Notifica telematica della sentenza di primo grado

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|8 novembre 2022| n. 32774.

Notifica telematica della sentenza di primo grado

In tema di notifica telematica della sentenza di primo grado, la mancata indicazione dell’estensione “pdf” del documento informatico, pur esattamente individuato attraverso il riferimento alla stessa sentenza, la cui conformità sia stata attestata dal difensore nella relata di notifica, come previsto dall’art. 16 undecies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modd. dalla l. n. 221 del 2012, non incide sulla validità della notificazione, che risulta perciò idonea a far decorrere il termine “breve” per l’impugnazione.

Ordinanza|8 novembre 2022| n. 32774. Notifica telematica della sentenza di primo grado

Data udienza 11 ottobre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Notificazioni a mezzo pec – Attestazione di conformità – Modalità ex art. 16 – undecies del D.L. n. 179/2012 – Specifiche tecniche precisate dall’art. 19 ter del c.d. DGSIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente
Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere

Dott. VALENTINO Daniela – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29741/2018 R.G. proposto da:
(OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS)) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS)), come da procura speciale alle liti in calce al ricorso;
– ricorrente principale –
contro
(OMISSIS) SRL, e (OMISSIS) SRL, domiciliati ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), ( (OMISSIS)), (OMISSIS), ( (OMISSIS)), (OMISSIS), ( (OMISSIS)), come da procura speciale alle liti in calce al ricorso;
– controricorrenti –
nonche’ contro
(OMISSIS) SRL,
– intimata –
e
(OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS)) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), ( (OMISSIS)), (OMISSIS), ( (OMISSIS)), come da procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente incidentale-
contro
(OMISSIS) SRL, e (OMISSIS) SRL, domiciliati ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS) ( (OMISSIS)), (OMISSIS) ( (OMISSIS)), (OMISSIS) ( (OMISSIS)), come da procura speciale alle liti in calce al ricorso;
– controricorrenti-
nonche’ contro
(OMISSIS) SPA;
– intimata –
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 1973/2018 depositata il 10/07/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/10/2022 dal Consigliere LAURA TRICOMI.

 

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RITENUTO

CHE:
1.- La Corte di appello di Venezia, con la sentenza n. 1973/2018 pubblicata il 10/07/2018, respinta l’eccezione sollevata dalle appellanti (OMISSIS) SPA e (OMISSIS) SPA e ritenuta la validita’ della procura alle liti rilasciata dalle societa’ (OMISSIS) SRL e (OMISSIS) SRL ai difensori nominati in fase cautelare e la sussistenza del corrispondete ius postulandi, nonche’ la regolarita’ della notifica della sentenza di primo grado, ha dichiarato inammissibili entrambi gli atti di appello perche’ proposti tardivamente.
2.- (OMISSIS) SPA propone ricorso per cassazione con tre mezzi, avverso la anzidetta sentenza, nei confronti di (OMISSIS) SRL, (OMISSIS) SRL e (OMISSIS) SRL. (OMISSIS) SRL e (OMISSIS) SRL hanno replicato con un unico controricorso, seguito da memoria. (OMISSIS) SRL e’ rimasta intimata.
3.- (OMISSIS) SRL, a sua volta, ha proposto separato ricorso per cassazione, che assume la veste di ricorso incidentale essendo stato depositato immediatamente dopo il ricorso di (OMISSIS) SPA, con quattro mezzi corroborati da memoria, avverso la medesima sentenza, nei confronti di (OMISSIS) SRL, (OMISSIS) SRL e (OMISSIS) SPA. (OMISSIS) SRL e (OMISSIS) SRL hanno replicato con un unico controricorso, seguito da memoria. (OMISSIS) SPA e’ rimasta intimata.

 

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CONSIDERATO

CHE:
4.- RICORSO PRINCIPALE di (OMISSIS) SPA.
4.1. – Con il primo motivo si deduce la violazione della L. n. 53 del 1994, articoli 3 bis e 11 del Decreto Legge n. 179 del 2012, articoli 16, 16 undecies e 19 ter c.d. DGSIA (Decreto 28 dicembre 2015 del Direttore generale dei Sistemi Informativi Autorizzati, pubblicato su GU del 7 gennaio 2016), per vizi dell’attestazione di conformita’ nella relata di notifica della sentenza di primo grado notificata via pec, nonche’ violazione dell’articolo 156 c.p.c., comma 3, articoli 325, 326 e 327 c.p.c.
La censura segue le deduzioni sollevate in sede di gravame dalla ricorrente circa la invalidita’ della notifica telematica della sentenza di primo grado e, cosi’, circa la sua inidoneita’ a far decorrere il termine breve per appellare e, conseguentemente, attinge la statuizione assunta in merito dalla Corte di appello di Venezia con la sentenza gravata, ove ha ritenuto che le contestazioni mosse alla modalita’ di notifica della sentenza di primo grado sarebbero state “mere irregolarita’” della notifica – non riconducibili alle nullita’ previste dalle norme tecniche di riferimento per le notifiche telematiche- e che, anche se i vizi contestati avessero potuto rientrare nelle ipotesi di nullita’ della notifica, l’applicazione del principio della sanatoria delle nullita’ processuali per raggiungimento dello scopo dell’atto (articolo 156 c.p.c., ultimo cpv.) avrebbe reso inutile ogni contestazione.
La ricorrente deduce la ricorrenza di vizi inerenti all’attestazione di conformita’ contenuta nella relata di notifica della sentenza di primo grado, che riproduce (fol. 14 del ric.), e sostiene che questa: i) e’ formulata in maniera non piu’ compatibile con quanto disposto dall’articolo 19 ter del c.d. DGSIA che ha eliminato l’impronta HASH; ii) non contiene la dicitura esatta del file di cui si attesta la conformita’ perche’ nell’attestazione e’ ripotato il nome del file in maniera incompleta perche’ priva dell’indicazione dell’estensione “pdf”. Da cio’ desume che tali violazioni abbiano determinato la nullita’ della notifica prevista dalla L. n. 53 del 1994, articolo 11 e sostiene che queste mancanze si riflettono sull’autenticita’ del file informatico allegato alla relata stessa. Si duole, inoltre, che il file informatico della sentenza, allegato, era anche privo della firma digitale del procuratore notificante, circostanza che avrebbe potuto far superare l’eccezione sull’autenticita’ del file.
Ritiene che il vizio costituito dalla indicazione in modo errato del nome del file della sentenza, comporti un vizio dell’attestazione di conformita’ che si riflette sulla validita’ della notifica e sulla sua idoneita’ a far decorre il termine breve per l’impugnazione e ne deduce la nullita’ della notifica.

 

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4.2.- Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 156 c.p.c., comma 3, articoli 160 e 285 c.p.c. e l’inapplicabilita’ dell’articolo 156 c.p.c. a qualsivoglia vizio o irregolarita’ determinata dal mancato rispetto delle norme sulla notifica telematica della sentenza da parte del difensore della controparte.
4.3.- Con il terzo motivo si deduce la violazione degli articoli 325, 326, 327, 350 e 352 c.p.c., nonche’ dell’articolo 2697 c.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
La censura concerne la statuizione di appello con cui e’ stata esclusa la rilevanza dell’eccezione di tardivita’ ed insufficienza della produzione avversaria in relazione alla notifica della sentenza di primo grado n. 2426/2016, in corso del giudizio di appello, sulla considerazione che le parti appellanti non avevano mai negato di avere ricevuto la notificazione.
5. – RICORSO INCIDENTALE di (OMISSIS) SRL.
5.1.- Con il primo motivo del ricorso incidentale (OMISSIS) SRL deduce la violazione degli articolo 83, 84, 325, 326 e 327 c.p.c. e la falsa applicazione dell’orientamento giurisprudenziale in tema di poteri comunque spettanti al difensore anche se non espressamente menzionati in procura (da ultima Cass. Sez. U. n. 4909/2016); nel criticare la statuizione della Corte di merito con cui e’ stato escluso il dedotto difetto di ius postulandi dei difensori di (OMISSIS) SRL e (OMISSIS) SRL nei confronti di (OMISSIS) SRL, sostiene che tra tali poteri non puo’ farsi rientrare quello di proporre, in via di cumulo semplice, domanda di condanna nei confronti di un preteso responsabile solidale non destinatario dell’atto cui la procura accede, rilasciata per il promovimento del procedimento cautelare ante causam, seguito poi dal giudizio di merito.
5.2.- Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’articolo 1362 c.c. (in particolare, del criterio di interpretazione letterale), nonche’ dell’articolo 36 c.p.c., articolo 183 c.p.c., comma 5, e articolo 106 c.p.c.; a parere della ricorrente, va ravvisata l’errata interpretazione delle procure alle liti, il cui tenore letterale esclude la conclusione raggiunta dalla Corte lagunare circa il conferimento del potere di instaurare il giudizio di merito e proporre, cosi’, domanda di condanna anche nei confronti di altro preteso responsabile solidale ( (OMISSIS) SRL) diverso dal destinatario dell’atto cui le procure accedevano ( (OMISSIS) SPA).

 

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La ricorrente, quindi, assume che, una volti accolti uno o entrambi i primi due motivi di ricorso, ravvisando l’inesistenza della procura dei difensori di (OMISSIS) SRL e di (OMISSIS) SRL, ovvero la mancanza assoluta di procura per l’instaurazione del giudizio di merito nei confronti di (OMISSIS) SRL, la sentenza di appello dovra’ essere cassata senza rinvio, per ragioni di rito ex articolo 382 c.p.c., comma 3, u.p., ed illustra i propri argomenti a sostegno.
5.3.- Con il terzo motivo (analogo al primo motivo svolto da (OMISSIS) SPA) si deduce la violazione della L. n. 53 del 1994, articoli 3 bis e 11 del Decreto Legge n. 179 del 2012, articoli 16, 16 undecies e 19 ter del c.d. DGSIA, per vizi dell’attestazione di conformita’ nella relata di notifica della sentenza di primo grado notificata via pec nonche’ la violazione dell’articolo 156 c.p.c., comma 3, articoli 325, 326, 327 c.p.c., motivo proposto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
5.4.- Con il quarto motivo (analogo al terzo motivo svolto da (OMISSIS) SPA) si deduce la violazione degli articoli 325, 326, 327, 350 e 352 c.p.c. nonche’ dell’articolo 2697 c.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
6.1. – I primi due motivi del ricorso incidentale ( (OMISSIS) SRL) vanno esaminati con priorita’ perche’ attengono alla validita’/esistenza della procura rilasciata dalle attuali societa’ resistenti sin dalla fase cautelare per l’instaurazione del giudizio di merito anche nei confronti di un soggetto rimasto estraneo alla fase cautelare.
6.2. – Quanto alla vicenda processuale oggetto delle doglianze va rammentato che le originarie attrici (OMISSIS) SRL E (OMISSIS) SRL hanno agito in via cautelare per inibire a (OMISSIS) la produzione e la commercializzazione di due prodotti per edilizia denominati “(OMISSIS)” ed “(OMISSIS)”, deducendo che cio’ era avvenuto in contraffazione di due brevetti di cui era titolare (OMISSIS) e con attivita’ di concorrenza sleale, giudizio cautelare al quale e’ rimasta estranea (OMISSIS) SRL.
All’esito della fase cautelare (OMISSIS) SRL e (OMISSIS) SRL, avvalendosi della procura speciale alle liti apposta in calce all’originario ricorso cautelare introdotto nei confronti della sola (OMISSIS) SRL, hanno agito anche nei confronti di (OMISSIS) SRL, estranea come detto al giudizio cautelare, che ha formulato eccezione di difetto di ius postulandi della difesa di parte attrice, in considerazione dell’esorbitanza della domanda proposta rispetto alla procura menzionata.
La Corte d’appello, dinanzi alla quale e’ stato proposto il motivo di gravame concernente l’assenza di ius postulandi in capo al procuratore di (OMISSIS) SRL e (OMISSIS) SRL lo ha rigettato.

 

