Nell’opposizione di terzi giusta il disposto dell’art. 621 cod. proc. civ.

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|6 novembre 2020| n. 24945.

Nell’opposizione di terzi, giusta il disposto dell’art. 621 cod. proc. civ., il terzo opponente non può provare con testimoni il suo diritto sui beni mobili pignorati nella casa o nell’azienda del debitore, tranne che “…l’esistenza del diritto stesso sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore…”. Nell’utilizzare tale ultima espressione, non si richiede necessariamente che terzo e debitore debbano svolgere due diverse attività, essendo sufficiente che intercorra tra gli stessi un rapporto qualificato riconducibile alla professione o al commercio da entrambi esercitato.

Ordinanza|6 novembre 2020| n. 24945

Data udienza 14 ottobre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Procedure concorsuali – Opposizione allo stato passivo – Opposizione di terzi – Regime della prova per testi previsto dal codice di rito

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 18286-2019 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA IN AS.;
– intimata –
avverso il decreto n. 11812/2018 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 09/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FIDANZIA ANDREA.

RILEVATO

– che viene proposto da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), affidandolo a due motivi, ricorso avverso il decreto n. 1608 del 9 maggio 2019 con il Tribunale di Bologna ha rigettato l’opposizione allo stato passivo proposta dalle odierne ricorrenti, finalizzata ad ottenere l’accertamento in capo alle medesime del diritti di proprieta’ sulle opere d’arte della “Collezione Betti”, proprieta’ che, secondo la prospettazione delle ricorrenti, era loro derivata per successione mortis causa del padre (OMISSIS), gia’ Presidente e Amministratore Unico del (OMISSIS), il quale aveva deciso di arredare la sede del Gruppo disponendo nei vari locali delle opere del compianto nipote;
– che l’Amministrazione Straordinaria della (OMISSIS) s.p.a. non ha svolto difese;
– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex articolo 380 bis c.p.c.;
– che le ricorrenti hanno depositato la memoria ex articolo 380 bis c.p.c., comma 2.

CONSIDERATO

1. che con il primo motivo e’ stata dedotta la violazione, ex articolo articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della L. fall., articolo 103, e dell’articolo 621 c.p.c. sul rilievo che il giudice di merito aveva ingiustificatamente ritenuto inammissibili le istanze istruttorie formulate dalle ricorrenti nell’atto di opposizione allo stato passivo, avuto riguardo allo stringente regime probatorio di cui all’articolo 621 c.p.c., ma senza soffermarsi sulla professione esercitata dal rivendicante e dal debitore;
2. che con il secondo motivo e’ stato dedotto l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione al fatto che il giudice di merito aveva omesso di considerare la professione svolta dal rivendicante e dal terzo ai fini della concessione della deroga allo stringente regime probatorio previsto dall’articolo 621 c.p.c.;
3. che i due motivi, da esaminarsi unitariamente in relazione alla connessione delle questioni trattate, sono fondati;
che, in particolare, e’ pur vero che e’ stato statuito da questa Corte che al terzo e’ consentito avvalersi della prova per testimoni o di presunzioni semplici per provare il suo diritto di proprieta’ quanto appaia verosimile in base ad un giudizio di comparazione tra la professione e il commercio rispettivamente esercitati dal terzo opponente e dal debitore che, a cagione della diversa attivita’ svolta, i beni rinvenuti presso l’abitazione del debitore siano di proprieta’ del terzo (Cass. n. 9627/2003);
che, tuttavia, ad avviso di questo Collegio, l’articolo 621 c.p.c. nell’utilizzare l’espressione “..l’esistenza del diritto sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore” – non necessariamente richieda che terzo e debitore debbano svolgere due diverse attivita’, essendo sufficiente che intercorra tra gli stessi un rapporto qualificato riconducibile alla professione o il commercio da entrambi esercitato (tale puo’ essere quello lavorativo o di collaborazione professionale) che giustifichi il rinvenimento presso i locali del debitore di beni di proprieta’ del terzo;
che, pertanto, nel caso di specie, la richiesta prova testimoniale e’ giustificata dal rapporto lavorativo intercorrente tra il dante causa delle ricorrenti – sig. (OMISSIS), padre delle ricorrenti, ora scomparso e gia’ Amministratore Delegato della societa’ in Amministrazione Straordinaria – e il debitore (la (OMISSIS) appunto), rapporto che rende verosimile in astratto (salvo verificare in concreto a seguito dello svolgimento dell’istruttoria) che l’amministratore delegato, per suo diletto personale, avesse inteso collocare quadri di sua proprieta’ all’interno dei locali in cui lavorava tutto il giorno;
che, pertanto, il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio al Tribunale di Bologna, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Bologna, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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