cassazione 5

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 29 aprile 2016, n. 8481

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere
Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 3940-2013 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 178/2012 del TRIBUNALE di TERAMO SEZIONE DISTACCATA di GIULIANOVA del 22/06/2012, depositata il 22/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/01/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONINO SCALISI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(OMISSIS) con ricorso del 4 aprile 2008 chiedeva al Giudice di pace di Giulianova di ammettere accertamento tecnico preventivo ai fini della descrizione delle cause del malfunzionamento dell’autovettura targata (OMISSIS) (OMISSIS) e dell’individuazione degli interventi di riparazione necessari e del relativo prezzo. A sostegno di tale richiesta assumeva di aver acquistato da (OMISSIS), in data 1 agosto 2006, un’autovettura (OMISSIS) modello Coupe’, che presentava difetti di funzionamento, consistenti nella perdita di olio, per i quali si era rivolto all’autofficina (OMISSIS), ricevendone il preventivo con l’indicazione degli interventi necessari per eliminare il difetto di cui si e’ detto. Aggiungeva di aver denunciato il malfunzionamento dell’auto al venditore con raccomandata dell’8 febbraio 2007, invitandolo a provvedere al pagamento della spesa per la rimessa in pristino del mezzo, senza esito.
Si costituiva (OMISSIS), eccependo la perfetta efficienza del mezzo al momento della consegna e la riferibilita’ di un suo eventuale malfunzionamento a cause estranee alla sua responsabilita’.
La CTU veniva regolarmente espletata.
(OMISSIS), con citazione del 12 febbraio 2008, ribadendo le circostanze di cui al ricorso di accertamento tecnico preventivo e richiamando i risultati dell’espletata CTU chiedeva al Giudice di Pace la condanna del convenuto (OMISSIS), al risarcimento dei danni nella misura di Euro 2324,29, oltre gli interessi dal giorno del diritto al saldo.
Si costituiva in giudizio (OMISSIS) eccependo, in via preliminare, la decadenza dell’attrice dal diritto alla garanzia per presunti vizi e nel merito eccepiva la mancanza di vizi al momento della vendita dell’autovettura.
Il Giudice di Pace, con sentenza n. 443 del 2009, accoglieva la domanda principale e condannava (OMISSIS) al pagamento della somma di Euro 2.324,29, oltre interessi dal di’ del dovuto al saldo, condannava lo stesso al pagamento delle spese di giudizio di merito e dell’accertamento preventivo.
Avverso questa sentenza, interponeva appello (OMISSIS) riproponendo le eccezioni sollevate in primo grado.
Si costituiva l’appellata, opponendosi ai motivi di appello e chiedendone il rigetto.
Il Tribunale di Teramo, con sentenza n. 178 del 2012, accoglieva l’appello e in riforma della sentenza impugnata rigettava la domanda di (OMISSIS), condannava la stessa al pagamento delle spese dell’intero giudizio, anche di quelle relative al procedimento di accertamento tecnico preventivo.
Secondo il Tribunale, tenuto conto delle conclusioni cui era pervenuto il CTU, secondo le quali il difetto denunciato dall’acquirente con ragionevole probabilita’ poteva essere imputato ad un insufficiente manutenzione “con tagliandi e cambi di olio prolungati oltre il chilometraggio consentito”, il malfunzionamento enunciato dal l’appaltata concerneva un vizio sopravvenuto alla consegna dell’autovettura. Sicche’ restava inoperante la garanzia per vizi, posto che il compratore non aveva dato la prova che il vizio fosse imputabile al venditore.
La cassazione di questa sentenza e’ stata chiesta da (OMISSIS) con ricorso affidato a tre motivi, illustrati con memoria. (OMISSIS) ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- (OMISSIS) lamenta:
a) Con il primo motivo di ricorso, la violazione di legge: falsa applicazione dell’articolo 1490 c.c.. Secondo la ricorrente posto che il venditore e’ tenuto ex lege a garantire la funzionalita’ del bene entro l’anno della consegna, avrebbe errato il Tribunale nel ritenere che la compratrice fosse tenuta all’assolvimento di un onere non dovuto, quello che il vizio fosse imputabile al venditore non considerano che i vizi del mal funzionamento erano stati denunciati l’8 febbraio 2007 e cioe’ entro l’anno dall’acquisto.
b) Con il secondo motivo, la violazione di legge e difetto di motivazione.
Falsa applicazione delle norme regolatrici del procedimento di appello.
Illogicita’ manifesta.
Secondo la ricorrente, erroneamente, il Tribunale , avrebbe ritenuto la circostanza, relativa alla sanzione per eccesso di velocita’, comprovante il buono stato del veicolo, facendo da qui discendere la mera presunzione secondo cui i vizi sarebbero stati determinati solo da un successivo inavveduto utilizzo del veicolo da parte dell’acquirente. Piuttosto, ha dimenticato il Giudice di secondo grado che nella CTU erano state individuate le cause del malfunzionamento in maniera tale da far ritenere, comunque, la responsabilita’ del venditore.
1.1.= La Corte rileva l’infondatezza delle dette censure che, per evidenti ragioni di ordine logico e per economia di trattazione e di motivazione, possono essere esaminate congiuntamente per la loro stretta connessione ed interdipendenza, riguardando la questione di accertare l’esatta portata della norma di cui all’articolo 1490 c.c..
Occorre osservare che i vizi cui fa riferimento l’articolo 1490 c.c., comma 1 devono essere: a) di tale natura da rendere la cosa venduta inidonea all’uso cui e’ destinata, o da diminuire in modo apprezzabile il valore; b) occulti; in caso contrario, ai sensi dell’articolo 1491 c.c., qualora al momento della conclusione del contratto il compratore avesse conosciuto i vizi, oppure, se i vizi fossero facilmente riconoscibili, la garanzia non sarebbe dovuta; c) vizi materiali della cosa, perche’ i vizi relativi alla condizione giuridica rientrano nella disciplina dell’evizione; d) preesistenti alla vendita, o, quantomeno, devono derivare da preesistenti cause, perche’ ove fossero “sopravvenuti”, l’acquirente sara’ chiamato a dimostrare che il vizio, tuttavia, sarebbe imputabile al venditore e/o, comunque, non sarebbe dovuto a propria colpa.
Ora, nel caso in esame, come evidenzia la sentenza impugnata, il malfunzionamento, denunciato dall’appellata come “perdita di olio” nella missiva dell’8 febbraio 2007 con cerne va un vizio sopravvenuto alla consegna dell’autovettura. Sarebbe stato necessario, percio’, al fine di far valere la garanzia di cui all’articolo 1490 c.c., che, il compratore, dimostrasse, e non sembra lo abbia fatto, che il vizio di cui si dice, indipendentemente dalla tempestiva denuncia, fosse imputabile al venditore o, lo stesso, fosse dovuto a cause esistenti al momento della consegna del bene. La prova di cui si dice era necessaria e avrebbe dovuta darla il compratore proprio perche’, come ha avuto modo di specificare la sentenza, dagli atti del processo era emerso: a) il regolare funzionamento del motore in data posteriore alla consegna dell’auto da parte dell’appellante alla compratrice: l’appellante aveva prodotto il verbale di accertamento della violazione del limite di velocita’ rilevato dalla Polstrada di (OMISSIS), successiva di oltre quaranta giorni dalla consegna avvenuta il primo agosto 2006 e, dal relativo documento, risultava che la (OMISSIS) Coupe’ per cui era causa marciava alla velocita’ di Km/h 187, lungo una superstrada; b) la CTU aveva evidenziato che l’insufficiente manutenzione, “con tagliandi e cambi di olio prolungati oltre il chilometraggio consentito”, aveva potuto sottoporre le parti del motore in attrito ed a sollecitazione piu’ elevate del consentito e, tanto era ragionevolmente, possibile causa del malfunzionamento lamentato.
Pertanto, non essendo stato dimostrato che il vizio di cui si dice fosse imputabile alla venditrice e ancor di piu’ che, ragionevolmente, il vizio lamentato fosse dovuto ad un comportamento negligente (l’insufficiente manutenzione) della compratrice, correttamente, il Tribunale, ha escluso che la garanzia per vizi concessa al compratore dalla norma di cui all’articolo 1490 c.c. fosse operante.
1.2.= Non va, neppure, trascurato che, la ricorrente, anche in questa sede, si e’ limitata ad evidenziare che i dati processuali considerati dal Tribunale sarebbero insufficienti a giustificare la decisione assunta, ma non indica quale altra ricostruzione sarebbe stata possibile e/o, quali altri dati, avrebbero dovuto essere esaminati, essendo assolutamente generica l’affermazione che nella CTU erano state ben individuate le cause del malfunzionamento in maniera tale da far ritenere, comunque, la responsabilita’ del venditore. Cosi’ come, pleonastica, e’ l’affermazione secondo la quale il termine di garanzia sarebbe frutto di una valutazione della misura dell’arco di tempo entro il quale si deve presumere che il bene venduto resti immune da vizi e difetti, salva la responsabilita’ del venditore, qualora cio’ non si vcrifichi, posto che, nel caso specifico, la sentenza, richiamando la CTU, i documenti depositati dal venditore, nonche’ il lasso di tempo intercorso tra la consegna dell’autovettura e la scoperta del malfunzionamento, ha ritenuto dimostrato che il vizio denunciato era ragionevolmente riconducibile ad un difetto di manutenzione dovuto ad incuria e negligenza della compratrice.
2.= Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione di legge c/o falsa applicazione dell’articolo 91 c.p.c.. Avrebbe errato il Tribunale, secondo la ricorrente, per averla condannata al rimborso delle spese relative alla fase dell’accertamento tecnico preventivo dato che il (OMISSIS) in quella fase non si era costituito.
2.1.= Il motivo e’ infondato ed essenzialmente perche’ vi e’ stata formale partecipazione del (OMISSIS) al giudizio di accertamento tecnico preventivo: a) dalla sentenza risulta (pag. 3) che (OMISSIS) si era costituito nel procedimento di istruzione preventiva ed eccepiva la perfetta efficienza del mezzo al momento della consegna e la riferibilita del suo malfunzionamento a cause estranee alla sua responsabilita’; b) lo stesso ricorrente chiarisce che il sig. (OMISSIS) all’udienza c.d. di verifica aveva addirittura richiesto senza ottenerla la remissione in termini, il che indirettamente chiarisce che lo stesso si era costituito.
In definitiva, il ricorso va rigettato e, in ragione del principio di soccombenza ex articolo 91 c.p.c., la ricorrente va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che vengono liquidate con il dispositivo.
Il Collegio da alto che ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del cit. articolo 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento in favore di (OMISSIS), delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge, dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 -bis.
Sentenza 29 aprile 2016, n. 8481
Data udienza 26 gennaio 2016
Integrale

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere
Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 3940-2013 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 178/2012 del TRIBUNALE di TERAMO SEZIONE DISTACCATA di GIULIANOVA del 22/06/2012, depositata il 22/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/01/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONINO SCALISI.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(OMISSIS) con ricorso del 4 aprile 2008 chiedeva al Giudice di pace di Giulianova di ammettere accertamento tecnico preventivo ai fini della descrizione delle cause del malfunzionamento dell’autovettura targata (OMISSIS) (OMISSIS) e dell’individuazione degli interventi di riparazione necessari e del relativo prezzo. A sostegno di tale richiesta assumeva di aver acquistato da (OMISSIS), in data 1 agosto 2006, un’autovettura (OMISSIS) modello Coupe’, che presentava difetti di funzionamento, consistenti nella perdita di olio, per i quali si era rivolto all’autofficina (OMISSIS), ricevendone il preventivo con l’indicazione degli interventi necessari per eliminare il difetto di cui si e’ detto. Aggiungeva di aver denunciato il malfunzionamento dell’auto al venditore con raccomandata dell’8 febbraio 2007, invitandolo a provvedere al pagamento della spesa per la rimessa in pristino del mezzo, senza esito.
Si costituiva (OMISSIS), eccependo la perfetta efficienza del mezzo al momento della consegna e la riferibilita’ di un suo eventuale malfunzionamento a cause estranee alla sua responsabilita’.
La CTU veniva regolarmente espletata.
(OMISSIS), con citazione del 12 febbraio 2008, ribadendo le circostanze di cui al ricorso di accertamento tecnico preventivo e richiamando i risultati dell’espletata CTU chiedeva al Giudice di Pace la condanna del convenuto (OMISSIS), al risarcimento dei danni nella misura di Euro 2324,29, oltre gli interessi dal giorno del diritto al saldo.
Si costituiva in giudizio (OMISSIS) eccependo, in via preliminare, la decadenza dell’attrice dal diritto alla garanzia per presunti vizi e nel merito eccepiva la mancanza di vizi al momento della vendita dell’autovettura.
Il Giudice di Pace, con sentenza n. 443 del 2009, accoglieva la domanda principale e condannava (OMISSIS) al pagamento della somma di Euro 2.324,29, oltre interessi dal di’ del dovuto al saldo, condannava lo stesso al pagamento delle spese di giudizio di merito e dell’accertamento preventivo.
Avverso questa sentenza, interponeva appello (OMISSIS) riproponendo le eccezioni sollevate in primo grado.
Si costituiva l’appellata, opponendosi ai motivi di appello e chiedendone il rigetto.
Il Tribunale di Teramo, con sentenza n. 178 del 2012, accoglieva l’appello e in riforma della sentenza impugnata rigettava la domanda di (OMISSIS), condannava la stessa al pagamento delle spese dell’intero giudizio, anche di quelle relative al procedimento di accertamento tecnico preventivo.
Secondo il Tribunale, tenuto conto delle conclusioni cui era pervenuto il CTU, secondo le quali il difetto denunciato dall’acquirente con ragionevole probabilita’ poteva essere imputato ad un insufficiente manutenzione “con tagliandi e cambi di olio prolungati oltre il chilometraggio consentito”, il malfunzionamento enunciato dal l’appaltata concerneva un vizio sopravvenuto alla consegna dell’autovettura. Sicche’ restava inoperante la garanzia per vizi, posto che il compratore non aveva dato la prova che il vizio fosse imputabile al venditore.
La cassazione di questa sentenza e’ stata chiesta da (OMISSIS) con ricorso affidato a tre motivi, illustrati con memoria. (OMISSIS) ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- (OMISSIS) lamenta:
a) Con il primo motivo di ricorso, la violazione di legge: falsa applicazione dell’articolo 1490 c.c.. Secondo la ricorrente posto che il venditore e’ tenuto ex lege a garantire la funzionalita’ del bene entro l’anno della consegna, avrebbe errato il Tribunale nel ritenere che la compratrice fosse tenuta all’assolvimento di un onere non dovuto, quello che il vizio fosse imputabile al venditore non considerano che i vizi del mal funzionamento erano stati denunciati l’8 febbraio 2007 e cioe’ entro l’anno dall’acquisto.
b) Con il secondo motivo, la violazione di legge e difetto di motivazione.
Falsa applicazione delle norme regolatrici del procedimento di appello.
Illogicita’ manifesta.
Secondo la ricorrente, erroneamente, il Tribunale , avrebbe ritenuto la circostanza, relativa alla sanzione per eccesso di velocita’, comprovante il buono stato del veicolo, facendo da qui discendere la mera presunzione secondo cui i vizi sarebbero stati determinati solo da un successivo inavveduto utilizzo del veicolo da parte dell’acquirente. Piuttosto, ha dimenticato il Giudice di secondo grado che nella CTU erano state individuate le cause del malfunzionamento in maniera tale da far ritenere, comunque, la responsabilita’ del venditore.
1.1.= La Corte rileva l’infondatezza delle dette censure che, per evidenti ragioni di ordine logico e per economia di trattazione e di motivazione, possono essere esaminate congiuntamente per la loro stretta connessione ed interdipendenza, riguardando la questione di accertare l’esatta portata della norma di cui all’articolo 1490 c.c..
Occorre osservare che i vizi cui fa riferimento l’articolo 1490 c.c., comma 1 devono essere: a) di tale natura da rendere la cosa venduta inidonea all’uso cui e’ destinata, o da diminuire in modo apprezzabile il valore; b) occulti; in caso contrario, ai sensi dell’articolo 1491 c.c., qualora al momento della conclusione del contratto il compratore avesse conosciuto i vizi, oppure, se i vizi fossero facilmente riconoscibili, la garanzia non sarebbe dovuta; c) vizi materiali della cosa, perche’ i vizi relativi alla condizione giuridica rientrano nella disciplina dell’evizione; d) preesistenti alla vendita, o, quantomeno, devono derivare da preesistenti cause, perche’ ove fossero “sopravvenuti”, l’acquirente sara’ chiamato a dimostrare che il vizio, tuttavia, sarebbe imputabile al venditore e/o, comunque, non sarebbe dovuto a propria colpa.