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6.3. – La Corte d’appello ha richiamato il principio secondo cui la procura alle liti conferita in termini ampi ed omnicomprensivi e’ idonea, in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa processuale attuativa dei principi di economia processuale, di tutela del diritto di azione nonche’ di difesa della parte ex articoli 24 e 111 Cost., ad attribuire al difensore il potere di esperire tutte le iniziative atte a tutelare l’interesse del proprio assistito, (Cass. Sez. U. n. 4909 del 14/03/2016) in quanto i poteri processuali risultano attribuiti al difensore direttamente dalla legge, potendo assumere rilievo la volonta’ delle parti esclusivamente al fine della limitazione dei poteri del procuratore, mentre a questi sono preclusi solo gli atti che importano disposizione del diritto in contesa, se non espressamente conferiti. Ha affermato che la procura alle liti conferisce al difensore il potere di proporre tutte le domande che non eccedano l’ambito della lite originaria, tra cui la chiamata in causa del terzo in garanzia c.d. propria al fine di conseguire in un unico processo la decisione di tutte le pretese fondate sul medesimo titolo.
Ha, quindi, affermato che, nel caso di specie, la procura rilasciata in sede cautelare era sufficientemente ampia da poter legittimare il procuratore degli appellati a proporre la conseguente azione di merito e che la domanda poteva validamente essere estesa anche a terzi che non erano stati parte della procedura cautelare, in quanto detto potere era stato espressamente conferito con la procura e l’estensione non aveva comportato la proposizione di una nuova e distinta controversia eccedente l’ambito di quella originaria, per cui sarebbe necessario il rilascio di nuova procura.
6.4.- La questione proposta involge, quindi, il quesito se si sia al cospetto di una controversia nuova e distinta – quella instaurata nei confronti di (OMISSIS) SRL -, estranea al giudizio cautelare precedentemente instaurato nei confronti di (OMISSIS) SPA, oppure no.
6.5.- I due motivi non sono fondati per le condivise ragioni gia’ espresse da Cass. n. 22380 del 05/08/2021, relativa ad altro contenzioso intercorso tra le stesse parti, non potendosi del resto trarre argomenti in contrario dalla lettera delle procura – in disparte i profili di inammissibilita’ del secondo motivo, avuto riguardo al principio secondo cui la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un vizio di interpretazione di una clausola contrattuale, non puo’ limitarsi a richiamare genericamente le regole di cui agli articoli 1362 c.c. e ss., avendo l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati ed il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato (Cass. n. 25728 del 15/11/2013) -, che non contiene elementi univocamente convergenti ad escludere il potere del difensore di chiamare l’ulteriore menzionata societa’.

 

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Come e’ stato gia’ affermato “Cio’ che accomuna le ipotesi… della riconvenzionale, dell’appello incidentale e della chiamata del terzo, anche in garanzia impropria, e’ che esse attengono alla posizione del convenuto, e, dunque, alla linea difensiva che il suo difensore intende perseguire al fine – per usare le parole di Cass., Sez. Un., 14 marzo 2016, n. 4909 – “di esperire tutte le adoni necessarie o utili per il conseguimento del risultato a tutela dell’interesse della parte assistita”. In altri termini, le eterogenee ipotesi precedentemente menzionate… hanno un tratto comune, il quale consiste in cio’, che esse si collocano dal versante della definizione della strategia di difesa da parte del difensore del convenuto, difensore titolare, come tale, della piu’ ampia discrezionalita’ tecnica nell’impostazione della lite, con conseguente facolta’ di scelta, in relazione anche agli sviluppi della causa, della condotta processuale ritenuta piu’ rispondente agli interessi del cliente, sebbene con il limite del divieto di compiere atti che importino disposizione del diritto in contesa, quali transazioni, rinunce o confessioni.
Esigere dal difensore che intenda proporre una domanda riconvenzionale o un appello incidentale, ovvero chiamare in causa un terzo, nelle ipotesi di cui si e’ detto, una ulteriore procura, in breve, per frapporre un limite all’esercizio del diritto di difesa tecnica, che al difensore compete amministrare.
Ma tale esigenza puo’ essere evidentemente predicabile anche con riguardo all’attore, anzitutto laddove egli si trovi collocato in posizione sostanzialmente speculare rispetto a quella del convenuto: si intende far riferimento al caso considerato dall’articolo 269 c.p.c., comma 3, della chiamata in causa del terzo indotta dalle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta.
Non solo. Come questa Corte ha avuto recentemente modo di evidenziare: “E’… consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’orientamento secondo cui, poiche’ il giudizio di merito e’ autonomo rispetto a quello cautelare, non solo nel primo possono essere formulate domande nuove rispetto a quanto dedotto nella fase cautelare, ma nemmeno vi e’ necessaria coincidenza soggettiva tra le parti del primo e quelle del secondo, con la conseguenza che nella fase di merito ben possono intervenire ulteriori parti, sia in via adesiva che autonoma, sia a seguito di chiamata in causa, a condizione che le loro pretese siano collegate al rapporto dedotto in giudizio (v., ad es., Cass. n. 22830/2010). Del resto la procura alle liti conferita in termini ampi ed onnicomprensivi e’ idonea, in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa processuale attuativi dei principi di economia processuale, di tutela del diritto di azione nonche’ di difesa della parte ex articoli 24 e 111 Cost., ad attribuire al difensore il potere di esperire tutte le iniziative atte a tutelare l’interesse del proprio assistito, ivi inclusa la chiamata del temo al quale ritenga comune la causa (Cass. SU n. 4909/2016). Deve, quindi, affermarsi il principio di diritto in base al quale la procura alle liti conferisce al difensore il potere di proporre tutte le domande che non eccedano l’ambito della lite originaria, sicche’ in essa rientra anche la facolta’ di chiamare un terzo in causa, quale corresponsabile o responsabile esclusivo dell’evento dannoso ovvero di altra situazione collegata con la domanda originaria nel suo ambito oggettivo” (Cass. 10 dicembre 2020, n. 28197).

 

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Non sono dunque domande con le quali si introduce una nuova e distinta controversia eccedente l’ambito della lite originaria quelle scaturenti da “altra situazione collegata con la domanda originaria nel suo ambito oggettivo”” (Cass. n. 22380 del 05/08/2021).
In questa prospettiva si inserisce la decisione della Corte di Venezia, laddove ha condivisibilmente osservato che le attrici avevano citato in giudizio, insieme a (OMISSIS) SPA, anche (OMISSIS) 2002 SRL “la cui “interferenza” quale responsabile solidale dell’illecito concorrenziale era emersa in sede di esecuzione del sequestro…” (fol. 31 sent. imp.) e, quindi, all’esito del procedimento cautelare.
6.6.- Ne consegue l’infondatezza dei motivi.
7.1.- Vanno ora esaminati i primi due motivi svolti nel ricorso principale, da trattarsi congiuntamente per connessione.
7.2.- Anch’essi sono infondati.
7.3.- Attraverso una complessa ricostruzione normativa in tema di notificazioni a mezzo PEC, la ricorrente sostiene che l’erronea indicazione del nome del file identificante la sentenza di primo grado riportata nell’attestazione di conformita’ rilasciata dal difensore dell’attrice vittoriosa in primo grado, all’interno della relata di notifica diretta ad accompagnare la notificazione a mezzo PEC della medesima sentenza – notificazione rilevante ai fini del computo del termine breve per l’impugnazione -, darebbe luogo ad un vizio tale da inficiare di nullita’ insanabile la notificazione ed impedire il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, rilevato dalla Corte di appello, come causa di inammissibilita’ dell’appello.
Tale conclusione non puo’ essere condivisa.

 

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7.4.- Va premesso il quadro normativo di riferimento:
– la L. n. 53 del 1994, articolo 3 (Facolta’ di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali) prevede al comma 5 che, in caso di notifica con modalita’ telematica “5. L’avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere:
a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell’avvocato notificante;
b) …
c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;
d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;
e) l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui l’atto viene notificato;
f) l’indicazione dell’elenco da cui il predetto indirizzo e’ stato estratto;
g) l’attestazione di conformita’ di cui al comma 2.” (attestazione, quest’ultima, relativa alla notifica di un atto che non consiste in un documento informatico, n.d.r.).
– la L. n. 53 del 1994, articolo 11 prevede che “Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullita’ e’ rilevabile d’ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi e’ incertezza sulla persona cui e’ stata consegnata la copia dell’atto o sulla data della notifica”.
– il Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16-undecies (convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221), che detta le modalita’ dell’attestazione di conformita’, ai commi 2, 3 e 3bis, prevede “2. Quando l’attestazione di conformita’ si riferisce ad una copia informatica, l’attestazione stessa e’ apposta nel medesimo documento informatic. 3. Nel caso previsto dal comma 2, l’attestazione di conformita’ puo’ alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l’individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalita’ stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Se la copia informatica e’ destinata alla notifica, l’attestazione di conformita’ e’ inserita nella relazione di notificazione. 3-bis. I soggetti di cui all’articolo 16-decies, comma 1, che compiono le attestazioni di conformita’ previste dalle disposizioni della presente sezione, dal c.p.c. e dalla L. 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto.”
– L’articolo 19 ter del c.d. DGSIA (Decreto 28 dicembre 2015, del Direttore generale dei Sistemi Informativi Autorizzati, pubblicato su GU del 7 gennaio 2016), che disciplina le “Modalita’ dell’attestazione di conformita’ apposta su un documento informatico separato), prevede “1. Quando si deve procedere ad attestare la conformita’ di una copia informatica, anche per immagine, ai sensi del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, articolo 16-undecies, comma 3 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (5), l’attestazione e’ inserita in un documento informatico in formato PDF e contiene una sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformita’ nonche’ il relativo nome del file. Il documento informatico contenente l’attestazione e’ sottoscritto dal soggetto che compie l’attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata secondo quanto previsto all’articolo 12, comma 2. (…) 3. Se la copia informatica e’ destinata ad essere notificata ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, articolo 3-bis gli elementi indicati al comma 1, sono inseriti nella relazione di notificazione.”

