Nullità di un contratto per contrarietà a norma imperativa

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|7 marzo 2022| n. 7363.

Nullità di un contratto per contrarietà a norma imperativa.

Nel giudizio civile diretto alla dichiarazione di nullità di un contratto per contrarietà a norma imperativa (nella specie contratto di appalto conseguenza del reato di turbativa d’asta), la sentenza penale di patteggiamento, riconoscendo il reato di turbativa d’asta, può costituire idoneo elemento di valutazione in ordine alla commissione del reato ed alla conseguente nullità, unitamente alle risultanze complessive degli accertamenti condotti dal giudice civile.

Ordinanza|7 marzo 2022| n. 7363. Nullità di un contratto per contrarietà a norma imperativa

Data udienza 21 dicembre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: OPERE E LAVORI PUBBLICI – APPALTO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente
Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 2125/2017 proposto da:
(OMISSIS), IN QUALITA’ DI LEGALE RAPP.TE PRO TEMPORE DELL’IMPRESA (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
COMUNE UCRIA, IN PERSONA DEL SINDACO E LEGALE RAPP.TE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 619/2016 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 25/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/12/2021 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

FATTI DI CAUSA

Il Comune di Ucria evoco’, avanti il Tribunale di Patti, la spa (OMISSIS) per sentir dichiarare nullo, per contrarieta’ a norma imperativa, il contratto d’appalto stipulato il 18.12.1991 con la societa’ convenuta per la costruzione di una strada, opera per altro mai realizzata.
Resistette la spa (OMISSIS), contestando la pretesa attorea e svolgendo domanda riconvenzionale per la declaratoria di risoluzione del contratto per colpa dell’Ente locale, che le aveva impedito di eseguire l’opera commessa.
All’esito della trattazione il Tribunale di Patti rigettava la domanda attorea mentre accoglieva quella esposta dalla societa’ appaltatrice.
L’Ente locale propose gravame avanti la Corte d’Appello di Messina, che, resistendo la spa (OMISSIS), rigetto’ l’impugnazione ed il Comune di Ucria propose ricorso per cassazione avverso detta sentenza.
Questa Suprema Corte con sentenza n. 23025/11 accolse l’impugnazione e rimise la questione alla Corte peloritana per nuovo esame, rilevando come la sentenza di patteggiamento, afferente procedimento penale a carico del legale rappresentante della societa’, era elemento da valutare nell’insieme dei dati probatori acquisiti in causa ai fini della soluzione della lite.
La causa era riassunta avanti la Corte d’Appello di Messina dall’Ente locale e, sempre resistendo la societa’ appaltatrice, la Corte territoriale dichiaro’ nullo il contratto d’appalto e condanno’ la societa’ resistente alle spese dell’intera lite. Osservava la Corte peloritana come, in sede penale, (OMISSIS) era stato imputato per turbativa d’asta ed altri reati proprio in relazione all’affido dell’appalto da parte del Comune di Ucria, oggetto di causa, sicche’, risultando violata norma imperativa, il contratto frutto del reato era nullo.
Avverso la sentenza resa dalla Corte siciliana, la spa (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi, illustrato anche con nota difensiva.
Resiste con controricorso il Comune di Ucria, che ha pure depositato memoria.

Nullità di un contratto per contrarietà a norma imperativa

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dalla spa (OMISSIS) ha fondamento giuridico e va accolto.
Con il primo mezzo d’impugnazione la societa’ ricorrente denunzia vizio motivazionale e violazione della norma ex articolo 384 c.p.c., comma 2, in quanto il Collegio peloritano non ha osservato il principio di diritto impartito con la sentenza di annullamento da questa Corte Suprema, posto che non ha accertato la concorrenza della violazione di norme imperative, bensi’ ha desunto la nullita’ del contratto unicamente dai capi d’imputazione della sentenza di applicazione pena ex articolo 444 c.p.p., emessa a carico del suo legale rappresentante.
Difatti, osserva la societa’ impugnante, gia’ il primo Giudice aveva rilevato come in atti non risultava versato alcun atto del procedimento penale necessario acche’ il Giudice civile fosse messo in grado di accertare incidenter tantum la concorrenza del reato penale addebitato al suo legale rappresentante ed, inoltre, il contratto non era nullo ex se quale “reato-contratto”, poiche’ eventualmente il reato de quo appariva “in contratto”, nel quale caso le condotte illecite preparatorie non consentono di ritenerlo nullo.
Con la seconda doglianza la spa (OMISSIS) deduce vizio motivazionale per travisamento della prova o degli atti, ovvero per mancata valutazione della prova, posto che il Collegio territoriale ha fondato la sua decisione esclusivamente su quanto desumibile dalla sentenza di applicazione pena, senza anche correlare un tanto ad altro elemento probatorio di conforto, come anche prescritto dalla sentenza di annullamento della decisione d’appello. Le due censure dianzi sunteggiate possono esser esaminate unitariamente, posto che attingono la medesima questione sotto profili diversi, e colgono la testa del chiodo.
Difatti la Corte peloritana ha dichiarato la nullita’ per contrarieta’ a norma imperativa – sub specie penale – del contratto d’appalto stipulato tra il Comune di Ucria e la spa (OMISSIS) in quanto prodotto del reato di turbativa d’asta ed altri posti in essere dal legale rappresentante la societa’ appaltatrice, siccome desunto dalla sentenza di applicazione pena, ex articolo 444 c.p.p., versata in atti dal Comune resistente.
Tuttavia il Collegio siciliano ha desunto la fondatezza dell’ipotesi accusatoria formulata nei capi d’imputazione, elevati contro (OMISSIS) anche in relazione allo specifico appalto di causa, esclusivamente dalla sua scelta di definire il procedimento penale a suo carico con il ” patteggiamento ” senza la valutazione di altro elemento di conforto lumeggiante la concorrenza dei delitti ascritti.
E tale statuizione appare effettivamente contraria al dictum presente nella sentenza di annullamento.
Difatti questo Supremo Collegio nell’annullare la sentenza d’appello resa dalla Corte peloritana ebbe a precisare che il Giudice di rinvio doveva accertare l’esistenza dell’illecito civile – e non gia’ penale – ” sulla base delle risultanze del patteggiamento e di ogni altra risultanza accertata nel corso del giudizio”.
Detto specifico dictum si poneva nel solco del tradizionale insegnamento al riguardo impartito da questa Corte Suprema – Cass. SU n 21591/13, Cass. SU n. 17289/06 – ossia che, ex se, la sentenza di applicazione pena, ex articolo 444 c.p.p., non consente di ritenere provato il fatto illecito proprio per l’espressa previsione presente nell’articolo 445 c.p.p., comma 1 bis.
Tale disposizione non consente l’applicazione del disposto ex articoli 651 e 654 c.p.p., in relazione alla sentenza di “patteggiamento” ma questa e’ comunque un elemento probatorio da considerare, unitamente alle altre risultanze di causa – Cass. sez. 3 n. 20170/18.
Rettamente parte ricorrente ricorda come gia’ il primo Giudice ebbe a mettere in evidenza che il Comune non aveva inteso versare in causa gli atti d’indagine assunti in sede penale – nemmeno in sede d’appello quali documenti indispensabili – per cosi’ metter il Giudice civile in grado di apprezzare, sulla scorta di dati probatori – diversi dalla sentenza de qua – la concorrenza dell’illiceita’ dedotta in causa ed alla base della domanda di accertamento della nullita’ del contratto, posto che, ex se, la sentenza di applicazione pena comporta solo che il Giudice civile puo’ ritenere convincenti detti ulteriori dati probatori, valutandoli assieme alla decisione del reo di patteggiare la pena con conseguente inversione dell’onere della prova circa la sua colpevolezza.
Nella specie la Corte peloritana ha fondato la sua decisione esclusivamente sul dato fattuale rappresentato dalla sentenza di applicazione pena senza il conforto di alcun altro dato probatorio, sicche’ non ha in concreto effettuato la necessaria autonoma valutazione della concorrenza della condotta illecita fondante la dedotta nullita’ del contratto d’appalto.
Consegue la cassazione della decisione impugnata ed il rinvio della causa nuovamente alla Corte d’Appello di Messina, altra composizione, che attenendosi al principio di diritto sopra individuato nuovamente esaminera’ la lite e provvedera’ a regolare anche le spese di questo giudizio di legittimita’.
Con il terzo mezzo d’impugnazione la ricorrente rilevava violazione della disciplina sulle spese di lite, posto che concorrevano valide ragioni per compensare le spese dell’intera lite invece che porle integralmente a suo carico. La censura rimane assorbita dalla cassazione della sentenza impugnata, posto che il Giudice di rinvio dovra’ nuovamente provvedere al regolamento delle spese dell’intera lite.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Messina, in diversa composizione, che anche regolera’ le spese di questo giudizio di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *