intervento di manutenzione della guaina impermeabilizzante su incarico delle proprietarie, Immobiliare di (OMISSIS) s.a.s. ed (OMISSIS);
avverso tale decisione queste ultime propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resistono la (OMISSIS) S.n.c. e la (OMISSIS) S.r.l. depositando controricorsi;
gli altri intimati non svolgono difese nella presente sede;
la trattazione e’ stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’articolo 380-bis.1 c.p.c.;
non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero;
le ricorrenti (previo deposito di atto di costituzione di nuovo procuratore) e la controricorrente (OMISSIS) S.r.l. hanno depositato memorie ex articolo 380-bis.1 c.p.c..

 

Nell’appalto il committente conserva sempre un rapporto con il bene

CONSIDERATO

che:
con il primo motivo le ricorrenti denunciano, con riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’articolo 2051 c.c. e dell’articolo 115 c.p.c., in relazione alla ritenuta configurabilita’ in capo ad esse di una responsabilita’ oggettiva da cose in custodia, ex articolo 2051 c.c., e per avere comunque escluso la sussistenza del caso fortuito, rappresentato dalla condotta colposa della appaltatrice, in tesi presumibile considerato che l’evento si era verificato in contemporanea a lavori svolti con l’utilizzo di un bruciatore a gas liquido;
rileva inoltre che non erano contestate le cause dell’incendio e che, pertanto, non avendo la Corte milanese da cio’ tratto le dovute conseguenze, la stessa e’ incorsa anche in violazione della summenzionata norma processuale;
la censura e’ infondata;
osserva il Collegio come, secondo l’orientamento venutosi consolidando nella giurisprudenza di questa Corte (v. ex aliis Cass. 17/03/2021, n. 7553; 11/06/2021 n. 16609; 04/11/2021, n. 31601; 18/12/2021, n. 41709), la conclusione di un appalto di opere non comporti in alcun modo la perdita della custodia da parte del committente, non essendo in alcun modo sostenibile che la consegna dell’immobile, affinche’ vi siano eseguiti i lavori, equivalga a un corrispondente “trasferimento” del ruolo di custode verso i terzi, poiche’ una simile evenienza finirebbe con l’integrare una sorta di esonero contrattuale da responsabilita’ nei confronti di chi del negozio non e’ parte;
in breve, varra’ ribadire come la conclusione dell’appalto tra due parti non possa giungere a incidere surrettiziamente sulla sfera giuridica del terzo, nel senso di deprivarlo del proprio diritto risarcitorio nei confronti del committente/custode; e d’altronde, nell’appalto d’opere – siano esse pubbliche o private – il committente non puo’ non conservare un rapporto con il bene sul quale (o nel quale) vengono eseguite le opere, poiche’ l’iniziativa consistente nel disporre l’esecuzione di talune opere sul proprio bene non rappresenta null’altro che l’esercizio di un potere giuridico o di fatto su di esso; se, dunque, rispetto all’appaltatore, il titolare di tale potere e’ un committente, rispetto ai terzi e’ un custode: l’autonomia dell’appaltatore rimane un fatto di natura tecnica esclusivamente endocontrattuale, e in relazione agli illeciti extracontrattuali si riverbera sull’articolo 2055 c.c., a prescindere dai casi in cui l’appalto sia ab origine concepito alla stregua di un mero schermo, o che comunque, nella fase esecutiva, si sia radicalmente svuotato, ossia a prescindere dai casi in cui il soggetto che realizza l’opera sia un mero nudus minister;

 

Nell’appalto il committente conserva sempre un rapporto con il bene

da qui l’affermazione del principio di diritto ai sensi del quale, nei confronti dei terzi danneggiati dall’esecuzione di opere effettuate in forza di in contratto di appalto, il committente e’ sempre gravato della responsabilita’ oggettiva di cui all’articolo 2051 c.c., la quale non puo’ venir meno per la consegna dell’immobile all’appaltatore ai fini dell’esecuzione delle opere stesse, bensi’ trova un limite esclusivamente nel ricorso del caso fortuito; il che naturalmente non esclude ulteriori responsabilita’ ex articolo 2043 c.c. del committente e/o dell’appaltatore;
il caso fortuito, poi, non puo’ essere applicato con una modalita’ peculiare e riduttiva, cosi’ da reintrodurre, per altra via, un’abusiva contrattualizzazione della fattispecie: esso non puo’ automaticamente coincidere con l’inadempimento dell’appaltatore agli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente, non potendosi sminuire il concetto di imprevedibilita’/inevitabilita’ che costituisce la sostanza del caso fortuito previsto dall’articolo 2051 c.c. come limite della responsabilita’ oggettiva ivi configurata;
l’imprevedibilita’/inevitabilita’, pertanto, non dev’essere degradata a una vuota fictio, bensi’ afferire a una condotta dell’appaltatore non percepibile in toto dal committente;
cio’ posto, una volta che il giudice di merito abbia escluso che il fatto dell’appaltatore abbia assunto quei caratteri di eccezionalita’, imprevedibilita’ e autonoma incidenza causale rispetto all’evento dannoso, tali da integrare il caso fortuito, la contestazione del committente che non discuta i principi di diritto sopra richiamati, deve ritenersi confinata a una mera rilettura nel merito dei fatti di causa;
tanto e’ quel che accade nella specie avendo la Corte d’appello espressamente escluso l’emergenza di elementi idonei a risalire alle cause dell’incendio, correttamente escludendo, in piena conformita’ agli esposti principi, che potesse dirsi raggiunta la prova del caso fortuito, il cui onere incombe sul custode;
con il secondo motivo le ricorrenti denunciano, con riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c., per avere la Corte d’appello confermato in Euro 325.000 la liquidazione del danno in favore della (OMISSIS) s.n.c. senza detrarre l’importo gia’ incassato dalla danneggiata dalla propria compagnia assicuratrice (OMISSIS);
lamenta che: a) la Corte d’appello non ha neanche affrontato il motivo d’appello; b) la stessa ha fatto confusione tra l’acconto versato da (OMISSIS) quale assicuratrice di (OMISSIS) e quello di Euro 50.000 versato da (OMISSIS) quale assicuratrice di (OMISSIS); c) la motivazione spesa in sentenza ha carattere tautologico (avendo la Corte d’appello ritenuto infondata la doglianza sul rilievo che il tribunale aveva in realta’ “tenuto in considerazione l’importo gia’ versato dalla Compagnia”, tanto desumendo dal fatto che la condanna all’importo di Euro 325.000 era in dispositivo seguito dall’inciso “detratta la somma gia’ percepita dalla (OMISSIS)”);
il motivo e’ inammissibile;
oltre a sovrapporre censure l’un con l’altra incompatibili e in parte anche non riconducibili ai tipizzati vizi cassatori (omessa pronuncia, erronea ricognizione del fatto, motivazione tautologica), il motivo evidentemente non coglie l’effettivo contenuto della statuizione resa sul punto e di essa non si fa carico;
come contraddittoriamente evidenziano le stesse ricorrenti, invero, la Corte d’appello ha esaminato la doglianza in questione, giudicandola “priva di rilievo” perche’ – e’ questa in sostanza la motivazione – il dispositivo della sentenza di primo grado e’, in punto di quantificazione del danno, esattamente quello che le appellanti indicano come corretto;
la censura, dunque, muove da un fraintendimento della sentenza impugnata (e si risolve dunque in un “non motivo”) ed e’ comunque inammissibile per carenza di interesse (dal momento che, in buona sostanza, la sentenza d’appello non dice cosa diversa da quella che essa vorrebbe dicesse);
il ricorso deve essere dunque rigettato, con la conseguente condanna delle ricorrenti al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del presente giudizio;
va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Condanna le ricorrenti al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida: a) in Euro 8.000 per compensi, in favore della (OMISSIS) s.n.c.; b) in Euro 10.000 per compensi, in favore della (OMISSIS) S.r.l.; per entrambe oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

 

Nell’appalto il committente conserva sempre un rapporto con il bene

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *