Nomina di una pluralità di avvocati non vi è l’obbligo della notificazione dell’atto impugnato a ciascuno

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|21 novembre 2022| n. 34260.

Nomina di una pluralità di avvocati non vi è l’obbligo della notificazione dell’atto impugnato a ciascuno

Pur essendo consentita la nomina di una pluralità di procuratori sia congiuntiva che disgiuntiva ciò non introduce l’obbligo della notificazione dell’atto impugnato a ciascun procuratore nel caso la nomina sia congiuntiva in quanto tale carattere del mandato professionale opera soltanto nei rapporti tra la parte ed il singolo procuratore, onerato verso la prima dell’obbligo di informare l’altro o gli altri procuratori. Ne consegue la sufficienza della notificazione a uno solo dei procuratori costituiti (controversia avente a oggetto il risarcimento dei danni conseguenti a caduta sulla pubblica via dovuta alla mancata raccolta dei rifiuti urbani).

Ordinanza|21 novembre 2022| n. 34260. Nomina di una pluralità di avvocati non vi è l’obbligo della notificazione dell’atto impugnato a ciascuno

Data udienza 8 novembre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Responsabilità civile della PA – Caduta sulla pubblica via – Risarcimento danni – Presupposti – Legge 221 del 2012 – Notificazioni – Legge 114 del 2014 – Notifica a mezzo pec – Decreto legislativo 217 del 2017 – Criteri – Decreto legislativo 82 del 2005 – Registro ini pec – Legge 2 del 2009 – Competenza giurisdizionale – Sentenza della corte di cassazione a sezioni unite 12924 del 2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Primo Presidente f.f.

Dott. MANNA Antonio – Presidente di sez.

Dott. DE MASI Orazio – Consigliere

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25631/2019 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto presso il difensore pec (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
Comune di Frattamaggiore, in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso dagli avv. (OMISSIS), (OMISSIS), ed (OMISSIS), pec (OMISSIS),
(OMISSIS),
(OMISSIS);
– controricorrente –
Regione Campania, Presidenza del Consiglio dei Ministri;
– intimati –
avverso la sentenza della Corte d’ Appello di Napoli n. 3831/2018, depositata il 30 luglio 2018;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 novembre 2022 dal Consigliere Dott. Enrico Manzon.

RILEVATO

che:
Con la sentenza impugnata la Corte d’ Appello di Napoli dichiarava il difetto di giurisdizione dell’autorita’ giudiziaria ordinaria in favore del giudice amministrativo.
La CdA osservava in particolare che, trattandosi di controversia avente ad oggetto il risarcimento dei danni derivati alla persona della (OMISSIS) conseguentemente ad una caduta sulla pubblica via comunale in Frattamaggiore, dovuta alla mancata raccolta dei rifiuti e che quindi era prospettata come ascrivibile alle responsabilita’ amministrative (nell’organizzazione della raccolta dei rifiuti urbani) concorrenti/alternative delle pubbliche amministrazioni evocate in giudizio, la competenza giurisdizionale era quella esclusiva dell’AGA.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la (OMISSIS) deducendo due motivi, poi illustrati con una memoria. Resiste con controricorso il Comune di Frattamaggiore.
Regione Campania e Presidenza del Consiglio dei Ministri sono rimasti intimati.

CONSIDERATO

che:
In via preliminare deve affermarsi la fondatezza dell’eccezione di inammissibilita’ per tardivita’ del ricorso sollevata dal Comune controricorrente.
Asseverato in fatto che la sentenza impugnata e’ stata notificata via PEC ad uno dei tre difensori in appello della (OMISSIS) (avv. (OMISSIS)) il 30 luglio 2018 (stessa data di pubblicazione della sentenza stessa) e percio’ sempre in fatto accertato che, tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali, il “termine breve” di impugnazione scadeva il 16 ottobre 2018, va ribadito che “A seguito dell’istituzione del cd. “domicilio digitale”, di cui al Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16 sexies convertito con modificazioni in L. n. 221 del 2012, come modificato dal Decreto Legge n. 90 del 2014, convertito con modificazioni in L. n. 114 del 2014, le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari, in materia civile, sono ritualmente eseguite – in base a quanto previsto dal Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16 ter, comma 1, modificato dal Decreto Legge n. 90 del 2014, articolo 45-bis, comma 2, lettera a), n. 1), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114 del 2014, e successivamente sostituito dal Decreto Legislativo n. 217 del 2017, articolo 66, comma 5, con decorrenza dal 15.12.2013 – presso un indirizzo di posta elettronica certificata estratto da uno dei registri indicati dal Decreto Legislativo n. 82 del 2005, articoli 6 bis, 6 quater e 62 nonche’ dall’articolo 16, comma 12 stesso decreto, dal Decreto Legge n. 185 del 2008, articolo 16, comma 6, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2 del 2009, nonche’ dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia e, quindi, indistintamente, dal registro denominato Ini-PEC e da quello denominato Re.G.Ind.E.” (Sez. 1 -, Sentenza n. 2460 del 03/02/2021, Rv. 660504 – 01).
Ne’ puo’ annettersi rilievo al fatto che detta notificazione dell’atto giudiziario impugnando sia stata eseguita soltanto ad uno dei difensori di appello, dovendosi dare seguito al principio di diritto che “La nomina di una pluralita’ di procuratori, ancorche’ non espressamente prevista nel processo civile, e’ certamente consentita, non ostandovi alcuna disposizione di legge e fermo restando il carattere unitario della difesa; tuttavia, detta rappresentanza tecnica, indipendentemente dal fatto che sia congiuntiva o disgiuntiva, esplica nel lato passivo i suoi pieni effetti rispetto a ciascuno dei nominati procuratori, mentre l’eventuale carattere congiuntivo del mandato professionale opera soltanto nei rapporti tra la parte ed il singolo procuratore, onerato verso la prima dell’obbligo di informare l’altro o gli altri procuratori. Ne consegue la sufficienza della comunicazione ex articolo 377 c.p.c. ad uno solo dei procuratori costituiti” (Sez. U, Sentenza n. 12924 del 09/06/2014, Rv. 631184 – 01).
La notifica del ricorso, essendo stata eseguita il 25 luglio 2019, e’ percio’ tardiva.
In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 3.000 per onorari, Euro 200 per esborsi oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.

 

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