Nulla sulle spese in difetto di costituzione del convenuto viola il principio della soccombenza

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|30 agosto 2022| n. 25538.

Nulla sulle spese in difetto di costituzione del convenuto viola il principio della soccombenza

Il regime delle spese processuali è regolato dal principio della soccombenza, espressione del principio di causalità, che può essere derogato nei soli casi previsti dall’art. 92 cod. proc. civ., non rilevando a tal fine né la mancata opposizione del convenuto alla domanda dell’attore, né la sua contumacia, poiché in tali casi permane la sostanziale soccombenza della parte, della quale deve tenersi conto nella regolazione delle spese di lite. Infatti, poiché, ai fini della distribuzione dell’onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l’aver dato causa al giudizio, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l’accertamento giudiziale. Ne consegue che non può darsi meramente rilievo alla natura dell’impugnazione, o alla riduzione della domanda in sede decisoria, ovvero alla contumacia della controparte, permanendo in tali casi la sostanziale soccombenza di quest’ultima, che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese giudiziali (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato con rinvio l’ordinanza gravata, affinché il giudice del merito possa quantificare le spese di lite tenendo conto dell’attività difensiva in esso effettivamente svolta dal ricorrente, con la quale il tribunale adito, nell’accogliere integralmente l’opposizione proposta da quest’ultimo avverso il decreto con cui il giudice di prime cure aveva revocato la sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato in sede di giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, aveva disposto la compensazione delle spese processuali valorizzando la contumacia del Ministero della Giustizia e motivando testualmente “…nulla sulle spese in difetto di costituzione del convenuto…”).(Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 29 maggio 2018, n. 13498; Cassazione, sezione civile III, sentenza 19 ottobre 2015, n. 21083; Cassazione, sezione civile VI, sentenza 17 ottobre 2013, n. 23632).

Ordinanza|30 agosto 2022| n. 25538. Nulla sulle spese in difetto di costituzione del convenuto viola il principio della soccombenza

Data udienza 14 luglio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Spese processuali – Regime – Principio della soccombenza – Espressione del principio di causalità – Deroga nei soli casi previsti dall’articolo 92 del cpc – Mancata opposizione del convenuto alla domanda dell’attore – Contumacia – Irrilevanza – Permanenza della sostanziale soccombenza della parte – Valutazione nella regolazione delle spese di lite

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 28872/2021 proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS) e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 02/11/2021;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/07/2022 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Bologna accoglieva l’opposizione proposta da (OMISSIS) avverso il decreto con cui il Giudice di Pace di Bologna aveva revocato la sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, compensando le spese del giudizio di opposizione.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione (OMISSIS), affidandosi ad un motivo.
Il Ministero della Giustizia, intimato, ha depositato atto di costituzione per la partecipazione all’eventuale udienza.
La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimita’ dell’adunanza camerale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE ex articolo 380-bis c.p.c..
ACCOGLIMENTO del ricorso.
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Bologna accoglieva l’opposizione proposta da (OMISSIS) avverso il decreto con cui il Giudice di Pace di Bologna aveva revocato la sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, compensando le spese del giudizio di opposizione.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione (OMISSIS), affidandosi ad un motivo.
Il Ministero della Giustizia, intimato, non ha svolto attivita’ difensiva.
Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente si duole che il Tribunale, pur avendo accolto integralmente l’opposizione, abbia compensato le spese valorizzando la contumacia del Ministro, sulla scorta della seguente motivazione: “nulla sulle spese in difetto di costituzione del convenuto” (cfr. pag. 2 dell’ordinanza e pag. 2 del ricorso).
La censura e’ fondata.
Il regime delle spese processuali e’ regolato dal principio della soccombenza, espressione del principio di causalita’, che puo’ essere derogato nei soli casi previsti dall’articolo 92 c.p.c., non rilevando a tal fine ne’ la mancata opposizione del convenuto alla domanda dell’attore, ne’ la sua contumacia, poiche’ in tali casi permane la sostanziale soccombenza della parte, della quale deve tenersi conto nella regolazione delle spese di lite (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21083 del 19/10/2015, Rv. 637492; Cass. Sez., 6-1, Sentenza n. 23632 del 17/10/2013, Rv. 628063). Infatti, “Poiche’, ai fini della distribuzione dell’onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza e’ l’aver dato causa al giudizio, la soccombenza non e’ esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, cosi’ da renderne necessario l’accertamento giudiziale” (cfr. Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 13498 del 29/05/2018, Rv. 649328). Ne consegue che non puo’ “… darsi meramente rilievo alla “natura dell’impugnazione”, o alla “riduzione della domanda in sede decisoria”, ovvero alla “contumacia della controparte”, permanendo in tali casi la sostanziale soccombenza di quest’ultima, che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21083 del 19/10/2015, Rv. 637492).
Non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 384 c.p.c., comma 2, con riconoscimento a favore del ricorrente delle spese vive del procedimento di merito, indicate in ricorso in Euro 125, e del compenso previsto per il primo scaglione della tariffa (Euro 354, di cui Euro 63 per fase di studio, Euro 63 per fase introduttiva, Euro 133 per fase di trattazione ed Euro 95 per fase di decisione) ulteriormente decurtato del 30% del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, ex articolo 4, comma 4, e cosi’ per un totale di Euro 247,80 oltre accessori di legge”.
Il Collegio condivide la proposta del Relatore, ritenendo tuttavia oppurtuna la cassazione con rinvio, affinche’ il giudice di merito possa quantificare le spese relative al giudizio di opposizione tenendo conto dell’attivita’ difensiva in esso effettivamente svolta
dall’odierno ricorrente.
La memoria depositata in prossimita’ dell’adunanza camerale dalla parte ricorrente non offre argomenti ulteriori rispetto al motivo di ricorso, del quale essa e’ meramente riproduttiva.
Il ricorso va dunque accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’, al Tribunale di Bologna, in differente composizione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’, al Tribunale di Bologna, in differente composizione.

 

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