 

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7.5.- Orbene, nel caso di specie, la notificazione e’ stata eseguita in forma telematica dal difensore costituito (come previsto dalla L. n. 53 del 1994, articolo 3 bis) e non ricorre alcuna delle nullita’ di cui alla L. n. 54 del 1998, articolo 11 considerato che non risulta dedotta la inosservanza delle prescrizioni di cui all’articolo 3 bis, comma 5, lettera da a) ad f); inoltre, l’attestazione di cui si parla alla lettera g) non afferisce alla presente fattispecie, in quanto riguarda l’attestazione di conformita’ di un documento analogico mente la sentenza a cui si riferisce l’attestazione e’ documento informatico, e, infine, non e’ stata mai dedotta incertezza sulla persona cui e’ stata consegnata la copia dell’atto o sulla data della notifica.
Quanto all’attestazione di conformita’ della sentenza di primo grado oggetto della notificazione, va osservato che l’attestazione di conformita’ da parte del procuratore legale ha riguardato un documento informatico (la sentenza di primo grado) ed e’ stata inserita nella relata di notifica, come previsto dal Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16-undecies.
La circostanza che sia stata indicata l’impronta HASH, non piu’ richiesta, costituisce un quid pluris privo di qualsiasi valenza e, percio’, inidoneo ad incidere negativamente sull’attestazione di conformita’ e, conseguentemente, sulla notifica.
L’attestazione di conformita’ contenuta nella relata di notifica, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, e’ conforme alle specifiche tecniche precisate dall’articolo 19 ter del c.d. DGSIA perche’ l’attestazione e’ stata inserita nella relazione di notifica costituita da un documento informatico in formato PDF, ha come contenuto una sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformita’ (sentenza di primo grado) nonche’ il relativo nome del file. Il documento informatico contenente l’attestazione e’ sottoscritto dal soggetto che compie l’attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata.
Tanto premesso va osservato che la circostanza che il nome del documento sia stato inserito nell’attestazione di conformita’ senza l’aggiunta dell’estensione “pdf” – che individua il formato del file, che, del resto, non e’ in contestazione che sia stato allegato proprio con detta estensione – non comporta una inosservanza dell’articolo 19 ter perche’ la mancanza non riguarda il nome del file – esattamente individuato “pct108067150566796239 – sentenza n. 2426 2016” -, ma solo l’estensione del documento, del quale e’ stato illustrato sinteticamente il contenuto, come richiesto dalla disposizione in esame (sia pure ad altri fini, sulla non decisivita’ della diversa estensione del file del documento informatico e sulla differenza tra nome ed estensione, v. Cass. civ. Sez. Unite n. 10266 del 27/4/2018).
Ne consegue che, limitandosi le censure a prospettare una violazione formale relativa all’indicazione del nome del file nell’attestazione di conformita’, non ricorre alcuna violazione in merito alla redazione dell’attestazione, ne’, conseguentemente, alcuna nullita’ della notificazione, con l’effetto del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado per tardivita’ dell’impugnazione, come accertato dalla Corte di merito.
8. – Risulta inammissibile il terzo motivo del ricorso principale, non essendo in contestazione la ricezione della notificazione della sentenza di primo grado a cura degli appellati da parte degli appellanti, ma solo la regolarita’ e validita’ della stessa, in considerazione delle pretese violazioni formali, sulle quali e’ stato regolarmente esercitato il diritto di difesa e si e’ svolto il contraddittorio in sede di gravame.
9.- I motivi terzo e quarto del ricorso incidentale, aventi sostanzialmente, identico contenuto dei motivi esaminati sub 7.1. e ss., vanno respinti per le medesime ragioni.
10. In conclusione, entrambi i ricorsi vanno rigettati.
Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto (Cass. Sez. U. n. 23535 del 20/9/2019).

 

Notifica telematica della sentenza di primo grado

P.Q.M.

– Rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale;
– Condanna la ricorrente principale (OMISSIS) SPA alla rifusione delle spese processuali in favore delle controricorrenti (OMISSIS) SRL e (OMISSIS) SRL, che liquida in Euro 5.000,00=, oltre Euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge;
– Condanna la ricorrente incidentale (OMISSIS) srl alla rifusione delle spese processuali in favore delle controricorrenti (OMISSIS) SRL e (OMISSIS) SRL, che liquida in Euro 5.000,00=, oltre Euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge;
– Da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti (principale e incidentale), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

 

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