Notifica ad un difensore del tutto estraneo al giudizio di primo grado

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|5 ottobre 2022| n. 28934.

Notifica ad un difensore del tutto estraneo al giudizio di primo grado

La notificazione dell’atto di appello effettuata ad un indirizzo di posta elettronica certificata riconducibile ad un difensore del tutto estraneo al giudizio di primo grado, anziché al corretto indirizzo di posta elettronica certificata riconducibile al procuratore costituito nel giudizio di prime cure, è nulla ove il destinatario dell’atto non si sia costituito in giudizio e sia stato pertanto dichiarato contumace. Infatti, in tale ipotesi, lo scopo della notificazione non può considerarsi raggiunto, anche se si prova che il destinatario abbia comunque avuto conoscenza dell’atto, in quanto lo scopo sanante non è l’informazione veicolata dalla notificazione, ma è qualcosa di più e di diverso, ovvero la reazione del destinatario e quindi la sua costituzione in giudizio quale espressione di volontario compimento del fine perseguito dalla legge (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, rilevata la contumacia dell’odierno ricorrente, aveva parzialmente accolto il gravame proposto dagli appellanti). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, ordinanza 30 marzo 2018, n. 7996; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 20 luglio 2016, n. 14916).

Ordinanza|5 ottobre 2022| n. 28934. Notifica ad un difensore del tutto estraneo al giudizio di primo grado

Data udienza 14 giugno 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Notificazioni – Atto di appello effettuata – Notifica ad un indirizzo di posta elettronica certificata riconducibile ad un difensore del tutto estraneo al giudizio di primo grado – Nullità ove il destinatario dell’atto non si sia costituito in giudizio e sia stato pertanto dichiarato contumace

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Francesco – Presidente

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 15359/2020 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) ((OMISSIS)), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) ((OMISSIS));
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), domiciliati ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) ((OMISSIS));
– controricorrenti –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di LECCE n. 334/2020 depositata il 16/04/2020;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2022 dal Consigliere Dr. MARILENA GORGONI.

RILEVATO IN FATTO

Che:
(OMISSIS) ricorre per la cassazione della sentenza n. 334/2020 della Corte d’Appello di Lecce, pubblicata il 16 aprile 2020, articolando un solo motivo;
resistono con controricorso (OMISSIS) e (OMISSIS);
il ricorrente espone di avere agito con ricorso monitorio avverso i coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS) al fine di ottenere il pagamento della somma di Euro 8.174,00, quale corrispettivo dovutogli per la fornitura e la posa in opera degli infissi nell’immobile sito in (OMISSIS), di proprieta’ dei suddetti coniugi, come da fatture nn. (OMISSIS); il decreto ingiuntivo ottenuto, il n. 3226/2014, veniva opposto dai debitori dinanzi al Tribunale di Lecce; in quella sede i medesimi, con domanda riconvenzionale, chiedevano la condanna di (OMISSIS) al pagamento della somma di Euro 10.000,00, per la realizzazione di opere incomplete, difettose e non eseguite a regola d’arte;
costituitosi in giudizio, l’odierno ricorrente deduceva, in via principale, l’infondatezza dell’opposizione per la somma di Euro 8.104,00, non essendo la stessa fondata su alcuna prova scritta, chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, e, in subordine, la concessione della provvisoria esecuzione parziale per l’importo di Euro 6.700,00 non contestato dagli opponenti; quanto alla domanda riconvenzionale, chiedeva che il giudice la dichiarasse inammissibile o improcedibile per assenza di procura;
il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 4077/2017, accoglieva parzialmente l’opposizione al decreto ingiuntivo e condannava gli opponenti al pagamento dell’importo di Euro 6.700,00, maggiorato degli interessi, dall’atto di messa in mora a soddisfo, e dichiarava gli opponenti decaduti dall’azione di garanzia;
i coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS) impugnavano la predetta sentenza dinanzi alla Corte d’Appello di Lecce;
la Corte d’Appello, rilevata la contumacia dell’odierno ricorrente, con la decisione oggetto dell’odierno ricorso, ha accolto parzialmente il gravame e condannato i coniugi al pagamento della minor somma di Euro 2.135,00 e l’appellato al pagamento delle spese di lite;
il relatore designato, avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., ha redatto proposta che e’ stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che:
1) con il motivo qui scrutinato il ricorrente deduce la nullita’ e/o inesistenza della sentenza resa dalla Corte d’Appello e del procedimento avente Rg n. 581/2018 per inesistenza/nullita’ della notificazione della citazione in appello, avendo il procuratore dei coniugi notificato l’atto di citazione in appello, tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo “terminijus (OMISSIS)Francesco Termini (OMISSIS)pec.it” riconducibile all’avv. (OMISSIS) del Foro di Lecce e procuratore costituito nel giudizio di prime cure;
il ricorrente, in particolare, dopo aver opportunamente richiamato la giurisprudenza di questa Corte, quanto alla ricorrenza dei casi di inesistenza e di nullita’ della procura, sostiene che, indipendentemente dal fatto che la notifica nel caso di specie sia da considerare inesistente, e quindi insanabile, o nulla, e quindi sanabile, la sua mancata costituzione nel giudizio di appello e la mancata rinnovazione dell’atto di appello su iniziativa di parte appellante o iussu iudicis hanno determinato la nullita’ dell’atto di impugnazione e la sua estensione, ex articolo 159 c.p.c., all’intero procedimento, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di prime cure, essendo scaduto il termine per proporre impugnazione;
il Collegio ritiene, argomentando da quanto affermato da Cass. Sez. Un., 20/07/2016 n. 14916 e da Cass. 30/03/2018 n. 7996, che la notificazione di un atto puo’ dirsi inesistente, e quindi affetta da vizio non sanabile, nei soli casi in cui manchino gli elementi costitutivi essenziali che la fanno qualificare come tale; in tutti gli altri casi, essa e’ affetta da semplice nullita’, sanabile per raggiungimento dello scopo a seguito della costituzione della parte destinataria, anche se fatta dichiaratamente al solo fine di far rilevare la nullita’, ovvero in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice. In particolare, integra un semplice vizio di nullita’, sanabile nelle forme viste, il vizio attinente all’individuazione del luogo in cui la notificazione deve essere eseguita, che non e’ elemento essenziale della notificazione stessa, anche se privo di alcun collegamento col destinatario;
l’applicazione al caso di specie dei richiamati principi, che il Collegio condivide e che intende ribadire, conduce all’accoglimento del ricorso, proprio facendo leva sul fatto che il destinatario dell’atto non si e’ costituito in giudizio;
le eccezioni di parte controricorrente, infatti, non colgono nel segno: se il destinatario della notifica della citazione non si costituisce in giudizio, lo scopo della notificazione non puo’ considerarsi raggiunto, anche se si prova che il destinatario ha comunque avuto conoscenza dell’atto di citazione. Lo scopo sanante non e’ infatti l’informazione veicolata dalla notificazione, ma e’ qualcosa di piu’ e di diverso: e’ la reazione del destinatario e cioe’ la sua costituzione in giudizio quale espressione di volontario compimento del fine perseguito dalla legge;
nel caso di specie, pertanto, e’ pacifica la ricorrenza di una ipotesi di nullita’ della notificazione, seppure non preclusiva della possibilita’ della parte appellata di conoscere l’atto notificato; la possibilita’ che il destinatario dell’atto venisse a conoscenza dello stesso o la conoscenza effettiva dello stesso non possono non misurarsi con la circostanza dirimente che la parte destinataria dell’atto e’ rimasta contumace;
proprio per garantire al massimo la parte estranea alla causazione del vizio dell’atto, la sanatoria per raggiungimento dello scopo e’ assicurata solo ove si accerti che l’atto imperfetto era idoneo a produrre le medesime conseguenze dell’atto perfetto: la piena e tempestiva conoscenza di fatto che il destinatario acquisisca dell’atto mal notificato non sana il vizio perche’ la conoscenza di fatto da sola non esaurisce l’insieme degli effetti materiali che la conoscenza legale e’ in grado di assicurare. La notificazione produce infatti l’effetto della conoscenza legale che non e’ fungibile con una conoscenza effettiva aliunde. Pertanto, ai fini della obbligatorieta’ dello strumento notificatorio, funzionale al raggiungimento dello scopo della notificazione e’ che questa sia effettuata nelle forme tassative prescritte dalla legge; il che e’ pacifico che non sia avvenuto nel caso di specie.
2) ne consegue che il ricorso per cassazione deve essere accolto;
3) la fondatezza del motivo non provoca, tuttavia, gli effetti pretesi dal ricorrente, cioe’ il passaggio in giudicato della sentenza di prime cure, bensi’ la cassazione con rinvio della sentenza impugnata;
4) la sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

 

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