Ora, nel caso in esame, come evidenzia la sentenza impugnata, il malfunzionamento, denunciato dall’appellata come “perdita di olio” nella missiva dell’8 febbraio 2007 con cerne va un vizio sopravvenuto alla consegna dell’autovettura. Sarebbe stato necessario, percio’, al fine di far valere la garanzia di cui all’articolo 1490 c.c., che, il compratore, dimostrasse, e non sembra lo abbia fatto, che il vizio di cui si dice, indipendentemente dalla tempestiva denuncia, fosse imputabile al venditore o, lo stesso, fosse dovuto a cause esistenti al momento della consegna del bene. La prova di cui si dice era necessaria e avrebbe dovuta darla il compratore proprio perche’, come ha avuto modo di specificare la sentenza, dagli atti del processo era emerso: a) il regolare funzionamento del motore in data posteriore alla consegna dell’auto da parte dell’appellante alla compratrice: l’appellante aveva prodotto il verbale di accertamento della violazione del limite di velocita’ rilevato dalla Polstrada di (OMISSIS), successiva di oltre quaranta giorni dalla consegna avvenuta il primo agosto 2006 e, dal relativo documento, risultava che la (OMISSIS) Coupe’ per cui era causa marciava alla velocita’ di Km/h 187, lungo una superstrada; b) la CTU aveva evidenziato che l’insufficiente manutenzione, “con tagliandi e cambi di olio prolungati oltre il chilometraggio consentito”, aveva potuto sottoporre le parti del motore in attrito ed a sollecitazione piu’ elevate del consentito e, tanto era ragionevolmente, possibile causa del malfunzionamento lamentato.
Pertanto, non essendo stato dimostrato che il vizio di cui si dice fosse imputabile alla venditrice e ancor di piu’ che, ragionevolmente, il vizio lamentato fosse dovuto ad un comportamento negligente (l’insufficiente manutenzione) della compratrice, correttamente, il Tribunale, ha escluso che la garanzia per vizi concessa al compratore dalla norma di cui all’articolo 1490 c.c. fosse operante.
1.2.= Non va, neppure, trascurato che, la ricorrente, anche in questa sede, si e’ limitata ad evidenziare che i dati processuali considerati dal Tribunale sarebbero insufficienti a giustificare la decisione assunta, ma non indica quale altra ricostruzione sarebbe stata possibile e/o, quali altri dati, avrebbero dovuto essere esaminati, essendo assolutamente generica l’affermazione che nella CTU erano state ben individuate le cause del malfunzionamento in maniera tale da far ritenere, comunque, la responsabilita’ del venditore. Cosi’ come, pleonastica, e’ l’affermazione secondo la quale il termine di garanzia sarebbe frutto di una valutazione della misura dell’arco di tempo entro il quale si deve presumere che il bene venduto resti immune da vizi e difetti, salva la responsabilita’ del venditore, qualora cio’ non si vcrifichi, posto che, nel caso specifico, la sentenza, richiamando la CTU, i documenti depositati dal venditore, nonche’ il lasso di tempo intercorso tra la consegna dell’autovettura e la scoperta del malfunzionamento, ha ritenuto dimostrato che il vizio denunciato era ragionevolmente riconducibile ad un difetto di manutenzione dovuto ad incuria e negligenza della compratrice.
2.= Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione di legge c/o falsa applicazione dell’articolo 91 c.p.c.. Avrebbe errato il Tribunale, secondo la ricorrente, per averla condannata al rimborso delle spese relative alla fase dell’accertamento tecnico preventivo dato che il (OMISSIS) in quella fase non si era costituito.
2.1.= Il motivo e’ infondato ed essenzialmente perche’ vi e’ stata formale partecipazione del (OMISSIS) al giudizio di accertamento tecnico preventivo: a) dalla sentenza risulta (pag. 3) che (OMISSIS) si era costituito nel procedimento di istruzione preventiva ed eccepiva la perfetta efficienza del mezzo al momento della consegna e la riferibilita del suo malfunzionamento a cause estranee alla sua responsabilita’; b) lo stesso ricorrente chiarisce che il sig. (OMISSIS) all’udienza c.d. di verifica aveva addirittura richiesto senza ottenerla la remissione in termini, il che indirettamente chiarisce che lo stesso si era costituito.
In definitiva, il ricorso va rigettato e, in ragione del principio di soccombenza ex articolo 91 c.p.c., la ricorrente va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che vengono liquidate con il dispositivo.
Il Collegio da alto che ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del cit. articolo 13, comma 1 bis.
 

P.Q.M.

 
La Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento in favore di (OMISSIS), delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge, dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 -bis.

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